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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente –
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2283/2020 del 4-7/10/2020, iscritto al n. 1695/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
, alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità Parte di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. nonché di delibera del Direttore Generale n.
468/2021 dall'Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Maddaloni (CE), alla Via Appia n. 190, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30/9/2024, dall'avv. Leonardo Cocco (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3.11.2017 la Controparte_1
in qualità di centro accreditato con il per lo svolgimento di
[...] CP_2 prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di “Radiologia” nell'ambito territoriale dell' , chiedeva al Tribunale di S. Maria Capua Vetere di ingiungere CP_3
Part alla detta il pagamento di € 152.853,53 “oltre interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo”, a titolo di saldo residuo non ancora pagato per le prestazioni erogate nei mesi da gennaio a novembre 2016 (a fronte di prestazioni per €
1.254.120,60 risultava versato l'importo di € 1.098.967,27), in forza del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 del d. lgs. 231/2002 disciplinante i rapporti tra le parti per il 2016 sottoscritto il 25/1/2017 e recante il numero di protocollo 22279.
Con decreto ingiuntivo n. 3214/2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte ordinava all' di pagare alla la somma richiesta “oltre interessi ex d.lgs. CP_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo”. Parte Avverso tale decreto l' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato alla controparte il 26.2.2018, eccependo che:
- non sussistevano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
- il credito era inesistente in quanto aveva corrisposto l'importo di € 1.146.412,71 per il fatturato realizzato dalla dal mese di gennaio al 28 ottobre 2016 data di CP_1 esaurimento del tetto di branca radiologia (e non la minor somma di € 1.098.967,27 indicata nel ricorso monitorio); inoltre, l'importo di € 27.139,42 non era dovuto per l'applicazione della regressione tariffaria, quello di € 35.143,18 non era dovuto in quanto non erano state emesse le note di credito richieste e quello di € 26.922,81 perché relativo ad attività svolte dopo la data di esaurimento del tetto di spesa;
- non erano dovuti gli interessi moratori o comunque erano dovuti solo a far data dalla notificazione del D.I. opposto.
Si costituiva in giudizio, la casa di cura che contestava l'entità dei pagamenti (non dimostrati), l'applicazione e la modalità di calcolo della regressione tariffaria;
rilevava inoltre che la sottoscrizione del contratto era avvenuta solo dopo la dine dell'anno 2016 così che al momento in cui venivano rese le prestazioni non poteva conoscere il tetto di spesa stabilito.
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. preliminarmente concedere ex art. 648
c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa può ritenersi di pronta soluzione. In subordine limitatamente alle somme non contestate.
2. nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3214/2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
nella deprecata ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto si condanni l'opponente al pagamento immediato in favore dell'opposta società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
4) condannare l'opponente alle spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Con provvedimento del 19.6.2018 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviando al 4.02.2019. Parte Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 18.7.2018 l' depositava numerosi mandati di pagamento.
Con ordinanza del 5.2.2019 il Tribunale conferiva incarico al CTU - dott.ssa
- per l'espletamento del seguente quesito: “Esaminati gli atti Persona_1
e tenendo in debita considerazione solo gli atti depositati e i dati normativi legislativi e regolamentari e non anche gli altri atti amministrativi non depositati agli atti: - indichi il CTU, relativamente alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, le singole causali (ad esempio quale parte dell'importo è riconducibile al mancato pagamento per applicazione della RTU;
quale parte dell'importo è riconducibile al mancato pagamento per sforamento dei tetti di spesa;
quale parte dell'importo è riconducibile a quanto Part asseritamente l' ritiene di non dover dare per aver già provveduto al pagamento); - relativamente alla parte dell'importo ricondotta, quale causale, al mancato pagamento per applicazione della RTU, dica il CTU, in base ai dati contrattuali, normativi o amministrativi (questi ultimi sempre che siano depositati) se la RTU sia stata correttamente applicata e/o calcolata, specie in forza di quanto affermato da parte opposta;
- nel caso in cui si ritenga non correttamente calcolata la quota di RTU, provveda al corretto calcolo evidenziando, conseguentemente il preciso importo che si
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ritiene di non dover conseguentemente corrispondere al centro opposto per applicazione della RTU”.
