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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea nella persona della giudice on. LI MO de VO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 13.12.2024 al N° R.G.C.A. 14643/2024, promossa da
(CPF ), nato il [...] in [...]/SP, Parte_1 C.F._1 in proprio e quale genitore esercente potestà parentale sul figlio minore
(CPF ), nato il [...] in [...] Persona_1 C.F._2
De Janeiro/RJ, rappresentato anche dall'altro genitore residenti Persona_2 in Rua José Brandão, 217, Bairro Jardim Getúlio Vargas, - Brasile/CAP: 13801- Persona_3
Cod ; rappresentata anche dall'altro genitore tutti rappresentati e difesi Persona_4 dall'Avv.to Claudia SANTORO del Foro di Salerno
-Ricorrenti- contro
, in persona del p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-convenuto contumace-
e
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_3
Firenze;
pagina 1 di 7
contraddittore necessario- intervenuto
OGGETTO: diritti della cittadinanza
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 17.12.2024, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, per essere discendenti diretti di , nato il [...] a Persona_5
IG NT (AR), cittadino italiano, emigrato in Brasile ma mai naturalizzatosi cittadino brasiliano.
Fissata con i decreti del 27.1.2025 e poi del 14.11.2025 l'udienza per la trattazione del ricorso, deve darsi atto della ritualità delle notifiche del ricorso al che, Controparte_1 non costituendosi in giudizio, sebbene regolarmente evocato, viene dichiarato contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini pagina 2 di 7 previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va detto che per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza
n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio pagina 3 di 7 e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal
1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla corposa documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite . Persona_5
Albero Genealogico Famiglia HE
1. HE (Dante causa) Per_5
Padre: Controparte_4
Madre: Persona_6
Nato il 21/08/1876, a IG NT (AR)
Sposato il 02/10/1897, a Itapira - SP Persona_7
Deceduto il 15/07/1966, a Itapira - SP
1. (Prima succeditrice) CP_5
Padre: Domenico (Domingos) HE
Madre: Persona_8
a) Nato il 17/03/1905, a Itapira - SP
b) Sposato , il 10/02/1923, a Itapira - SP Persona_9
1. (Secondo successore) Persona_10
Padre: Persona_9
Madre: CP_5
a) Nato il 05/10/1925, a Itapira-SP
b) Sposato , il 04/09/1948, a Itapira - SP Persona_11
pagina 4 di 7 1. (Terza succeditrice) Per_12 Parte_2
Padre: Persona_10
Per_1 Madre: Persona_11
a) Nato il 17/06/1949, a Itapira - SP
b) Sposato il 04/06/1970, a GI IM - SP Persona_13
1. (Quarto successore) Controparte_6
Padre: Persona_13
Madre: Persona_14
a) Nata il 04/07/1972, a GI IM - SP
b) Sposato il 03/09/1999, a Resende - RJ Persona_2 Persona_1
1. (Quinto successore) Per_1 Persona_1
Padre: Controparte_6
Madre: Persona_2 Per_13
Nata il 19/01/2011, a Rio de Janeiro-RJ
La disciplina applicabile alla fattispecie è rappresentata dall'art. 1 comma 1° della legge 555 del 1912 nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale nr. 30 del 1983 (dato che l'art. 20 della legge 91/1992 esclude per questa effetti retroattivi) alla quale è stata riconosciuta efficacia retroattiva dalla sentenza della Corte Cassazione a SS.UU. nr. 4466 del 25.2.2009; tale ultima sentenza ha a sua volta riconosciuto efficacia retroattiva alla pronuncia della Corte
Costituzionale nr.87 del 16.4.1975 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge nr. 555 del 1912 (nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza italiana).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche pagina 5 di 7 che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario
"iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sulle spese di lite
Richiamato il principio di causalità che regge la soccombenza alle spese di lite (per cui viene condannato al pagamento delle spese processuali chi resiste alla domanda altrui con forme ed argomenti non rispondenti al diritto v. Cass. nr. 25141 del 2006), si osserva come nel caso di specie il convenuto, al quale i ricorrenti non si sono rivolti prima dell'instaurazione del giudizio, CP_1
pagina 6 di 7 non costituendosi in giudizio, non ha dato causa in alcun modo al giudizio;
trattandosi, altresì, di causa di accertamento di status, ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente le spese processuali.
Firenze, 17 dicembre 2025 la giudice on.
LI MO de VO
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