Parere definitivo 17 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2025REG.PROV.COLL.
N. 01050/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2022, proposto dal signor EN PO, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1424/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dalla parte ricorrente;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Cecilia Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 6 e 10 agosto 2020 personale della Polizia municipale del Comune di Positano effettuava sopralluoghi in via Liparlati n. 11 e n. 15 dove veniva accertata la realizzazione di opere senza titolo edilizio; in particolare, al piano terra l’ “ eliminazione della scala interna che dall’ultima stanza dell’appartamento del piano terra collegava il piccolo appartamento sottostante; a copertura del vano scala, in detta stanza, è presente una struttura in cartongesso ”; al piano primo sottostrada “ nel piccolo appartamento, al posto del vano scala interno di collegamento con il piano superiore è stato realizzato un locale bagno delle dimensioni di circa mt 1,26 x 2,82 x h 2,45; con l’eliminazione di detta scala si è pertanto realizzato un frazionamento dell’immobile originario in due unità indipendenti ”; “ risagomatura delle pareti della stanza indicata come camera, mediante riduzione delle pareti esterne lato sx e di fondo, con la realizzazione di un ampliamento di superficie di circa mq 3,00, graficamente individuati; inoltre, aumento dell’altezza interna, da mt 2,54 a mt 2,75, con eliminazione del solaio a volta – ora piano – e rialzo del pavimento; chiusura dell’area cortile e realizzazione di una volumetria in muratura e solaio latero cementizio delle dimensioni interne di mt 1,70 x 1,54 x h. 2,06 adibita a cucina; a detto ambiente si accede mediante varco nella muratura portante di mt.1,38 e previo due scalini; nella parete frontale è presente un vano finestra con infisso, delle dimensioni di mt,1,20 x 1,00 ”; “ il piccolo giardino delle dimensioni in pianta di circa mt 2,00 x 1,20 è stato cementato e risulta essere il pianerottolo di arrivo da una scala” ; “ risulta inoltre eliminato il bagno posto nel locale ad arco adiacente il terrazzo e realizzata chiusura di detto arco mediante apposizione di un infisso in vetro; sulla parete esterna frontale, in apice all’arco e per l’intera lunghezza dello stesso, è stata collocata una tenda a rullo ”. “ In corso di realizzazione, sul sottostante costone roccioso, una scala in pietra e malta cementizia, collocata su di un tracciato ricavato nella roccia (sbancamento), che si sviluppa su due rampe, avente lunghezza totale di circa mt.11 x mt 0,70 di larghezza media. Si precisa che il tracciato della scala, che dall’immobile conduce verso la sottostante via G. Marconi (ss. 163 Amalfitana), non è ancora completo in quanto l’ultima pedata si ferma ad una altezza di circa mt.1,50 dal suolo stradale. Manca inoltre la ringhiera di protezione. Tale struttura risulta celata da una impalcatura in tubolari metallici ricoperta da teli di materiale plastico, posizionata in adiacenza al costone roccioso e poggiante sul ciglio di detta via ”.
Il responsabile dell’Area tecnica edilizia privata, rilevata la difformità di tali opere, realizzate in zona A del Piano regolatore generale, alle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) 49/2015 e 136/ 2016 oggetto di comunicazione di fine lavori del 17 maggio 2016, la mancanza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica, ordinava ai comproprietari EN PO, LA PO e IG ON NQ la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31 c.p.a. con avvertimento della successiva acquisizione in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Avverso tale provvedimento, notificato il 26 novembre 2020, è stato proposto ricorso, notificato il 25 gennaio 2021, al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, dal signor EN PO, in proprio e quale Amministratore della Società Mediterraneo di EN PO & C. S.n.c., formulando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare con un primo motivo si è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22, 31 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; dell’art. 17 del D.P.R. 31/2017, l’eccesso di potere per sviamento, violazione del principio del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di motivazione, deducendo che le opere realizzate indicate nei primi tre punti dell’ordinanza di demolizione (eliminazione della scala interna con chiusura in cartongesso al piano superiore e realizzazione di un bagno al piano inferiore; “risagomatura” delle pareti della camera e aumento dell’altezza interna, da mt 2,54 a mt 2,75, con eliminazione del solaio a volta e rialzo del pavimento) sarebbero opere interne prive di rilevanza edilizia e paesaggistica, trattandosi di opere di adeguamento funzionale di strutture ricettive esistenti, ammesse dall’art. 9, comma 2°, delle NTA del PRG vigente, e per cui non è richiesta autorizzazione paesaggistica dal D.P.R. 31 del 2017; si è dedotto di avere presentato SCIA in sanatoria idonea rispetto agli interventi realizzati.