In data 1.7.2019 il Consulente depositava l'elaborato peritale e così concludeva:
“nell'importo delle fatture di € 1.254.120,61 relativo alle prestazioni sanitarie di radiologia per l'anno 2016 non è dovuto € 8.812,09 relativo alle prestazioni erogate nel periodo successivo al raggiungimento del tetto di spesa del 29/10/2016 (nov. 2016); - Part l'importo fatturabile e liquidabile dall doveva essere di € 1.245.308,52; - l'importo degli acconti ricevuti nei mandati di pagamento sono risultati di € 1.153.986,54 invece di € 1.098.967,27; - la RTU di competenza di € 27.139,42 imputata nella "Determina Part Dirigenziale" dell n. 7292/2017, non è stata considerata nell'importo ingiunto di €
152.853,53. Pertanto, l'importo ingiunto avrebbe dovuto essere di € 64.182,56 per differenza tra l'importo liquidabile, gli acconti ricevuti e la RTU di competenza. In relazione al giudizio di opposizione, si è accertato che l' nella liquidazione CP_4
Cont delle prestazioni rimborsabili per l'anno 2016, ha imputato la con un criterio metodologico corretto, basato sul fatturato per branca e non per struttura, sui dati Part consuntivi del fatturato delle prestazioni erogate ai residenti dell di competenza, ai Part residenti delle altre nell'ambito della Regione e delle prestazioni erogate ai residenti fuori regione. L'imputazione della RTU in una percentuale univoca a tutte le strutture convenzionate è risultato equivalente al criterio di incidenza del fatturato di ogni singolo centro su tutto il fatturato di branca di radiologia per l'anno 2016. Ciò è risultato illustrato nella "Determina Dirigenziale N° 7297/2017" in ottemperanza della D.G.R.C
n. 1268/08 e dell'art. 05 del contratto sottoscritto dalle parti data 25.01.2017; quindi nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento. La sottoscritta ha ricalcolato la RTU di competenza sugli importi rimborsabili del budget relativo al tetto di spesa, sia con la percentuale di incidenza sul fatturato complessivo di tutti i centri convenzionati Part così come calcolato dall e sia calcolando la RTU con l'incidenza del fatturato del creditore opposto rispetto al fatturato 2016 di tutti i centri convenzionati. Entrambi i criteri metodologici sono risultati da punto di vista matematico equivalenti con un importo da detrarre per RTU sui rimborsi dovuti al creditore opposto di € 27.140,12, Part importo pressoché equivalente a quello calcolato dall di € 27.139,4210 indicato nella "Determina Dirigenziale" N° 7292/2017, divergenti solo per arrotondamenti nel calcolo”.
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
In definitiva, per il consulente, dall'importo fatturato liquidabile di € 1.245.308,52 andavano detratti gli acconti ricevuti con i mandati di pagamento per un importo di €
1.153.986,54, la RTU (che era stata correttamente applicata) per € 27.140,12, ed il compenso non dovuto per le prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa per € 8.812,09; conseguentemente, l'importo ancora dovuto ammontava ad € 64.181,86.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 2283/2020, pubblicata il
7.10.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il d.i. e
“condanna[va] l' al pagamento, in favore della Controparte_6 [...]
di € 144.041,44, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002, dalle Controparte_1 singole scadenze contrattuali al saldo;
Compensa[va] le spese del giudizio;
.
In particolare, il Tribunale osservava che: Parte
- la documentazione prodotta dall' non era idonea a provare i singoli pagamenti non essendo sufficienti le determine ed i mandati in quanto mancava la documentazione che attestava l'effettiva esecuzione dei versamenti;
- le risultanze del CTU non erano condivisibili, in quanto la RTU era stata applicata nella misura del 2,19% per tutti i centri appartenenti alla medesima branca e dunque doveva essere stata necessariamente calcolata in maniera erronea, in violazione dell'allegato C di cui alla DGRC n. 1268/08 richiamata dall'art. 5 comma 3 a) del contratto;
- non risultava provato che il limite di budget si era esaurito in data 22.10.2016; Parte
- l' non aveva provato la regolare instaurazione del tavolo tecnico e, conseguentemente non poteva essere detratto l'importo di € 27.139,42 in applicazione della RTU;
- corretta era invece la detrazione dell'importo di € 8.812,09, richiesto con fattura n. R3/078 del 10.12.2016, in quanto si trattava di somma riferita alle prestazioni erogate nel mese di novembre 2016 e, quindi, oltre la data di esaurimento del budget del Parte 28.10.2016 comunicata dall' con pec del 17.10.2016; Parte
- l'importo di € 18.110,72 era dovuto in quanto l' non aveva provato che si trattava di somma riferita alle prestazioni erogate dal 29.10.2016 al 31.10.2016; Parte
- l'importo di € 35.143,18 era dovuto in quanto l' non poteva obbligare la
[...] all'emissione di note di credito ai sensi dell'art. 7 comma 3 del contratto, in CP_1 quanto tale modalità operativa era lesiva dei principi di buona fede e correttezza;
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- l'importo di € 16.202,68 era dovuto in quanto non contestato;
- gli interessi ex d.lgs. 231/2002 erano dovuti secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 4 del contratto. Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 7.4.2021, con il quale ha articolato i seguenti motivi:
- con il primo motivo, rubricato “erronea valutazione in ordine all'esito peritale
- insufficiente motivazione” ha lamentato che il Tribunale si era discostato dagli accertamenti e dalle conclusioni del CTU senza di fatto fornire alcuna motivazione, affermando solo che i mandati di pagamento non costituivano prova dell'adempimento; in realtà gli stessi erano sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi in essi riportati.
- con il secondo motivo, rubricato “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla corretta applicazione della RTU – irragionevole discostamento dalla CTU e Parte diniego del valore probatorio delle delibere di determinazione”, l' ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la modalità operativa di calcolo di RTU fosse errata per violazione dall'allegato C di cui alla DGRC n. 1268/08 (richiamata dall'art. 5 comma 3 a) del contratto); peraltro, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure le determine con cui viene fissata la regressione tariffaria costituiscono atti amministrativi che, se non tempestivamente impugnati, non possono essere disapplicati.
