Sentenza 26 gennaio 1983
Massime • 3
La formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere la domanda sul punto che di esso ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l'acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'incensurabile apprezzamento del giudice del merito. ( Conf 2688/80, mass n 406469).*
Il precetto dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. deve considerarsi osservato quando il contenuto delle censure svolte con il ricorso consenta di individuare le Disposizioni di legge che sarebbero state violate, senza che sia necessaria l'indicazione dei corrispondenti articoli. ( Conf 4101/81, mass n 414748; ( Conf 89/74, mass n 367630).*
L'accertamento del giudice del merito che abbia escluso la natura retributiva di un determinato emolumento - siccome privo dei caratteri della determinatezza (o determinabilità), della obbligatorietà e della continuità e corrisposto, dal datore di lavoro, discrezionalmente e per motivi di liberalità - è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. ( V 6063/80, mass n 409841; ( V 1656/80, mass n 405257; ( V 1656/80, mass n 405256; ( V 1489/80, mass n 405045).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1983, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1983 |
Testo completo
Il precetto dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. deve considerarsi osservato quando il contenuto delle censure svolte con il ricorso consenta di individuare le Disposizioni di legge che sarebbero state violate, senza che sia necessaria l'indicazione dei corrispondenti articoli. ( Conf 4101/81, mass n 414748; ( Conf 89/74, mass n 367630).*