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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1336/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZACCARIA ANTONIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGORONI CP_1 P.IVA_1
LEONARDO
APPELLATA
avverso la sentenza n. 87/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il 13/01/2022
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione in totale riforma della sentenza n. 87/2022 pubblicata il 13/01/2022 R.G. 13731/2017 rep. 195/2022 del
pagina 1 di 15 15/01/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, riformare integralmente la sentenza appellata, in accoglimento dei motivi, Ovvero di riformare integralmente la sentenza ed accogliere le seguenti domande In Via preliminare: Dichiarare la nullità dalla sentenza appellata, per violazione del principio di imparzialità e terzietà, e per avere il giudicante, anticipato l'esito del giudizio, avendo emesso proposta transattiva, durante la fase decisoria in violazione dell'art. 185 bis c.p.c.; In denegata ipotesi l'accoglimento della eccezione preliminare e in rito: 1) Caducare la sentenza appellata, e riformare integralmente la sentenza appellata ed accogliere la domanda promossa dall'appellante nel giudizio di primo grado, con condanna alla refusione delle spese processuali di parte convenuta, del primo e del secondo grado di giudizio, e la refusione del danno, anche in via equitativa, o che sarà ritenuta di giustizia da parte di questo Collegio”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare: dichiarare ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento;
In via principale: respingere l'avversario appello confermando integralmente la Sentenza n. 87/2022 pubblicata il 13 gennaio 2022 dal Tribunale di Firenze;
In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari e accessori come per legge in relazione a entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo di accertare che, in relazione ad un contratto di CP_1 finanziamento, la convenuta fosse morosa, per non aver accettato una richiesta di estinzione anticipata, e comunque inadempiente, e domandando la condanna al pagamento dei danni conseguenti.
Il evidenziava in particolare di avere contratto un finanziamento per Parte_1
l'acquisto di un'autovettura e che, a causa della modifica delle sue condizioni familiari, ne aveva richiesto di estinzione anticipata. Sosteneva l'attore che l'istituto di credito non aveva provveduto a fornire la documentazione richiesta, necessaria per l'estinzione, e anzi aveva iscritto il debitore quale soggetto non pagatore alla banca dati CRIF.
Nel costituirsi in giudizio domandava il rigetto della domanda attorea. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo di documenti per poi essere rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 2 di 15 Alla successiva udienza del 24.4.2019, il G.I. faceva riserva di elaborare una proposta conciliativa ex art. 185-bis; le parti non si opponevano. La proposta veniva quindi formulata dal giudice con ordinanza del 23.5.2019.
Successivamente, parte attrice faceva istanza di ricusazione del giudice, per avere con la proposta conciliativa manifestato il proprio convincimento e così perso la necessaria terzietà. Ne scaturiva un sub-procedimento, in esito al quale il collegio si pronunciava per l'inammissibilità dell'istanza.
La causa veniva così riassunta, e veniva posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 87/2022 pubblicata il 13/01/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna parte attrice soccombente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea, anzitutto sul punto della mora del creditore, ritenendo dimostrata l'eccezione di parte convenuta, in base alla quale il aveva ritirato copia del contratto al momento della sottoscrizione Parte_1 come da dichiarazione in calce al contratto stesso, e che ogni altra documentazione richiesta era stata inviata al cliente con PEC il 18.10.2017.
Inoltre, lo stesso risultava già inadempiente alla data del 15.9.2016, e Parte_1 della conoscenza di tale dato da parte del debitore si aveva prova da una comunicazione PEC del legale del alla data del 19.09.2016. Dunque, Parte_1 quando riceveva la PEC di risoluzione anticipata (15.10.2016) era nel CP_1 frattempo maturata una seconda rata rimasta insoluta, con ciò giustificando la segnalazione alla banca dati CRIF.
Ugualmente risultava dimostrato l'invio del prospetto contabile necessario per la anticipata risoluzione, perché l'invio viene evocato in una comunicazione depositata da parte attrice.
Sul punto dei danni, posto che nessun danno era ascrivibile alla condotta della pagina 3 di 15 convenuta, parte attrice non aveva prodotto alcuna prova.
Veniva rigettata la domanda ex art. 96 cpc posta dalla convenuta nei confronti di parte attrice.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
, (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_1 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza di primo grado a seguito della ricusazione ritenuta non ammissibile;
2) Erroneità della sentenza riguardo alla mora del creditore;
3) Erroneità della sentenza riguardo alla richiesta di esibizione del contratto da parte di;
CP_1
4) Erroneità della sentenza circa la negligente condotta di;
CP_1
5) Erroneità della sentenza circa la legittimità dell'iscrizione alla banca dati
CRIF;
6) Erroneità della sentenza in ordine al procedimento di mediazione;
7) Erroneità della sentenza sul risarcimento del danno
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
12.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva pagina 4 di 15 discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass. 14696/2016).
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per avere il giudice di primo grado formulato una proposta di transazione ex art. 185-ter in fase decisoria, così anticipando il proprio giudizio e violando il principio di terzietà
e imparzialità. Il giudice, secondo l'appellante, avrebbe dovuto astenersi, sussistendo “gravi ragioni di convenienza” ai sensi dell'art. 51, comma 2 c.p.c.
Al riguardo, va innanzitutto ribadito quanto già rilevato dal collegio che in primo grado ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, ovvero che l'art. 185- bis c.p.c. espressamente prevede che “la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice”.
Nel sistema codicistico, quindi, viene esclusa in radice la possibilità di considerare la proposta conciliativa un'anticipazione del giudizio, proprio perché altrimenti al giudice sarebbe sempre inibita tale possibilità.
Il fatto di avere utilizzato i poteri concessi dall'art. 185 bis c.p.c., pertanto, non potrà mai integrare le “gravi ragioni di convenienza” che possano giustificare l'astensione del giudice, che peraltro rimane sempre una facoltà dello stesso, rientrando tra le previsioni del secondo comma dell'art. 51 c.p.c..
L'attività del giudice nel caso in esame si è discostata dallo schema tipico dell'art. 185 c.p.c. soltanto per le tempistiche, posto che la norma prevede l'utilizzo dello strumento “alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione” (solo pagina 5 di 15 a decorrere dal 30.6.2023 il termine è stato spostato “fino al momento in cui fissa
l'udienza di remissione della causa in decisione”), laddove nel caso in esame la proposta è stata formulata all'udienza che era stata originariamente destinata alla discussione orale della causa.
Ritiene però il Collegio che il mancato rispetto di detto termine non dia luogo ad alcuna nullità della decisione.
La ratio di questo limite è evidente: l'utilità della risoluzione alternativa della controversia è tanto maggiore quanto più si colloca in una fase precoce del processo, mentre, se si è già in fase decisoria, viene meno la sua funzione di strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, la norma non si spinge ad affermare che la proposta conciliativa formulata tardivamente sia nulla, né tantomeno viziante l'intera sentenza (specie quando, come nel caso presente, non venga accettata dalle parti e quindi si arrivi comunque a sentenza). Si tratta in altri termini di un limite posto per salvaguardare l'utilità della conciliazione, più che per contenere il potere del giudice di disporre la mediazione.
Neppure si condivide il ragionamento dell'appellante, secondo il quale la proposta conciliativa formulata tardivamente tradirebbe il convincimento del giudice, così compromettendone la terzietà. Al riguardo non può che evidenziarsi che la medesima proposta, laddove formulata tempestivamente e dunque potenzialmente anche alla prima udienza (così come previsto dalla norma), non potrebbe mai comportare un'anticipazione del giudizio, per cui non vi sono ragioni per sostenere che una simile conseguenza possa derivare dal fatto che la proposta è stata fatta tardivamente.
L'argomento secondo cui la proposta conciliativa, tradendo il convincimento del giudice, lo renderebbe non più imparziale e quindi passibile di ricusazione, è quindi infondato giuridicamente.
Per di più, l'appellante non precisa sotto quali profili la proposta avrebbe palesato l'imparzialità del giudice, limitandosi a denunciare la sua tardività.
Risulta poi decisivo per escludere un vizio del procedimento derivante dal mancato rispetto del termine fissato dall'art. 185 bis c.p.c. il fatto che l'odierno appellante ha espresso un proprio nulla osta alla proposta conciliativa in udienza.
pagina 6 di 15 Questo è infatti il contenuto del verbale di udienza:
Il consenso delle parti, quindi, ha nella sostanza rimesso in termini il giudice, retrocedendo di fatto il procedimento ad una fase antecedente a quella decisoria, visto che le parti hanno acconsentito a che la causa non venisse decisa all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c.
Il motivo di appello è dunque da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata riguarda il rigetto della domanda di accertamento della mora del creditore, fondata sull'assunto che non CP_1 avrebbe mai fornito, oltre alla documentazione contrattuale richiesta con le comunicazioni del 14 ottobre 2016 e del 17 marzo 2017, neanche e soprattutto il conteggio delle somme dovute a titolo di estinzione anticipata, (avendo la finanziaria provveduto a tale onere soltanto dopo avere ricevuto l'atto di citazione a giudizio) e che tale condotta omissiva avrebbe reso impossibile al Parte_1 provvedere al pagamento del dovuto.
Afferma il che, a fronte della richiesta di estinzione anticipata, inviata il Parte_1
14.10.2016 dal suo difensore, avrebbe risposto in data 17.10.2016, CP_1 domandando al mittente di esibire il mandato, per quanto tale formalità non fosse prevista dal contratto. Il mandato sarebbe stato inviato in data 10.11.2016 (doc.
4 attore).
pagina 7 di 15 Ciononostante, esso sarebbe stato nuovamente richiesto dal servizio reclami in data 17.3.2017 e nuovamente inviato in data 10.5.2017 (doc.5 attore).
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha escluso che sia stata fornita la prova della mora del creditore.
Al riguardo, deve considerarsi quanto segue.
Per quanto concerne l'aspetto dell'invio del mandato richiesto da a CP_1
viene prodotto uno stampato in formato PDF del messaggio di posta Parte_1 elettronica ordinaria (PEO) con l'indicazione che, in allegato, è presente la procura. Tale produzione di per sé, però, non dimostra che la procura sia stata in effetti inviata, non potendo ricavarsi il contenuto dell'allegato.
Tuttavia, va osservato che il documento costituisce comunque un principio di prova che, unito al fatto che la convenuta non ha mai apertamente negato che la procura le fosse stata inviata, consente di ritenere provata la circostanza.
Ciononostante, l'invio del documento non è sufficiente a integrare la fattispecie della mora del creditore.
Afferma infatti l'art. 1206 c.c. che “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione”.
Nel caso presente, non vi è un pagamento offerto che il creditore, cioè , CP_1 abbia mancato di ricevere. Anche a voler concedere che vi sia stata una –
pagina 8 di 15 apparentemente – immotivata inerzia, non risulta vi sia mai stata una offerta di pagamento ai sensi dell'art. 1208 c.c.
In assenza di una offerta formale di pagamento non può venire in rilievo l'istituto della mora del creditore, che avrebbe fatto ricadere su il rischio CP_1 dell'impossibilità sopravvenuta ed eventuali danni.
Neppure è possibile declinare, come l'appellante fa, l'istituto della mora del creditore come un mezzo di impulso teso ad attivare una facoltà prevista dal contratto, cioè l'estinzione anticipata.
Al più si potrebbe discutere di un comportamento contrario a buona fede per non aver consentito il ricorso alla facoltà di estinguere il pagamento del debito, ma non certo del venire meno del diritto del creditore di continuare ad incassare le rate convenute.
Dal momento che nessuna domanda viene formulata con riferimento ad una supposta violazione dei doveri di buona fede, il motivo di appello non può che essere rigettato.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è relativa alla mancata esibizione del contratto da parte di . Secondo parte appellante, l'istituto non CP_1 avrebbe mai fornito il contratto in forma integrale, nonostante la formale richiesta. Nella sentenza di primo grado il rilievo è stato respinto sul presupposto che nel contratto stesso risultava una quietanza di ricevimento della copia sottoscritta dal A tal proposito, sostiene l'appellante che “la Parte_1 sottoscrizione di una clausola contrattuale non è prova di avere ricevuto le condizioni generali di contratto, o del contratto di fornitura di servizio” (p. 15, atto di appello).
L'assunto è infondato.
Anzitutto, quella che è stata sottoscritta dal non è una “clausola Parte_1 contrattuale”, bensì una quietanza vera e propria di ricevimento:
pagina 9 di 15 Con essa, l'attore dichiara chiaramente di avere ritirato copia del contratto, e tale firma, come del resto tutte le altre, non è stata disconosciuta dall'attore.
Tale dichiarazione dimostra fino a prova contraria che l'atto è stato consegnato al cliente.
Anche a ritenere che la mancanza di consegna della copia dia luogo a nullità del contratto, come sostiene l'appellante, tale vizio è certamente escluso nel caso in esame.
IV. Con la quarta censura, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui nega che la ragione del mancato pagamento dei ratei previsti dal finanziamento sia da ricondursi alla negligente condotta di . A tal proposito, infatti, il CP_1
Tribunale di Firenze ha evidenziato che il al momento dell'invio della Parte_1 prima comunicazione datata 15.10.2016, e prima dunque di avanzare richiesta di estinzione anticipata, era già inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento dei ratei del finanziamento.
L'appellante ammette che aveva comunicato in data 19.9.2016 il CP_1 mancato addebito del RID bancario del rateo in questione (pur contestando genericamente che vi sia prova della ricezione), ma afferma che “se CP_1 avesse provveduto a fornire il conteggio, la questione sarebbe stata risolta”.
L'argomento speso è irrilevante.
Parte appellante nel suo argomentare implicitamente afferma che la richiesta di anticipata estinzione da parte del cliente avrebbe un effetto interruttivo o sospensivo del dovere di pagamento dei ratei del finanziamento. Tale effetto, però, non si ricava dai principi generali dell'ordinamento, né dal contratto, che non esime il contraente da continuare a pagare i ratei finché l'estinzione anticipata non divenga efficace.
pagina 10 di 15 Parte appellante non ha nemmeno allegato o dimostrato che il ritardo nell'estinzione anticipata, imputato al comportamento dell'istituto di credito, abbia comportato un aggravio di spesa, dovendo continuare a pagare i ratei del finanziamento in attesa del rimborso integrale anticipato. Peraltro, la misura dell'indennizzo per il rimborso anticipato era indicata nell'1% dell'importo rimborsato in anticipo (se la vita residua del contratto è inferiore a un anno, lo
0,5%), per cui piuttosto, riducendosi il capitale per il pagamento di ulteriori ratei, anche l'indennizzo si sarebbe ridotto, andando a compensare parzialmente l'onere di pagamento degli interessi.
Anche la quarta censura è dunque da rigettare.
V. Col quinto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma la legittimità dell'iscrizione alla banca dati CRIF, in quanto alla data di iscrizione erano stati registrati due ratei insoluti, ritenuti per giurisprudenza costante sufficienti a giustificare la segnalazione.
Sostiene l'appellante che l'iscrizione sarebbe illegittima, perché avvenuta dopo la richiesta di estinzione anticipata avvenuta, quando ancora non era maturata la seconda rata. Inoltre, si applicherebbe al caso l'art. 4, comma 6 lettera 1 del
“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, che recita: “I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate”.
Dunque, non essendo maturate le quattro rate mensili inadempiute al momento della segnalazione, la segnalazione sarebbe illegittima.
Il rilievo è infondato.
Infatti, come già detto in precedenza, la richiesta di estinzione anticipata non aveva, da contratto, un effetto interruttivo quanto al dovere di pagamento dei ratei.
pagina 11 di 15 Anche dopo l'invio della email, quindi, il rimaneva tenuto ai pagamenti, Parte_1 per cui anche nel periodo successivo si è protratto l'inadempimento.
Il momento in cui verificare l'entità dell'inadempimento, quindi, non è quello in cui è stata inviata la richiesta di estinzione anticipata, come propone l'appellante, ma quello in cui è stata effettuata la segnalazione, quando pacificamente gli inadempimenti erano maturati in misura certamente maggiore.
Sulla specifica questione del numero di ratei insoluti necessari per giustificare l'iscrizione alla banca dati SIC (CRIF), poi, non trova applicazione nel presente caso la lettera a), relativa a sistemi di informazione creditizia di tipo negativo, ma la lettera b), relativa a sistemi di informazione creditizia di tipo sia positivo che negativo, quale è il CRIF:
“b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:
1. qualora
l'interessato a un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;
2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata”.
Dunque, risultando due scadenze di pagamento non adempiute, se ne deduce che l'iscrizione al registro CRIF era legittima.
Lamenta altresì l'appellante che il preavviso di iscrizione del 18.10.2016 era stato fatto con moduli prestampati, e inviato senza sincerarsi dell'avvenuta ricezione.
Al riguardo, il fatto che la comunicazione avvenga mediante moduli prestampati è irrilevante, se la comunicazione è di tipo seriale e standardizzata come nel presente caso. Quanto al non essersi sincerati dell'avvenuta ricezione, ciò è irrilevante dal momento che parte appellante non ha mai eccepito che tale missiva non sia stata ricevuta.
Anche il quinto motivo di appello è quindi da rigettare.
pagina 12 di 15 VI. Col sesto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza in ordine alla valutazione della mancata partecipazione personale della controparte al procedimento di mediazione. Secondo l'appellante, non avendo CP_1 partecipato personalmente alla mediazione l'avrebbe resa di fatto inefficace, e di tale circostanza il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell'art. 92, 88 e
96 c.p.c.
Il rilievo è infondato.
Infatti, anche nel procedimento di mediazione è ben possibile farsi rappresentare dal difensore, se munito di apposita procura (la cui sussistenza non viene contestata dall'appellante). Al riguardo, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”.
Oltretutto, il vizio non è stato rilevato nella prima udienza utile successiva alla mediazione, ma solo con le comparse conclusionali.
Anche il sesto motivo è quindi da rigettare.
VII. Col settimo motivo di appello, l'appellante domanda il risarcimento dei danni causati dal comportamento di controparte. I danni lamentati sarebbero conseguenti al fatto che dopo la segnalazione alla CRIF al sig. sarebbe Parte_1 stata negata la concessione di un mutuo per l'acquisto di una casa, con la conseguente necessità di pagare un canone di locazione fino alla data del
1.9.2021, quando la banca avrebbe finalmente concesso all'appellante il mutuo richiesto.
pagina 13 di 15 A tale riguardo si osserva che l'esclusione dell'illegittimità della segnalazione al
CRIF fa venire meno l'elemento oggettivo della responsabilità aquiliana. Oltre a questo, non può che rilevarsi che il danno lamentato non è stato neppure provato, in quanto l'atto di appello non contiene l'indicazione dell'ammontare dei canoni di locazione corrisposti, e tanto meno la prova del pagamento, visto che il doc.4, cui si fa riferimento, non risulta depositato in giudizio.
Anche il settimo motivo di appello è quindi infondato.
VIII. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
87/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 13/01/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di Parte_1 appello dell'appellata , che liquida in complessivi euro CP_1
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
pagina 14 di 15 Firenze, camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1336/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZACCARIA ANTONIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGORONI CP_1 P.IVA_1
LEONARDO
APPELLATA
avverso la sentenza n. 87/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il 13/01/2022
CONCLUSIONI
In data 12.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in persona dei giudici designandi, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione in totale riforma della sentenza n. 87/2022 pubblicata il 13/01/2022 R.G. 13731/2017 rep. 195/2022 del
pagina 1 di 15 15/01/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, riformare integralmente la sentenza appellata, in accoglimento dei motivi, Ovvero di riformare integralmente la sentenza ed accogliere le seguenti domande In Via preliminare: Dichiarare la nullità dalla sentenza appellata, per violazione del principio di imparzialità e terzietà, e per avere il giudicante, anticipato l'esito del giudizio, avendo emesso proposta transattiva, durante la fase decisoria in violazione dell'art. 185 bis c.p.c.; In denegata ipotesi l'accoglimento della eccezione preliminare e in rito: 1) Caducare la sentenza appellata, e riformare integralmente la sentenza appellata ed accogliere la domanda promossa dall'appellante nel giudizio di primo grado, con condanna alla refusione delle spese processuali di parte convenuta, del primo e del secondo grado di giudizio, e la refusione del danno, anche in via equitativa, o che sarà ritenuta di giustizia da parte di questo Collegio”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare: dichiarare ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento;
In via principale: respingere l'avversario appello confermando integralmente la Sentenza n. 87/2022 pubblicata il 13 gennaio 2022 dal Tribunale di Firenze;
In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari e accessori come per legge in relazione a entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo di accertare che, in relazione ad un contratto di CP_1 finanziamento, la convenuta fosse morosa, per non aver accettato una richiesta di estinzione anticipata, e comunque inadempiente, e domandando la condanna al pagamento dei danni conseguenti.
Il evidenziava in particolare di avere contratto un finanziamento per Parte_1
l'acquisto di un'autovettura e che, a causa della modifica delle sue condizioni familiari, ne aveva richiesto di estinzione anticipata. Sosteneva l'attore che l'istituto di credito non aveva provveduto a fornire la documentazione richiesta, necessaria per l'estinzione, e anzi aveva iscritto il debitore quale soggetto non pagatore alla banca dati CRIF.
Nel costituirsi in giudizio domandava il rigetto della domanda attorea. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo di documenti per poi essere rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 2 di 15 Alla successiva udienza del 24.4.2019, il G.I. faceva riserva di elaborare una proposta conciliativa ex art. 185-bis; le parti non si opponevano. La proposta veniva quindi formulata dal giudice con ordinanza del 23.5.2019.
Successivamente, parte attrice faceva istanza di ricusazione del giudice, per avere con la proposta conciliativa manifestato il proprio convincimento e così perso la necessaria terzietà. Ne scaturiva un sub-procedimento, in esito al quale il collegio si pronunciava per l'inammissibilità dell'istanza.
La causa veniva così riassunta, e veniva posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 87/2022 pubblicata il 13/01/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna parte attrice soccombente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea, anzitutto sul punto della mora del creditore, ritenendo dimostrata l'eccezione di parte convenuta, in base alla quale il aveva ritirato copia del contratto al momento della sottoscrizione Parte_1 come da dichiarazione in calce al contratto stesso, e che ogni altra documentazione richiesta era stata inviata al cliente con PEC il 18.10.2017.
Inoltre, lo stesso risultava già inadempiente alla data del 15.9.2016, e Parte_1 della conoscenza di tale dato da parte del debitore si aveva prova da una comunicazione PEC del legale del alla data del 19.09.2016. Dunque, Parte_1 quando riceveva la PEC di risoluzione anticipata (15.10.2016) era nel CP_1 frattempo maturata una seconda rata rimasta insoluta, con ciò giustificando la segnalazione alla banca dati CRIF.
Ugualmente risultava dimostrato l'invio del prospetto contabile necessario per la anticipata risoluzione, perché l'invio viene evocato in una comunicazione depositata da parte attrice.
Sul punto dei danni, posto che nessun danno era ascrivibile alla condotta della pagina 3 di 15 convenuta, parte attrice non aveva prodotto alcuna prova.
Veniva rigettata la domanda ex art. 96 cpc posta dalla convenuta nei confronti di parte attrice.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
, (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_1 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza di primo grado a seguito della ricusazione ritenuta non ammissibile;
2) Erroneità della sentenza riguardo alla mora del creditore;
3) Erroneità della sentenza riguardo alla richiesta di esibizione del contratto da parte di;
CP_1
4) Erroneità della sentenza circa la negligente condotta di;
CP_1
5) Erroneità della sentenza circa la legittimità dell'iscrizione alla banca dati
CRIF;
6) Erroneità della sentenza in ordine al procedimento di mediazione;
7) Erroneità della sentenza sul risarcimento del danno
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
12.9.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva pagina 4 di 15 discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 c.p.c. (Cass. 14696/2016).
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per avere il giudice di primo grado formulato una proposta di transazione ex art. 185-ter in fase decisoria, così anticipando il proprio giudizio e violando il principio di terzietà
e imparzialità. Il giudice, secondo l'appellante, avrebbe dovuto astenersi, sussistendo “gravi ragioni di convenienza” ai sensi dell'art. 51, comma 2 c.p.c.
Al riguardo, va innanzitutto ribadito quanto già rilevato dal collegio che in primo grado ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, ovvero che l'art. 185- bis c.p.c. espressamente prevede che “la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice”.
Nel sistema codicistico, quindi, viene esclusa in radice la possibilità di considerare la proposta conciliativa un'anticipazione del giudizio, proprio perché altrimenti al giudice sarebbe sempre inibita tale possibilità.
Il fatto di avere utilizzato i poteri concessi dall'art. 185 bis c.p.c., pertanto, non potrà mai integrare le “gravi ragioni di convenienza” che possano giustificare l'astensione del giudice, che peraltro rimane sempre una facoltà dello stesso, rientrando tra le previsioni del secondo comma dell'art. 51 c.p.c..
L'attività del giudice nel caso in esame si è discostata dallo schema tipico dell'art. 185 c.p.c. soltanto per le tempistiche, posto che la norma prevede l'utilizzo dello strumento “alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione” (solo pagina 5 di 15 a decorrere dal 30.6.2023 il termine è stato spostato “fino al momento in cui fissa
l'udienza di remissione della causa in decisione”), laddove nel caso in esame la proposta è stata formulata all'udienza che era stata originariamente destinata alla discussione orale della causa.
Ritiene però il Collegio che il mancato rispetto di detto termine non dia luogo ad alcuna nullità della decisione.
La ratio di questo limite è evidente: l'utilità della risoluzione alternativa della controversia è tanto maggiore quanto più si colloca in una fase precoce del processo, mentre, se si è già in fase decisoria, viene meno la sua funzione di strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, la norma non si spinge ad affermare che la proposta conciliativa formulata tardivamente sia nulla, né tantomeno viziante l'intera sentenza (specie quando, come nel caso presente, non venga accettata dalle parti e quindi si arrivi comunque a sentenza). Si tratta in altri termini di un limite posto per salvaguardare l'utilità della conciliazione, più che per contenere il potere del giudice di disporre la mediazione.
Neppure si condivide il ragionamento dell'appellante, secondo il quale la proposta conciliativa formulata tardivamente tradirebbe il convincimento del giudice, così compromettendone la terzietà. Al riguardo non può che evidenziarsi che la medesima proposta, laddove formulata tempestivamente e dunque potenzialmente anche alla prima udienza (così come previsto dalla norma), non potrebbe mai comportare un'anticipazione del giudizio, per cui non vi sono ragioni per sostenere che una simile conseguenza possa derivare dal fatto che la proposta è stata fatta tardivamente.
L'argomento secondo cui la proposta conciliativa, tradendo il convincimento del giudice, lo renderebbe non più imparziale e quindi passibile di ricusazione, è quindi infondato giuridicamente.
Per di più, l'appellante non precisa sotto quali profili la proposta avrebbe palesato l'imparzialità del giudice, limitandosi a denunciare la sua tardività.
Risulta poi decisivo per escludere un vizio del procedimento derivante dal mancato rispetto del termine fissato dall'art. 185 bis c.p.c. il fatto che l'odierno appellante ha espresso un proprio nulla osta alla proposta conciliativa in udienza.
pagina 6 di 15 Questo è infatti il contenuto del verbale di udienza:
Il consenso delle parti, quindi, ha nella sostanza rimesso in termini il giudice, retrocedendo di fatto il procedimento ad una fase antecedente a quella decisoria, visto che le parti hanno acconsentito a che la causa non venisse decisa all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c.
Il motivo di appello è dunque da rigettare.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata riguarda il rigetto della domanda di accertamento della mora del creditore, fondata sull'assunto che non CP_1 avrebbe mai fornito, oltre alla documentazione contrattuale richiesta con le comunicazioni del 14 ottobre 2016 e del 17 marzo 2017, neanche e soprattutto il conteggio delle somme dovute a titolo di estinzione anticipata, (avendo la finanziaria provveduto a tale onere soltanto dopo avere ricevuto l'atto di citazione a giudizio) e che tale condotta omissiva avrebbe reso impossibile al Parte_1 provvedere al pagamento del dovuto.
Afferma il che, a fronte della richiesta di estinzione anticipata, inviata il Parte_1
14.10.2016 dal suo difensore, avrebbe risposto in data 17.10.2016, CP_1 domandando al mittente di esibire il mandato, per quanto tale formalità non fosse prevista dal contratto. Il mandato sarebbe stato inviato in data 10.11.2016 (doc.
4 attore).
pagina 7 di 15 Ciononostante, esso sarebbe stato nuovamente richiesto dal servizio reclami in data 17.3.2017 e nuovamente inviato in data 10.5.2017 (doc.5 attore).
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha escluso che sia stata fornita la prova della mora del creditore.
Al riguardo, deve considerarsi quanto segue.
Per quanto concerne l'aspetto dell'invio del mandato richiesto da a CP_1
viene prodotto uno stampato in formato PDF del messaggio di posta Parte_1 elettronica ordinaria (PEO) con l'indicazione che, in allegato, è presente la procura. Tale produzione di per sé, però, non dimostra che la procura sia stata in effetti inviata, non potendo ricavarsi il contenuto dell'allegato.
Tuttavia, va osservato che il documento costituisce comunque un principio di prova che, unito al fatto che la convenuta non ha mai apertamente negato che la procura le fosse stata inviata, consente di ritenere provata la circostanza.
Ciononostante, l'invio del documento non è sufficiente a integrare la fattispecie della mora del creditore.
Afferma infatti l'art. 1206 c.c. che “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione”.
Nel caso presente, non vi è un pagamento offerto che il creditore, cioè , CP_1 abbia mancato di ricevere. Anche a voler concedere che vi sia stata una –
pagina 8 di 15 apparentemente – immotivata inerzia, non risulta vi sia mai stata una offerta di pagamento ai sensi dell'art. 1208 c.c.
In assenza di una offerta formale di pagamento non può venire in rilievo l'istituto della mora del creditore, che avrebbe fatto ricadere su il rischio CP_1 dell'impossibilità sopravvenuta ed eventuali danni.
Neppure è possibile declinare, come l'appellante fa, l'istituto della mora del creditore come un mezzo di impulso teso ad attivare una facoltà prevista dal contratto, cioè l'estinzione anticipata.
Al più si potrebbe discutere di un comportamento contrario a buona fede per non aver consentito il ricorso alla facoltà di estinguere il pagamento del debito, ma non certo del venire meno del diritto del creditore di continuare ad incassare le rate convenute.
Dal momento che nessuna domanda viene formulata con riferimento ad una supposta violazione dei doveri di buona fede, il motivo di appello non può che essere rigettato.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è relativa alla mancata esibizione del contratto da parte di . Secondo parte appellante, l'istituto non CP_1 avrebbe mai fornito il contratto in forma integrale, nonostante la formale richiesta. Nella sentenza di primo grado il rilievo è stato respinto sul presupposto che nel contratto stesso risultava una quietanza di ricevimento della copia sottoscritta dal A tal proposito, sostiene l'appellante che “la Parte_1 sottoscrizione di una clausola contrattuale non è prova di avere ricevuto le condizioni generali di contratto, o del contratto di fornitura di servizio” (p. 15, atto di appello).
L'assunto è infondato.
Anzitutto, quella che è stata sottoscritta dal non è una “clausola Parte_1 contrattuale”, bensì una quietanza vera e propria di ricevimento:
pagina 9 di 15 Con essa, l'attore dichiara chiaramente di avere ritirato copia del contratto, e tale firma, come del resto tutte le altre, non è stata disconosciuta dall'attore.
Tale dichiarazione dimostra fino a prova contraria che l'atto è stato consegnato al cliente.
Anche a ritenere che la mancanza di consegna della copia dia luogo a nullità del contratto, come sostiene l'appellante, tale vizio è certamente escluso nel caso in esame.
IV. Con la quarta censura, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui nega che la ragione del mancato pagamento dei ratei previsti dal finanziamento sia da ricondursi alla negligente condotta di . A tal proposito, infatti, il CP_1
Tribunale di Firenze ha evidenziato che il al momento dell'invio della Parte_1 prima comunicazione datata 15.10.2016, e prima dunque di avanzare richiesta di estinzione anticipata, era già inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento dei ratei del finanziamento.
L'appellante ammette che aveva comunicato in data 19.9.2016 il CP_1 mancato addebito del RID bancario del rateo in questione (pur contestando genericamente che vi sia prova della ricezione), ma afferma che “se CP_1 avesse provveduto a fornire il conteggio, la questione sarebbe stata risolta”.
L'argomento speso è irrilevante.
Parte appellante nel suo argomentare implicitamente afferma che la richiesta di anticipata estinzione da parte del cliente avrebbe un effetto interruttivo o sospensivo del dovere di pagamento dei ratei del finanziamento. Tale effetto, però, non si ricava dai principi generali dell'ordinamento, né dal contratto, che non esime il contraente da continuare a pagare i ratei finché l'estinzione anticipata non divenga efficace.
pagina 10 di 15 Parte appellante non ha nemmeno allegato o dimostrato che il ritardo nell'estinzione anticipata, imputato al comportamento dell'istituto di credito, abbia comportato un aggravio di spesa, dovendo continuare a pagare i ratei del finanziamento in attesa del rimborso integrale anticipato. Peraltro, la misura dell'indennizzo per il rimborso anticipato era indicata nell'1% dell'importo rimborsato in anticipo (se la vita residua del contratto è inferiore a un anno, lo
0,5%), per cui piuttosto, riducendosi il capitale per il pagamento di ulteriori ratei, anche l'indennizzo si sarebbe ridotto, andando a compensare parzialmente l'onere di pagamento degli interessi.
Anche la quarta censura è dunque da rigettare.
V. Col quinto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma la legittimità dell'iscrizione alla banca dati CRIF, in quanto alla data di iscrizione erano stati registrati due ratei insoluti, ritenuti per giurisprudenza costante sufficienti a giustificare la segnalazione.
Sostiene l'appellante che l'iscrizione sarebbe illegittima, perché avvenuta dopo la richiesta di estinzione anticipata avvenuta, quando ancora non era maturata la seconda rata. Inoltre, si applicherebbe al caso l'art. 4, comma 6 lettera 1 del
“Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, che recita: “I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate”.
Dunque, non essendo maturate le quattro rate mensili inadempiute al momento della segnalazione, la segnalazione sarebbe illegittima.
Il rilievo è infondato.
Infatti, come già detto in precedenza, la richiesta di estinzione anticipata non aveva, da contratto, un effetto interruttivo quanto al dovere di pagamento dei ratei.
pagina 11 di 15 Anche dopo l'invio della email, quindi, il rimaneva tenuto ai pagamenti, Parte_1 per cui anche nel periodo successivo si è protratto l'inadempimento.
Il momento in cui verificare l'entità dell'inadempimento, quindi, non è quello in cui è stata inviata la richiesta di estinzione anticipata, come propone l'appellante, ma quello in cui è stata effettuata la segnalazione, quando pacificamente gli inadempimenti erano maturati in misura certamente maggiore.
Sulla specifica questione del numero di ratei insoluti necessari per giustificare l'iscrizione alla banca dati SIC (CRIF), poi, non trova applicazione nel presente caso la lettera a), relativa a sistemi di informazione creditizia di tipo negativo, ma la lettera b), relativa a sistemi di informazione creditizia di tipo sia positivo che negativo, quale è il CRIF:
“b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:
1. qualora
l'interessato a un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;
2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata”.
Dunque, risultando due scadenze di pagamento non adempiute, se ne deduce che l'iscrizione al registro CRIF era legittima.
Lamenta altresì l'appellante che il preavviso di iscrizione del 18.10.2016 era stato fatto con moduli prestampati, e inviato senza sincerarsi dell'avvenuta ricezione.
Al riguardo, il fatto che la comunicazione avvenga mediante moduli prestampati è irrilevante, se la comunicazione è di tipo seriale e standardizzata come nel presente caso. Quanto al non essersi sincerati dell'avvenuta ricezione, ciò è irrilevante dal momento che parte appellante non ha mai eccepito che tale missiva non sia stata ricevuta.
Anche il quinto motivo di appello è quindi da rigettare.
pagina 12 di 15 VI. Col sesto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza in ordine alla valutazione della mancata partecipazione personale della controparte al procedimento di mediazione. Secondo l'appellante, non avendo CP_1 partecipato personalmente alla mediazione l'avrebbe resa di fatto inefficace, e di tale circostanza il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell'art. 92, 88 e
96 c.p.c.
Il rilievo è infondato.
Infatti, anche nel procedimento di mediazione è ben possibile farsi rappresentare dal difensore, se munito di apposita procura (la cui sussistenza non viene contestata dall'appellante). Al riguardo, v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”.
Oltretutto, il vizio non è stato rilevato nella prima udienza utile successiva alla mediazione, ma solo con le comparse conclusionali.
Anche il sesto motivo è quindi da rigettare.
VII. Col settimo motivo di appello, l'appellante domanda il risarcimento dei danni causati dal comportamento di controparte. I danni lamentati sarebbero conseguenti al fatto che dopo la segnalazione alla CRIF al sig. sarebbe Parte_1 stata negata la concessione di un mutuo per l'acquisto di una casa, con la conseguente necessità di pagare un canone di locazione fino alla data del
1.9.2021, quando la banca avrebbe finalmente concesso all'appellante il mutuo richiesto.
pagina 13 di 15 A tale riguardo si osserva che l'esclusione dell'illegittimità della segnalazione al
CRIF fa venire meno l'elemento oggettivo della responsabilità aquiliana. Oltre a questo, non può che rilevarsi che il danno lamentato non è stato neppure provato, in quanto l'atto di appello non contiene l'indicazione dell'ammontare dei canoni di locazione corrisposti, e tanto meno la prova del pagamento, visto che il doc.4, cui si fa riferimento, non risulta depositato in giudizio.
Anche il settimo motivo di appello è quindi infondato.
VIII. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di Parte_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
87/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 13/01/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di Parte_1 appello dell'appellata , che liquida in complessivi euro CP_1
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
pagina 14 di 15 Firenze, camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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