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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il giudice Matteo Giovanni Moresco, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
ORDINANZA
In data 3.3.2025, ha depositato ricorso per accertamento preventivo Parte_1 obbligatorio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di fare accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. si è costituito in giudizio, aderendo alla prospettazione del ricorrente circa la CP_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento e depositando provvedimento di liquidazione della prestazione richiesta con decorrenza dalla data della domanda del 6.6.2024.
Deve dunque essere cessata la materia del contendere.
In ragione della fattiva collaborazione di alla risoluzione in via amministrativa CP_1 della vertenza e della definizione della causa in limine litis, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite.
La restante parte delle spese di lite è posta a carico di in applicazione del criterio CP_1 della soccombenza virtuale, avendo l'Istituto implicitamente riconosciuto la fondatezza delle pretese del ricorrente, con liquidazione come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti di istruzione preventiva, tenuto conto dell'approssimativo valore di due annualità della prestazione richiesta ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c. (Cass. S.U. 21 maggio 2015, n. 10454). È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa il 25% delle spese di lite;
condanna alla rifusione della restante CP_1 parte delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in € 900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Parma, 03/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il giudice Matteo Giovanni Moresco, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
ORDINANZA
In data 3.3.2025, ha depositato ricorso per accertamento preventivo Parte_1 obbligatorio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di fare accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. si è costituito in giudizio, aderendo alla prospettazione del ricorrente circa la CP_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento e depositando provvedimento di liquidazione della prestazione richiesta con decorrenza dalla data della domanda del 6.6.2024.
Deve dunque essere cessata la materia del contendere.
In ragione della fattiva collaborazione di alla risoluzione in via amministrativa CP_1 della vertenza e della definizione della causa in limine litis, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite.
La restante parte delle spese di lite è posta a carico di in applicazione del criterio CP_1 della soccombenza virtuale, avendo l'Istituto implicitamente riconosciuto la fondatezza delle pretese del ricorrente, con liquidazione come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti di istruzione preventiva, tenuto conto dell'approssimativo valore di due annualità della prestazione richiesta ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c. (Cass. S.U. 21 maggio 2015, n. 10454). È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa il 25% delle spese di lite;
condanna alla rifusione della restante CP_1 parte delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in € 900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Parma, 03/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco