CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4602 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere dr. Gabriella gentile -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934/22 r. g. l., vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Vincenzo d'Isidoro, presso il quale elettivamente domicilia, in Roma, via Cardinal De
Luca n. 22
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. Pt_1
6033 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato a per complessivi euro 78.103,02, oltre CP_1
accessori di legge e spese, a titolo di contributi rimasti insoluti, sanzioni e interessi, il tutto come risultante dalla dichiarazione di credito sottoscritta, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., dal direttore generale dell'Ente.
1 Censurava, con articolate argomentazioni, detta pronuncia, nella parte in cui aveva ritenuto inefficace ex art. 635 c.p.c., per la natura privata di essa esponente e, preliminarmente, lamentava che la sua mancata costituzione in primo grado, sottolineata anche dal Giudice della sentenza impugnata, era dovuta alla nullità della notifica, per essere stato il ricorso in opposizione notificato a essa e Pt_1
non al procuratore costituito con il ricorso monitorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine di condannare alla somma riportata nel CP_1
decreto opposto.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, . CP_1
All'esito della trattazione scritta la controversia è stata riservata per la decisione.
La causa deve essere rimessa al primo Giudice, ex art. 354 c.p.c., per nullità della notifica del ricorso di primo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo.
La fase monitoria era stata promossa dall'odierna appellante, non costituita in primo grado, assistita dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (pec:
fax: 08811880496), laddove la notifica del ricorso per decreto Email_1 ingiuntivo veniva effettuata via pec all'indirizzo: senza Email_2
alcuna menzione del difensore. Si è trattato, in altri termini, di una notifica effettuata alla parte personalmente e non al difensore costituito.
Come condivisibilmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 20.7.2016 n. 14916), con un ragionamento senz'altro applicabile alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Cass.,
VI, 14.9.2022 n. 26963) il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c…
Pertanto, la notifica effettuata al domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità e non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c.,
In sintesi, a norma dell'art. 645, comma 1, c.p.c. l'opposizione a decreto va notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c., cioè o presso il procuratore del ricorrente o, quando è ammessa la costituzione di persona, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Deriva da quanto precede, pertanto, che la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta
2 integra una notificazione nulla che può costituire oggetto di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. (così
Cass., I, 29.10. 2015 n.22113).
Nella fattispecie al vaglio la nullità della notifica dell'opposizione introduttiva del giudizio di primo grado non è stata sanata, né d'ufficio né su richiesta di parte, e la parte opposta non si è costituita.
In tale contesto la sentenza impugnata va ritenuta nulla, ma senza la conseguenza, pretesa dall'appellante, della conferma del decreto opposto. Va, infatti, fatta applicazione dell'art. 354 c.p.c., la cui versione ratione temporis vigente (ma sul punto rimasta inalterata), testualmente recita: “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo….pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Ne consegue, in parziale accoglimento dell'appello, la definizione della controversia nei relativi termini.
In considerazione della particolarità processuale della fattispecie, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Va richiamata, al riguardo, quella (arg. ex Cass.,m VI, 13.12.2022 n. 36342) per la Parte_2
quale il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata ex art. 354 c.p.c, , deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello e, qualora, abbia sufficienti elementi, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel rispetto del termine di legge;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere dr. Gabriella gentile -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2024, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934/22 r. g. l., vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Vincenzo d'Isidoro, presso il quale elettivamente domicilia, in Roma, via Cardinal De
Luca n. 22
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. Pt_1
6033 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato a per complessivi euro 78.103,02, oltre CP_1
accessori di legge e spese, a titolo di contributi rimasti insoluti, sanzioni e interessi, il tutto come risultante dalla dichiarazione di credito sottoscritta, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., dal direttore generale dell'Ente.
1 Censurava, con articolate argomentazioni, detta pronuncia, nella parte in cui aveva ritenuto inefficace ex art. 635 c.p.c., per la natura privata di essa esponente e, preliminarmente, lamentava che la sua mancata costituzione in primo grado, sottolineata anche dal Giudice della sentenza impugnata, era dovuta alla nullità della notifica, per essere stato il ricorso in opposizione notificato a essa e Pt_1
non al procuratore costituito con il ricorso monitorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine di condannare alla somma riportata nel CP_1
decreto opposto.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, . CP_1
All'esito della trattazione scritta la controversia è stata riservata per la decisione.
La causa deve essere rimessa al primo Giudice, ex art. 354 c.p.c., per nullità della notifica del ricorso di primo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo.
La fase monitoria era stata promossa dall'odierna appellante, non costituita in primo grado, assistita dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (pec:
fax: 08811880496), laddove la notifica del ricorso per decreto Email_1 ingiuntivo veniva effettuata via pec all'indirizzo: senza Email_2
alcuna menzione del difensore. Si è trattato, in altri termini, di una notifica effettuata alla parte personalmente e non al difensore costituito.
Come condivisibilmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 20.7.2016 n. 14916), con un ragionamento senz'altro applicabile alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. Cass.,
VI, 14.9.2022 n. 26963) il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c…
Pertanto, la notifica effettuata al domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità e non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c.,
In sintesi, a norma dell'art. 645, comma 1, c.p.c. l'opposizione a decreto va notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c., cioè o presso il procuratore del ricorrente o, quando è ammessa la costituzione di persona, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Deriva da quanto precede, pertanto, che la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta
2 integra una notificazione nulla che può costituire oggetto di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. (così
Cass., I, 29.10. 2015 n.22113).
Nella fattispecie al vaglio la nullità della notifica dell'opposizione introduttiva del giudizio di primo grado non è stata sanata, né d'ufficio né su richiesta di parte, e la parte opposta non si è costituita.
In tale contesto la sentenza impugnata va ritenuta nulla, ma senza la conseguenza, pretesa dall'appellante, della conferma del decreto opposto. Va, infatti, fatta applicazione dell'art. 354 c.p.c., la cui versione ratione temporis vigente (ma sul punto rimasta inalterata), testualmente recita: “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo….pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Ne consegue, in parziale accoglimento dell'appello, la definizione della controversia nei relativi termini.
In considerazione della particolarità processuale della fattispecie, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Va richiamata, al riguardo, quella (arg. ex Cass.,m VI, 13.12.2022 n. 36342) per la Parte_2
quale il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata ex art. 354 c.p.c, , deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello e, qualora, abbia sufficienti elementi, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel rispetto del termine di legge;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3