Articolo 92 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 64Articolo 93
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19 maggio 2020
Art. 92. Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL 1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 , il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita' di cui agli articoli 27 , 28 , 29 , 30 , 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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