Articolo 8 della Legge 31 marzo 1998, n. 73
Articolo 7
Versione
8 aprile 1998
Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 8 aprile 1998