CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10559 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro SPEDALIERI ANTONINO;
- intimato – avverso la sentenza n. 7472/6/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Antonio Francesco Esposito alla pubblica udienza del 23 febbraio 2023; PE - BO Civile Sent. Sez. 5 Num. 10559 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 19/04/2023 2 Lette le conclusioni scritte del P.G., Stefano Visonà, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso proposto da AN ED avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta avanzata nei confronti dell’Agenzia delle entrate di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo l’istanza di rimborso tempestiva e fondata. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Rileva la ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata dall’Ufficio con l’atto di appello relativa al fatto che il contribuente non risedeva in uno dei comuni colpiti dal sisma e che non poteva pertanto beneficiare del rimborso. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Va rammentato che «In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il 3 trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale» (Cass. n. 21197 del 2014). Si è poi precisato che «Nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale;
costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l'amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente» (Cass. n. 23862 del 2020). Questa Corte ha inoltre chiarito che «In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso» (Cass. n. 18830 del 2020; conf. Cass. n. 31626 del 2018, Cass. n. 21314 del 2010, Cass. n. 11682 del 2007). 4 1.3. Alla stregua dei principi sopra enunciati, la CTR avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla questione prospettata dall’Ufficio con l’atto di appello – trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione - relativa al fatto che il contribuente non risiedeva in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991. Deve, inoltre, escludersi la formazione di un giudicato interno sulla questione della residenza a seguito della pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente. Invero, risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza della CTR che l’Agenzia delle entrate in sede di gravame ha contestato – sotto diversi profili – la sussistenza del diritto al rimborso riconosciuto dal primo giudice;
in particolare, dal passaggio dell’atto di appello riprodotto nel ricorso per cassazione (pag. 2) emerge che l’Ufficio aveva contestato la sentenza di primo grado per avere «violato o, comunque, falsamente applicato o diversamente interpretato le norme agevolative», norme che prevedono – tra l’altro - la residenza in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991. Va inoltre rammentato che «Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame» (Cass. n. 30728 del 2022). 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, l. n. 190 5 del 2014, nonché dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del d.P.C.m. del 15 gennaio 1991, per avere la CTR ritenuto che il contribuente avesse i requisiti per accedere al rimborso pur non risiedendo in uno dei comuni colpiti dal sisma. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. L’art. 1, comma 665, per individuare i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, rinvia all’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il quale stabilisce: «Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia». Il successivo art. 5 prevede: «I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore - per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990». L’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991 contiene l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. 2.3. Non è contestato che AN ED risiedeva nel Comune di Biancavilla, non compreso nell’elenco di cui al citato d.P.C.m. Pertanto, alla stregua del disposto dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il contribuente non aveva diritto ad usufruire del rimborso. 6 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.
– ricorrente – contro SPEDALIERI ANTONINO;
- intimato – avverso la sentenza n. 7472/6/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Antonio Francesco Esposito alla pubblica udienza del 23 febbraio 2023; PE - BO Civile Sent. Sez. 5 Num. 10559 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 19/04/2023 2 Lette le conclusioni scritte del P.G., Stefano Visonà, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso proposto da AN ED avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta avanzata nei confronti dell’Agenzia delle entrate di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo l’istanza di rimborso tempestiva e fondata. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Rileva la ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata dall’Ufficio con l’atto di appello relativa al fatto che il contribuente non risedeva in uno dei comuni colpiti dal sisma e che non poteva pertanto beneficiare del rimborso. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Va rammentato che «In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il 3 trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale» (Cass. n. 21197 del 2014). Si è poi precisato che «Nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'Iva versata in eccesso, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, la stessa nega la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale;
costituisce invece eccezione, in senso tecnico, lo strumento processuale con il quale l'amministrazione finanziaria faccia valere un fatto giuridico nuovo, avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa avanzata dal contribuente» (Cass. n. 23862 del 2020). Questa Corte ha inoltre chiarito che «In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso» (Cass. n. 18830 del 2020; conf. Cass. n. 31626 del 2018, Cass. n. 21314 del 2010, Cass. n. 11682 del 2007). 4 1.3. Alla stregua dei principi sopra enunciati, la CTR avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla questione prospettata dall’Ufficio con l’atto di appello – trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione - relativa al fatto che il contribuente non risiedeva in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991. Deve, inoltre, escludersi la formazione di un giudicato interno sulla questione della residenza a seguito della pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente. Invero, risulta dal ricorso per cassazione e dalla sentenza della CTR che l’Agenzia delle entrate in sede di gravame ha contestato – sotto diversi profili – la sussistenza del diritto al rimborso riconosciuto dal primo giudice;
in particolare, dal passaggio dell’atto di appello riprodotto nel ricorso per cassazione (pag. 2) emerge che l’Ufficio aveva contestato la sentenza di primo grado per avere «violato o, comunque, falsamente applicato o diversamente interpretato le norme agevolative», norme che prevedono – tra l’altro - la residenza in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991. Va inoltre rammentato che «Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame» (Cass. n. 30728 del 2022). 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, l. n. 190 5 del 2014, nonché dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del d.P.C.m. del 15 gennaio 1991, per avere la CTR ritenuto che il contribuente avesse i requisiti per accedere al rimborso pur non risiedendo in uno dei comuni colpiti dal sisma. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. L’art. 1, comma 665, per individuare i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, rinvia all’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il quale stabilisce: «Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia». Il successivo art. 5 prevede: «I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore - per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990». L’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991 contiene l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. 2.3. Non è contestato che AN ED risiedeva nel Comune di Biancavilla, non compreso nell’elenco di cui al citato d.P.C.m. Pertanto, alla stregua del disposto dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il contribuente non aveva diritto ad usufruire del rimborso. 6 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.