- con il terzo motivo, rubricato “erroneità del provvedimento per mancata o Parte carente valutazione dei documenti amministrativi a supporto della opposizione”, l' ha affermato la contraddittorietà della sentenza di primo grado che ha escluso il pagamento per prestazioni eseguite oltre la data di esaurimento del budget solo per €
8.812,09, affermando però di non poter “ritenere legittima la decurtazione anche del rimanente importo di € 18.110,72. Come si percepisce dal verbale d'udienza del
28.09.2020, detta somma è riferita alle “prestazioni eseguite dal 29 al 31 ottobre 2016”; per tale periodo infatti aveva ritenuto non raggiunta la prova delle prestazioni svolte.
- con il quarto motivo, rubricato “sulle note di credito – errata valutazione circa
l'onere contrattuale”, ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che la mancata emissione delle note di credito non potesse precludere i successivi
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pagamenti; “in merito si è, a contrario, contestato che l'emissione della nota di credito è uno specifico obbligo contrattuale della struttura convenzionata ed è precipuo onere dell'accreditata. Nessun rilievo avrebbero dovuto sortire le pretestuose contestazioni avversarie che invece hanno costituito l'incoerente supporto motivazionale della sentenza sul punto.
Difatti, nella convenzione – art.7 co.
3 - se ne fa specifico riferimento, precisando Part che qualora l' richieda l'emissione della nota di credito da parte della struttura accreditata e quest'ultima ne ometta l'emissione, il pagamento verrà sospeso in quanto condizionato all'emissione della detta nota”.
- con il quinto motivo, rubricato “ulteriori motivi di appello”, ha censurato
“l'ultima parte della sentenza in ordine alla residua somma dovuta all'opposta, di cui se ne contesta l'inintelligibilità non essendo chiaro quale sia il punto di partenza per addivenire alla somma finale senza niente affatto partire dalle constatazioni contabili della CTU”.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di riformare la sentenza impugnata e di: Part
“accertare che gli acconti versati per l'anno di esercizio 2016 dall' ammontano ad
€1.153.981,19 come verificato dal CTU, od in subordine la minor somma indicata nell'atto di opposizione pari ad € 1.146.412,71; accertare e dichiarare, in aderenza ai risultati peritali, che l'importo realmente riconoscibile e dovuto all'appellata, per il detto periodo, ammonta a complessivi € 1.245.308,52 (al netto delle note di credito e delle prestazioni di novembre 2016 per € 8.812,09) a cui vanno ulteriormente detratti €
27.139,42 per RTU ( pari al 2,19%); accertare e dichiarare legittima e corretta
l'applicazione della regressione tariffaria nella misura del 2,19%; revocare il D.I. opposto e rigettare la domanda avversa dell'opposta ; in subordine, CP_1 riconoscere alla un saldo pari alla minor somma di € 64.182,56, CP_1 CP_1 Parte_3 come contabilizzata nella relazione peritale d'ufficio (calcolata quale differenza fra corrispettivo determinato in CTU e gli acconti, le note di credito e la RTU), ritenute condivisibili e corrette le conclusioni peritali, fondate e dettagliatamente motivate oltre che supportate da idonea e corretta documentazione, od in subordine altra somma che dovesse risultare dalla disamina degli atti contabili e della CTU;
conseguentemente riformare la sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento degli interessi moratori nel senso che essi vanno limitati solo alla differenza richiesta ex adverso;
egualmente
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riformare la sentenza sul governo delle spese nel senso che l'opposta va condannata alla refusione delle spese, comprese quelle di CTU;
rigettare comunque la domanda principale dell'opposta – oggi appellata, con i conseguenti provvedimenti in ordine al governo delle spese;
condannare l'appellata alla refusione delle spese legali sia del primo grado che del presente, da determinarsi in via equitativa”.
Con comparsa di risposta depositata il 6.9.2021 si è costituita la , che CP_1 ha resistito all'appello deducendone l'infondatezza ed evidenziando che risulta comunque non contestato l'importo di € 16.202,68 (€ 152.853,53 - € 47.445,44 - € 27.139,42 - €
26.922,81 - € 35.143,18).
Ha rassegnato poi le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti della CP_3 Controparte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti;
b) Rigettare l'appello in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza;
c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni
l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
d)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio CP_3 con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 18.2.2025, la Corte ha assegnato alle parti i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la memoria di replica depositata il 12.5.2025 la ha eccepito CP_1
l'inammissibilità per tardività dei documenti con i quali intendeva dimostrare l'effettività Parte dei pagamenti depositati dall' il 7.5.2025 unitamente alla propria memoria di replica;
ha altresì rilevato che si tratta di documentazione che non viene neppure descritta e che è
“priva di sottoscrizione, apparentemente riferita ad operazioni bancarie nelle quali non risulterebbe il soggetto emittente ordinante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Il primo motivo di appello è infondato in quanto i mandati di pagamento non costituiscono prova dell'effettivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie (che per la parte eccedente l'importo di € 1.098.967,27, nel caso di specie, è stato contestato dal creditore); in proposito è sufficiente osservare che gli stessi attestano solo l'ordine dato dall'ente al tesoriere che però potrebbe essere revocato o, comunque, rimanere ineseguito per mancanza di provvista. Solo il documento proveniente dal tesoriere ed attestante l'esecuzione del mandato costituisce prova dell'effettivo adempimento. Nel caso di specie, documentazione bancaria attestante alcuni pagamenti è stata depositata solo nel processo d'appello, peraltro con la memoria di replica in data 7/5/2025 e, dunque, non può essere presa in considerazione. È appena il caso di aggiungere – essendo irrilevante nel giudizio di appello, che consente il riesame nel merito delle questioni già valutate dal
Tribunale – che neppure è vero che il Tribunale si è immotivatamente discostato dalle conclusioni del CTU, dal momento che ha spiegato le ragioni per le quali i mandati di pagamento non costituiscono prova dell'adempimento (al contrario di quanto ritenuto dal consulente) e per le quali la RTU applicata non era a suo avviso corretta.
2. Il secondo motivo di appello è collegato al primo e riguarda, sostanzialmente, la disapplicazione da parte del Tribunale della regressione tariffaria unica ritenuta correttamente applicata da parte del CTU.
Tale motivo è fondato.
Ed infatti la RTU è stata applicata con determina dirigenziale n. 7292/2017 del Parte 7/11/2017. Il Tribunale ha ritenuto che si tratti di documentazione interna dell' e come tale irrilevante. In realtà così non è, giacché tale documento non costituisce una Parte mera comunicazione interna, bensì un atto autoritativo emesso dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della Part
del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass.
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
31364/2024, in motivazione). È evidente che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la casa di cura avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A. (Cass. SS.UU. 28053/2018). Tale considerazione vale anche ove si intendesse contestare il mancato rispetto del procedimento con il quale si è pervenuti alla determina in questione (senza la convocazione del tavolo tecnico) che al più potrebbe comportare l'illegittimità del provvedimento da far valere comunque attraverso la sua impugnazione innanzi al G.A..
Deve aggiungersi che, anche ove volesse prescindersi da tale aspetto, la casa di cura avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che l'appellata certamente è a conoscenza del numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati. Ciò a maggior ragione ove si consideri che nella determina dirigenziale in questione vengono indicati i fatturati dei vari centri per la macroarea in questione.
Pertanto, non essendo stato impugnato tale provvedimento, l'importo di €
27.139,42 deve essere detratto dal totale richiesto dalla casa di cura. Parte
3. Il terzo motivo di appello è fondato. Il Tribunale in pratica ha ritenuto che l' non avesse dimostrato che l'ammontare dei compensi per le prestazioni rese tra il 29 ed il 31 ottobre 2016, cioè dopo l'effettivo esaurimento del budget, fosse pari ad € 18.110,72.
Tale soluzione non può essere condivisa. Non vi è dubbio che è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere di dimostrare lo sforamento del Parte tetto di spesa grava sull' Tuttavia, nel caso di specie, non è in discussione lo sforamento del tetto di spesa, dal momento che non è contestato che questo si sia prima della data prevista e comunicata alla casa di cura del 28/10/2016. È evidente quindi che oggetto della questione è solo l'ammontare dei compensi per le prestazioni rese tra il 29 Parte ed il 31/10/2016. Orbene a fronte dell'indicazione da parte dell' di tale ammontare in complessivi € 18.110,92 come indicato nella nota del 6/7/2017 n. 166321, sarebbe stato onere della casa di cura provvedere a contestare tale dato indicando, sulla base delle distinte riepilogative e delle proprie scritture contabili, il diverso ammontare dovuto per le prestazioni svolte nel periodo 29-31/10/2016. Non avendovi provveduto, ma essendosi limitata ad invocare genericamente la mancanza della relativa prova, deve ritenersi che
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tale circostanza sia stata dimostrata quanto meno in considerazione del principio di non contestazione.
4. Infondato è infine il motivo relativo al mancato pagamento di € 35.143,18 in considerazione della mancata emissione delle note di credito richieste. È evidente infatti che la mancata emissione di tali documenti (rilevanti a fini IVA) può escludere il pagamento del saldo ai sensi dell'art. 7 comma 3 del contratto solo ove il rapporto rimanga nella sua fisiologia. Ove, come nel caso di specie, tra le parti sorgano contestazioni proprio in ordine alle ragioni per le quali si ritengono non dovute le somme oggetto delle note di credito, esse non potranno che essere risolte in sede giudiziaria e dunque, all'esito della lite, non potrà avere più alcuna rilevanza tale questione.
In definitiva l'appello va parzialmente accolto con riduzione dell'importo oggetto di condanna ad € 98.772,30 (che si ottiene detraendo da € 152.834,53, l'importo di €
8.812,09 già escluso dal Tribunale, quello di € 18.110,72 per le prestazioni rese tra il 29 ed il 31 ottobre 2016 e quello di € 27.139,42 per RTU).
Quanto alla misura ed alla decorrenza degli interessi resta fermo quanto statuito nella sentenza di primo grado, non essendo stato formulato alcuno specifico motivo di appello sul punto. Parte
5. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000,01, nei seguenti importi: primo grado di giudizio:
fase di studio: 1.300,00 €
fase introduttiva: 850,00 €
fase di trattazione: 2.850,00 €,
fase decisoria: 2.200,00 €; secondo grado di giudizio:
fase di studio: 1.500,00 €
fase introduttiva: 1000,00 €
fase di trattazione: 2.200,00 €,
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
fase decisoria: 2.600,00 €
Al difensore dell'appellato che ha chiesto la distrazione (Avv. Leonardo Cocco) può essere attribuito solo l'importo di € 2.600,00 per la fase decisoria, essendo subentrato al precedente difensore solo dopo che il processo era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni. Parte Infine, vanno poste definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2283/2020, pubblicata il 7 ottobre 2020, proposto dalla
: Parte_1
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riduce l'importo oggetto della condanna al pagamento dell' in CP_3 favore della ad € 98.772,30 oltre interessi al tasso e Controparte_1 secondo le scadenze indicate nell'art. 7 del contratto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della CP_3 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in
€ 7.200,00 € per compenso ed € 1.080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa e per il processo d'appello in € 7.300 per compenso ed € 1.095 per spese generali, con attribuzione, limitatamente all'importo di € 2.600 per compenso e di € 390 per spese generali dovuti per il giudizio di appello, in favore del difensore Avv. Leonardo Cocco;
Parte
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (limitatamente ai rapporti tra le parti).
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere est La Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente –
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2283/2020 del 4-7/10/2020, iscritto al n. 1695/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
, alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità Parte di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. nonché di delibera del Direttore Generale n.
468/2021 dall'Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Maddaloni (CE), alla Via Appia n. 190, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 30/9/2024, dall'avv. Leonardo Cocco (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3.11.2017 la Controparte_1
in qualità di centro accreditato con il per lo svolgimento di
[...] CP_2 prestazioni sanitarie specialistiche afferenti alla branca di “Radiologia” nell'ambito territoriale dell' , chiedeva al Tribunale di S. Maria Capua Vetere di ingiungere CP_3
Part alla detta il pagamento di € 152.853,53 “oltre interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo”, a titolo di saldo residuo non ancora pagato per le prestazioni erogate nei mesi da gennaio a novembre 2016 (a fronte di prestazioni per €
1.254.120,60 risultava versato l'importo di € 1.098.967,27), in forza del contratto ex art. 8 quinquies comma 2 del d. lgs. 231/2002 disciplinante i rapporti tra le parti per il 2016 sottoscritto il 25/1/2017 e recante il numero di protocollo 22279.
Con decreto ingiuntivo n. 3214/2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte ordinava all' di pagare alla la somma richiesta “oltre interessi ex d.lgs. CP_1
231/2002 dalle singole scadenze al saldo”. Parte Avverso tale decreto l' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato alla controparte il 26.2.2018, eccependo che:
- non sussistevano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
- il credito era inesistente in quanto aveva corrisposto l'importo di € 1.146.412,71 per il fatturato realizzato dalla dal mese di gennaio al 28 ottobre 2016 data di CP_1 esaurimento del tetto di branca radiologia (e non la minor somma di € 1.098.967,27 indicata nel ricorso monitorio); inoltre, l'importo di € 27.139,42 non era dovuto per l'applicazione della regressione tariffaria, quello di € 35.143,18 non era dovuto in quanto non erano state emesse le note di credito richieste e quello di € 26.922,81 perché relativo ad attività svolte dopo la data di esaurimento del tetto di spesa;
- non erano dovuti gli interessi moratori o comunque erano dovuti solo a far data dalla notificazione del D.I. opposto.
Si costituiva in giudizio, la casa di cura che contestava l'entità dei pagamenti (non dimostrati), l'applicazione e la modalità di calcolo della regressione tariffaria;
rilevava inoltre che la sottoscrizione del contratto era avvenuta solo dopo la dine dell'anno 2016 così che al momento in cui venivano rese le prestazioni non poteva conoscere il tetto di spesa stabilito.
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. preliminarmente concedere ex art. 648
c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa può ritenersi di pronta soluzione. In subordine limitatamente alle somme non contestate.
2. nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3214/2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
nella deprecata ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto si condanni l'opponente al pagamento immediato in favore dell'opposta società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
4) condannare l'opponente alle spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Con provvedimento del 19.6.2018 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviando al 4.02.2019. Parte Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del 18.7.2018 l' depositava numerosi mandati di pagamento.
