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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
DECRETO
Nel procedimento n. r.g. V.G. 1149/2024
Il giudice dott. Emmanuele Agostini delegato all'esercizio delle funzioni civili presidenziali, in virtù di Provvedimento organizzativo temporaneo del 10.11.2022 (decr. n. 202) letta la richiesta per il rilascio di una seconda copia esecutiva avanzata dal sig. (C.F.: Parte_1
) con l'avv. CASANO FRANCO del Foro di Treviso;
C.F._1 considerato che l'istante ha dichiarato che tale copia è stata dispersa;
tenuto conto che sino al 28 febbraio 2023 era possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un ufficio giudiziario e che tale possibilità spettava anzitutto alle parti e ai loro difensori e, più in generale, a chiunque ne avesse interesse. In particolare, il sistema comprendeva una triplice tipologia di copie:
a) semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Cancelleria;
b) autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia. Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.
c) in forma esecutiva - per le sentenze, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta Formula esecutiva da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale. Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto. considerato che a norma dell'art. 475 co.2 c.p.c. il rilascio del titolo in forma esecutiva poteva farsi soltanto alla parte a favore della quale era stato pronunciato il provvedimento o ai suoi successori e che l'art. 476
c.p.c. vietava il rilascio di più copie in forma esecutiva alla stessa parte, senza giustificato motivo;
rilevato, tuttavia, che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 34 del Decreto Legislativo 149/2022, il legislatore è intervenuto sugli artt. 474, 475, 476, 478 e 479 c.p.c. eliminando, in buona sostanza, dal nostro ordinamento, la procedura di spedizione in forma esecutiva e, di conseguenza, facendo venire meno il concetto stesso di copia in forma esecutiva, di cui al punto c) dianzi menzionato;
rilevato, per quanto specificamente interessa nella presente sede, che è stato abrogato l'art. 476 c.p.c. che prescriveva il divieto di spedizione senza giusto motivo di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, salvo il caso, quanto ai provvedimenti, di istanza al capo dell'ufficio ai sensi dell'abrogato co. 2 della disposizione richiamata;
atteso, dunque, che successivamente al 28 febbraio 2023, il creditore può intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copia dei provvedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c. oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo al cancelliere il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp. att. c.p.c., che, per quanto precede si appalesa non ammissibile il ricorso con cui si chiede il rilascio di una seconda copia esecutiva,
P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso
Si comunichi.
Crotone, li 14 aprile 2025
Il Presidente delegato
dott. Emmanuele Agostini