Con il secondo motivo è stata sostenuta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22, 31 e 37 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 17 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, arbitrarietà, perplessità sostenendo, con riguardo all’opera indicata al punto 5 della ordinanza di demolizione (relativa alla chiusura dell’area cortile e realizzazione di una volumetria in muratura e solaio latero cementizio delle dimensioni interne di mt 1,70 x 1,54 x h. 2,06 adibita a cucina), che si tratterebbe di opera di modestissime dimensioni inferiori al 20% della volumetria del fabbricato, per cui non sarebbe necessario il permesso di costruire; anche tale opera sarebbe comunque necessaria all’adeguamento funzionale consentito per gli immobili con destinazione ricettiva dall’art. 9 delle NTA, rientrante quindi nel restauro e risanamento conservativo.
Con il terzo motivo si è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 12, 22, 31 e 37 del D.P.R. 380 del 2001, la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.P.R. 31/2017, l’eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, arbitrarietà, perplessità con riguardo al punto 6 dell’ordinanza di demolizione (eliminazione del bagno), in quanto riguarderebbe non un aumento di volume ma una sua diminuzione; si è quindi dedotto il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico “ sotteso al potere amministrativo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia…tale da giustificare l’irrogazione della più grave sanzione demolitoria ”.
Con il quarto motivo sono state riproposte analoghe censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 12, 22, 31 e 37 del D.P.R. 380 del 2001, dell’art. 17 del D.P.R. 31/2017, eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, arbitrarietà, perplessità, con riguardo al punto 7 dell’ordine di demolizione, relativo alla realizzazione della scala esterna, sostenendo che sarebbe una pertinenza priva di volume e che non avrebbe impatto sulla sagoma e sul prospetto dell’edificio principale; in ogni caso si tratterebbe di intervento di adeguamento funzionale rientrante nel restauro e risanamento conservativo.
Il 25 novembre 2020 il signor PO, in qualità di amministratore unico della società Mediterraneo, ha presentato al Comune due Segnalazioni certificate di inizio attività: una (n. 152 prot. 15202) in sanatoria per le opere oggetto della ordinanza di demolizione n. 40 del 17 agosto 2020, facendo riferimento a “ manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e adeguamento funzionale di struttura ricettiva extralberghiera ”; l’altra (n. 153 prot n. 15205) per la realizzazione della scala esterna. Per la realizzazione della scala esterna e la sistemazione del cortile giardino è stata presentata, altresì, domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. n. 31 del 2017.
Il Comune, dopo avere richiesto documentazione integrativa, con provvedimento del 27 marzo 2021, dava atto dell’esito negativo dei procedimenti di SCIA, in quanto illegittimamente distinti con autonome segnalazioni per un unico intervento da valutare globalmente e comunque in relazione alla natura degli abusi, comportanti un aumento di volume e di superficie in area vincolata, in zona di rispetto stradale ed in area soggetta ai vincoli del Piano di assetto idrogeologico che ne impone l’inedificabilità. In particolare indicava: “ aver racchiuso, con cartongesso, lo spazio ricavato dall’eliminazione della scala non ne determina la sua legittimabilità essendo tale volume a tutt’oggi presente; non corrisponde al vero che le opere sono state eseguite all’interno della sagoma lorda del fabbricato in quanto il piano sottostrada occupava una superfice inferiore rispetto a quella del piano soprastante e l’ampliamento è stato eseguito ai danni delle murature portanti perimetrali, con conseguente compromissione anche della statica, contrariamente a quanto si afferma i fabbricati in muratura sono caratterizzati proprio dalla presenza di muratura di maggior spessore ai piani bassi per poi assottigliarsi man mano che essi si sviluppano in elevazione; - la chiusura dell’arco/porticato ha determinato una modifica all’aspetto esteriore dell’edificio con modifica dell’originaria superficie non residenziale in superficie utile e conseguente incremento del volume utile dell’edificio necessitante di PdC. Le medesime considerazioni vanno formulate per quanto attiene alla costruzione della cucina nel medesimo porticato, con analogo ampliamento di superficie, di volume e di modifica dell’aspetto esteriore; parimenti non trova alcuna conferma la tesi in ordine all’aver ricavato la maggiore altezza dei locali, non a seguito di attività di scavo ma dall’eliminazioni delle controsoffittature in quanto l’esame dei grafici preesistenti confermano quanto rilevato dai tecnici comunali; le dichiarazioni rese in ordine all’assenza di attività di scavo che vedrebbero la costruzione della scala, adattandola alla conformazione morfologica della parete stessa (costone roccioso) rimuovendo …. dei tratti di muratura di contenimento in pietrame calcarea e del terreno da sempre ricoperto di folta vegetazione …. non trova (no ) riscontro nella documentazione in atti e si pone in netto contrasto con quanto accertato da personale tecnico in ausilio alla PG; l’area in cui risultano edificate le opere insiste in Zona P4-R4 del PSAI, ovvero in area Pericolo e Rischio molto elevato il ché esclude in radice ogni possibilità di ammettere a procedura sanante, con SCIA, le opere abusive che hanno determinato un aggravio del carico insediativo; verificata l’inesistenza dei presupposti indefettibili per il formarsi del silenzio assenso sulle procedura di SCIA in sanatoria secondo quanto previsto dall'art. 36 e/o 37 comma 4 del DPR n. 380/2001, che può verificarsi solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto, che alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda. Ovvero ci si trova di fronte alla mancata doppia conformità condicio sine qua non della sanatoria ”. In considerazione dell’inefficacia delle SCIA il provvedimento dava atto della ripresa efficacia dell’ordine di demolizione n. 40 del 17 agosto 2020.
Avverso tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti deducendo che la SCIA n. 152 aveva funzione di sanatoria delle opere già realizzate, mentre la SCIA n. 153 riguardava solo la scala esterna e aveva quindi funzione di sanatoria per quanto riguarda la parte già realizzata, di completamento per il tratto residuo ancora da realizzare; si contestava quindi l’unificazione delle due pratiche e la sussistenza di opere comportanti aumenti di volume o mutamenti della sagoma; con riguardo alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione si deduceva che la sostituzione del solaio, piano di copertura del piano primo sottostrada, e di calpestio del piano terra, era stata effettuata nel 2011 a seguito di DIA prot. 6246 del 27 maggio 2011 e progetto strutturale presentato al competente genio civile di Salerno il 16 giugno 2011 prot. 472589 e collaudo statico del 29 dicembre 2011 prot. 0986435; che il cucinino esterno era di tali modeste dimensioni da rientrare nelle tolleranze costruttive e comunque al limite comporterebbe la configurazione di una ristrutturazione edilizia con applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 380 del 2001; in ogni caso, in considerazione della destinazione recettiva dell’immobile si tratterebbe di opere di adeguamento funzionale consentito dal PRG in zona A nonché dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per le aree a rischio molto elevato, in quanto non vi sarebbe aumento del carico insediativo, essendo eliminati n.2 posti letto alla capienza della camera (preesistente di circa mq.14), destinando invece la mensa cucina a servizio del personale; la scala esterna è appoggiata alla coltre rocciosa, seguendone l’andamento naturale, con sproporzione dei provvedimenti impugnati. E’ stato formulato quindi un primo motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost., degli artt. 2, comma 8 bis , 3, 7, 10 bis e 19 della legge n° 241/90, degli artt. 3, 6, 6 bis, 31, 33, 34 bis e 37 del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di motivazione, con cui è stata contestata la riunione dei due procedimenti, che sarebbero stati illegittimamente trattati insieme; si è poi lamentata mancata partecipazione al procedimento. Con una seconda censura si è sostenuta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 31, 33, 34 bis e 37 del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza di motivazione in cui sono state ribadite le censure proposte in ricorso avverso l’ordine di demolizione evidenziando le modeste dimensioni del cucinino tale da rientrare nelle tolleranze costruttive e la rilevanza meramente interna delle altre opere.
Il Comune di Positano non si è costituito in primo grado.
Con la sentenza n. 1424 del 10 giugno 2021, pronunciata in forma semplificata all’esito della domanda cautelare, il TAR Campania, Sezione di Salerno, ha respinto il ricorso inquadrando gli interventi realizzati, da valutare globalmente e non in maniera atomistica, sulla base della giurisprudenza richiamata, quale ristrutturazione edilizia, in ragione del significativo impatto creato sull’assetto urbanistico ed ambientale circostante; ha respinto i motivi aggiunti essendo le opere in contrasto con le prescrizioni del PRG per la zona A.
Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in epigrafe con due motivi.
Con il primo motivo si è sostenuta l’erroneità e ingiustizia della sentenza, in quanto avrebbe errato nell’applicare la normativa urbanistico/edilizia di riferimento operando anche valutazioni di merito. In particolare si è sostenuto che si tratterebbe di opere di manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo, al massimo di ristrutturazione edilizia cd. leggera e non pesante, che quindi sarebbe realizzabile con SCIA, non essendovi modifiche di volume; è stato contestato il richiamo da parte del giudice di primo grado alla pavimentazione del cortile, in quanto relativa ad uno spazio minimo di pochi metri (2,00 x 1,20).
Con il secondo motivo è stata contestata la sentenza nella parte relativa alle SCIA in quanto non avrebbe considerato la censura relativa all’erronea unificazione dei procedimenti e comunque, essendo l’immobile adibito a casa vacanze (ai sensi della legge della Regione Campania n° 17 del 2001, che ammette nell’ambito dei fabbricati residenziali la possibilità di svolgere attività ricettiva con gestione imprenditoriale), le NTA del PRG consentirebbero interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre le norme dell’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 prevarrebbero sulle norme urbanistiche comunali. Sono state poi riproposte le censure del ricorso di primo grado.
Il Comune di Positano a cui è stato notificato il ricorso non si è costituito in giudizio.
Nel corso del giudizio di appello la parte ricorrente ha depositato il provvedimento comunale del 2 maggio 2023, di accertamento dell’inottemperanza, irrogazione di sanzione pecuniaria e acquisizione al patrimonio comunale; nonché la sentenza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno n. 1979 del 24 ottobre 2024, che ha annullato tale provvedimento essendo intervenuta la demolizione della scala esterna; ha depositato altresì la comunicazione di inizio dei lavori di demolizione della scala esterna del 9 marzo 2023. Di tale circostanza la parte ricorrente ha dato anche atto nella istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata il 16 dicembre 2024.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Rispetto al motivo di appello relativo all’ordine di demolizione, non può non rilevarsi che costituisce circostanza pacifica e non controversa che le opere siano state realizzate in assenza di un titolo edilizio, tanto che successivamente all’ordine di demolizione sono state presentate le SCIA.
Secondo la ricostruzione difensiva poiché gli interventi realizzati non sarebbero soggetti al permesso di costruire, in ogni caso il provvedimento di demolizione non sarebbe legittimo o comunque non sarebbe legittimo, in quanto adottato ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, mentre avrebbe dovuto essere disposta una demolizione parziale.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
In primo luogo, come ricordato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, ai fini della qualificazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, debba effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. (Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2021, n. 4142; Sez. VI, 24 ottobre 2023, n. 9201). Non è quindi possibile scomporre le singole opere, per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni; l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1766). Inoltre, nel caso l’area sia soggetta a specifica tutela paesaggistica qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica e in sua assenza è soggetto a sanzione demolitoria, anche in caso di mancanza di SCIA, sulla base dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1766).
