Sentenza 14 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2002, n. 16017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16017 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN. LO ITALIANO1 6 0 17 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 23683/99 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 37532 - Consigliere Rep. 421 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 12/03/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT, LO BA LA, AR AR GI, AR LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 195, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato TT PALAZZO, che UFFICIO COPIE Richiesta copia studio li difende unitamente all'avvocato GI MAZZEI, __dal Sig. - OLE 24 ORE per diritti € giusta delega in atti;
14 NOV 2002. ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato LO VITUCCI, che lo difende unitamente all'avvocat 2002 o *396 VINCENZO SCALISI, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 114/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 22/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 1° e 2° motivo del ricorso;
assorbito il 3°. t -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2/10/87 i germani NE, LO e GI NI e la loro madre NG Lo AL convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Mistretta Angelo SE e, dopo avere premesso di essere comproprietari, nella contrada S.Maria Gebbia del Comune di Caronia, di un fondo contraddistinto al catasto con il n.10 di particella, a favore del quale era stata costituita con atto di divisione per notaio Ricca del 1959 servitù di passaggio a piedi e con animali in branco a carico del confinante fondo di proprietà del convenuto, contraddistinto col n.86 di particella, per accedere alla strada comunale Barchiere, chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto ad ottenere l'ampliamento della servitù anche per il transito dei veicoli a trazione meccanica, dichiarandosi disposti a corrispondere la relativa indennità. Aggiungevano che l'ampliamento era reso necessario per il migliore sfruttamento del fondo e chiedevano che venisse attuato su quella striscia lunga circa 80 metri che essi attori avevano utilizzato per passare sul fondo del SE con veicoli a motore fino a quando il passaggio non gli era stato impedito dal predetto. Aggiungevano che di recente essi avevano acquistato il fondo contraddistinto con la particella n.31, limitrofo a quello già posseduto e collegato alla via pubblica mediante una stradella interpoderale, la quale, però, non consentiva di giungere all'altra parte del fondo a causa del forte dislivello tra le due parti del fondo stesso che rendeva la stradella per un tratto impercorribile con veicoli a trazione meccanica. Il convenuto, costituitosi, non negava l'esistenza della servitù costituita a carico del proprio fondo, ma si opponeva all'ampliamento į sostenendo che a seguito dell'acquisto della particella n.31 da parte degli attori e del conseguente accorpamento delle due unità immobiliari in un unico fondo, questo poteva godere dell'accesso alla via pubblica attraverso la stradella interpoderale. Negava, inoltre, che ricorressero i presupposti per l'ampliamento della servitù. Espletata una CTU, il Tribunale, con sentenza 3-24/6/1992, disponeva l'ampliamento della servitù, comprendendovi il passaggio con veicoli a trazione meccanica, secondo il tracciato individuato dal CTU e determinava altresì l'indennità spettante al convenuto. La decisione veniva riformata dalla Corte d'Appello di Messina che, con sentenza 14/1 22/3/99, in accoglimento del gravame proposto dal SE rigettava le domande dei NI - Lo AL. Contro la sentenza tutti i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. L'intimato ha resistito con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Va anzitutto sgombrato il campo dalla questione sollevata dal resistente con la memoria difensiva. Si sostiene che il ricorso non sarebbe procedibile ai sensi del 1°comma dell'art.369 c.p.c. perché depositato oltre il termine stabilito dalla norma. La questione è infondata. Il deposito del ricorso è stato effettuato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 134 disp.att.c.p.c. a norma del quale il deposito si ha per 5 avvenuto a tutti gli effetti alla data di spedizione del piego raccomandato (5°comma). Nella specie, occorre quindi fare riferimento alla data del 9/12/2000 risultante dal timbro di spedizione apposto sul piego dall'ufficio postale di Palermo, non già alla data del 14/12/2000 a cui fa riferimento il resistente e che corrisponde all'arrivo del piego nella cancelleria di questa Corte Suprema. Poiché il ricorso era stato notificato il 23/11/199, il termine per il deposito, stabilito dal 1°comma dell'art.369 c.p.c. in venti giorni dalla notifica del ricorso, spirava il 13/12/1999. Di conseguenza, il deposito-da considerare avvenuto in data 9/12/1999, data di spedizione del plico raccomandato – è avvenuto nel rispetto del termine. II · Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge lamentando che il giudice d'appello ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1051 c.c. in luogo dell'art. 1054 c.c., non avendo tenuto conto che il fondo dei ricorrenti era divenuto intercluso a seguito di divisione dell'unico originario fondo posta in essere con l'atto per notaio Rocca del 25/5/1959 (che aveva costituito l'originaria servitù di passo a carico del fondo del SE), per cui ogni questione relativa alla servitù doveva essere risolta nell'ambito del rapporto tra i contraenti il negozio divisorio e tra i loro eredi. La censura va disattesa. La questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1054 c.c, che prevede il diritto del proprietario del fondo che sia divenuto intercluso a seguito di un atto di alienazione a titolo oneroso o per effetto 6 di divisione di ottenere il passaggio senza alcuna indennità, non risulta essere stata prospettata nel giudizio di appello, avendo i ricorrenti ribadito l'originaria domanda di ampliamento ex art.1051 c.c. senza avanzare richiesta di passaggio gratuito. Il motivo va pertanto ritenuto inammissibile. III - Col secondo motivo e con il terzo, strettamente connesso, si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 1052 e 1051 c.c. nonché insufficiente ed erronea motivazione su punto decisivo censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non intercluso il fondo dei ricorrenti, e quindi non accoglibile la domanda di ampliamento del passaggio, perchéil fondo godeva di altro accesso alla strada pubblica attraverso una stradella interpoderale. Secondo i ricorrenti, non sarebbe stato considerato che la stradella apparteneva a terzi e su di essa non era costituita alcuna servitù a favore del fondo dei ricorrenti, da considerarsi perciò come fondo intercluso. Né si era tenuto conto che a causa del forte dislivello esistente tra le due parti del fondo dei ricorrenti, occorrevano rilevanti opere viarie, anche su fondi di terzi, per procurarsi il passaggio veicolare attraverso la stradella. Infine, nell'effettuare il giudizio comparativo tra la maggiore utilità del fondo dominante e il minore aggravio di quello servente, era stata posta attenzione alla situazione del fondo dominante e non anche a quella del fondo servente, non tenendo conto che questo, essendo gravato dalla servitù per tutta la sua estensione, si sarebbe avvantaggiato della determinazione del luogo di esercizio soltanto su una parte di esso, secondo le indicazioni del CTU. 7 I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, meritano accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. In base al disposto del 3° comma dell'art. 1051 c.c. la disciplina dell'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio è la medesima stabilita per il passaggio coattivo nei casi di interclusione assoluta o relativa. Pertanto, quando viene richiesto dal proprietario del fondo dominante l'ampliamento del passaggio anche per i mezzi a trazione meccanica sul fondo servente, i criteri da seguire sono quelli dettati per i fondi interclusi nei restanti commi dalla norma citata. In particolare, come più volte precisato da questa Corte, occorre accertare: che il fondo dominante non goda di altra servitù diretta utilizzabile per accedere con i veicoli dalla via pubblica e non possa procurarsela con eccessivo dispendio o disagio;
che non abbia comunque un'altra uscita indiretta da utilizzare per il transito dei veicoli;
che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo secondo la destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di volere attuare;
che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di ampliamento del tracciato e sia possibile ottenerlo in modo da arrecare il minor danndal fondo servente (v. ex plurimif;
Cass.3973/97; 5829/84). I suindicati principi non sono stati esattamente applicati nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, nel respingere la domanda di ampliamento avanzata dai ricorrenti ha si tenuto conto della preesistenza della servitù non veicolare sul fondo SE, dell'inesistenza di una servitù veicolare a carico di altri fondi, dell'esistenza di un accesso indiretto, esercitabile anche per il transito dei veicoli attraverso la stradella interpoderale appartenente a terzi e della possibilità di ampliamento del passaggio sul fondo servente, ma, ai fini della decisione adottata, ha considerato soltanto il danno che al fondo servente sarebbe derivato dall'essere "tagliato in due” dal tracciato carrabile indicato dal CTU, senza tenere anche conto del dispendio ovvero del disagio che potevano derivare, nell'uno o nell'altro caso, al proprietario del fondo dominante. Se l'appartenenza a terzi della stradella non impediva di prenderla in considerazione come uscita indiretta (e sul punto la sentenza non merita censura), la necessità, accertata dal CTU e riconosciuta dalla stessa sentenza, di rilevanti opere viarie su fondi altrui rendeva necessaria, ai fini della corretta applicazione dell'art. 1051 c.c., un'indagine comparativa dei costi per stabilire gli oneri che i ricorrenti avrebbero dovuto sopportare per procurarsi l'accesso veicolare conveniente per la migliore utilizzazione del loro fondo. In mancanza di uno degli elementi indicati dalla norma come essenziali ai fini della concessione dell'ampliamento la valutazione complessiva su cui la Corte di merito ha fondato la decisione risulta viziata dal punto di vista logico. Pertanto, in accoglimento dei due motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla stessa Corte d'appello di Messina. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. 0 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo. Rigetta il primo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese alla Corte d'appello di Messina. Roma, 12 marzo 2002 praintell Il presidente L'e'estensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 NOV. 2002 Roma TL CANCELLIERE C1 1097 129 11 456T 30,99 TOT. 160, 1 AGENZIA DELLE INTRATE ROMA 2 Pegishote 20DIC 2002 .
4. in 55380 10.10 110 (euro. CEN LIPPO) F. Cludiziari (Dott.ssa Responsabi A COICHINI} (Dr. : -