Con ordinanza del 5.2.2019 il Tribunale conferiva incarico al CTU - dott.ssa
- per l'espletamento del seguente quesito: “Esaminati gli atti Persona_1
e tenendo in debita considerazione solo gli atti depositati e i dati normativi legislativi e regolamentari e non anche gli altri atti amministrativi non depositati agli atti: - indichi il CTU, relativamente alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, le singole causali (ad esempio quale parte dell'importo è riconducibile al mancato pagamento per applicazione della RTU;
quale parte dell'importo è riconducibile al mancato pagamento per sforamento dei tetti di spesa;
quale parte dell'importo è riconducibile a quanto Part asseritamente l' ritiene di non dover dare per aver già provveduto al pagamento); - relativamente alla parte dell'importo ricondotta, quale causale, al mancato pagamento per applicazione della RTU, dica il CTU, in base ai dati contrattuali, normativi o amministrativi (questi ultimi sempre che siano depositati) se la RTU sia stata correttamente applicata e/o calcolata, specie in forza di quanto affermato da parte opposta;
- nel caso in cui si ritenga non correttamente calcolata la quota di RTU, provveda al corretto calcolo evidenziando, conseguentemente il preciso importo che si
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ritiene di non dover conseguentemente corrispondere al centro opposto per applicazione della RTU”.
In data 1.7.2019 il Consulente depositava l'elaborato peritale e così concludeva:
“nell'importo delle fatture di € 1.254.120,61 relativo alle prestazioni sanitarie di radiologia per l'anno 2016 non è dovuto € 8.812,09 relativo alle prestazioni erogate nel periodo successivo al raggiungimento del tetto di spesa del 29/10/2016 (nov. 2016); - Part l'importo fatturabile e liquidabile dall doveva essere di € 1.245.308,52; - l'importo degli acconti ricevuti nei mandati di pagamento sono risultati di € 1.153.986,54 invece di € 1.098.967,27; - la RTU di competenza di € 27.139,42 imputata nella "Determina Part Dirigenziale" dell n. 7292/2017, non è stata considerata nell'importo ingiunto di €
152.853,53. Pertanto, l'importo ingiunto avrebbe dovuto essere di € 64.182,56 per differenza tra l'importo liquidabile, gli acconti ricevuti e la RTU di competenza. In relazione al giudizio di opposizione, si è accertato che l' nella liquidazione CP_4
Cont delle prestazioni rimborsabili per l'anno 2016, ha imputato la con un criterio metodologico corretto, basato sul fatturato per branca e non per struttura, sui dati Part consuntivi del fatturato delle prestazioni erogate ai residenti dell di competenza, ai Part residenti delle altre nell'ambito della Regione e delle prestazioni erogate ai residenti fuori regione. L'imputazione della RTU in una percentuale univoca a tutte le strutture convenzionate è risultato equivalente al criterio di incidenza del fatturato di ogni singolo centro su tutto il fatturato di branca di radiologia per l'anno 2016. Ciò è risultato illustrato nella "Determina Dirigenziale N° 7297/2017" in ottemperanza della D.G.R.C
n. 1268/08 e dell'art. 05 del contratto sottoscritto dalle parti data 25.01.2017; quindi nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento. La sottoscritta ha ricalcolato la RTU di competenza sugli importi rimborsabili del budget relativo al tetto di spesa, sia con la percentuale di incidenza sul fatturato complessivo di tutti i centri convenzionati Part così come calcolato dall e sia calcolando la RTU con l'incidenza del fatturato del creditore opposto rispetto al fatturato 2016 di tutti i centri convenzionati. Entrambi i criteri metodologici sono risultati da punto di vista matematico equivalenti con un importo da detrarre per RTU sui rimborsi dovuti al creditore opposto di € 27.140,12, Part importo pressoché equivalente a quello calcolato dall di € 27.139,4210 indicato nella "Determina Dirigenziale" N° 7292/2017, divergenti solo per arrotondamenti nel calcolo”.
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In definitiva, per il consulente, dall'importo fatturato liquidabile di € 1.245.308,52 andavano detratti gli acconti ricevuti con i mandati di pagamento per un importo di €
1.153.986,54, la RTU (che era stata correttamente applicata) per € 27.140,12, ed il compenso non dovuto per le prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa per € 8.812,09; conseguentemente, l'importo ancora dovuto ammontava ad € 64.181,86.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 2283/2020, pubblicata il
7.10.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il d.i. e
“condanna[va] l' al pagamento, in favore della Controparte_6 [...]
di € 144.041,44, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002, dalle Controparte_1 singole scadenze contrattuali al saldo;
Compensa[va] le spese del giudizio;
.
In particolare, il Tribunale osservava che: Parte
- la documentazione prodotta dall' non era idonea a provare i singoli pagamenti non essendo sufficienti le determine ed i mandati in quanto mancava la documentazione che attestava l'effettiva esecuzione dei versamenti;
- le risultanze del CTU non erano condivisibili, in quanto la RTU era stata applicata nella misura del 2,19% per tutti i centri appartenenti alla medesima branca e dunque doveva essere stata necessariamente calcolata in maniera erronea, in violazione dell'allegato C di cui alla DGRC n. 1268/08 richiamata dall'art. 5 comma 3 a) del contratto;
- non risultava provato che il limite di budget si era esaurito in data 22.10.2016; Parte
- l' non aveva provato la regolare instaurazione del tavolo tecnico e, conseguentemente non poteva essere detratto l'importo di € 27.139,42 in applicazione della RTU;
- corretta era invece la detrazione dell'importo di € 8.812,09, richiesto con fattura n. R3/078 del 10.12.2016, in quanto si trattava di somma riferita alle prestazioni erogate nel mese di novembre 2016 e, quindi, oltre la data di esaurimento del budget del Parte 28.10.2016 comunicata dall' con pec del 17.10.2016; Parte
- l'importo di € 18.110,72 era dovuto in quanto l' non aveva provato che si trattava di somma riferita alle prestazioni erogate dal 29.10.2016 al 31.10.2016; Parte
- l'importo di € 35.143,18 era dovuto in quanto l' non poteva obbligare la
[...] all'emissione di note di credito ai sensi dell'art. 7 comma 3 del contratto, in CP_1 quanto tale modalità operativa era lesiva dei principi di buona fede e correttezza;
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- l'importo di € 16.202,68 era dovuto in quanto non contestato;
- gli interessi ex d.lgs. 231/2002 erano dovuti secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 4 del contratto. Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 7.4.2021, con il quale ha articolato i seguenti motivi:
- con il primo motivo, rubricato “erronea valutazione in ordine all'esito peritale
- insufficiente motivazione” ha lamentato che il Tribunale si era discostato dagli accertamenti e dalle conclusioni del CTU senza di fatto fornire alcuna motivazione, affermando solo che i mandati di pagamento non costituivano prova dell'adempimento; in realtà gli stessi erano sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi in essi riportati.
- con il secondo motivo, rubricato “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla corretta applicazione della RTU – irragionevole discostamento dalla CTU e Parte diniego del valore probatorio delle delibere di determinazione”, l' ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la modalità operativa di calcolo di RTU fosse errata per violazione dall'allegato C di cui alla DGRC n. 1268/08 (richiamata dall'art. 5 comma 3 a) del contratto); peraltro, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure le determine con cui viene fissata la regressione tariffaria costituiscono atti amministrativi che, se non tempestivamente impugnati, non possono essere disapplicati.
- con il terzo motivo, rubricato “erroneità del provvedimento per mancata o Parte carente valutazione dei documenti amministrativi a supporto della opposizione”, l' ha affermato la contraddittorietà della sentenza di primo grado che ha escluso il pagamento per prestazioni eseguite oltre la data di esaurimento del budget solo per €
8.812,09, affermando però di non poter “ritenere legittima la decurtazione anche del rimanente importo di € 18.110,72. Come si percepisce dal verbale d'udienza del
28.09.2020, detta somma è riferita alle “prestazioni eseguite dal 29 al 31 ottobre 2016”; per tale periodo infatti aveva ritenuto non raggiunta la prova delle prestazioni svolte.
- con il quarto motivo, rubricato “sulle note di credito – errata valutazione circa
l'onere contrattuale”, ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che la mancata emissione delle note di credito non potesse precludere i successivi
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pagamenti; “in merito si è, a contrario, contestato che l'emissione della nota di credito è uno specifico obbligo contrattuale della struttura convenzionata ed è precipuo onere dell'accreditata. Nessun rilievo avrebbero dovuto sortire le pretestuose contestazioni avversarie che invece hanno costituito l'incoerente supporto motivazionale della sentenza sul punto.
Difatti, nella convenzione – art.7 co.
3 - se ne fa specifico riferimento, precisando Part che qualora l' richieda l'emissione della nota di credito da parte della struttura accreditata e quest'ultima ne ometta l'emissione, il pagamento verrà sospeso in quanto condizionato all'emissione della detta nota”.
- con il quinto motivo, rubricato “ulteriori motivi di appello”, ha censurato
“l'ultima parte della sentenza in ordine alla residua somma dovuta all'opposta, di cui se ne contesta l'inintelligibilità non essendo chiaro quale sia il punto di partenza per addivenire alla somma finale senza niente affatto partire dalle constatazioni contabili della CTU”.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di riformare la sentenza impugnata e di: Part
“accertare che gli acconti versati per l'anno di esercizio 2016 dall' ammontano ad
€1.153.981,19 come verificato dal CTU, od in subordine la minor somma indicata nell'atto di opposizione pari ad € 1.146.412,71; accertare e dichiarare, in aderenza ai risultati peritali, che l'importo realmente riconoscibile e dovuto all'appellata, per il detto periodo, ammonta a complessivi € 1.245.308,52 (al netto delle note di credito e delle prestazioni di novembre 2016 per € 8.812,09) a cui vanno ulteriormente detratti €
27.139,42 per RTU ( pari al 2,19%); accertare e dichiarare legittima e corretta
l'applicazione della regressione tariffaria nella misura del 2,19%; revocare il D.I. opposto e rigettare la domanda avversa dell'opposta ; in subordine, CP_1 riconoscere alla un saldo pari alla minor somma di € 64.182,56, CP_1 CP_1 Parte_3 come contabilizzata nella relazione peritale d'ufficio (calcolata quale differenza fra corrispettivo determinato in CTU e gli acconti, le note di credito e la RTU), ritenute condivisibili e corrette le conclusioni peritali, fondate e dettagliatamente motivate oltre che supportate da idonea e corretta documentazione, od in subordine altra somma che dovesse risultare dalla disamina degli atti contabili e della CTU;
conseguentemente riformare la sentenza di primo grado in ordine al riconoscimento degli interessi moratori nel senso che essi vanno limitati solo alla differenza richiesta ex adverso;
egualmente
_______________________________________________________________________ n. 1695/2021 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
riformare la sentenza sul governo delle spese nel senso che l'opposta va condannata alla refusione delle spese, comprese quelle di CTU;
rigettare comunque la domanda principale dell'opposta – oggi appellata, con i conseguenti provvedimenti in ordine al governo delle spese;
condannare l'appellata alla refusione delle spese legali sia del primo grado che del presente, da determinarsi in via equitativa”.