Nel caso di specie, le opere unitariamente considerate, anche esclusa la scala esterna (successivamente demolita e per cui evidentemente non sussiste più alcun interesse alla impugnazione del provvedimento di demolizione) configurano una ristrutturazione edilizia rilevante ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380 del 2001.
Si devono infatti richiamare le norme degli artt. 3 e 10 del Testo unico dell’edilizia, vigenti al momento della emanazione dell’ordinanza di demolizione.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, gli “ interventi di restauro e di risanamento conservativo ” sono “ gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ; “ interventi di ristrutturazione edilizia ” sono definiti “ gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ”; " interventi di nuova costruzione ", “ quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”, che consente “ gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale ”.
In base all’art. 10 “ costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Nel caso di specie è indubbio che gli interventi realizzati abbiano comportato un aumento di volumetria nonché una modificazione della sagoma dell’edificio, con la realizzazione del vano cucina a seguito della chiusura del cortile, con la chiusura dell’arco con un infisso e vetro, con gli interventi sulle mura perimetrali.
Rispetto alla realizzazione della cucina, pur di modeste dimensioni in quanto di complessivi 2,6 metri quadri circa di superficie, non può accogliersi la tesi dell’appellante secondo cui si tratterebbe di un volume pertinenziale. Tale natura, infatti, in base a consolidata giurisprudenza, riguarda opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, mentre non vi rientrano i manufatti che per dimensioni e funzione presentano una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 5538; Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 100).
Nel caso di specie, la stessa funzione di cucina tradisce la natura di elemento essenziale e non accessorio dell’unità immobiliare; inoltre a prescindere dal rapporto del 20% della superficie dell’edificio a cui accede, fa assumere all’immobile una differente consistenza sia in termini di valore economico che di funzione.
Anche il riferimento alle tolleranze costruttive - peraltro contenuto nei motivi aggiunti in primo grado non espressamente riproposti in appello - è a sua volta infondato, atteso che, anche a voler prescindere dall’effettivo calcolo dell’incremento, la relativa disciplina rileva nei limiti in cui la misura percentuale sia riferita alla volumetria complessiva realizzata in un unico intervento edilizio, mentre, nel caso di specie, si tratta di un ampliamento realizzato successivamente che si vuole ricondurre alle tolleranze di cantiere rapportandolo all’intero edificio preesistente.
La modifica del volume comporta che per la realizzazione dell’intervento edilizio, anche a ritenerlo una ristrutturazione edilizia, era necessario il permesso di costruire, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.
L’aumento di volumetria, infatti, comporta la rilevanza anche del frazionamento delle unità immobiliari ( non rientranti nella manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del TUE, in quanto tale norma prevede espressamente “ Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso ”).
Quanto alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica, premesso che il territorio del Comune di Positano è vincolato con D.M. del 23 gennaio 1954, l’intervento realizzato, avendo comportato modifiche del volume e della sagoma dell’edificio, non rientra nelle categorie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31.
In ogni caso, in base all’art. 22 del D.P.R. 380 del 2001, “ sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c .”.
Nel caso di specie, anche ammesso che l’intervento possa essere qualificato come di ristrutturazione edilizia, rientrerebbe nella ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, lettera c).
In ogni caso, anche a qualificarlo come ristrutturazione leggera o risanamento conservativo, non potrebbe essere realizzato con SCIA, non sussistendo la conformità agli strumenti urbanistici richiesta dall’art. 22 anche per gli interventi minori.
La mancanza di conformità urbanistica comporta la legittimità anche del diniego di SCIA.
Con riguardo a tale provvedimento, si deve, in primo luogo, osservare che la censura relativa all’esame congiunto delle due pratiche è priva di interesse concreto ed attuale, essendo venuto meno l’interesse all’esame della SCIA relativa alla scala esterna, di cui la stessa parte appellante ha dato atto che è stata demolita.
In ogni caso, la censura con cui si contesta l’avvenuto esame congiunto delle due pratiche è infondata in relazione alla necessaria valutazione globale dell’intervento edilizio, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, né risulta che, nel caso di specie, le due SCIA fossero state presentate in via subordinata o comunque condizionata l’una al previo esame dell’altra.
