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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 132/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. ANZALDI SERGIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. LO MONACO LIBORIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono congiuntamente lo scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile con – parte resistente – celebrato in data Controparte_1
1 17.8.2019, in regime comunione dei beni, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n.8, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2019, dalla quale unione non sono nati figli.
Deduceva di aver presentato ricorso congiunto con la resistente per ottenere la separazione consensuale, procedimento definito con sentenza n. 437/2024 del 15.7.2024 (emessa nel procedimento n.1154/2023 R.G.) con il quale il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni pattuite dai coniugi, non avendo posto nessun onere di natura economica a carico delle parti.
Concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto con parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.5.2025 si è costituita in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda del ricorrente sullo status.
Esponeva che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che hanno definito tra di loro ogni qualsivoglia questione, anche di natura patrimoniale.
Chiedeva, quindi, per tale ragione lo scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente, confermando le condizioni già stabilite con la sentenza di separazione.
Dopo aver sentito i coniugi personalmente, nell'udienza di giorno 24.6.2025, i quali hanno espresso la volontà di non riconciliarsi, le parti hanno congiuntamente chiesto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale.
Infine, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Ebbene, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti per la separazione consensuale dinanzi al giudice delegato dal collegio (udienza celebrata in forma cartolare in data 8.5.2024), definita con sentenza di separazione n. 437/2024 emessa dal Tribunale di Gela il 15.7.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento, rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato a Parte_1
Mazzarino il 21.8.1986, e, nata a [...] l'[...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Mazzarino al n.8, parte I, ufficio 1, dell'anno 2019;
2) PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile contratto da
, nato a [...] il [...], e, nata a [...] Parte_1 Controparte_1
l'8.12.1981, ossia alle medesime condizioni della separazione personale per come esplicitato in parte motiva
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
4) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
PI EA OB IO
Minuta del provvedimento redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Miano, tirocinante di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 132/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. ANZALDI SERGIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. LO MONACO LIBORIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono congiuntamente lo scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 ha chiesto che venisse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile con – parte resistente – celebrato in data Controparte_1
1 17.8.2019, in regime comunione dei beni, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Mazzarino al n.8, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2019, dalla quale unione non sono nati figli.
Deduceva di aver presentato ricorso congiunto con la resistente per ottenere la separazione consensuale, procedimento definito con sentenza n. 437/2024 del 15.7.2024 (emessa nel procedimento n.1154/2023 R.G.) con il quale il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni pattuite dai coniugi, non avendo posto nessun onere di natura economica a carico delle parti.
Concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto con parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.5.2025 si è costituita in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda del ricorrente sullo status.
Esponeva che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che hanno definito tra di loro ogni qualsivoglia questione, anche di natura patrimoniale.
Chiedeva, quindi, per tale ragione lo scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente, confermando le condizioni già stabilite con la sentenza di separazione.
Dopo aver sentito i coniugi personalmente, nell'udienza di giorno 24.6.2025, i quali hanno espresso la volontà di non riconciliarsi, le parti hanno congiuntamente chiesto lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale.
Infine, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Ebbene, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti per la separazione consensuale dinanzi al giudice delegato dal collegio (udienza celebrata in forma cartolare in data 8.5.2024), definita con sentenza di separazione n. 437/2024 emessa dal Tribunale di Gela il 15.7.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento, rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato a Parte_1
Mazzarino il 21.8.1986, e, nata a [...] l'[...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Mazzarino al n.8, parte I, ufficio 1, dell'anno 2019;
2) PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile contratto da
, nato a [...] il [...], e, nata a [...] Parte_1 Controparte_1
l'8.12.1981, ossia alle medesime condizioni della separazione personale per come esplicitato in parte motiva
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
4) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
PI EA OB IO
Minuta del provvedimento redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Miano, tirocinante di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013)
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