Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 576/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAGINO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nata in [...]- Controparte_2 C.F._2
CHIOVENDA (VB) il 01/04/1969 Con il patrocinio dell'Avv. ALBERT ENRICO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. la sig.ra a fronte della definitività del trasferimento proprio nonché dei figli conviventi a Mergozzo, CP_2 rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Grignasco (al primo piano dell'edificio di via Balzarini n. 2) di proprietà della madre del sig. Sig.ra rinunciando altresì agli arredi ivi CP_1 Parte_1 presenti, ad eccezione dei seguenti beni che verranno dalla medesima prelevati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso:
- n. 1 televisore;
- dispositivo sky;
- tastiera musicale;
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- stampante;
- tapis roulant;
- bike spinning;
- n. 1 cassettiera verticale di 12 cassetti (che sarà posta a disposizione per il prelievo nella casa coniugale al pari degli altri beni richiesti e presenti in mansarda) In tale occasione la sig.ra ritirerà altresì i propri effetti personali (indumenti ecc. propri e dei figli) ancora CP_2 presenti e provvederà a restituire i seguenti beni in precedenza prelevati:
- n. 2 comodini camera matrimoniale;
Rimane al marito n. 1 scrivania ristrutturata dalla moglie.
2. La sig.ra ha provvederà a spostare la propria residenza, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso. CP_2 Per_
3. il figlio ancora minorenne, continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori sino al compimento della maggiore età, ormai prossima, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà di concordare direttamente con il padre i momenti insieme.
4. Stante le aumentate esigenze di vita dei figli, il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento, CP_1 oltre all'importo di Euro 755,30 mensili già rivalutati (in ragione di Euro 377,65 per ciascun figlio), da corrispondersi alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ulteriore importo CP_2 di euro 100,00 cadauno (ergo complessivi ulteriori €. 200,00), che verrà corrisposto, a far data dal mese di gennaio 2025, direttamente ai figli, mediante accredito presso i conti personali dei medesimi e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi. Modifiche economiche effettive dal deposito del presente ricorso.
5. Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno a carico delle parti nella misura del 50% secondo le indicazioni del Protocollo di Vercelli. Le stesse (con particolar riferimento ai mutamenti di residenza, ai percorsi di studio e ai trattamenti sanitari) dovranno in ogni caso essere sempre previamente concordate tra i genitori, mediante comunicazione scritta a mezzo mail o whatsapp, e successivamente documentate.
6. Il sig. provvederà, inoltre, a rifondere la somma di Euro 3.000,00 alla sig.ra quale contributo CP_1 CP_2 pro-quota per l'intervento sostenuto dalla figlia nel mese di marzo/aprile 2024. Il pagamento avverrà CP_2 entro30 giorni dalla firma del ricorso.
7. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano a pretese di mantenimento e, con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono, le parti danno atto di aver risolto tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a richiedere e pretendere. B) ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VO di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 e successive modifiche. Spese compensate”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in CP_1 Controparte_2
VO (VB) in data 26/12/2003 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, serie A, parte I, anno 2003. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (14/03/2006) maggiorenne ma non CP_2 economicamente indipendente ed (12/10/2007) minorenne. Per_1
Pag. 2 La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del CP_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VO (VB) in data 26/12/2003 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, serie A, parte I, anno 2003;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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