Il provvedimento di diniego è legittimo in relazione alla incompatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica del Comune di Positano.
L’intervento nella SCIA è stato qualificato come di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e adeguamento funzionale; è stato indicato come conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione e al momento della presentazione della Segnalazione. Nella stessa SCIA è indicato che l’intervento è stato realizzato in zona omogenea A (centro storico), del Comune di Positano ed è soggetto alla disciplina dell’art. 9 del Piano regolatore generale, adottato con delibera del Commissario ad acta del 4 febbraio 1999 (pubblicato sul B.U.R.C. n° 34 del 19 luglio 2004); dell’art. 26 del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C. parte strutturale), adottato con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 14 settembre 2020 (B.U.R.C. n.214 del 26 ottobre 2020); al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 6 marzo 2015; è poi soggetta alla disciplina del Piano per l’assetto idrogeologico come Area a pericolosità molto elevata.
L’art. 9 del PRG dispone: “ Le trasformazioni ammesse, prescritte e previste nelle zone A degli insediamenti antichi accentrati sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata da piani particolareggiati, ognuno dei quali deve essere riferito all'interezza di uno degli ambiti definiti dal presente PRG.
2. Nelle zone A, fino alla data di approvazione dei piani particolareggiati di cui al comma 1, sono ammissibili, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di consolidamento statico. Sono altresì ammissibili gli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche e quelli relativi all’adeguamento funzionale degli alberghi e delle altre attrezzature ricettive, nonché degli edifici adibiti alla produzione di beni e servizi, nei termini strettamente necessari ad ottemperare a disposizioni di norme di legge specifiche. Nelle more dell’approvazione dei piani particolareggiati è altresì vietato il cambio d’uso tra le funzioni elencate al comma 12 ”.
Anche a prescindere dall’esame della questione se in tale nozione di strutture ricettive rientrino tutte quelle indicate dalla legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 17 ( che indica le case vacanze tra le “ strutture ricettive extralberghiere ”), dal dato testuale dell’art. 9 delle NTA - che consente in linea generale solo gli interventi di manutenzione ordinaria e di consolidamento statico- è evidente che l’adeguamento funzionale, ammesso per le strutture ricettive e per gli edifici produttivi e commerciali, in quanto “ strettamente necessario ad ottemperare alla disciplina vigente ”, letto congiuntamente alla norma che consente l’eliminazione delle barriere architettoniche, non abbia alcuna connessione con la categoria del restauro e del risanamento conservativo (né tanto meno con quella della ristrutturazione edilizia), dovendosi ritenere riferito solo agli interventi necessari a rendere l’immobile in regola con le norme vigenti sotto il profilo tecnico e di sicurezza, che, per le strutture ricettive si devono ritenere riguardanti, ad esempio, la misura minima dei locali, l’inserimento e l’adeguamento degli impianti antincendio e di areazione, la realizzazione di uscite di sicurezza e simili.
Ne deriva che le opere realizzate dall’appellante non erano comunque consentite in base a tale normativa, né - secondo quanto sostenuto dall’appellante - la disciplina urbanistica comunale (peraltro non espressamente impugnata) può ritenersi superata in relazione alla classificazione degli interventi edilizi prevista nel Testo unico dell’edilizio. Infatti se le norme statali, che riguardano la classificazione degli interventi edilizi, in quanto espressione dei principi generali in materia di governo del territorio, si impongono alla legislazione regionale (Corte cost. n. 90 del 2023; n. 282 del 2016), non riguardano anche il potere comunale di pianificazione del territorio comunale, che si esplica nella individuazione delle zone del territorio comunale e nella determinazione degli interventi consentiti in ognuna di esse, che attiene alle scelte fondamentali di ogni Comune sul proprio territorio, che si esercita nell’ambito dei livelli di pianificazione sovraordinata e dei vincoli posti sulle aree.
Pertanto legittimamente il Comune ha respinto la SCIA in sanatoria, in quanto non conforme alle norme del piano regolatore generale.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della mancata costituzione del Comune di Positano non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO