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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.36172/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.36172/2021 promossa da
(C.F. ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 procuratori e legali rappresentanti signori e elettivamente Parte_2 Parte_3 domiciliato in via Santa Tecla 4, Milano, presso lo studio dell'avv. PESCE ALESSANDRO MARCO
( , che la rappresenta e difende per procura generale notarile, alle liti e ad C.F._1 negotia, allegata all'atto di citazione, unitamente all'avv. MARIANI MARIA OL
( ) C.F._2
ATTORE contro
(P. I.V.A. , in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica, dott.ssa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NTroparte_2
LA MA in Milano, via Giovanni da Palestrina 6, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO
LL ( ), per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3
CONVENUTO
e
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del consigliere delegato sig. CP_3 P.IVA_3 CP_4 con il patrocinio dell'avv. GIAQUINTO ALFONSO ( ), con studio in via Luigi C.F._4
Denza 24, Castellamare di Stabia (NA), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del pagina 1 di 10 Difensore: per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Email_1
RZ TO
e
(C.F./P. I.V.A. , in persona del NTroparte_5 P.IVA_4 legale rappresentante in carica e liquidatore sig. rappresentato e difeso dall'avv. NUNZIO CP_6
AN DI OL ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._5
DA BENAVOLI, in Busto Arsizio (VA), via Gaeta 14, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RZ TO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1. Condannare e in via solidale od alternativa tra loro, al NTroparte_1 CP_3 risarcimento del danno derivante da avaria totale delle merci verificatesi nel trasporto distinto dal
D.D.T. n.80035300 dell'11.9.2019, emesso da S.C.L., e quindi al pagamento di €127.052,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_1
2. Condannare altresì e in via solidale od alternativa tra loro, NTroparte_1 CP_5 al risarcimento del danno derivante dalla perdita totale dei farmaci che è conseguenza del loro danneggiamento occorso in Lamezia Terme nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 e, quindi, al pagamento della ulteriore somma di €71.339,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ancora in favore della;
Parte_1
3. Spese, anche generali, e compensi di causa rifusi all'attore.
Per il convenuto:
L'esponente come rappresentata e difesa insiste nelle conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e prima memoria autorizzata ex art.183 cpc sia con riguardo al rigetto della domanda attorea sia con riguardo all'accoglimento delle domande di garanzia formulate nei confronti dei terzi: piaccia al Tribunale rigettare la domanda attorea in via di gradato subordine o accoglierla in misura limitata come in comparsa di costituzione e risposta sub 8, ponendo a carico delle terze chiamate ogni esborso eventualmente oggetto di condanna a favore dell'attrice o infine, in estremo subordine, condannando le terze chiamate a tenere l'esponente indenne da qualunque esborso che l'esponente dovesse patire a favore dell'attrice. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze pagina 2 di 10 istruttorie di cui alla seconda e terza memoria, autorizzate ex art.183 cpc, previa rimessione della causa sul ruolo. Con vittoria di diritti ed onorari di giudizio e distrazione delle spese ex art.93 cpc.
Per il terzo chiamato CP_3
I. In via preliminare, respingere le avverse domande per intervenuta decadenza dell'azione ex art.1698
c.c. e per prescrizione estintiva ex art.2951 c.c., in uno alla nullità dell'atto introduttivo per i motivi e le causali tutte proposte.
II. In via principale e nel merito, respingere le domande dell'attrice e della convenuta chiamante in causa, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova dell'evento dannoso, anche con riferimento all'ammontare del presunto danno, respingendo per l'effetto la domanda di manleva formulata dalla convenuta.
III. In via subordinata, limitare il risarcimento che la dovesse essere chiamata a CP_3 corrispondere, in via diretta all'attrice e/o in via di manleva alla convenuta chiamante in causa, entro il limite della responsabilità vettoriale di cui all'art.1696, comma 2, c.c., e in ogni caso rispetto al solo collo per il quale verrebbe data prova del raggiungimento di una temperatura inferiore ai +2°C.
IV. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui venga ritenuto non applicabile il limite risarcitorio di cui all'art.1696 c.c., limitare il risarcimento che la dovesse essere chiamata a corrispondere, in CP_3 via diretta all'attrice e/o in via di manleva alla convenuta, al solo valore dell'unico collo per il quale sarebbe stata fornita prova del raggiungimento di una temperatura inferiore ai +2°C.
V. Condannare parte attrice e/o parte convenuta chiamante in causa, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario di legge.
Per il terzo chiamato CP_5
Piaccia a codesto Tribunale Civile di Milano adito, contrariis reiectis,
-in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NTroparte_5
per i motivi di cui sopra;
[...]
-in subordine nel merito, dichiarare inammissibile la chiamata in causa della NTroparte_5
essendo la stessa totalmente generica;
[...]
-in ulteriore subordine comunque rigettare tutte le domande formulate avverso la NTroparte_5
per i motivi di cui sopra;
[...]
pagina 3 di 10 -condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_1 al risarcimento dei danni che il Giudice adito vorrà ritenere adeguati anche in via equitativa ex art.96
c.p.c., per avere siffatta società abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala fede, una domanda manifestamente infondata.
Con vittoria di spese e compensi. IS iuribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al convenuto in data 06.09.2021, la Parte_1
(di seguito, ), con sede in Amburgo (Germania), ha evocato avanti a questo Tribunale
[...] Pt_1 la (di seguito, , deducendo, quale premessa, che, in data NTroparte_1 CP_1
20.02.2018, la (di seguito, –nota multinazionale NTroparte_7 CP_7 operante nel settore della produzione e della distribuzione di prodotti farmaceutici –ha concluso un contratto-quadro per prestazioni continuative di servizi di logistica e trasporti con la CP_1
In forza di detto contratto, l'11.09.2018 ha affidato alla un bancale con 8 CP_7 CP_1 cartoni, contenenti 208 confezioni di ND per uso endovenoso -un sofisticato farmaco con effetto coagulante del sangue umano -per il trasporto stradale, da GA (LO) ad NI (FR).
Detta merce, del valore commerciale di euro 122.720,00, è stata affidata, per il trasferimento materiale a temperatura controllata –ossia, tassativamente, non inferiore ai 2°C e non superiore agli 8°C -dalla al sub vettore di Sant'Antonio Abate. CP_1 CP_3
Dopo due giorni, il 13.09.2018, ha emesso il c.d. Rapporto di Reclamo a distinto CP_1 CP_3 col n.171-2018, poiché, per quanto dalla stessa riferito anche alla durante il trasporto, e CP_7 precisamente tra le ore 02.33 e le 06.53 del 12.09.2018, allorquando il camion di trovava nel deposito di Monterotondo (RM) del sub vettore, il datalogger inserito in uno degli otto cartoni di ND aveva registrato “una temperatura inferiore a 0°C (temperatura minima -1,05°C)”.
Dunque, considerata la sensibilità del farmaco alle oscillazioni della temperatura e, soprattutto, che, per l'uso cui il medicinale è destinato, lo stesso non poteva essere esposto a temperature inferiori a +2°C, non potendo, quindi, essere ormai garantite né qualità né integrità del prodotto trasportato, CP_7 previo accertamento del buon funzionamento del misuratore di temperatura utilizzato da CP_1 ha smaltito l'intera partita di ND destinata ad NI;
a fronte dell'avaria totale della merce trasportata, ha chiesto e ottenuto dal suo assicuratore il relativo indennizzo, pari ad CP_7 Pt_1
€127.052,61, corrispondente al valore delle merci e comprensivo delle spese peritali sostenute (€
4.332,61), cedendo all'assicuratore diritti ed azioni derivanti dal contratto del settembre 2018. pagina 4 di 10 Espone, altresì, che, nell'ambito del medesimo contratto quadro febbraio 2018, a fine settembre Pt_1
2018 ha affidato a partite di medicinali, da trasferire, ancora dal magazzino CP_7 CP_1 della in GA, ad alcune aziende sanitarie e distributori di prodotti farmaceutici e CP_1 parafarmaceutici situati nel meridione d'Italia, che, tuttavia, non sono giunte a destinazione.
Infatti, per quanto comunicato nell'ottobre 2018 a nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 CP_7 dette partite di merci sono state completamente distrutte in conseguenza di un nubifragio abbattutosi su che ha provocato l'invasione di fango e detriti in un magazzino gestito da un ausiliario Parte_4
NT della (cioè, di seguito;
come è emerso durante CP_1 NTroparte_5 un'ispezione del magazzino effettuata il successivo 18 ottobre, per ammissione della il CP_1 deposito era situato nelle vicinanze di un canale di scolo che era esondato e, come tale, non disponeva neppure i requisiti minimi per lo stoccaggio dei farmaci in transito (“This transit-point is not completely compliant to the minimum requirements for pharmaceutical carriers,…”) (doc.21); dopo un'altra settimana, il 25.10.18, l' ha solo potuto constatare NTroparte_8 che “l'area interna al deposito, di circa mq.3.000,00 si presenta invasa da fango e tutta la merce esistente in magazzino consistente in in polvere, risulta Parte_5 impregnata di fango e disposta alla rinfusa, per l'allagamento del 4/5 ottobre 2018, confezione e contenitori non integri e quindi non cedibili o commerciabili, e, pertanto, da distruggere nella totalità secondo normative”; altresì, la funzionaria dell' chiudeva il suo verbale rilevando che NTroparte_8
“non viene esibita alcuna Autorizzazione Sanitaria per il deposito distributivo di farmaci…”; la conseguente perdita totale delle merci in parola, del valore di euro 71.339,47, ha comportato un ulteriore danno a pure indennizzato da , cessionaria dei relativi diritti ed azioni. CP_7 Pt_1
agisce, perciò, qui, in surroga, ex art.1916 cc, per la condanna di al pagamento del Pt_1 CP_1 complessivo importo di euro 198.392,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituitasi con comparsa depositata in data 26.11.2021, la convenuta ha concluso per il CP_1 rigetto dell'avversa pretesa attorea, chiamando, altresì, in causa i terzi e CP_3 CP_5
Costituitisi, con comparse depositate in date 19 aprile (TLI) e 26 aprile (PHSE), del 2022 -su atto di chiamata di terzo notificata da ad entrambi in data 29.12.2021, per l'udienza del CP_1
17.05.2022 -i detti terzi chiamati hanno concluso per il rigetto delle avverse pretese.
Respinte le istanze per prova orale, con ordinanza a verbale 13.12.2022, in trattazione scritta, rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza 23.11.2023 e rimessa sul ruolo con decreto 03.04.2024, sempre per il medesimo incombente, per l'udienza del 19.03.2025, la causa -assegnata a questo giudice con decreto 26.02.2025 -è passata in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.07.2025, pagina 5 di 10 in esito al decorso dei termini ex art.190 cpc.
Ciò posto, dev'essere, anzitutto, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato al ristoro del danno subito, azionato dall'assicuratore in surroga;
come risulta dagli articoli 2, 4 e 21 del contratto quadro (doc.2), l'accordo negoziale tra e è un contratto misto, nel cui ambito CP_7 CP_1 dev'essere data prevalenza alla normativa corrispondente al contenuto negoziale tipico e di maggior rilievo nelle finalità pratiche delle parti (in tema Cass.n.3301/'75), cioè il trasporto, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quello di cui all'art.2951 cc (Cass.n.25517/'15). A tal riguardo l'attore bene evidenzia che “l'eccezione di prescrizione, riferita dal convenuto al secondo trasporto (danno dell'ottobre 2018 in , è infondata essendo il termine annuale stato interrotto, oltreché Parte_4 dai primi due reclami per del 27.9.2019 e del 29.10.2019 (docc.39 e 40), da quello successivo Pt_1 del 26.9.2020 (doc.42) [tutti inoltrati tramite PEC]. L'atto di citazione è stato notificato alla SCL nell'anno, e precisamente il 6 settembre 2021” (prima memoria ex art.183 cpc, pag.3).
E', poi, da escludere, proprio alla luce del contratto quadro in parola, che la rivesta, nella CP_1 presente vicenda, il ruolo di mero spedizioniere, ex art.1737 cc, non essendosi obbligato soltanto a concludere con terzi contratti di trasporto per il mandante bensì a dare esecuzione alle CP_7 prestazioni, di trasporto ed accessorie, indicate nell'art.
2.2 del contratto quadro, in relazione agli allegati ivi indicati, con conseguente applicazione, quantomeno, del disposto ex art.1741 cc.
Quanto, poi, al primo trasporto, ha avuto da subito, piena consapevolezza dell'obbligo di CP_1 scrupolosa osservanza delle istruzioni di relative alla temperatura, avendo emesso il d.d.t. CP_7
n.80035300 del 11.9.2018 emesso dalla stessa e che riporta la dicitura TEMPERATURA CP_1
CONTROLLATA: Temp. 2-8°C (doc.2 , e avendovi, inoltre, fatto espresso riferimento nel CP_3 reclamo inoltrato in data 13.09.2018 al vettore (doc.5), in relazione al proprio obbligo negoziale CP_3 di cd farmacovigilanza (ivi, art.14).
La eccepisce, ancora con riguardo al primo trasporto, la propria estraneità all'eziologia del CP_1 danno, contestando “che la merce avesse perduto le caratteristiche di idoneità al consumo cui era destinata” ed eccependo, “pertanto che il danno asseritamente indennizzato da sia stato Pt_1 autoinflitto, con conseguente estraneità della convenuta al processo causativo della perdita e conseguente esonero da responsabilità ex art.1227.2 cc”; in subordine, la convenuta eccepisce il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ex art.1227 cc, per CP_7 non avere il medesimo “mitigato il danno previo salvataggio e recupero dei farmaci utilizzabili”
Entrambe le eccezioni consistono, secondo questo giudice, in mere allegazioni di parte, prive di adeguato supporto probatorio -il cui onere è, per costante insegnamento del Supremo Collegio pagina 6 di 10 (Cass.n.23148/'14), a carico del danneggiante, debitore della prestazione di trasporto della merce -e debbono, perciò, essere respinte, non avendo la convenuta dimostrato che la merce CP_1 medesima sia arrivata integra a destinazione.
Quanto al secondo trasporto, l'eccezione di caso fortuito, con riguardo al nubifragio che ha investito la merce in deposito, non risulta fondata su idonea prova, dato che la distinzione tra "forte temporale",
"nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (così Cass.n.522/'87), non, appunto, sulla base di nozioni di comune esperienza, ma tramite un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico
(i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (Cass.n.30521/'19). Le precipitazioni atmosferiche integrano, infatti, l'ipotesi di caso fortuito soltanto quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (qui, il vettore che ha in custodia la merce) -con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (appunto, i dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass.n.4588/'22).
Tuttavia, nel caso concreto non risultano, ex actis, elementi fattuali idonei a ricostruire l'accaduto -e NT neppure dal solo bollettino della Protezione civile prodotto dal terzo chiamato emerge che le precipitazioni atmosferiche verificatesi tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 nella zona del Lametino possano dirsi dotate dei caratteri d'imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità, in mancanza di dati pluviometrici, senza che il terzo chiamato dimostri di avere sollecitato il competente ente amministrativo statale
(Aeronautica Militare), o, in alternativa, fornitori privati o banche dati pubbliche, a fornire i dati pluviometrici in parola, non ottenendo riscontro alcuno -sicché l'indagine peritale d'ufficio appare inammissibile, poiché meramente esplorativa.
Quanto al limite risarcitorio di cui al secondo comma dell'art.1696 cc, sollecitato da lo CP_1 stesso non può trovare qui applicazione, né per il primo trasporto, dato che ha dimostrato di CP_3 avere consegnato il farmaco ND al deposito della in NI, in data 12.09.2018, ore CP_1
10.18 (doc.2), ma ha contestato a in data 13.09.2018, il verificarsi di un'escursione CP_1 CP_3 termica, cioè che la temperatura effettiva è scesa ad un livello inferiore a 0°C -a fronte di una temperatura minima programmata per 2°C -idonea ad esporre il farmaco al rischio di non poter essere più utilizzato, e ciò configura senz'altro colpa grave del vettore nell'inadempimento dell'obbligazione pagina 7 di 10 di custodia e restituzione della merce trasportata, ex art.1693 cc;
e neppure per il secondo trasporto, NT dato che il magazzino della si trovava in prossimità di un canale idrico, sicché il rischio di esondazione che, ragionevolmente, ha causato l'allagamento del sito era, ex ante, altamente prevedibile
(in proposito, doc.10, allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc). CP_1
Con riguardo all'ammontare del danno risarcibile, risulta che l'indennizzo versato dall'attore al proprio assicurato e di cui chiede, qui, il rimborso, è stato calcolato in base al valore delle CP_7 Pt_1 merci perdute per avaria e può ben ritenersi congruo (in tema, Cass.n.16554/'15).
L'importo capitale di euro 198.392,08 può essere rivalutato (Cass.n.641/'90, n.1336/'09), secondo noti indici Istat -voce f.o.i. -dalle date dei due sinistri (il 12.09.2018 quanto al parziale importo di euro
127.052,61 ed il 05.10.2018 quanto al parziale importo di euro 71.339,47) a quella di pubblicazione della sentenza e, sul complessivo importo capitale così rivalutato, decorrono interessi moratori, ex art.1284 quarto comma cc, dalla sentenza al saldo.
Risolte così le questioni tra attore e convenuto, si può passare all'esame di quelle proprie del rapporto processuale tra convenuto e terzi chiamati -rispetto ai quali, peraltro, non risulta, anzitutto, prova di alcun titolo idoneo a fondare un rapporto negoziale diretto con non trovando applicazione, CP_7 in favore del creditore della prestazione, il disposto dell'art.1228 cc (in tema, Cass.n.2841/'68).
Con riguardo al terzo allega questi che “le sonde che registrano la temperatura all'interno sia del CP_3 veicolo sia delle precelle e celle della sede di Monterotondo non hanno riportato alcun abbassamento di temperatura al di sotto dei 2°C prescritti”, che “il tracciato della temperatura riguardante il trasporto in commento è stato prontamente consegnato alla S.C.L., alla quale sono stati altresì trasmessi i certificati di taratura e calibrazione interna di entrambi le sonde GPS e stampante, il libretto e certificato ATP riguardanti il veicolo immatricolato appena cinque mesi prima, il certificato di calibrazione su 6 punti da centro COMET stampante;
e che “tali documenti comprovano la taratura e il regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione della temperatura negli ambienti nei quali è stato stivato il prodotto trasportato” (comparsa, pag.4, punti e), f).
Tuttavia, l'allegata regolarità degli strumenti a disposizione di per la costante verifica della CP_3 temperatura della merce trasportata -affermata unilateralmente da ma non verificata in CP_3 contraddittorio tra le parti qui in lite -non vale, di per sé sola, ad escludere la possibilità che nel caso concreto possa essere occorso un inconveniente nel funzionamento dei medesimi, e avrebbe CP_3 potuto presenziare “agli accertamenti in contraddittorio atti a verificare entità e tipologia delle anomalie riscontrate” da accertamenti fissati per il 25.09.2018, presso la sede della in CP_1 CP_1
NI, ai quali la aveva invitato con missiva PEC del 20.09.2018, inviata ad ore CP_1 CP_3 pagina 8 di 10 12.18 del 20.09.2018, senza che, tuttavia, risulti che vi abbia partecipato. CP_3
L'invio tramite PEC della missiva del 20.09.2018 (doc.6 allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, di parte vale ad evitare la decadenza eccepita da ex art.1698 cc, tenuto CP_1 CP_3 conto che la consegna della merce è avvenuta in NI alle ore 10.18 del 12.09.2018.
Non risulta, tuttavia, prova documentale che la dopo la detta missiva del 20.09.2018, abbia CP_1 interrotto la prescrizione annuale ex art.2951 cc, prima di notificare a in data 29.12.2021, l'atto CP_3 di chiamata di terzo, nel senso che per nessuna delle missive prodotte da in allegato alla CP_1 seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, sub docc.5-9, vi è prova di spedizione e ricezione tramite PEC -tranne che per quella anzidetta, sub n.
6 -sicché la relativa eccezione del terzo è fondata.
NT Quanto, poi, all'altro terzo, lo stesso convenuto precisa -in seconda memoria ex CP_1 art.183 sesto comma cpc, depositata in data 23.09.2022, pagg.7,8 -che non è stato concluso un contratto NT di deposito tra e bensì, piuttosto, che “ebbe ad affidare la merce al CP_1 CP_1
NT magazzino di , “attraverso i vettori Zust ed Eurodifarm”, sicché nessun incarico diretto ebbe NT NT a conferire a né risulta ben dimostrato che abbia svolto la propria prestazione CP_1 sotto il potere di direzione e controllo di ovvero che si sia instaurato un collegamento tra CP_1
NT l'attività di in veste di ausiliario e l'organizzazione aziendale di debitore della CP_1
NT prestazione, affinché quest'ultima fosse in grado di predeterminare e controllare l'opera del terzo
(in tal senso, Cass.n.25251/'11 e n.17705/'10).
Perciò, non vi è prova idonea a dimostrare l'esistenza di alcun valido e idoneo titolo giuridico che valga NT a costituire un rapporto ex art.1228 cc tra e e, dunque, pur rispondendo CP_1 CP_1
NT NT dell'operato di nei confronti di non ha azione di rivalsa nei confronti di nei cui CP_7 confronti, altresì, non ha azione diretta. CP_7
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza -quanto ai terzi chiamati dal convenuto pare equo compensarle nel rapporto tra i medesimi e l'attore , trattandosi di CP_1 Pt_1 estensione automatica della domanda (in tema, Cass.n.17995/'25) -e sono liquidate come in dispositivo, secondo criteri da vigente tariffa forense, in relazione al valore ed alla complessità della controversia.
Non si configurano i requisiti per la condanna ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) in accoglimento della domanda dell'attore , condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 198.392,08, oltre rivalutazione NTroparte_1 monetaria secondo indici Istat -voce f.o.i. -dalle date dei due sinistri (il 12.09.2018 quanto al parziale importo di euro 127.052,61 ed il 05.10.2018 quanto al parziale importo di euro
71.339,47) a quella di pubblicazione della sentenza e, sul complessivo importo capitale così rivalutato, interessi moratori, ex art.1284 quarto comma cc, dalla sentenza al saldo;
2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che CP_1 si liquidano in euro 786,00 per spese, euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) respinge le domande svolte da nei confronti dei terzi chiamati NTroparte_1 [...]
CP_ e NTroparte_5
4) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di ambo i terzi CP_1
NT chiamati, liquidate per in euro 14.103,00 e per n euro 14.103,00, oltre, per ciascuno CP_3 dei detti importi, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
NZ AR
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.36172/2021 promossa da
(C.F. ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 procuratori e legali rappresentanti signori e elettivamente Parte_2 Parte_3 domiciliato in via Santa Tecla 4, Milano, presso lo studio dell'avv. PESCE ALESSANDRO MARCO
( , che la rappresenta e difende per procura generale notarile, alle liti e ad C.F._1 negotia, allegata all'atto di citazione, unitamente all'avv. MARIANI MARIA OL
( ) C.F._2
ATTORE contro
(P. I.V.A. , in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante in carica, dott.ssa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NTroparte_2
LA MA in Milano, via Giovanni da Palestrina 6, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO
LL ( ), per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._3
CONVENUTO
e
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del consigliere delegato sig. CP_3 P.IVA_3 CP_4 con il patrocinio dell'avv. GIAQUINTO ALFONSO ( ), con studio in via Luigi C.F._4
Denza 24, Castellamare di Stabia (NA), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del pagina 1 di 10 Difensore: per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Email_1
RZ TO
e
(C.F./P. I.V.A. , in persona del NTroparte_5 P.IVA_4 legale rappresentante in carica e liquidatore sig. rappresentato e difeso dall'avv. NUNZIO CP_6
AN DI OL ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._5
DA BENAVOLI, in Busto Arsizio (VA), via Gaeta 14, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RZ TO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1. Condannare e in via solidale od alternativa tra loro, al NTroparte_1 CP_3 risarcimento del danno derivante da avaria totale delle merci verificatesi nel trasporto distinto dal
D.D.T. n.80035300 dell'11.9.2019, emesso da S.C.L., e quindi al pagamento di €127.052,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_1
2. Condannare altresì e in via solidale od alternativa tra loro, NTroparte_1 CP_5 al risarcimento del danno derivante dalla perdita totale dei farmaci che è conseguenza del loro danneggiamento occorso in Lamezia Terme nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 e, quindi, al pagamento della ulteriore somma di €71.339,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ancora in favore della;
Parte_1
3. Spese, anche generali, e compensi di causa rifusi all'attore.
Per il convenuto:
L'esponente come rappresentata e difesa insiste nelle conclusioni già formulate in comparsa di costituzione e prima memoria autorizzata ex art.183 cpc sia con riguardo al rigetto della domanda attorea sia con riguardo all'accoglimento delle domande di garanzia formulate nei confronti dei terzi: piaccia al Tribunale rigettare la domanda attorea in via di gradato subordine o accoglierla in misura limitata come in comparsa di costituzione e risposta sub 8, ponendo a carico delle terze chiamate ogni esborso eventualmente oggetto di condanna a favore dell'attrice o infine, in estremo subordine, condannando le terze chiamate a tenere l'esponente indenne da qualunque esborso che l'esponente dovesse patire a favore dell'attrice. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze pagina 2 di 10 istruttorie di cui alla seconda e terza memoria, autorizzate ex art.183 cpc, previa rimessione della causa sul ruolo. Con vittoria di diritti ed onorari di giudizio e distrazione delle spese ex art.93 cpc.
Per il terzo chiamato CP_3
I. In via preliminare, respingere le avverse domande per intervenuta decadenza dell'azione ex art.1698
c.c. e per prescrizione estintiva ex art.2951 c.c., in uno alla nullità dell'atto introduttivo per i motivi e le causali tutte proposte.
II. In via principale e nel merito, respingere le domande dell'attrice e della convenuta chiamante in causa, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova dell'evento dannoso, anche con riferimento all'ammontare del presunto danno, respingendo per l'effetto la domanda di manleva formulata dalla convenuta.
III. In via subordinata, limitare il risarcimento che la dovesse essere chiamata a CP_3 corrispondere, in via diretta all'attrice e/o in via di manleva alla convenuta chiamante in causa, entro il limite della responsabilità vettoriale di cui all'art.1696, comma 2, c.c., e in ogni caso rispetto al solo collo per il quale verrebbe data prova del raggiungimento di una temperatura inferiore ai +2°C.
IV. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui venga ritenuto non applicabile il limite risarcitorio di cui all'art.1696 c.c., limitare il risarcimento che la dovesse essere chiamata a corrispondere, in CP_3 via diretta all'attrice e/o in via di manleva alla convenuta, al solo valore dell'unico collo per il quale sarebbe stata fornita prova del raggiungimento di una temperatura inferiore ai +2°C.
V. Condannare parte attrice e/o parte convenuta chiamante in causa, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario di legge.
Per il terzo chiamato CP_5
Piaccia a codesto Tribunale Civile di Milano adito, contrariis reiectis,
-in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NTroparte_5
per i motivi di cui sopra;
[...]
-in subordine nel merito, dichiarare inammissibile la chiamata in causa della NTroparte_5
essendo la stessa totalmente generica;
[...]
-in ulteriore subordine comunque rigettare tutte le domande formulate avverso la NTroparte_5
per i motivi di cui sopra;
[...]
pagina 3 di 10 -condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_1 al risarcimento dei danni che il Giudice adito vorrà ritenere adeguati anche in via equitativa ex art.96
c.p.c., per avere siffatta società abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala fede, una domanda manifestamente infondata.
Con vittoria di spese e compensi. IS iuribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al convenuto in data 06.09.2021, la Parte_1
(di seguito, ), con sede in Amburgo (Germania), ha evocato avanti a questo Tribunale
[...] Pt_1 la (di seguito, , deducendo, quale premessa, che, in data NTroparte_1 CP_1
20.02.2018, la (di seguito, –nota multinazionale NTroparte_7 CP_7 operante nel settore della produzione e della distribuzione di prodotti farmaceutici –ha concluso un contratto-quadro per prestazioni continuative di servizi di logistica e trasporti con la CP_1
In forza di detto contratto, l'11.09.2018 ha affidato alla un bancale con 8 CP_7 CP_1 cartoni, contenenti 208 confezioni di ND per uso endovenoso -un sofisticato farmaco con effetto coagulante del sangue umano -per il trasporto stradale, da GA (LO) ad NI (FR).
Detta merce, del valore commerciale di euro 122.720,00, è stata affidata, per il trasferimento materiale a temperatura controllata –ossia, tassativamente, non inferiore ai 2°C e non superiore agli 8°C -dalla al sub vettore di Sant'Antonio Abate. CP_1 CP_3
Dopo due giorni, il 13.09.2018, ha emesso il c.d. Rapporto di Reclamo a distinto CP_1 CP_3 col n.171-2018, poiché, per quanto dalla stessa riferito anche alla durante il trasporto, e CP_7 precisamente tra le ore 02.33 e le 06.53 del 12.09.2018, allorquando il camion di trovava nel deposito di Monterotondo (RM) del sub vettore, il datalogger inserito in uno degli otto cartoni di ND aveva registrato “una temperatura inferiore a 0°C (temperatura minima -1,05°C)”.
Dunque, considerata la sensibilità del farmaco alle oscillazioni della temperatura e, soprattutto, che, per l'uso cui il medicinale è destinato, lo stesso non poteva essere esposto a temperature inferiori a +2°C, non potendo, quindi, essere ormai garantite né qualità né integrità del prodotto trasportato, CP_7 previo accertamento del buon funzionamento del misuratore di temperatura utilizzato da CP_1 ha smaltito l'intera partita di ND destinata ad NI;
a fronte dell'avaria totale della merce trasportata, ha chiesto e ottenuto dal suo assicuratore il relativo indennizzo, pari ad CP_7 Pt_1
€127.052,61, corrispondente al valore delle merci e comprensivo delle spese peritali sostenute (€
4.332,61), cedendo all'assicuratore diritti ed azioni derivanti dal contratto del settembre 2018. pagina 4 di 10 Espone, altresì, che, nell'ambito del medesimo contratto quadro febbraio 2018, a fine settembre Pt_1
2018 ha affidato a partite di medicinali, da trasferire, ancora dal magazzino CP_7 CP_1 della in GA, ad alcune aziende sanitarie e distributori di prodotti farmaceutici e CP_1 parafarmaceutici situati nel meridione d'Italia, che, tuttavia, non sono giunte a destinazione.
Infatti, per quanto comunicato nell'ottobre 2018 a nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 CP_7 dette partite di merci sono state completamente distrutte in conseguenza di un nubifragio abbattutosi su che ha provocato l'invasione di fango e detriti in un magazzino gestito da un ausiliario Parte_4
NT della (cioè, di seguito;
come è emerso durante CP_1 NTroparte_5 un'ispezione del magazzino effettuata il successivo 18 ottobre, per ammissione della il CP_1 deposito era situato nelle vicinanze di un canale di scolo che era esondato e, come tale, non disponeva neppure i requisiti minimi per lo stoccaggio dei farmaci in transito (“This transit-point is not completely compliant to the minimum requirements for pharmaceutical carriers,…”) (doc.21); dopo un'altra settimana, il 25.10.18, l' ha solo potuto constatare NTroparte_8 che “l'area interna al deposito, di circa mq.3.000,00 si presenta invasa da fango e tutta la merce esistente in magazzino consistente in in polvere, risulta Parte_5 impregnata di fango e disposta alla rinfusa, per l'allagamento del 4/5 ottobre 2018, confezione e contenitori non integri e quindi non cedibili o commerciabili, e, pertanto, da distruggere nella totalità secondo normative”; altresì, la funzionaria dell' chiudeva il suo verbale rilevando che NTroparte_8
“non viene esibita alcuna Autorizzazione Sanitaria per il deposito distributivo di farmaci…”; la conseguente perdita totale delle merci in parola, del valore di euro 71.339,47, ha comportato un ulteriore danno a pure indennizzato da , cessionaria dei relativi diritti ed azioni. CP_7 Pt_1
agisce, perciò, qui, in surroga, ex art.1916 cc, per la condanna di al pagamento del Pt_1 CP_1 complessivo importo di euro 198.392,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituitasi con comparsa depositata in data 26.11.2021, la convenuta ha concluso per il CP_1 rigetto dell'avversa pretesa attorea, chiamando, altresì, in causa i terzi e CP_3 CP_5
Costituitisi, con comparse depositate in date 19 aprile (TLI) e 26 aprile (PHSE), del 2022 -su atto di chiamata di terzo notificata da ad entrambi in data 29.12.2021, per l'udienza del CP_1
17.05.2022 -i detti terzi chiamati hanno concluso per il rigetto delle avverse pretese.
Respinte le istanze per prova orale, con ordinanza a verbale 13.12.2022, in trattazione scritta, rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza 23.11.2023 e rimessa sul ruolo con decreto 03.04.2024, sempre per il medesimo incombente, per l'udienza del 19.03.2025, la causa -assegnata a questo giudice con decreto 26.02.2025 -è passata in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.07.2025, pagina 5 di 10 in esito al decorso dei termini ex art.190 cpc.
Ciò posto, dev'essere, anzitutto, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato al ristoro del danno subito, azionato dall'assicuratore in surroga;
come risulta dagli articoli 2, 4 e 21 del contratto quadro (doc.2), l'accordo negoziale tra e è un contratto misto, nel cui ambito CP_7 CP_1 dev'essere data prevalenza alla normativa corrispondente al contenuto negoziale tipico e di maggior rilievo nelle finalità pratiche delle parti (in tema Cass.n.3301/'75), cioè il trasporto, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quello di cui all'art.2951 cc (Cass.n.25517/'15). A tal riguardo l'attore bene evidenzia che “l'eccezione di prescrizione, riferita dal convenuto al secondo trasporto (danno dell'ottobre 2018 in , è infondata essendo il termine annuale stato interrotto, oltreché Parte_4 dai primi due reclami per del 27.9.2019 e del 29.10.2019 (docc.39 e 40), da quello successivo Pt_1 del 26.9.2020 (doc.42) [tutti inoltrati tramite PEC]. L'atto di citazione è stato notificato alla SCL nell'anno, e precisamente il 6 settembre 2021” (prima memoria ex art.183 cpc, pag.3).
E', poi, da escludere, proprio alla luce del contratto quadro in parola, che la rivesta, nella CP_1 presente vicenda, il ruolo di mero spedizioniere, ex art.1737 cc, non essendosi obbligato soltanto a concludere con terzi contratti di trasporto per il mandante bensì a dare esecuzione alle CP_7 prestazioni, di trasporto ed accessorie, indicate nell'art.
2.2 del contratto quadro, in relazione agli allegati ivi indicati, con conseguente applicazione, quantomeno, del disposto ex art.1741 cc.
Quanto, poi, al primo trasporto, ha avuto da subito, piena consapevolezza dell'obbligo di CP_1 scrupolosa osservanza delle istruzioni di relative alla temperatura, avendo emesso il d.d.t. CP_7
n.80035300 del 11.9.2018 emesso dalla stessa e che riporta la dicitura TEMPERATURA CP_1
CONTROLLATA: Temp. 2-8°C (doc.2 , e avendovi, inoltre, fatto espresso riferimento nel CP_3 reclamo inoltrato in data 13.09.2018 al vettore (doc.5), in relazione al proprio obbligo negoziale CP_3 di cd farmacovigilanza (ivi, art.14).
La eccepisce, ancora con riguardo al primo trasporto, la propria estraneità all'eziologia del CP_1 danno, contestando “che la merce avesse perduto le caratteristiche di idoneità al consumo cui era destinata” ed eccependo, “pertanto che il danno asseritamente indennizzato da sia stato Pt_1 autoinflitto, con conseguente estraneità della convenuta al processo causativo della perdita e conseguente esonero da responsabilità ex art.1227.2 cc”; in subordine, la convenuta eccepisce il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ex art.1227 cc, per CP_7 non avere il medesimo “mitigato il danno previo salvataggio e recupero dei farmaci utilizzabili”
Entrambe le eccezioni consistono, secondo questo giudice, in mere allegazioni di parte, prive di adeguato supporto probatorio -il cui onere è, per costante insegnamento del Supremo Collegio pagina 6 di 10 (Cass.n.23148/'14), a carico del danneggiante, debitore della prestazione di trasporto della merce -e debbono, perciò, essere respinte, non avendo la convenuta dimostrato che la merce CP_1 medesima sia arrivata integra a destinazione.
Quanto al secondo trasporto, l'eccezione di caso fortuito, con riguardo al nubifragio che ha investito la merce in deposito, non risulta fondata su idonea prova, dato che la distinzione tra "forte temporale",
"nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (così Cass.n.522/'87), non, appunto, sulla base di nozioni di comune esperienza, ma tramite un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico
(i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (Cass.n.30521/'19). Le precipitazioni atmosferiche integrano, infatti, l'ipotesi di caso fortuito soltanto quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (qui, il vettore che ha in custodia la merce) -con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (appunto, i dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass.n.4588/'22).
Tuttavia, nel caso concreto non risultano, ex actis, elementi fattuali idonei a ricostruire l'accaduto -e NT neppure dal solo bollettino della Protezione civile prodotto dal terzo chiamato emerge che le precipitazioni atmosferiche verificatesi tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 nella zona del Lametino possano dirsi dotate dei caratteri d'imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità, in mancanza di dati pluviometrici, senza che il terzo chiamato dimostri di avere sollecitato il competente ente amministrativo statale
(Aeronautica Militare), o, in alternativa, fornitori privati o banche dati pubbliche, a fornire i dati pluviometrici in parola, non ottenendo riscontro alcuno -sicché l'indagine peritale d'ufficio appare inammissibile, poiché meramente esplorativa.
Quanto al limite risarcitorio di cui al secondo comma dell'art.1696 cc, sollecitato da lo CP_1 stesso non può trovare qui applicazione, né per il primo trasporto, dato che ha dimostrato di CP_3 avere consegnato il farmaco ND al deposito della in NI, in data 12.09.2018, ore CP_1
10.18 (doc.2), ma ha contestato a in data 13.09.2018, il verificarsi di un'escursione CP_1 CP_3 termica, cioè che la temperatura effettiva è scesa ad un livello inferiore a 0°C -a fronte di una temperatura minima programmata per 2°C -idonea ad esporre il farmaco al rischio di non poter essere più utilizzato, e ciò configura senz'altro colpa grave del vettore nell'inadempimento dell'obbligazione pagina 7 di 10 di custodia e restituzione della merce trasportata, ex art.1693 cc;
e neppure per il secondo trasporto, NT dato che il magazzino della si trovava in prossimità di un canale idrico, sicché il rischio di esondazione che, ragionevolmente, ha causato l'allagamento del sito era, ex ante, altamente prevedibile
(in proposito, doc.10, allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc). CP_1
Con riguardo all'ammontare del danno risarcibile, risulta che l'indennizzo versato dall'attore al proprio assicurato e di cui chiede, qui, il rimborso, è stato calcolato in base al valore delle CP_7 Pt_1 merci perdute per avaria e può ben ritenersi congruo (in tema, Cass.n.16554/'15).
L'importo capitale di euro 198.392,08 può essere rivalutato (Cass.n.641/'90, n.1336/'09), secondo noti indici Istat -voce f.o.i. -dalle date dei due sinistri (il 12.09.2018 quanto al parziale importo di euro
127.052,61 ed il 05.10.2018 quanto al parziale importo di euro 71.339,47) a quella di pubblicazione della sentenza e, sul complessivo importo capitale così rivalutato, decorrono interessi moratori, ex art.1284 quarto comma cc, dalla sentenza al saldo.
Risolte così le questioni tra attore e convenuto, si può passare all'esame di quelle proprie del rapporto processuale tra convenuto e terzi chiamati -rispetto ai quali, peraltro, non risulta, anzitutto, prova di alcun titolo idoneo a fondare un rapporto negoziale diretto con non trovando applicazione, CP_7 in favore del creditore della prestazione, il disposto dell'art.1228 cc (in tema, Cass.n.2841/'68).
Con riguardo al terzo allega questi che “le sonde che registrano la temperatura all'interno sia del CP_3 veicolo sia delle precelle e celle della sede di Monterotondo non hanno riportato alcun abbassamento di temperatura al di sotto dei 2°C prescritti”, che “il tracciato della temperatura riguardante il trasporto in commento è stato prontamente consegnato alla S.C.L., alla quale sono stati altresì trasmessi i certificati di taratura e calibrazione interna di entrambi le sonde GPS e stampante, il libretto e certificato ATP riguardanti il veicolo immatricolato appena cinque mesi prima, il certificato di calibrazione su 6 punti da centro COMET stampante;
e che “tali documenti comprovano la taratura e il regolare funzionamento degli strumenti di rilevazione della temperatura negli ambienti nei quali è stato stivato il prodotto trasportato” (comparsa, pag.4, punti e), f).
Tuttavia, l'allegata regolarità degli strumenti a disposizione di per la costante verifica della CP_3 temperatura della merce trasportata -affermata unilateralmente da ma non verificata in CP_3 contraddittorio tra le parti qui in lite -non vale, di per sé sola, ad escludere la possibilità che nel caso concreto possa essere occorso un inconveniente nel funzionamento dei medesimi, e avrebbe CP_3 potuto presenziare “agli accertamenti in contraddittorio atti a verificare entità e tipologia delle anomalie riscontrate” da accertamenti fissati per il 25.09.2018, presso la sede della in CP_1 CP_1
NI, ai quali la aveva invitato con missiva PEC del 20.09.2018, inviata ad ore CP_1 CP_3 pagina 8 di 10 12.18 del 20.09.2018, senza che, tuttavia, risulti che vi abbia partecipato. CP_3
L'invio tramite PEC della missiva del 20.09.2018 (doc.6 allegato alla seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, di parte vale ad evitare la decadenza eccepita da ex art.1698 cc, tenuto CP_1 CP_3 conto che la consegna della merce è avvenuta in NI alle ore 10.18 del 12.09.2018.
Non risulta, tuttavia, prova documentale che la dopo la detta missiva del 20.09.2018, abbia CP_1 interrotto la prescrizione annuale ex art.2951 cc, prima di notificare a in data 29.12.2021, l'atto CP_3 di chiamata di terzo, nel senso che per nessuna delle missive prodotte da in allegato alla CP_1 seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, sub docc.5-9, vi è prova di spedizione e ricezione tramite PEC -tranne che per quella anzidetta, sub n.
6 -sicché la relativa eccezione del terzo è fondata.
NT Quanto, poi, all'altro terzo, lo stesso convenuto precisa -in seconda memoria ex CP_1 art.183 sesto comma cpc, depositata in data 23.09.2022, pagg.7,8 -che non è stato concluso un contratto NT di deposito tra e bensì, piuttosto, che “ebbe ad affidare la merce al CP_1 CP_1
NT magazzino di , “attraverso i vettori Zust ed Eurodifarm”, sicché nessun incarico diretto ebbe NT NT a conferire a né risulta ben dimostrato che abbia svolto la propria prestazione CP_1 sotto il potere di direzione e controllo di ovvero che si sia instaurato un collegamento tra CP_1
NT l'attività di in veste di ausiliario e l'organizzazione aziendale di debitore della CP_1
NT prestazione, affinché quest'ultima fosse in grado di predeterminare e controllare l'opera del terzo
(in tal senso, Cass.n.25251/'11 e n.17705/'10).
Perciò, non vi è prova idonea a dimostrare l'esistenza di alcun valido e idoneo titolo giuridico che valga NT a costituire un rapporto ex art.1228 cc tra e e, dunque, pur rispondendo CP_1 CP_1
NT NT dell'operato di nei confronti di non ha azione di rivalsa nei confronti di nei cui CP_7 confronti, altresì, non ha azione diretta. CP_7
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza -quanto ai terzi chiamati dal convenuto pare equo compensarle nel rapporto tra i medesimi e l'attore , trattandosi di CP_1 Pt_1 estensione automatica della domanda (in tema, Cass.n.17995/'25) -e sono liquidate come in dispositivo, secondo criteri da vigente tariffa forense, in relazione al valore ed alla complessità della controversia.
Non si configurano i requisiti per la condanna ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) in accoglimento della domanda dell'attore , condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 198.392,08, oltre rivalutazione NTroparte_1 monetaria secondo indici Istat -voce f.o.i. -dalle date dei due sinistri (il 12.09.2018 quanto al parziale importo di euro 127.052,61 ed il 05.10.2018 quanto al parziale importo di euro
71.339,47) a quella di pubblicazione della sentenza e, sul complessivo importo capitale così rivalutato, interessi moratori, ex art.1284 quarto comma cc, dalla sentenza al saldo;
2) condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che CP_1 si liquidano in euro 786,00 per spese, euro 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) respinge le domande svolte da nei confronti dei terzi chiamati NTroparte_1 [...]
CP_ e NTroparte_5
4) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di ambo i terzi CP_1
NT chiamati, liquidate per in euro 14.103,00 e per n euro 14.103,00, oltre, per ciascuno CP_3 dei detti importi, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 06 novembre 2025
Il Giudice
NZ AR
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