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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4492/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 4492/2023 r.g. e 1318/2024 r.g. pendente tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Manini, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Assisi via Raffaello s.n.c. presso l'avv. Luisa Manini RICORRENTE in entrambi i procedimenti e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 GIOVANNA MIRELLA ANANIA giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Perugia piazza della Repubblica presso l'avv. GIOVANNA MIRELLA ANANIA
RESISTENTE in entrambi i procedimenti e in qualità di curatrice speciale delle minori (nata a Controparte_2 Persona_1 (...) (.../...) e (nata a [...] il [...]) Persona_2
INTERVENUTA
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia il Tribunale: - pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e con addebito al marito per violazione dei doveri Parte_1 Controparte_1 materiali e morali nascenti dal matrimonio e per i reiterati comportamenti psicologicamente ed economicamente vessatori dallo stesso posti in essere a danno della moglie;
- ordinare che il Sig. contribuisca al mantenimento della Sig.ra con un Controparte_1 Parte_1 versamento mensile di € 500,00, oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
- affidare in via esclusiva “rafforzata” le figlie, Per_2 e , alla madre con collocazione presso la di lei abitazione;
- autorizzare la ricorrente a Per_1 trasferire la residenza delle figlie minori a Cisterna di Latina, Via ... n. 11 al termine dell'anno scolastico in corso;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a Controparte_1 favore delle figlie minorenni la somma, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, di complessivi € 400,00 ciascuna per il mantenimento ordinario delle medesime, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
- ordinare che il Sig. contribuisca al mantenimento delle Controparte_1 figlie nella misura dell' 80% delle spese straordinarie e di istruzione (incluse in detto ambito le eventuali gite scolastiche, trasporti scolastici, libri, sport, tempo libero) e delle spese mediche non mutuabili, previa esibizione, da parte della Sig.ra della relativa documentazione. - Parte_1 Con vittoria di spese, funzioni ed onorario del presente giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge.»
Conclusioni di parte resistente: «Piaccia all'On.le Tribunale Adito, contrariis reiectis - Dichiarare ex art. 38 disp.att.cc la propria competenza anche in ordine al procedimento pendente innanzi al tribunale per i minorenni R.G.N. 586/2022, Giudice dott.ssa Leoncini, adottando ogni utile e conseguente provvedimento;
- Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi con addebito da riconoscere in capo alla moglie;
- nominare un CTU che possa stabilire le reali capacità psicologiche della sig.ra e la relativa capacità genitoriale;
- affidare le minori esclusivamente al padre, con Pt_1 collocazione presso la di lui abitazione, fino alla conclusione della perizia del CTU;
- revocare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella somma di € 200,00, disposto dal G.I. con Pt_1 decreto dell'08.4.2024, perché la stessa ricorrente ha l'integrità fisica e psichica per potere svolgere attività lavorativa;
- revocare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella somma di € Pt_1 200,00, disposto dal G.I. con decreto dell'08.4.2024 perché la sig.ra ad oggi percepisce la somma di 2.000,00 mensili (€ 300,00 per contributo canone affitto;
€ 200,00 assegno unico;
€ 700,00 assegno inclusione, € 600,00 per contribuzione assegno mantenimento per le minori ed € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in suo favore); in subordine:- disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione presso il padre con diritto di visita e di incontri con il genitore non collocatario, anche con l'aiuto dei servizi sociali;
in ulteriore subordine:- disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione presso l'abitazione della madre e diritto di visita per il genitore non collocatario;
- disporre un programma di visita del padre alle minori al fine di rispettare il principio di continuità del rapporto padre/figlia;- rigettare la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in capo alla moglie perché percettore di assegno di inclusione ed assegno unico e contributo per canone di locazione pari a € 1.200,00; - in subordine, riconoscere in capo alla ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 100,00 da corrispondersi ogni 10 del mese;
- riconoscere un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 per ciascuna figlia, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT, oltre la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, previo accordo e produzione di documentazione contabile;
- rigettare la domanda di addebito in capo al sig. .» Controparte_1
Conclusioni della curatrice speciale: «Voglia l'I.mo Tribunale adito:- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e - dispone l'affidamento condiviso Parte_1 Controparte_1 delle figlie minori e a entrambi i genitori;
- dispone il collocamento delle Per_1 Persona_2 minori presso la madre, in Corciano via ... n. ...; - dispone che il sig. CP_1 pagina 2 di 11 contribuisca al mantenimento delle figlie e con la somma mensile di € 400,00 CP_1 Per_1 Per_2 (€ 200,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori» Conclusioni del pubblico ministero: «esprime parere favorevole alla pronuncia di separazione dei coniugi, con esclusione delle reciproche richieste di addebito;
ritiene che debba essere confermato il provvedimento dell'8 aprile 2024 in merito all'affido delle figlie minori e al contributo economico ivi indicato.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 8.11.2023, chiedeva la separazione da Parte_1 Controparte_1
- con il quale si era sposata in data 1.9.... e dalla cui unione erano nate le figlie (il
[...] Per_1 2.6.2008) e (il ...) - chiedendo addebitarsi la separazione al marito per la violazione dei Per_2 doveri di assistenza morale e materiale e per le condotte di violenza economica e verbale agite ai suoi danni.
Esponeva a tal fine: che il rapporto coniugale aveva iniziato a deteriorarsi a partire dal 2018, quando le era stato diagnosticato un (...)a causa del quale si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico di mastectomia;
che il marito, anziché supportarla, aveva iniziato a colpevolizzarla per le sue mancanze, rimproverandole di non pulire bene la casa o di non educare bene le figlie;
che il marito, unico soggetto della famiglia a percepire reddito, non le lasciava alcuna autonomia economica e le aveva anche negato la possibilità di fare sedute di fisioterapia o controlli medici in forma privata, reputandoli troppo onerosi, oppure la possibilità di sostituire gli occhiali da vista;
che il 24.6.2022 il marito, tramite il proprio avvocato, le aveva formalizzato una richiesta di separazione e che, da allora, si era verificato un inasprimento dei rapporti, che vedeva anche un coinvolgimento delle figlie nel conflitto coniugale (in quanto il marito le sottoponeva a veri e propri interrogatori per precostituirsi prove da utilizzare contro di lei e assumeva atteggiamenti delegittimanti il ruolo materno).
Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo delle figlie, con attribuzione anche del potere di assumere unilateralmente anche le decisioni di maggiore importanza per la vita delle stesse, motivando la propria richiesta in ragione dei comportamenti verbalmente aggressivi tenuti dal marito nei confronti delle figlie e dei metodi educativi inappropriati (come l'offerta di denaro fatta alla figlia per Per_2 convincerla a partecipare a una gara di golf). Esponeva al riguardo di avere proposto in data 14.9.2022 un ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere la limitazione della responsabilità genitoriale del marito sulle figlie e che, nell'ambito di tale procedimento, era stata disposta l'audizione delle minori (le quali avevano entrambe riferito che il padre picchiava mentre trattava bene ) e Per_1 Per_2 all'esito era stato assunto un provvedimento di allontanamento del coniuge dalla casa familiare (con decreto del 21.12.2022).
Dava quindi atto del rifiuto delle minori di incontrare il padre e rappresentava il loro desiderio di trasferirsi a vivere a Cisterna di Latina, dove viveva la nonna materna, secondo quanto riferito dalle stesse ragazze nel corso dell'audizione dinanzi al Tribunale per i minorenni;
chiedeva, infine, di essere autorizzata ad operare il trasferimento di residenza.
Sotto il profilo economico, deduceva: di non lavorare e di percepire solo il reddito di cittadinanza (per
€ 646,83 mensili) e il 50% dell'assegno unico per i figli a carico (pari ad € 96,80 mensili pro quota); di pagina 3 di 11 essere stata riconosciuta invalida civile al 67%, percentuale che non le dava diritto alla percezione di una pensione di invalidità; di essere rimasta a vivere nella casa coniugale, condotta in locazione per il canone di € 450,00 mensili, interamente versato dal marito;
che il marito era maresciallo della Guardia di Finanza e percepiva uno stipendio mensile di € 2.400,00, oltre agli straordinari.
