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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/07/2025davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1251 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. CULTRERA GIUSEPPE che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso, successivi verbali e note autorizzate
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 09/07/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1251/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Cultrera Giuseppe giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_1
- resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.03.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante chiedeva venisse
CP_ dichiarata l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 976,82; esponeva di essere titolare di pensione di invalidità civile INVCIV n. 044-760107681645; che con CP_ missiva datata 05/09/2023 l' comunicava di aver provveduto a rideterminare l'importo della pensione percepita dal ricorrente, senza specificare alcunchè e senza indicare alcuna
CP_ motivazione;
-che con la medesima missiva l' chiedeva la restituzione della somma di €
976,82=, asseritamente dovuta per pagamento superiore a quanto dovuto per i mesi da gennaio
2021 a marzo 2021; deduceva l'legittimità del provvedimento, carenza di dolo o colpa, l'errore imputabile all'Ente, assumeva l'affidamento nonché l'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
L' non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
In materia di prestazioni assistenziali si sono succedute nel tempo diverse disposizioni normative: la L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.
537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che CP_ l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che non si proceda alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. civ., Sez. lav., 23/08/2003, n. 12406).
La S.C. con recente pronuncia ha ritenuto che “…si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018)” (cfr. Cassazione n. 13916 del 20 maggio 2021); ed ancora
“in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile... "(Cfr. Cass. Ord. n. 24133/21).
A norma dell'art. 1 L.18/80 sono escluse dalle indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. CP_ L' con messaggio n. 18291 del 2011 chiarisce che “… di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli
Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell'attribuzione di detta funzione all' . Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte CP_2
Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del che non prevedeva la Controparte_3 sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese…”
La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 448 del 2000, ha affermato la legittimità della disciplina che consente nel caso di indebito assistenziale la ripetizione di somme versate solo dalla data della visita di verifica.
Il Supremo Collegio “ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Ciò posto, deve osservarsi che nella fattispecie che ci occupa è incontestato che l'istante, era
CP_ titolare di indennità di accompagnamento per come è dato evincere dalla nota del 5.9.2023 importo indennità pari ad €. 527,16.
L' nella citata nota contesta all'istante il ricovero presso strutture pubbliche per periodo CP_2
superiore a 29 giorni legittimando in questo modo il recupero di somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento.
Il su cui incombeva l'onere della prova, non ha fornito alcun elemento probatorio Pt_1
idoneo a dimostrare che non vi è stata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo, per come contestato dall' , e deve dunque escludersi che possa essersi ingenerato nel CP_1
ricorrente l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita.
Occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto ..." Dunque, alla luce delle superiori considerazioni la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione di somme deve ritenersi legittima ed il ricorso non merita accoglimento.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. sottoscritta dalla parte, l'istante va esonerato dal pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Dichiara la sussistenza dell'indebito e rigetta il ricorso.
-Spese irripetibili
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 09.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/07/2025davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1251 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. CULTRERA GIUSEPPE che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso, successivi verbali e note autorizzate
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 09/07/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1251/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Cultrera Giuseppe giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_1
- resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.03.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante chiedeva venisse
CP_ dichiarata l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 976,82; esponeva di essere titolare di pensione di invalidità civile INVCIV n. 044-760107681645; che con CP_ missiva datata 05/09/2023 l' comunicava di aver provveduto a rideterminare l'importo della pensione percepita dal ricorrente, senza specificare alcunchè e senza indicare alcuna
CP_ motivazione;
-che con la medesima missiva l' chiedeva la restituzione della somma di €
976,82=, asseritamente dovuta per pagamento superiore a quanto dovuto per i mesi da gennaio
2021 a marzo 2021; deduceva l'legittimità del provvedimento, carenza di dolo o colpa, l'errore imputabile all'Ente, assumeva l'affidamento nonché l'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
L' non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
In materia di prestazioni assistenziali si sono succedute nel tempo diverse disposizioni normative: la L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.
537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che CP_ l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che non si proceda alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. civ., Sez. lav., 23/08/2003, n. 12406).
La S.C. con recente pronuncia ha ritenuto che “…si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018)” (cfr. Cassazione n. 13916 del 20 maggio 2021); ed ancora
“in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile... "(Cfr. Cass. Ord. n. 24133/21).
A norma dell'art. 1 L.18/80 sono escluse dalle indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. CP_ L' con messaggio n. 18291 del 2011 chiarisce che “… di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli
Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell'attribuzione di detta funzione all' . Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte CP_2
Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del che non prevedeva la Controparte_3 sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese…”
La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 448 del 2000, ha affermato la legittimità della disciplina che consente nel caso di indebito assistenziale la ripetizione di somme versate solo dalla data della visita di verifica.
Il Supremo Collegio “ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Ciò posto, deve osservarsi che nella fattispecie che ci occupa è incontestato che l'istante, era
CP_ titolare di indennità di accompagnamento per come è dato evincere dalla nota del 5.9.2023 importo indennità pari ad €. 527,16.
L' nella citata nota contesta all'istante il ricovero presso strutture pubbliche per periodo CP_2
superiore a 29 giorni legittimando in questo modo il recupero di somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento.
Il su cui incombeva l'onere della prova, non ha fornito alcun elemento probatorio Pt_1
idoneo a dimostrare che non vi è stata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito e dei ratei dell'indennità di accompagnamento nell'arco dello stesso periodo di tempo, per come contestato dall' , e deve dunque escludersi che possa essersi ingenerato nel CP_1
ricorrente l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario, non sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza continua e gratuita.
Occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto ..." Dunque, alla luce delle superiori considerazioni la richiesta, da parte dell'ente di previdenza, di ripetizione di somme deve ritenersi legittima ed il ricorso non merita accoglimento.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. sottoscritta dalla parte, l'istante va esonerato dal pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Dichiara la sussistenza dell'indebito e rigetta il ricorso.
-Spese irripetibili
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 09.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna