CASS
Sentenza 18 agosto 2020
Sentenza 18 agosto 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2020, n. 17220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17220 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19653-2018 proposto da: INTERBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIMINO;
2020 445
- ricorrente -
contro DI IC BR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso Civile Sent. Sez. L Num. 17220 Anno 2020 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 18/08/2020 dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 109/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/04/2018, R.G.N. 329/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUIGI CIMINO. Udienza pubblica del 6 febbraio 2020 - n. 18 del ruolo Presidente: Nobile - Relatore: Piccone RG. 19653/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 aprile 2018 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato il reclamo proposto dalla Interbus S.p.a. avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Enna in sede di opposizione con la quale, in accoglimento del ricorso spiegato nella fase sommaria da FA &i IC era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla società reclamante con nota del 26 febbraio 2014 sul presupposto dell'intervenuto collegamento tramite il software di controllo remoto, installato presso la abitazione del dipendente e della conseguente rimozione di un programma dell'azienda da cui erano derivate anomalie su servizi informatici, nonché di ulteriori contestazioni inerenti l'omessa consegna di contratti di somministrazione alla società Manpower e dello svolgimento di attività professionale consistente nella gestione di alcuni bed and breakfast in violazione del R.D. 148/31. 1.1.In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto insussistente il dedotto omesso esame di un fatto decisivo ed adeguata la motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del teste CA ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste RO, reputando non provato il principale addebito disciplinare e, conformemente al giudice di primo grado, irrilevanti le ulteriori due infrazioni contestate al fine della configurabilità della ratio giustificatrice del provvedimento espulsivo. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, la Interbus S.p.A., affidandolo a sei motivi. 2.1. Resiste, con controricorso, FA Di IC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell'articolo 2119 del codice civile, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la contestazione disciplinare e ritenuto non provata da parte della società la circostanza della ascrivibilità al Di IC - e non, piuttosto, ad un terzo, quale la di lui moglie - dell'uso distorto del software. 1.1. Con il secondo motivo si censura ancora la decisione impugnata per aver omesso di valutare le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dal teste RO, il quale aveva confermato la titolarità in capo al lavoratore della credenziale d'accesso (ilaria.agata@gmail.com ) con la quale era stata effettuata l'incursione informatica. 1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 345 e 437 cod. proc. civ., in ordine alla mancata acquisizione delle comunicazioni telematiche intercorse tra la K2 Innovazione e l'account ilaria.agata@gmail.com . 1.3. Con il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 18 L. n. 300/70 e 2119 cod. civ. nonché degli artt. 2119 cod. civ. e 112 cod. proc civ., in particolare, quanto all'ultima disposizione, per non aver pronunciato sulla domanda con cui era stato richiesto, in via gradata, di dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società Interbus al solo risarcimento economico. 1.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché l'omessa valutazione dei fatti oggetto delle successive contestazioni disciplinari nonché la violazione dell'art. 5 del R.D. n. 148/1931. 1.5. Mediante il sesto motivo di censura la sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'omessa pronuncia sull'espresso motivo concernente l'inattendibilità del teste CA e, comunque, la violazione dell'art. 252 cod. proc. civ., relativamente al giudizio di attendibilità di quest'ultimo. 2. Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento. Giova sottolineare al riguardo, che, come ribadito anche di recente da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 28887 del 2019) l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il tatto storico, riievante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dai giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. D'altro canto, la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Cote (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045 e, fra le tante: Cass. 18 marzo 2013, n. 6710) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quei ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, li controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) - non equivale alla revisione dei "ragionamento decisorio", ossia delVopzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Nel caso di specie, con ampia ed articolata argomentazione, la Corte d'appello spiega come correttamente già il giudice di primo grado avesse fondato la propria decisione nel non ritenere adeguatamente provata la responsabilità del Di IC sulla considerazione circa la sussistenza di elen -ìenti certi da cui arguire l'impossibilità materiale per lo stesso di compiere personalmente l'incursione informatica contestatagli: In particolare, il giudice di secondo grado, oltre ad aver e\, denziato la scarsa specificità della contestazione, ha escluso di aver riscontrato emergenze probatorie da cui potesse evincersi che il dipendente si fosse preventivamente accordato con la moglie per lasciarle utilizzare l'accesso al sistema o, comunque glielo avesse consentito. Ha poi aggiunto che è rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto secondo cui l'account ilaria.agata©gmail.com fosse in uso al Di IC ed anche quello secondo cui la RI, moglie del ricorrente, non disponesse di una propria autonoma password, avendo, anzi, in contrario il CTU accertato che, in realtà, la moglie del reclamato svolgeva attività di consulenza e collaborazione esterna con la Interbus S.p.A. ed era stata munita dalla sua azienda, la Pluservice, sia della possibilità di accesso al sistema aziendale sia della relativa password personale ed essendole quindi possibile accedere al software in assoluta autonomia. Ha infine precisato, circa la eventualità che il reclamato avesse partecipato personalmente all'attività illecita, che il primo accesso dell'utente al server aziendale Interbus era avvenuto alle 18,11, perdurando senza soluzione di continuità sino alle 19.53,52. Da tali dati temporali, confermati anche dalla consulenza tecnica redatta su richiesta del pubblico ministero in sede penale, la Corte ha ricavato ia impossibilità oggettiva per il Di IC, di essere identificato nell'utente administrator in parola essendo emerso dal documento numero 19 offerto dal pi IC durante la fase sommaria, che il dipendente era rimasto presso il proprio posto di iavoro sito nel Corso Sicilia 22 di Enna, fino alle ore 18,31, quando già l'accesso al server era avvenuto da circa 20 minuti e, dunque, fino a meno di 10 minuti prima del perfezionamento della rimozione del software le cui anomalie e i primi input di cancellazione erano già avvenuti. Ha pertanto reputato la Corte risultante per tabulas che l'azione ascritta al Di IC non potesse in alcun modo essere a lui ricondotta, per l'impossibilità materiale di trovarsi fisicamente presente al contempo in due luoghi diversi, escludendo, quindi, che la società su cui incombeva il relativo onere, avesse fornito la ragionevole dimostrazione che il fatto disciplinare principale fosse ascrivibile effettivamente al lavoratore e non, piuttosto, ad un terzo, quale la moglie, con la quale correvano rapporti non distesi. 3. Per quanto concerne, poi, in particolare, il lamentato vulnus all'art. 2119 cod. civ., secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in terminis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la vaiorizzazione o d principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010). Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operalo in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della ioro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge;
mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate). Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente ai giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella ioro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negat , vi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata). 3.1. Tale distinzione operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018). E', infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale r conoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005). 3.2. Nel caso di specie appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della critica fattuale, in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile difforme valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede in realtà alla Corte di pronunciarsi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della lamentata partecipazione pur se in termini diversi e non diretti alla incursione informatica, mentre le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto tentandosi di portare di nuovo all'attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito. A conclusioni non dissimili deve giungersi anche per queila parte deila censura contenuta nel quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di valutazione complessiva delle successive contestazioni disciplinari;
premesso, infatti, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte nonostante la mancata pronuncia su un punto specifico (ex plurimis;
Cass. n. 20718 del 13/08/20018; Cass. n. 29191 del 6/12/2017) e che, pertanto, nei caso di specie, non si verte certo in ipotesi di omessa pronuncia, bensì di pronunzia impiicita, ,/a rilevato che il giudice afferma chiaramente di condividere in toto le coi-ìciusioni del primo giudicante anche in ordine alla sostanziale irrilevanza, in termini di gravità del fatto ascritto idoneo a condurre a quella irrimegiabile lesione del vincoio liduciario tipica della giusta causa, nelle altre due contestazioni effettuate. 3.3. Per quanto concerne, infine, la censura relativa alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., premesso che, nelle conclusioni presentate dalla parte, così come trascritte dal giudice di secondo grado, la domanda subordinata non si rinviene, va ribadito che, in ogni caso, anche sui punto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza dianzi richiamata (Cass. n. 20718 del 13/08/20018; Cass. n. 29191 del 6/12/2017) bensì di pronunzia implicita, avendo il giudicante condiviso integralmente le conclusioni del giudice di primo grado anche in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto addebitato quale fonte di giusta causa di licenziamento, in quanto manifestamente escluso nella sua stessa materialità, motivando approfonditamente su tutti gli elementi probatori che inducevano a reputare non ricorrente la giusta causa nella guisa ravvisata dalla società. 4. Passando ad esaminare il terzo motivo di ricorso, premesso che i'utilizzazione dei poteri officiosi del giudice non può mai avere la finalità di colmare ie lacune probatorie in cui sia incorsa la parte, va altresì rilevato che, come osserva questa Corte (Cfr. sul punto, Cass. n. 22628 del 10/09/2019), il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una 'pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi iiofficiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nei predetto giudizio. Nel caso di specie, a fronte di una generica richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni la Corte ha ritenuto la stessa non solo non rilevante rispetto alla ritenuta dimostrazione del fatto che il Di IC non avesse fatto uso dell'account ma, inoltre, inammissibile perché esplorativa in quanto finalizzata all'acquisizione di una prova che, invece, avrebbe dovuto essere raccolta dalla stessa società ben prima della irrogazione del licenziamento per giusta causa. 5. Il sesto motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 112 coe. proc, civ., del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'omessa pronuncia sull'espresso motivo concernente l'inattendibilità del teste CA e, comunque, la violazione dell'art. 252 con proc. civ., relativamente ai giudizio di attendibilita G quest'uitimo, è infondato. Premessa la promiscuità del motivo medesimo, appare evidente che con esso si intende ottenere una diversa valutazione, nel merito. dehe risultanze testimoniali, in contrasto con il principio secondo cui deve ribadirsi„ al riguardo, che è a;
giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo. quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquist. salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, taiché, la parte, con il ricorso per cessazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e ia ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plut-imis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017). Nella specie, escludendo qualsivoglia violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui non ricorrono neanche gli estremi ove riguardati in astratto, va rilevato che le decisioni della Corte e le valutazioni di quest'ultima circa la attendibilità dei testi sono dei tutto sottratte a qualsivoglia sindacato di legittimità. 6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 6.1. le spese seguono la soccornbenza e si liquidano come in dispositivo, 7. Sussistono i presupposti processuaii per il versamento, de parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater deH d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P Q4 La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione. in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in con -iplessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessoH di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ce parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma deiVart. 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020, Il Conshìliere estensore i T_ UD O Presicie
2020 445
- ricorrente -
contro DI IC BR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso Civile Sent. Sez. L Num. 17220 Anno 2020 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 18/08/2020 dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 109/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/04/2018, R.G.N. 329/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUIGI CIMINO. Udienza pubblica del 6 febbraio 2020 - n. 18 del ruolo Presidente: Nobile - Relatore: Piccone RG. 19653/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 aprile 2018 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato il reclamo proposto dalla Interbus S.p.a. avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Enna in sede di opposizione con la quale, in accoglimento del ricorso spiegato nella fase sommaria da FA &i IC era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla società reclamante con nota del 26 febbraio 2014 sul presupposto dell'intervenuto collegamento tramite il software di controllo remoto, installato presso la abitazione del dipendente e della conseguente rimozione di un programma dell'azienda da cui erano derivate anomalie su servizi informatici, nonché di ulteriori contestazioni inerenti l'omessa consegna di contratti di somministrazione alla società Manpower e dello svolgimento di attività professionale consistente nella gestione di alcuni bed and breakfast in violazione del R.D. 148/31. 1.1.In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto insussistente il dedotto omesso esame di un fatto decisivo ed adeguata la motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del teste CA ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste RO, reputando non provato il principale addebito disciplinare e, conformemente al giudice di primo grado, irrilevanti le ulteriori due infrazioni contestate al fine della configurabilità della ratio giustificatrice del provvedimento espulsivo. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, la Interbus S.p.A., affidandolo a sei motivi. 2.1. Resiste, con controricorso, FA Di IC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell'articolo 2119 del codice civile, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la contestazione disciplinare e ritenuto non provata da parte della società la circostanza della ascrivibilità al Di IC - e non, piuttosto, ad un terzo, quale la di lui moglie - dell'uso distorto del software. 1.1. Con il secondo motivo si censura ancora la decisione impugnata per aver omesso di valutare le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dal teste RO, il quale aveva confermato la titolarità in capo al lavoratore della credenziale d'accesso (ilaria.agata@gmail.com ) con la quale era stata effettuata l'incursione informatica. 1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 345 e 437 cod. proc. civ., in ordine alla mancata acquisizione delle comunicazioni telematiche intercorse tra la K2 Innovazione e l'account ilaria.agata@gmail.com . 1.3. Con il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 18 L. n. 300/70 e 2119 cod. civ. nonché degli artt. 2119 cod. civ. e 112 cod. proc civ., in particolare, quanto all'ultima disposizione, per non aver pronunciato sulla domanda con cui era stato richiesto, in via gradata, di dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società Interbus al solo risarcimento economico. 1.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché l'omessa valutazione dei fatti oggetto delle successive contestazioni disciplinari nonché la violazione dell'art. 5 del R.D. n. 148/1931. 1.5. Mediante il sesto motivo di censura la sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'omessa pronuncia sull'espresso motivo concernente l'inattendibilità del teste CA e, comunque, la violazione dell'art. 252 cod. proc. civ., relativamente al giudizio di attendibilità di quest'ultimo. 2. Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento. Giova sottolineare al riguardo, che, come ribadito anche di recente da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 28887 del 2019) l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il tatto storico, riievante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dai giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. D'altro canto, la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Cote (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045 e, fra le tante: Cass. 18 marzo 2013, n. 6710) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quei ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, li controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) - non equivale alla revisione dei "ragionamento decisorio", ossia delVopzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Nel caso di specie, con ampia ed articolata argomentazione, la Corte d'appello spiega come correttamente già il giudice di primo grado avesse fondato la propria decisione nel non ritenere adeguatamente provata la responsabilità del Di IC sulla considerazione circa la sussistenza di elen -ìenti certi da cui arguire l'impossibilità materiale per lo stesso di compiere personalmente l'incursione informatica contestatagli: In particolare, il giudice di secondo grado, oltre ad aver e\, denziato la scarsa specificità della contestazione, ha escluso di aver riscontrato emergenze probatorie da cui potesse evincersi che il dipendente si fosse preventivamente accordato con la moglie per lasciarle utilizzare l'accesso al sistema o, comunque glielo avesse consentito. Ha poi aggiunto che è rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto secondo cui l'account ilaria.agata©gmail.com fosse in uso al Di IC ed anche quello secondo cui la RI, moglie del ricorrente, non disponesse di una propria autonoma password, avendo, anzi, in contrario il CTU accertato che, in realtà, la moglie del reclamato svolgeva attività di consulenza e collaborazione esterna con la Interbus S.p.A. ed era stata munita dalla sua azienda, la Pluservice, sia della possibilità di accesso al sistema aziendale sia della relativa password personale ed essendole quindi possibile accedere al software in assoluta autonomia. Ha infine precisato, circa la eventualità che il reclamato avesse partecipato personalmente all'attività illecita, che il primo accesso dell'utente al server aziendale Interbus era avvenuto alle 18,11, perdurando senza soluzione di continuità sino alle 19.53,52. Da tali dati temporali, confermati anche dalla consulenza tecnica redatta su richiesta del pubblico ministero in sede penale, la Corte ha ricavato ia impossibilità oggettiva per il Di IC, di essere identificato nell'utente administrator in parola essendo emerso dal documento numero 19 offerto dal pi IC durante la fase sommaria, che il dipendente era rimasto presso il proprio posto di iavoro sito nel Corso Sicilia 22 di Enna, fino alle ore 18,31, quando già l'accesso al server era avvenuto da circa 20 minuti e, dunque, fino a meno di 10 minuti prima del perfezionamento della rimozione del software le cui anomalie e i primi input di cancellazione erano già avvenuti. Ha pertanto reputato la Corte risultante per tabulas che l'azione ascritta al Di IC non potesse in alcun modo essere a lui ricondotta, per l'impossibilità materiale di trovarsi fisicamente presente al contempo in due luoghi diversi, escludendo, quindi, che la società su cui incombeva il relativo onere, avesse fornito la ragionevole dimostrazione che il fatto disciplinare principale fosse ascrivibile effettivamente al lavoratore e non, piuttosto, ad un terzo, quale la moglie, con la quale correvano rapporti non distesi. 3. Per quanto concerne, poi, in particolare, il lamentato vulnus all'art. 2119 cod. civ., secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in terminis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la vaiorizzazione o d principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010). Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operalo in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della ioro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge;
mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate). Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente ai giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella ioro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negat , vi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata). 3.1. Tale distinzione operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018). E', infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale r conoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005). 3.2. Nel caso di specie appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della critica fattuale, in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile difforme valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado. Parte ricorrente, infatti, pur denunciando, apparentemente, una violazione di legge, chiede in realtà alla Corte di pronunciarsi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice in ordine alle conclusioni raggiunte con riguardo alla sussistenza della lamentata partecipazione pur se in termini diversi e non diretti alla incursione informatica, mentre le argomentazioni da essa sostenute si limitano a criticare sotto vari profili la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello, con doglianze intrise di circostanze fattuali mediante un pervasivo rinvio ad attività asseritamente compiute nelle fasi precedenti ed attinenti ad aspetti di mero fatto tentandosi di portare di nuovo all'attenzione del giudice di legittimità una valutazione di merito. A conclusioni non dissimili deve giungersi anche per queila parte deila censura contenuta nel quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di valutazione complessiva delle successive contestazioni disciplinari;
premesso, infatti, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte nonostante la mancata pronuncia su un punto specifico (ex plurimis;
Cass. n. 20718 del 13/08/20018; Cass. n. 29191 del 6/12/2017) e che, pertanto, nei caso di specie, non si verte certo in ipotesi di omessa pronuncia, bensì di pronunzia impiicita, ,/a rilevato che il giudice afferma chiaramente di condividere in toto le coi-ìciusioni del primo giudicante anche in ordine alla sostanziale irrilevanza, in termini di gravità del fatto ascritto idoneo a condurre a quella irrimegiabile lesione del vincoio liduciario tipica della giusta causa, nelle altre due contestazioni effettuate. 3.3. Per quanto concerne, infine, la censura relativa alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., premesso che, nelle conclusioni presentate dalla parte, così come trascritte dal giudice di secondo grado, la domanda subordinata non si rinviene, va ribadito che, in ogni caso, anche sui punto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza dianzi richiamata (Cass. n. 20718 del 13/08/20018; Cass. n. 29191 del 6/12/2017) bensì di pronunzia implicita, avendo il giudicante condiviso integralmente le conclusioni del giudice di primo grado anche in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto addebitato quale fonte di giusta causa di licenziamento, in quanto manifestamente escluso nella sua stessa materialità, motivando approfonditamente su tutti gli elementi probatori che inducevano a reputare non ricorrente la giusta causa nella guisa ravvisata dalla società. 4. Passando ad esaminare il terzo motivo di ricorso, premesso che i'utilizzazione dei poteri officiosi del giudice non può mai avere la finalità di colmare ie lacune probatorie in cui sia incorsa la parte, va altresì rilevato che, come osserva questa Corte (Cfr. sul punto, Cass. n. 22628 del 10/09/2019), il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una 'pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi iiofficiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nei predetto giudizio. Nel caso di specie, a fronte di una generica richiesta di acquisizione delle videoregistrazioni la Corte ha ritenuto la stessa non solo non rilevante rispetto alla ritenuta dimostrazione del fatto che il Di IC non avesse fatto uso dell'account ma, inoltre, inammissibile perché esplorativa in quanto finalizzata all'acquisizione di una prova che, invece, avrebbe dovuto essere raccolta dalla stessa società ben prima della irrogazione del licenziamento per giusta causa. 5. Il sesto motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 112 coe. proc, civ., del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'omessa pronuncia sull'espresso motivo concernente l'inattendibilità del teste CA e, comunque, la violazione dell'art. 252 con proc. civ., relativamente ai giudizio di attendibilita G quest'uitimo, è infondato. Premessa la promiscuità del motivo medesimo, appare evidente che con esso si intende ottenere una diversa valutazione, nel merito. dehe risultanze testimoniali, in contrasto con il principio secondo cui deve ribadirsi„ al riguardo, che è a;
giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo. quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquist. salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, taiché, la parte, con il ricorso per cessazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e ia ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plut-imis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017). Nella specie, escludendo qualsivoglia violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui non ricorrono neanche gli estremi ove riguardati in astratto, va rilevato che le decisioni della Corte e le valutazioni di quest'ultima circa la attendibilità dei testi sono dei tutto sottratte a qualsivoglia sindacato di legittimità. 6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 6.1. le spese seguono la soccornbenza e si liquidano come in dispositivo, 7. Sussistono i presupposti processuaii per il versamento, de parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater deH d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P Q4 La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione. in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in con -iplessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessoH di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ce parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma deiVart. 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020, Il Conshìliere estensore i T_ UD O Presicie