Chiedeva, quindi, di porre a carico del marito un contributo al mantenimento delle figlie per € 400,00 ciascuna, oltre all'80% delle spese straordinarie e inoltre un assegno di mantenimento per lei nella misura di € 500,00 mensili.
costituendosi in giudizio, contestava ogni addebito e deduceva che la situazione Controparte_1 di disagio familiare era stata denunciata dalla moglie solo dopo che lui le aveva comunicato la propria decisione di separarsi. Proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito alla moglie, a cui imputava di non essersi mai occupata della casa e dell'educazione delle figlie. Allegava di essersi sempre preso cura delle figlie, anche accompagnandole agli impegni pomeridiani e che solo dopo la separazione le ragazze si erano progressivamente allontanate, rifiutandosi di incontrarlo a partire dal gennaio 2023; rilevava che nei colloqui con i servizi sociali di cui alla relazione del 14.11.2022 le minori non avevano fatto nessun riferimento a fatti di violenza e rimproveravano al padre solamente di non far fare loro ciò che volevano e di dare punizioni pesanti, come togliere loro tutti i giochi quando riportavano un brutto voto a scuola. Si opponeva al trasferimento a Cisterna di Latina, in quanto la distanza avrebbe ostacolato il ripristino di una regolare frequentazione con le figlie.
Sul piano economico, confermava di essere maresciallo della Guardia di Finanza, ma precisava di percepire uno stipendio mensile di € 1.900,00 e di essere stato sospeso dal lavoro dopo che la moglie, il giorno 11.1.2023, aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza affermando falsamente che lui avesse assunto psicofarmaci con l'intento di suicidarsi;
riferiva che, nonostante le analisi effettuate avessero chiarito che non vi era stata nessuna assunzione di psicofarmaci e sebbene il personale intervenuto avesse potuto constatare che non si trovava in una situazione emotiva incline al suicidio, era stato comunque sottoposto a una verifica presso la commissione militare per la valutazione dell'idoneità al servizio e temporaneamente sospeso in attesa della risoluzione dei suoi problemi coniugali.
Con decreto di incompetenza del 23.2.2024, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria disponeva la trasmissione a questo ufficio degli atti del giudizio di limitazione della responsabilità genitoriale del sig. introdotto su ricorso della moglie in data 14.9.2022; il procedimento – nell'ambito CP_1 del quale era già stata nominata alle minori una curatrice speciale, nella persona dell'avv.
[...]
– veniva riunito al giudizio di separazione già pendente. CP_2
Con ordinanza del giorno 8.4.2024, il giudice delegato disponeva: l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione in materia scolastica e medica, che attribuiva in via esclusiva alla curatrice speciale;
il collocamento delle minori presso la madre, respingendo l'istanza di trasferimento a Cisterna di Latina;
la conferma dell'incarico già attribuito ai Servizi sociali del Comune di Corciano per la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare finalizzato a un riavvicinamento delle minori al padre e ad una ripresa della frequentazione;
la conferma dell'incarico al CSM per la prestazione di un sostegno psicologico in favore delle minori;
un contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna), oltre al 60% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 200,00 mensili.
La causa proseguiva per l'assunzione delle prove testimoniali e per lo svolgimento delle attività delegate ai servizi e veniva assunta in decisione all'esito del deposito – in data 7.5.2025 – delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. pagina 4 di 11 *****
Deve certamente accogliersi la domanda principale avanzata dalla ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito il resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza di audizione delle parti, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
Le domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, non sono invece meritevoli di accoglimento.
Principiando dalla domanda della ricorrente, deve osservarsi come a fondamento della richiesta di addebito la sig.ra abbia posto la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, Pt_1 rappresentando che il marito l'aveva lasciata sola ad affrontare la malattia oncologica che l'aveva colpita nel 2018 e le aveva negato sia il proprio supporto morale, arrivando anzi a colpevolizzarla per le sue mancanze, sia il proprio aiuto materiale nella gestione della casa e delle figlie, sia infine il proprio sostegno economico, rifiutandole il denaro per eseguire privatamente visite mediche o per partecipare al progetto terapeutico riabilitativo in barca a vela che prevedeva una settimana di psicoterapia di gruppo a Caprera.
Deve a questo punto premettersi che, sebbene il presente giudizio di separazione sia stato introdotto solamente a novembre del 2023, la crisi matrimoniale era già conclamata dal 2022, dal momento che risale al 24.6.2022 la lettera con cui il legale del sig. formalizzava la richiesta di CP_1 separazione prospettando la possibilità di una soluzione consensuale (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo e lettera a firma dell'avv. Anania depositata agli atti del giudizio riunito). La crisi dell'unione coniugale risaliva peraltro già al 2019, epoca in cui la sig.ra aveva già maturato l'intenzione di separarsi, Pt_1 secondo quanto da lei riferito all'udienza del 22.11.2022 dinanzi al Tribunale per i minorenni (cfr. verbale in atti).
Ciò posto, si osserva che gli addebiti formulati dalla ricorrente sono rimasti indimostrati all'esito dell'istruttoria svolta.
Le testimonianze assunte hanno confermato solamente che la sig.ra , parlando al telefono con la Pt_1 sorella e con l'amica si è lamentata di essere rimasta spesso a casa da sola dopo Parte_2 l'intervento di mastectomia e che il marito non rimaneva ad assisterla.
Tali dichiarazioni non appaiono sufficienti a far ritenere dimostrato che il sig. non abbia CP_1 supportato la moglie nella malattia e ciò tenuto conto innanzitutto del fatto che, trattandosi di circostanze riferite dalla ricorrente, esse risentono certamente della percezione soggettiva della donna e della emotività connessa alla difficile condizione psicologica in cui ella versava e per la quale riceveva sostegno sanitario. Al riguardo si osserva che le testi, non solo non hanno mai personalmente riscontrato situazioni in cui la sig.ra si sarebbe trovata nell'impossibilità o nella seria difficoltà Pt_1 di occuparsi della propria persona e non avrebbe ricevuto aiuto da parte del marito, ma non ne hanno avuto notizia neppure de relato. In effetti le testi si sono limitate a riferire che la ricorrente si lamentava con loro genericamente «di non aver avuto un sostegno morale dal marito e che spesso rimaneva a casa da sola» e che «il marito non l'assisteva», ma non hanno raccontato situazioni concrete in cui il marito avrebbe fatto mancare il proprio sostegno alla coniuge, all'infuori di un unico episodio, ossia quello in cui, avendo la sig.ra il braccio fasciato dopo l'intervento chirurgico, le figlie la Pt_1 aiutarono a lavarsi i capelli improvvisando il “gioco del parrucchiere”.
pagina 5 di 11 La genericità delle affermazioni, la mancanza di riferimenti a situazioni specifiche e la provenienza delle stesse dalla parte ricorrente impediscono non soltanto ogni riscontro di credibilità, ma anche ogni valutazione del rilievo che i comportamenti imputati al resistente assumono al fine di integrare la dedotta violazione dei doveri coniugali.
Al riguardo è peraltro doveroso considerare che la scarsa presenza del marito in casa può trovare giustificazione negli impegni lavorativi dell'uomo (il quale essendo l'unico percettore di reddito della famiglia non avrebbe certamente potuto richiedere permessi non retribuiti o riduzioni di orario senza compromettere le finanze familiari), oltre che nelle incombenze domestiche che svolgeva (quali la spesa alimentare o l'accompagnamento delle figlie in palestra, ai quali provvedeva in via esclusiva essendo l'unico dei coniugi munito di patente di guida, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente).
In conclusione, non è possibile sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte affermare che il marito sia stato colpevolmente assente da casa quando la moglie ne aveva bisogno, né che le abbia fatto mancare il proprio sostegno materiale.
Altrettanto deve dirsi con riguardo alla mancata presenza del resistente alle sedute di sostegno psicoterapeutico svolte dalla moglie presso l'ospedale di Perugia dopo l'intervento chirurgico di mastectomia del settembre 2018 e fino all'inizio del 2019.
La teste (medico psichiatra che ha avuto in cura la sig.ra ) ha riferito di non Testimone_1 Pt_1 aver mai visto il marito della paziente attenderla in corridoio e ha anche ricordato che la donna le disse di recarsi agli incontri da sola, in pullmann.
Ciò, tuttavia, non appare sufficiente a dimostrare un disinteresse del marito per le cure della moglie, tenuto conto, da un lato, che è la stessa sig.ra ad avere riconosciuto che nei primi tempi dopo Pt_1 l'intervento chirurgico di mastectomia del settembre 2018 (ossia quando erano deteriori le condizioni di salute della ricorrente) il marito l'accompagnava alle visite e alle terapie (cfr. dichiarazioni rese alle assistenti sociali del Comune di Perugia e riportate nella relazione del 14.11.2022, depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni) e, dall'altro, che non è noto in quali orari si svolgessero le sedute di sostegno psicologico e se in concomitanza delle stesse il sig. fosse impegnato CP_1 al lavoro o ad occuparsi delle figlie.
Da ultimo, deve escludersi anche la prospettata violenza economica.
Afferma la ricorrente di non aver mai avuto una propria autonomia di spesa e di avere sempre dovuto chiedere i soldi al marito per ogni acquisto.
La circostanza – contestata dal resistente, il quale ha riferito di avere sempre lasciato alla moglie il bancomat del conto familiare quando ella doveva fare acquisti – non può ritenersi provata sulla base delle deposizioni delle testi e le quali si sono limitate a riportare quanto Testimone_2 Parte_2 riferito loro dalla ricorrente, senza contestualizzare le occasioni in cui avrebbero ricevuto tali confidenze.
Deve notarsi inoltre che quanto riferito dalla teste circa le cene fuori che ella consumava in Pt_2 compagnia della ricorrente e di un'altra amica in occasione delle sue trasferte mensili a Perugia, contrasta con la rappresentazione della sig.ra come una donna alla quale il marito controllava e Pt_1 limitava le spese. In effetti il maggior ostacolo all'autonomia della ricorrente sembra piuttosto costituito dal fatto che ella non guida l'auto (secondo quanto incontestatamente più volte affermato nel corso del giudizio) ed è dunque limitata negli spostamenti. Secondo la deposizione della teste Pt_2
pagina 6 di 11 (« non era autonoma in niente, perché non aveva la macchina e doveva fare la spesa con il Parte_1 marito. Faceva tutto con lui, perché c'era sempre lui. Anche quando uscivamo a cena dovevo andare a prenderla io.») la sig.ra effettuava i propri acquisti quasi sempre in compagnia del marito, che Pt_1
l'accompagnava con l'auto e provvedeva direttamente ai pagamenti. Siffatta modalità organizzativa adottata dal nucleo familiare trova dunque il proprio fondamento non in una volontà controllante del marito, quanto piuttosto nella necessità della collaborazione del sig. per gli spostamenti in CP_1 auto.
In conclusione, la domanda di addebito va respinta.
Altrettanto deve dirsi con riguardo alla domanda formulata dal resistente.
In disparte la genericità degli addebiti, deve rilevarsi che non può ritenersi raggiunta la prova di una mancata contribuzione della moglie al ménage familiare solamente in forza della produzione fotografica allegata alla comparsa di risposta. In effetti la data dei detti scatti fotografici risulta contestata dalla ricorrente, la quale ha recisamente negato che quelle raffigurate nelle foto fossero le condizioni dell'abitazione coniugale durante la convivenza matrimoniale. La visione delle fotografie de quibus suscita del resto seri dubbi di attendibilità, considerato che in esse si vedono sacchi di plastica semi vuotati sul pavimento della camera delle bambine e capi di abbigliamento accatastati sul letto e sul comò della camera matrimoniale come se fossero stati svuotati i cassetti e l'armadio, lasciando seriamente ipotizzare che si tratti di scene artefatte.
Passando alle questioni relative alle figlie minori, deve subito darsi atto dell'assoluta infondatezza della domanda di limitazione della responsabilità genitoriale paterna proposta dalla sig.ra . Pt_1
Con il ricorso ex art. 330 c.c. depositato presso il Tribunale per i minorenni il 14.9.2022 (il cui contenuto è quasi del tutto coincidente con quello del ricorso introduttivo del presente giudizio di separazione), la sig.ra ha allegato a sostegno della propria domanda: i litigi avuti con il marito, Pt_1 ricordando in particolare quello del 22.3.2022 che le induceva un grave stato di agitazione, costringendola a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale; la violenza verbale del coniuge, che le rimproverava di non pulire abbastanza bene la casa e di non educare adeguatamente le figlie;
la mancata assistenza prestatale dal marito nell'affrontare il (...) che l'aveva colpita nel 2018; le offese pronunciate dal marito nei suoi confronti, soprattutto a partire dal mese di luglio del 2022, dopo la formalizzazione della richiesta di separazione con missiva del legale del coniuge;
la registrazione di conversazioni da parte del marito, al fine di precostituirsi delle prove da utilizzare contro di lei nel giudizio di separazione e senza evitare il coinvolgimento delle figlie.
Con riguardo più specificamente alle condotte tenute dal sig. nei confronti delle figlie, la CP_1 sig.ra riferiva: 1) l'episodio verificatosi la sera del giorno 8.9.2022 quando, dopo che il padre Pt_1 aveva revocato il proprio consenso a far celebrare la cresima della figlia a Cisterna di Latina, Per_1 come programmato per il giorno 01.10.2022, la ragazza reagiva chiedendo spiegazioni, provocando così la risposta alterata del padre che le avrebbe urlato contro frasi del tipo: «io sono tuo padre, mi devi portare rispetto…se non ti comporti come dico io ti tolgo cellulare, computer…spetta a me decidere….quello che mangi lo compro io…la casa pago io l'affitto», ricorrendola in camera e dandole poi una manata sul braccio sinistro per poi minacciare la moglie, che reputava responsabile del comportamento della figlia, di fargliela pagare dicendole: «vedrai domani chi ti mando!»; 2) gli episodi riferiti dalla figlia al pediatra durante la visita del 6.9.2022, quando la ragazzina scoppiava a Per_2 piangere «rappresentando al medico che il padre le proibiva di uscire, da sola o anche con la sorella, a giocare nei dintorni dell'abitazione con le sue amiche essendo per l'uomo pericoloso» e che, laddove la madre invece la autorizzava anche solo ad andare in cartolibreria o al supermercato del quartiere, il pagina 7 di 11 padre reagiva negativamente minacciando la madre con frasi del tipo: «ti denuncio per abbandono di minori!!!»; durante la medesima visita pediatrica riferiva al medico che il padre, per Per_2 sollecitarla a tornare ad allenarsi costantemente a golf e a partecipare alle gare, le aveva offerto dei soldi e che questo comportamento l'aveva offesa;
3) che nell'ultimo periodo il padre aggrediva verbalmente la figlia quando lei interveniva a sostegno della madre durante le discussioni e le Per_1 diceva frasi del tipo «stai zitta…se non stai zitta ti do un pizzone» oppure «mi hai deluso…da te non me lo sarei mai aspettato…stai diventando bugiarda come tua madre»; 4) che, a giugno del 2022, la figlia le aveva riferito di aver sbirciato nel cellulare del padre, mentre questi era seduto su una Per_1 panchina accanto a lei e di aver visto che guardava la foto di una donna in tutina da sport e che un'altra volta aveva visto aprirsi sul cellulare del padre una pagina del sito pornhub, mentre a luglio del 2022 la figlia le aveva riferito che, mentre erano seduti al bar, il padre guardava le donne che Per_2 passavano.
Come già evidenziato dal Tribunale per i minorenni nel decreto del 21.12.2022 con cui si disponeva l'allontanamento del padre dalla casa familiare, entrambi i genitori non hanno correttamente esercitato il loro ruolo esponendo le figlie, nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale (e segnatamente dal giugno 2022, quando la volontà separativa veniva formalizzata tramite le missive dei rispettivi legali), a continui litigi in modo da rendere insostenibile per le ragazze la vita domestica.
In effetti già le allegazioni su cui si fonda il ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale palesano che le discussioni tra i genitori, sia quelle relative alle loro vicende coniugali, sia quelle relative ai dissidi sulle decisioni da assumere in relazione alle figlie (come l'organizzazione della cerimonia della cresima di predisposta dalla madre a Cisterna di Latina e alla quale si Per_1 opponeva il padre;
o come le autorizzazioni alle uscite delle minori da sole nelle vicinanze dell'abitazione) avvenivano non solo alla presenza delle minori, ma anche con la loro partecipazione (visti i loro interventi a sostegno della posizione materna).
L'audizione delle minori svolta dal giudice minorile all'udienza del 24.11.2022 ha riscontrato il coinvolgimento delle figlie nel conflitto genitoriale e la genesi della loro sofferenza, da individuarsi appunto nell'esposizione al conflitto (così la figlia riferiva: «a casa i miei genitori litigano la Per_1 maggior parte del tempo, fanno discorsi nei quali cerco di intromettermi per farli smettere, oppure a volte mi chiudo in camera. Sono litigi da immaturi, li facevano anche i miei compagni delle medie. Il modo in cui parlano di certi argomenti li fanno sembrare dei bambini»).
E dunque merita di essere sottolineato che il provvedimento di allontanamento del padre dalla casa coniugale è stato assunto esclusivamente allo scopo di porre fine alla convivenza tra i genitori, rinvenendosi la fonte del disagio delle minori in siffatta convivenza e negli ormai esacerbati rapporti personali tra i coniugi, piuttosto che nelle sole condotte paterne, singolarmente considerate. La scelta, dunque, è stata quella dell'allontanamento dall'abitazione di uno dei due genitori, essendo la presenza di entrambi ormai incompatibile con una serena vita domestica;
l'individuazione del padre quale genitore che avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale è stata effettuata solamente in ragione del desiderio espresso dalle minori di rimanere a vivere con la madre.
Le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale minorile meritano di essere condivise, dovendosi altresì chiarire che gli abusi correttivi imputati al padre non raggiungono la soglia di gravità richiesta per integrare il requisito del pregiudizio per le figlie.
Ed infatti i due episodi riferiti (la manata data a su un braccio, mentre la ragazza correva in Per_1 camera propria, riferita nel ricorso;
la manata sulla coscia sinistra data alla stessa figlia dopo che lei, intervenendo nella discussione tra i genitori, aveva urlato al padre “muori!”, come riferito dalla minore pagina 8 di 11 all'udienza del 22.11.2022 dinanzi al Tribunale per i minorenni) in considerazione della loro tenue entità, della loro occasionalità, nonché del contesto in cui sono avvenuti (ossia quello delle discussioni coniugali, nelle quali interveniva la ragazza) non possono certamente essere ritenuti pregiudizievoli per la minore.
Va poi dato atto del comportamento collaborativo serbato dal resistente nel corso del presente giudizio e di quello dinanzi al Tribunale per i minorenni (quanto meno dopo il mese di gennaio 2023, quando adempiva al decreto, lasciando la casa coniugale), partecipando alle disposte attività istruttorie e di sostegno (come la valutazione delle competenze genitoriali, il percorso di sostegno alla genitorialità e le valutazioni psicologiche delle minori).
In conclusione, la domanda di restrizione della responsabilità genitoriale del sig. va CP_1 respinta.
Quanto all'affidamento delle minori, ritiene il tribunale che esso vada mantenuto in modo condiviso in capo ad entrambi i genitori, non ravvisandosi un'inadeguatezza paterna e considerato che la concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre collocataria, verrebbe a privare le minori degli apporti costruttivi che il padre può fornire nelle decisioni di indirizzo della loro vita.
Tuttavia, tenuto conto delle forti difficoltà comunicative esistenti tra i genitori è opportuno prevedere la mediazione dei servizi sociali, che sono incaricati di organizzare un incontro periodico (mensile o bimestrale) tra i genitori per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle figlie e per l'esame delle questioni di maggior interesse per la loro vita insorte nel periodo di tempo di riferimento. I servizi sociali inoltre proseguiranno il monitoraggio della situazione delle minori, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare alle minori la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dalle ragazze e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva.
Le minori resteranno collocate presso la madre non essendo neppure ipotizzabile un loro trasferimento presso il padre, tenuto conto della ferma chiusura manifestata dalle ragazze nei suoi confronti.
È infatti emerso in modo incontrovertibile nel corso del giudizio l'irremovibile rifiuto di entrambe le minori di vedere e incontrare il padre.
Di esso danno atto tutte le relazioni depositate nel corso dei due giudizi riuniti, nonché i verbali di causa e gli atti delle parti (ivi compresi quelli della curatrice speciale); da ultimo, ne danno testimonianza i servizi sociali del Comune di Perugia, nella relazione del 31.12.2024, ove riportano anche testualmente le affermazioni compiute da riguardo al padre («riconosco che è mio padre Per_1 biologico, ma emotivamente non lo riconosco come padre. Non sento la sua mancanza, non ho mai pianto per la sua assenza»), concludendo per la mancanza delle condizioni necessarie a rendere proficuo il percorso di riavvicinamento da tempo avviato e per l'impossibilità di incidere con la loro attività mediativa sulle dinamiche familiari ormai cristallizzate.
Per la medesima ragione non è possibile prevedere un regime di frequentazione con il padre e risulta ormai sconsigliata la prosecuzione degli interventi di facilitazione della ripresa della relazione parentale, dovendosi prendere atto del loro fallimento.
pagina 9 di 11 Tale esito negativo è da ricondurre alla condotta di entrambe le parti, le quali non sono riuscite ad abbandonare le loro contrapposizioni e hanno continuato a adottare modalità reciprocamente accusatorie invece di cooperare per aiutare le figlie a superare quel procedimento di identificazione con il vissuto della madre che è alla base delle criticità della loro relazione con il padre.
I toni sarcastici utilizzati negli scambi comunicativi via e-mail, la persistenza delle denunce penali, le affermazioni svalutanti gli sforzi rispettivamente compiuti (secondo quanto emerge dalle relazioni dei servizi sociali e dalle e-mail alle stesse allegate, in particolare la e-mail allegata alla relazione del 20.8.2024 e quelle allegate alla relazione del 31.12.2024) danno evidenza di tali atteggiamenti e forniscono ampia spiegazione del mancato raggiungimento dei risultati sperati e della cristallizzazione delle dinamiche familiari scorrette e disfunzionali.
La ripresa degli incontri padre-figlie – certamente auspicabile e non soggetta ad alcuna restrizione – deve dunque essere subordinata al consenso delle minori, ormai entrambe adolescenti e resta pertanto allo stato sospesa.
Deve, infine, escludersi la possibilità di un trasferimento delle minori a Cisterna di Latina, apparendo necessario, alla luce del forte stress subito dalle ragazze in conseguenza della conflittuale separazione dei genitori, assicurare loro la stabilità della permanenza nella città di Perugia, nella quale hanno sempre vissuto e nella quale hanno creato la loro rete amicale e di conoscenze.
Passando agli aspetti economici, in mancanza di elementi nuovi, deve essere confermata la regolamentazione assunta con l'ordinanza depositata il 9.4.2024.
Permane infatti ancora la condizione di disoccupazione della sig.ra , non essendo ella ancora Pt_1 riuscita a mettere a frutto la propria residua capacità lavorativa (attualmente pari al 33%, stante la riconosciuta invalidità del 67%). La ricorrente, dunque, allo stato percepisce solo la quota del 50% dell'assegno unico per i figli (per € 96,80) e l'assegno di inclusione;
non possiede proprietà immobiliari e vive nella casa coniugale, condotta in locazione per il canone mensile di € 450,00.
Invariate sono anche le condizioni del sig. il quale è maresciallo della Guardia di Finanza CP_1 e ricavava da tale attività lavorativa un reddito annuo netto di circa € 30.000,00; egli inoltre non possiede proprietà immobiliari e vive in un'abitazione condotta in locazione (per il canone mensile di € 420,00, secondo quanto risulta dal contratto depositato quale doc. 5 del fascicolo di parte resistente).
Va dunque confermata la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Va altresì confermato l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella già disposta misura di € 200,00 mensili.
In considerazione della soccombenza reciproca sulle domande di addebito, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) pronuncia la separazione tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 pagina 10 di 11 nato a (...) (PG) il 15/03/1970; Controparte_1
2) rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte;
3) rigetta la domanda di limitazione della responsabilità genitoriale del padre Controparte_1 proposta da;
[...] Parte_1
4) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i Per_1 Persona_2 genitori;
5) Incarica i servizi sociali del Comune di Perugia di proseguire nell'attività di mediazione, organizzando un incontro periodico (mensile o bimestrale) tra i genitori per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle figlie e per l'esame delle questioni di maggior interesse per la loro vita insorte nel periodo di tempo di riferimento;
incarica i servizi sociali di proseguire il monitoraggio della situazione delle minori, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare alle minori la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dalle ragazze e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva;
6) Dispone che gli incontri padre-figlie riprendano, in forma libera e in assenza della madre, solo quando le minori manifesteranno la volontà di incontrare il padre (volontà che sarà verificata dai servizi sociali incaricati);
7) Dispone il collocamento delle minori presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale sita in Corciano via ... n. ...;
8) Respinge l'istanza di trasferimento delle minori a Cisterna di Latina;
9) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_1
con la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna), oltre al 60% delle spese Per_2 straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
10) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie con la Controparte_1 somma mensile di € 200,00;
11) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 16 ottobre 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 4492/2023 r.g. e 1318/2024 r.g. pendente tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Manini, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Assisi via Raffaello s.n.c. presso l'avv. Luisa Manini RICORRENTE in entrambi i procedimenti e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 GIOVANNA MIRELLA ANANIA giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Perugia piazza della Repubblica presso l'avv. GIOVANNA MIRELLA ANANIA
RESISTENTE in entrambi i procedimenti e in qualità di curatrice speciale delle minori (nata a Controparte_2 Persona_1 (...) (.../...) e (nata a [...] il [...]) Persona_2
INTERVENUTA
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia il Tribunale: - pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e con addebito al marito per violazione dei doveri Parte_1 Controparte_1 materiali e morali nascenti dal matrimonio e per i reiterati comportamenti psicologicamente ed economicamente vessatori dallo stesso posti in essere a danno della moglie;
- ordinare che il Sig. contribuisca al mantenimento della Sig.ra con un Controparte_1 Parte_1 versamento mensile di € 500,00, oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
- affidare in via esclusiva “rafforzata” le figlie, Per_2 e , alla madre con collocazione presso la di lei abitazione;
- autorizzare la ricorrente a Per_1 trasferire la residenza delle figlie minori a Cisterna di Latina, Via ... n. 11 al termine dell'anno scolastico in corso;
- disporre a carico del Sig. l'obbligo di versare a Controparte_1 favore delle figlie minorenni la somma, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, di complessivi € 400,00 ciascuna per il mantenimento ordinario delle medesime, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
- ordinare che il Sig. contribuisca al mantenimento delle Controparte_1 figlie nella misura dell' 80% delle spese straordinarie e di istruzione (incluse in detto ambito le eventuali gite scolastiche, trasporti scolastici, libri, sport, tempo libero) e delle spese mediche non mutuabili, previa esibizione, da parte della Sig.ra della relativa documentazione. - Parte_1 Con vittoria di spese, funzioni ed onorario del presente giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge.»
Conclusioni di parte resistente: «Piaccia all'On.le Tribunale Adito, contrariis reiectis - Dichiarare ex art. 38 disp.att.cc la propria competenza anche in ordine al procedimento pendente innanzi al tribunale per i minorenni R.G.N. 586/2022, Giudice dott.ssa Leoncini, adottando ogni utile e conseguente provvedimento;
- Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi con addebito da riconoscere in capo alla moglie;
- nominare un CTU che possa stabilire le reali capacità psicologiche della sig.ra e la relativa capacità genitoriale;
- affidare le minori esclusivamente al padre, con Pt_1 collocazione presso la di lui abitazione, fino alla conclusione della perizia del CTU;
- revocare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella somma di € 200,00, disposto dal G.I. con Pt_1 decreto dell'08.4.2024, perché la stessa ricorrente ha l'integrità fisica e psichica per potere svolgere attività lavorativa;
- revocare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella somma di € Pt_1 200,00, disposto dal G.I. con decreto dell'08.4.2024 perché la sig.ra ad oggi percepisce la somma di 2.000,00 mensili (€ 300,00 per contributo canone affitto;
€ 200,00 assegno unico;
€ 700,00 assegno inclusione, € 600,00 per contribuzione assegno mantenimento per le minori ed € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in suo favore); in subordine:- disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione presso il padre con diritto di visita e di incontri con il genitore non collocatario, anche con l'aiuto dei servizi sociali;
in ulteriore subordine:- disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione presso l'abitazione della madre e diritto di visita per il genitore non collocatario;
- disporre un programma di visita del padre alle minori al fine di rispettare il principio di continuità del rapporto padre/figlia;- rigettare la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in capo alla moglie perché percettore di assegno di inclusione ed assegno unico e contributo per canone di locazione pari a € 1.200,00; - in subordine, riconoscere in capo alla ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 100,00 da corrispondersi ogni 10 del mese;
- riconoscere un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 per ciascuna figlia, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT, oltre la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, previo accordo e produzione di documentazione contabile;
- rigettare la domanda di addebito in capo al sig. .» Controparte_1
Conclusioni della curatrice speciale: «Voglia l'I.mo Tribunale adito:- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e - dispone l'affidamento condiviso Parte_1 Controparte_1 delle figlie minori e a entrambi i genitori;
- dispone il collocamento delle Per_1 Persona_2 minori presso la madre, in Corciano via ... n. ...; - dispone che il sig. CP_1 pagina 2 di 11 contribuisca al mantenimento delle figlie e con la somma mensile di € 400,00 CP_1 Per_1 Per_2 (€ 200,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori» Conclusioni del pubblico ministero: «esprime parere favorevole alla pronuncia di separazione dei coniugi, con esclusione delle reciproche richieste di addebito;
ritiene che debba essere confermato il provvedimento dell'8 aprile 2024 in merito all'affido delle figlie minori e al contributo economico ivi indicato.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 8.11.2023, chiedeva la separazione da Parte_1 Controparte_1
- con il quale si era sposata in data 1.9.... e dalla cui unione erano nate le figlie (il
[...] Per_1 2.6.2008) e (il ...) - chiedendo addebitarsi la separazione al marito per la violazione dei Per_2 doveri di assistenza morale e materiale e per le condotte di violenza economica e verbale agite ai suoi danni.
Esponeva a tal fine: che il rapporto coniugale aveva iniziato a deteriorarsi a partire dal 2018, quando le era stato diagnosticato un (...)a causa del quale si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico di mastectomia;
che il marito, anziché supportarla, aveva iniziato a colpevolizzarla per le sue mancanze, rimproverandole di non pulire bene la casa o di non educare bene le figlie;
che il marito, unico soggetto della famiglia a percepire reddito, non le lasciava alcuna autonomia economica e le aveva anche negato la possibilità di fare sedute di fisioterapia o controlli medici in forma privata, reputandoli troppo onerosi, oppure la possibilità di sostituire gli occhiali da vista;
che il 24.6.2022 il marito, tramite il proprio avvocato, le aveva formalizzato una richiesta di separazione e che, da allora, si era verificato un inasprimento dei rapporti, che vedeva anche un coinvolgimento delle figlie nel conflitto coniugale (in quanto il marito le sottoponeva a veri e propri interrogatori per precostituirsi prove da utilizzare contro di lei e assumeva atteggiamenti delegittimanti il ruolo materno).
Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo delle figlie, con attribuzione anche del potere di assumere unilateralmente anche le decisioni di maggiore importanza per la vita delle stesse, motivando la propria richiesta in ragione dei comportamenti verbalmente aggressivi tenuti dal marito nei confronti delle figlie e dei metodi educativi inappropriati (come l'offerta di denaro fatta alla figlia per Per_2 convincerla a partecipare a una gara di golf). Esponeva al riguardo di avere proposto in data 14.9.2022 un ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere la limitazione della responsabilità genitoriale del marito sulle figlie e che, nell'ambito di tale procedimento, era stata disposta l'audizione delle minori (le quali avevano entrambe riferito che il padre picchiava mentre trattava bene ) e Per_1 Per_2 all'esito era stato assunto un provvedimento di allontanamento del coniuge dalla casa familiare (con decreto del 21.12.2022).
Dava quindi atto del rifiuto delle minori di incontrare il padre e rappresentava il loro desiderio di trasferirsi a vivere a Cisterna di Latina, dove viveva la nonna materna, secondo quanto riferito dalle stesse ragazze nel corso dell'audizione dinanzi al Tribunale per i minorenni;
chiedeva, infine, di essere autorizzata ad operare il trasferimento di residenza.
Sotto il profilo economico, deduceva: di non lavorare e di percepire solo il reddito di cittadinanza (per
€ 646,83 mensili) e il 50% dell'assegno unico per i figli a carico (pari ad € 96,80 mensili pro quota); di pagina 3 di 11 essere stata riconosciuta invalida civile al 67%, percentuale che non le dava diritto alla percezione di una pensione di invalidità; di essere rimasta a vivere nella casa coniugale, condotta in locazione per il canone di € 450,00 mensili, interamente versato dal marito;
che il marito era maresciallo della Guardia di Finanza e percepiva uno stipendio mensile di € 2.400,00, oltre agli straordinari.
Chiedeva, quindi, di porre a carico del marito un contributo al mantenimento delle figlie per € 400,00 ciascuna, oltre all'80% delle spese straordinarie e inoltre un assegno di mantenimento per lei nella misura di € 500,00 mensili.
costituendosi in giudizio, contestava ogni addebito e deduceva che la situazione Controparte_1 di disagio familiare era stata denunciata dalla moglie solo dopo che lui le aveva comunicato la propria decisione di separarsi. Proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito alla moglie, a cui imputava di non essersi mai occupata della casa e dell'educazione delle figlie. Allegava di essersi sempre preso cura delle figlie, anche accompagnandole agli impegni pomeridiani e che solo dopo la separazione le ragazze si erano progressivamente allontanate, rifiutandosi di incontrarlo a partire dal gennaio 2023; rilevava che nei colloqui con i servizi sociali di cui alla relazione del 14.11.2022 le minori non avevano fatto nessun riferimento a fatti di violenza e rimproveravano al padre solamente di non far fare loro ciò che volevano e di dare punizioni pesanti, come togliere loro tutti i giochi quando riportavano un brutto voto a scuola. Si opponeva al trasferimento a Cisterna di Latina, in quanto la distanza avrebbe ostacolato il ripristino di una regolare frequentazione con le figlie.
Sul piano economico, confermava di essere maresciallo della Guardia di Finanza, ma precisava di percepire uno stipendio mensile di € 1.900,00 e di essere stato sospeso dal lavoro dopo che la moglie, il giorno 11.1.2023, aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza affermando falsamente che lui avesse assunto psicofarmaci con l'intento di suicidarsi;
riferiva che, nonostante le analisi effettuate avessero chiarito che non vi era stata nessuna assunzione di psicofarmaci e sebbene il personale intervenuto avesse potuto constatare che non si trovava in una situazione emotiva incline al suicidio, era stato comunque sottoposto a una verifica presso la commissione militare per la valutazione dell'idoneità al servizio e temporaneamente sospeso in attesa della risoluzione dei suoi problemi coniugali.
Con decreto di incompetenza del 23.2.2024, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria disponeva la trasmissione a questo ufficio degli atti del giudizio di limitazione della responsabilità genitoriale del sig. introdotto su ricorso della moglie in data 14.9.2022; il procedimento – nell'ambito CP_1 del quale era già stata nominata alle minori una curatrice speciale, nella persona dell'avv.
[...]
– veniva riunito al giudizio di separazione già pendente. CP_2
Con ordinanza del giorno 8.4.2024, il giudice delegato disponeva: l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione in materia scolastica e medica, che attribuiva in via esclusiva alla curatrice speciale;
il collocamento delle minori presso la madre, respingendo l'istanza di trasferimento a Cisterna di Latina;
la conferma dell'incarico già attribuito ai Servizi sociali del Comune di Corciano per la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare finalizzato a un riavvicinamento delle minori al padre e ad una ripresa della frequentazione;
la conferma dell'incarico al CSM per la prestazione di un sostegno psicologico in favore delle minori;
un contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna), oltre al 60% delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 200,00 mensili.
La causa proseguiva per l'assunzione delle prove testimoniali e per lo svolgimento delle attività delegate ai servizi e veniva assunta in decisione all'esito del deposito – in data 7.5.2025 – delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. pagina 4 di 11 *****
Deve certamente accogliersi la domanda principale avanzata dalla ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito il resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza di audizione delle parti, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
Le domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, non sono invece meritevoli di accoglimento.
Principiando dalla domanda della ricorrente, deve osservarsi come a fondamento della richiesta di addebito la sig.ra abbia posto la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, Pt_1 rappresentando che il marito l'aveva lasciata sola ad affrontare la malattia oncologica che l'aveva colpita nel 2018 e le aveva negato sia il proprio supporto morale, arrivando anzi a colpevolizzarla per le sue mancanze, sia il proprio aiuto materiale nella gestione della casa e delle figlie, sia infine il proprio sostegno economico, rifiutandole il denaro per eseguire privatamente visite mediche o per partecipare al progetto terapeutico riabilitativo in barca a vela che prevedeva una settimana di psicoterapia di gruppo a Caprera.
Deve a questo punto premettersi che, sebbene il presente giudizio di separazione sia stato introdotto solamente a novembre del 2023, la crisi matrimoniale era già conclamata dal 2022, dal momento che risale al 24.6.2022 la lettera con cui il legale del sig. formalizzava la richiesta di CP_1 separazione prospettando la possibilità di una soluzione consensuale (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo e lettera a firma dell'avv. Anania depositata agli atti del giudizio riunito). La crisi dell'unione coniugale risaliva peraltro già al 2019, epoca in cui la sig.ra aveva già maturato l'intenzione di separarsi, Pt_1 secondo quanto da lei riferito all'udienza del 22.11.2022 dinanzi al Tribunale per i minorenni (cfr. verbale in atti).
Ciò posto, si osserva che gli addebiti formulati dalla ricorrente sono rimasti indimostrati all'esito dell'istruttoria svolta.
Le testimonianze assunte hanno confermato solamente che la sig.ra , parlando al telefono con la Pt_1 sorella e con l'amica si è lamentata di essere rimasta spesso a casa da sola dopo Parte_2 l'intervento di mastectomia e che il marito non rimaneva ad assisterla.
Tali dichiarazioni non appaiono sufficienti a far ritenere dimostrato che il sig. non abbia CP_1 supportato la moglie nella malattia e ciò tenuto conto innanzitutto del fatto che, trattandosi di circostanze riferite dalla ricorrente, esse risentono certamente della percezione soggettiva della donna e della emotività connessa alla difficile condizione psicologica in cui ella versava e per la quale riceveva sostegno sanitario. Al riguardo si osserva che le testi, non solo non hanno mai personalmente riscontrato situazioni in cui la sig.ra si sarebbe trovata nell'impossibilità o nella seria difficoltà Pt_1 di occuparsi della propria persona e non avrebbe ricevuto aiuto da parte del marito, ma non ne hanno avuto notizia neppure de relato. In effetti le testi si sono limitate a riferire che la ricorrente si lamentava con loro genericamente «di non aver avuto un sostegno morale dal marito e che spesso rimaneva a casa da sola» e che «il marito non l'assisteva», ma non hanno raccontato situazioni concrete in cui il marito avrebbe fatto mancare il proprio sostegno alla coniuge, all'infuori di un unico episodio, ossia quello in cui, avendo la sig.ra il braccio fasciato dopo l'intervento chirurgico, le figlie la Pt_1 aiutarono a lavarsi i capelli improvvisando il “gioco del parrucchiere”.
pagina 5 di 11 La genericità delle affermazioni, la mancanza di riferimenti a situazioni specifiche e la provenienza delle stesse dalla parte ricorrente impediscono non soltanto ogni riscontro di credibilità, ma anche ogni valutazione del rilievo che i comportamenti imputati al resistente assumono al fine di integrare la dedotta violazione dei doveri coniugali.
Al riguardo è peraltro doveroso considerare che la scarsa presenza del marito in casa può trovare giustificazione negli impegni lavorativi dell'uomo (il quale essendo l'unico percettore di reddito della famiglia non avrebbe certamente potuto richiedere permessi non retribuiti o riduzioni di orario senza compromettere le finanze familiari), oltre che nelle incombenze domestiche che svolgeva (quali la spesa alimentare o l'accompagnamento delle figlie in palestra, ai quali provvedeva in via esclusiva essendo l'unico dei coniugi munito di patente di guida, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente).
In conclusione, non è possibile sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte affermare che il marito sia stato colpevolmente assente da casa quando la moglie ne aveva bisogno, né che le abbia fatto mancare il proprio sostegno materiale.
Altrettanto deve dirsi con riguardo alla mancata presenza del resistente alle sedute di sostegno psicoterapeutico svolte dalla moglie presso l'ospedale di Perugia dopo l'intervento chirurgico di mastectomia del settembre 2018 e fino all'inizio del 2019.
La teste (medico psichiatra che ha avuto in cura la sig.ra ) ha riferito di non Testimone_1 Pt_1 aver mai visto il marito della paziente attenderla in corridoio e ha anche ricordato che la donna le disse di recarsi agli incontri da sola, in pullmann.
Ciò, tuttavia, non appare sufficiente a dimostrare un disinteresse del marito per le cure della moglie, tenuto conto, da un lato, che è la stessa sig.ra ad avere riconosciuto che nei primi tempi dopo Pt_1 l'intervento chirurgico di mastectomia del settembre 2018 (ossia quando erano deteriori le condizioni di salute della ricorrente) il marito l'accompagnava alle visite e alle terapie (cfr. dichiarazioni rese alle assistenti sociali del Comune di Perugia e riportate nella relazione del 14.11.2022, depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni) e, dall'altro, che non è noto in quali orari si svolgessero le sedute di sostegno psicologico e se in concomitanza delle stesse il sig. fosse impegnato CP_1 al lavoro o ad occuparsi delle figlie.
Da ultimo, deve escludersi anche la prospettata violenza economica.
Afferma la ricorrente di non aver mai avuto una propria autonomia di spesa e di avere sempre dovuto chiedere i soldi al marito per ogni acquisto.
La circostanza – contestata dal resistente, il quale ha riferito di avere sempre lasciato alla moglie il bancomat del conto familiare quando ella doveva fare acquisti – non può ritenersi provata sulla base delle deposizioni delle testi e le quali si sono limitate a riportare quanto Testimone_2 Parte_2 riferito loro dalla ricorrente, senza contestualizzare le occasioni in cui avrebbero ricevuto tali confidenze.
Deve notarsi inoltre che quanto riferito dalla teste circa le cene fuori che ella consumava in Pt_2 compagnia della ricorrente e di un'altra amica in occasione delle sue trasferte mensili a Perugia, contrasta con la rappresentazione della sig.ra come una donna alla quale il marito controllava e Pt_1 limitava le spese. In effetti il maggior ostacolo all'autonomia della ricorrente sembra piuttosto costituito dal fatto che ella non guida l'auto (secondo quanto incontestatamente più volte affermato nel corso del giudizio) ed è dunque limitata negli spostamenti. Secondo la deposizione della teste Pt_2
pagina 6 di 11 (« non era autonoma in niente, perché non aveva la macchina e doveva fare la spesa con il Parte_1 marito. Faceva tutto con lui, perché c'era sempre lui. Anche quando uscivamo a cena dovevo andare a prenderla io.») la sig.ra effettuava i propri acquisti quasi sempre in compagnia del marito, che Pt_1
l'accompagnava con l'auto e provvedeva direttamente ai pagamenti. Siffatta modalità organizzativa adottata dal nucleo familiare trova dunque il proprio fondamento non in una volontà controllante del marito, quanto piuttosto nella necessità della collaborazione del sig. per gli spostamenti in CP_1 auto.
In conclusione, la domanda di addebito va respinta.
Altrettanto deve dirsi con riguardo alla domanda formulata dal resistente.
In disparte la genericità degli addebiti, deve rilevarsi che non può ritenersi raggiunta la prova di una mancata contribuzione della moglie al ménage familiare solamente in forza della produzione fotografica allegata alla comparsa di risposta. In effetti la data dei detti scatti fotografici risulta contestata dalla ricorrente, la quale ha recisamente negato che quelle raffigurate nelle foto fossero le condizioni dell'abitazione coniugale durante la convivenza matrimoniale. La visione delle fotografie de quibus suscita del resto seri dubbi di attendibilità, considerato che in esse si vedono sacchi di plastica semi vuotati sul pavimento della camera delle bambine e capi di abbigliamento accatastati sul letto e sul comò della camera matrimoniale come se fossero stati svuotati i cassetti e l'armadio, lasciando seriamente ipotizzare che si tratti di scene artefatte.
Passando alle questioni relative alle figlie minori, deve subito darsi atto dell'assoluta infondatezza della domanda di limitazione della responsabilità genitoriale paterna proposta dalla sig.ra . Pt_1
Con il ricorso ex art. 330 c.c. depositato presso il Tribunale per i minorenni il 14.9.2022 (il cui contenuto è quasi del tutto coincidente con quello del ricorso introduttivo del presente giudizio di separazione), la sig.ra ha allegato a sostegno della propria domanda: i litigi avuti con il marito, Pt_1 ricordando in particolare quello del 22.3.2022 che le induceva un grave stato di agitazione, costringendola a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale; la violenza verbale del coniuge, che le rimproverava di non pulire abbastanza bene la casa e di non educare adeguatamente le figlie;
la mancata assistenza prestatale dal marito nell'affrontare il (...) che l'aveva colpita nel 2018; le offese pronunciate dal marito nei suoi confronti, soprattutto a partire dal mese di luglio del 2022, dopo la formalizzazione della richiesta di separazione con missiva del legale del coniuge;
la registrazione di conversazioni da parte del marito, al fine di precostituirsi delle prove da utilizzare contro di lei nel giudizio di separazione e senza evitare il coinvolgimento delle figlie.
Con riguardo più specificamente alle condotte tenute dal sig. nei confronti delle figlie, la CP_1 sig.ra riferiva: 1) l'episodio verificatosi la sera del giorno 8.9.2022 quando, dopo che il padre Pt_1 aveva revocato il proprio consenso a far celebrare la cresima della figlia a Cisterna di Latina, Per_1 come programmato per il giorno 01.10.2022, la ragazza reagiva chiedendo spiegazioni, provocando così la risposta alterata del padre che le avrebbe urlato contro frasi del tipo: «io sono tuo padre, mi devi portare rispetto…se non ti comporti come dico io ti tolgo cellulare, computer…spetta a me decidere….quello che mangi lo compro io…la casa pago io l'affitto», ricorrendola in camera e dandole poi una manata sul braccio sinistro per poi minacciare la moglie, che reputava responsabile del comportamento della figlia, di fargliela pagare dicendole: «vedrai domani chi ti mando!»; 2) gli episodi riferiti dalla figlia al pediatra durante la visita del 6.9.2022, quando la ragazzina scoppiava a Per_2 piangere «rappresentando al medico che il padre le proibiva di uscire, da sola o anche con la sorella, a giocare nei dintorni dell'abitazione con le sue amiche essendo per l'uomo pericoloso» e che, laddove la madre invece la autorizzava anche solo ad andare in cartolibreria o al supermercato del quartiere, il pagina 7 di 11 padre reagiva negativamente minacciando la madre con frasi del tipo: «ti denuncio per abbandono di minori!!!»; durante la medesima visita pediatrica riferiva al medico che il padre, per Per_2 sollecitarla a tornare ad allenarsi costantemente a golf e a partecipare alle gare, le aveva offerto dei soldi e che questo comportamento l'aveva offesa;
3) che nell'ultimo periodo il padre aggrediva verbalmente la figlia quando lei interveniva a sostegno della madre durante le discussioni e le Per_1 diceva frasi del tipo «stai zitta…se non stai zitta ti do un pizzone» oppure «mi hai deluso…da te non me lo sarei mai aspettato…stai diventando bugiarda come tua madre»; 4) che, a giugno del 2022, la figlia le aveva riferito di aver sbirciato nel cellulare del padre, mentre questi era seduto su una Per_1 panchina accanto a lei e di aver visto che guardava la foto di una donna in tutina da sport e che un'altra volta aveva visto aprirsi sul cellulare del padre una pagina del sito pornhub, mentre a luglio del 2022 la figlia le aveva riferito che, mentre erano seduti al bar, il padre guardava le donne che Per_2 passavano.
Come già evidenziato dal Tribunale per i minorenni nel decreto del 21.12.2022 con cui si disponeva l'allontanamento del padre dalla casa familiare, entrambi i genitori non hanno correttamente esercitato il loro ruolo esponendo le figlie, nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale (e segnatamente dal giugno 2022, quando la volontà separativa veniva formalizzata tramite le missive dei rispettivi legali), a continui litigi in modo da rendere insostenibile per le ragazze la vita domestica.
In effetti già le allegazioni su cui si fonda il ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale palesano che le discussioni tra i genitori, sia quelle relative alle loro vicende coniugali, sia quelle relative ai dissidi sulle decisioni da assumere in relazione alle figlie (come l'organizzazione della cerimonia della cresima di predisposta dalla madre a Cisterna di Latina e alla quale si Per_1 opponeva il padre;
o come le autorizzazioni alle uscite delle minori da sole nelle vicinanze dell'abitazione) avvenivano non solo alla presenza delle minori, ma anche con la loro partecipazione (visti i loro interventi a sostegno della posizione materna).
L'audizione delle minori svolta dal giudice minorile all'udienza del 24.11.2022 ha riscontrato il coinvolgimento delle figlie nel conflitto genitoriale e la genesi della loro sofferenza, da individuarsi appunto nell'esposizione al conflitto (così la figlia riferiva: «a casa i miei genitori litigano la Per_1 maggior parte del tempo, fanno discorsi nei quali cerco di intromettermi per farli smettere, oppure a volte mi chiudo in camera. Sono litigi da immaturi, li facevano anche i miei compagni delle medie. Il modo in cui parlano di certi argomenti li fanno sembrare dei bambini»).
E dunque merita di essere sottolineato che il provvedimento di allontanamento del padre dalla casa coniugale è stato assunto esclusivamente allo scopo di porre fine alla convivenza tra i genitori, rinvenendosi la fonte del disagio delle minori in siffatta convivenza e negli ormai esacerbati rapporti personali tra i coniugi, piuttosto che nelle sole condotte paterne, singolarmente considerate. La scelta, dunque, è stata quella dell'allontanamento dall'abitazione di uno dei due genitori, essendo la presenza di entrambi ormai incompatibile con una serena vita domestica;
l'individuazione del padre quale genitore che avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale è stata effettuata solamente in ragione del desiderio espresso dalle minori di rimanere a vivere con la madre.
Le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale minorile meritano di essere condivise, dovendosi altresì chiarire che gli abusi correttivi imputati al padre non raggiungono la soglia di gravità richiesta per integrare il requisito del pregiudizio per le figlie.
Ed infatti i due episodi riferiti (la manata data a su un braccio, mentre la ragazza correva in Per_1 camera propria, riferita nel ricorso;
la manata sulla coscia sinistra data alla stessa figlia dopo che lei, intervenendo nella discussione tra i genitori, aveva urlato al padre “muori!”, come riferito dalla minore pagina 8 di 11 all'udienza del 22.11.2022 dinanzi al Tribunale per i minorenni) in considerazione della loro tenue entità, della loro occasionalità, nonché del contesto in cui sono avvenuti (ossia quello delle discussioni coniugali, nelle quali interveniva la ragazza) non possono certamente essere ritenuti pregiudizievoli per la minore.
Va poi dato atto del comportamento collaborativo serbato dal resistente nel corso del presente giudizio e di quello dinanzi al Tribunale per i minorenni (quanto meno dopo il mese di gennaio 2023, quando adempiva al decreto, lasciando la casa coniugale), partecipando alle disposte attività istruttorie e di sostegno (come la valutazione delle competenze genitoriali, il percorso di sostegno alla genitorialità e le valutazioni psicologiche delle minori).
In conclusione, la domanda di restrizione della responsabilità genitoriale del sig. va CP_1 respinta.
Quanto all'affidamento delle minori, ritiene il tribunale che esso vada mantenuto in modo condiviso in capo ad entrambi i genitori, non ravvisandosi un'inadeguatezza paterna e considerato che la concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla madre collocataria, verrebbe a privare le minori degli apporti costruttivi che il padre può fornire nelle decisioni di indirizzo della loro vita.
Tuttavia, tenuto conto delle forti difficoltà comunicative esistenti tra i genitori è opportuno prevedere la mediazione dei servizi sociali, che sono incaricati di organizzare un incontro periodico (mensile o bimestrale) tra i genitori per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle figlie e per l'esame delle questioni di maggior interesse per la loro vita insorte nel periodo di tempo di riferimento. I servizi sociali inoltre proseguiranno il monitoraggio della situazione delle minori, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare alle minori la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dalle ragazze e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva.
Le minori resteranno collocate presso la madre non essendo neppure ipotizzabile un loro trasferimento presso il padre, tenuto conto della ferma chiusura manifestata dalle ragazze nei suoi confronti.
È infatti emerso in modo incontrovertibile nel corso del giudizio l'irremovibile rifiuto di entrambe le minori di vedere e incontrare il padre.
Di esso danno atto tutte le relazioni depositate nel corso dei due giudizi riuniti, nonché i verbali di causa e gli atti delle parti (ivi compresi quelli della curatrice speciale); da ultimo, ne danno testimonianza i servizi sociali del Comune di Perugia, nella relazione del 31.12.2024, ove riportano anche testualmente le affermazioni compiute da riguardo al padre («riconosco che è mio padre Per_1 biologico, ma emotivamente non lo riconosco come padre. Non sento la sua mancanza, non ho mai pianto per la sua assenza»), concludendo per la mancanza delle condizioni necessarie a rendere proficuo il percorso di riavvicinamento da tempo avviato e per l'impossibilità di incidere con la loro attività mediativa sulle dinamiche familiari ormai cristallizzate.
Per la medesima ragione non è possibile prevedere un regime di frequentazione con il padre e risulta ormai sconsigliata la prosecuzione degli interventi di facilitazione della ripresa della relazione parentale, dovendosi prendere atto del loro fallimento.
pagina 9 di 11 Tale esito negativo è da ricondurre alla condotta di entrambe le parti, le quali non sono riuscite ad abbandonare le loro contrapposizioni e hanno continuato a adottare modalità reciprocamente accusatorie invece di cooperare per aiutare le figlie a superare quel procedimento di identificazione con il vissuto della madre che è alla base delle criticità della loro relazione con il padre.
I toni sarcastici utilizzati negli scambi comunicativi via e-mail, la persistenza delle denunce penali, le affermazioni svalutanti gli sforzi rispettivamente compiuti (secondo quanto emerge dalle relazioni dei servizi sociali e dalle e-mail alle stesse allegate, in particolare la e-mail allegata alla relazione del 20.8.2024 e quelle allegate alla relazione del 31.12.2024) danno evidenza di tali atteggiamenti e forniscono ampia spiegazione del mancato raggiungimento dei risultati sperati e della cristallizzazione delle dinamiche familiari scorrette e disfunzionali.
La ripresa degli incontri padre-figlie – certamente auspicabile e non soggetta ad alcuna restrizione – deve dunque essere subordinata al consenso delle minori, ormai entrambe adolescenti e resta pertanto allo stato sospesa.
Deve, infine, escludersi la possibilità di un trasferimento delle minori a Cisterna di Latina, apparendo necessario, alla luce del forte stress subito dalle ragazze in conseguenza della conflittuale separazione dei genitori, assicurare loro la stabilità della permanenza nella città di Perugia, nella quale hanno sempre vissuto e nella quale hanno creato la loro rete amicale e di conoscenze.
Passando agli aspetti economici, in mancanza di elementi nuovi, deve essere confermata la regolamentazione assunta con l'ordinanza depositata il 9.4.2024.
Permane infatti ancora la condizione di disoccupazione della sig.ra , non essendo ella ancora Pt_1 riuscita a mettere a frutto la propria residua capacità lavorativa (attualmente pari al 33%, stante la riconosciuta invalidità del 67%). La ricorrente, dunque, allo stato percepisce solo la quota del 50% dell'assegno unico per i figli (per € 96,80) e l'assegno di inclusione;
non possiede proprietà immobiliari e vive nella casa coniugale, condotta in locazione per il canone mensile di € 450,00.
Invariate sono anche le condizioni del sig. il quale è maresciallo della Guardia di Finanza CP_1 e ricavava da tale attività lavorativa un reddito annuo netto di circa € 30.000,00; egli inoltre non possiede proprietà immobiliari e vive in un'abitazione condotta in locazione (per il canone mensile di € 420,00, secondo quanto risulta dal contratto depositato quale doc. 5 del fascicolo di parte resistente).
Va dunque confermata la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Va altresì confermato l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella già disposta misura di € 200,00 mensili.
In considerazione della soccombenza reciproca sulle domande di addebito, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) pronuncia la separazione tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 pagina 10 di 11 nato a (...) (PG) il 15/03/1970; Controparte_1
2) rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte;
3) rigetta la domanda di limitazione della responsabilità genitoriale del padre Controparte_1 proposta da;
[...] Parte_1
4) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i Per_1 Persona_2 genitori;
5) Incarica i servizi sociali del Comune di Perugia di proseguire nell'attività di mediazione, organizzando un incontro periodico (mensile o bimestrale) tra i genitori per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle figlie e per l'esame delle questioni di maggior interesse per la loro vita insorte nel periodo di tempo di riferimento;
incarica i servizi sociali di proseguire il monitoraggio della situazione delle minori, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare alle minori la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dalle ragazze e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva;
6) Dispone che gli incontri padre-figlie riprendano, in forma libera e in assenza della madre, solo quando le minori manifesteranno la volontà di incontrare il padre (volontà che sarà verificata dai servizi sociali incaricati);
7) Dispone il collocamento delle minori presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale sita in Corciano via ... n. ...;
8) Respinge l'istanza di trasferimento delle minori a Cisterna di Latina;
9) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_1
con la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna), oltre al 60% delle spese Per_2 straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
10) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie con la Controparte_1 somma mensile di € 200,00;
11) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 16 ottobre 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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