Con comparsa di risposta depositata il 6.9.2021 si è costituita la , che CP_1 ha resistito all'appello deducendone l'infondatezza ed evidenziando che risulta comunque non contestato l'importo di € 16.202,68 (€ 152.853,53 - € 47.445,44 - € 27.139,42 - €
26.922,81 - € 35.143,18).
Ha rassegnato poi le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti della CP_3 Controparte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti;
b) Rigettare l'appello in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza;
c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni
l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
d)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio CP_3 con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 18.2.2025, la Corte ha assegnato alle parti i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la memoria di replica depositata il 12.5.2025 la ha eccepito CP_1
l'inammissibilità per tardività dei documenti con i quali intendeva dimostrare l'effettività Parte dei pagamenti depositati dall' il 7.5.2025 unitamente alla propria memoria di replica;
ha altresì rilevato che si tratta di documentazione che non viene neppure descritta e che è
“priva di sottoscrizione, apparentemente riferita ad operazioni bancarie nelle quali non risulterebbe il soggetto emittente ordinante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Il primo motivo di appello è infondato in quanto i mandati di pagamento non costituiscono prova dell'effettivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie (che per la parte eccedente l'importo di € 1.098.967,27, nel caso di specie, è stato contestato dal creditore); in proposito è sufficiente osservare che gli stessi attestano solo l'ordine dato dall'ente al tesoriere che però potrebbe essere revocato o, comunque, rimanere ineseguito per mancanza di provvista. Solo il documento proveniente dal tesoriere ed attestante l'esecuzione del mandato costituisce prova dell'effettivo adempimento. Nel caso di specie, documentazione bancaria attestante alcuni pagamenti è stata depositata solo nel processo d'appello, peraltro con la memoria di replica in data 7/5/2025 e, dunque, non può essere presa in considerazione. È appena il caso di aggiungere – essendo irrilevante nel giudizio di appello, che consente il riesame nel merito delle questioni già valutate dal
Tribunale – che neppure è vero che il Tribunale si è immotivatamente discostato dalle conclusioni del CTU, dal momento che ha spiegato le ragioni per le quali i mandati di pagamento non costituiscono prova dell'adempimento (al contrario di quanto ritenuto dal consulente) e per le quali la RTU applicata non era a suo avviso corretta.
2. Il secondo motivo di appello è collegato al primo e riguarda, sostanzialmente, la disapplicazione da parte del Tribunale della regressione tariffaria unica ritenuta correttamente applicata da parte del CTU.
Tale motivo è fondato.
Ed infatti la RTU è stata applicata con determina dirigenziale n. 7292/2017 del Parte 7/11/2017. Il Tribunale ha ritenuto che si tratti di documentazione interna dell' e come tale irrilevante. In realtà così non è, giacché tale documento non costituisce una Parte mera comunicazione interna, bensì un atto autoritativo emesso dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della Part
del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass.
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31364/2024, in motivazione). È evidente che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la casa di cura avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A. (Cass. SS.UU. 28053/2018). Tale considerazione vale anche ove si intendesse contestare il mancato rispetto del procedimento con il quale si è pervenuti alla determina in questione (senza la convocazione del tavolo tecnico) che al più potrebbe comportare l'illegittimità del provvedimento da far valere comunque attraverso la sua impugnazione innanzi al G.A..
Deve aggiungersi che, anche ove volesse prescindersi da tale aspetto, la casa di cura avrebbe dovuto contestarne compiutamente il contenuto con specifiche deduzioni e non limitarsi a sostenere genericamente la carenza di prova di quanto affermato nello stesso, dal momento che l'appellata certamente è a conoscenza del numero di prestazioni relative alla branca oggetto della R.T.U. effettivamente svolte e di altri elementi idonei a consentire una compiuta contestazione dei dati riportati. Ciò a maggior ragione ove si consideri che nella determina dirigenziale in questione vengono indicati i fatturati dei vari centri per la macroarea in questione.
Pertanto, non essendo stato impugnato tale provvedimento, l'importo di €
27.139,42 deve essere detratto dal totale richiesto dalla casa di cura. Parte
3. Il terzo motivo di appello è fondato. Il Tribunale in pratica ha ritenuto che l' non avesse dimostrato che l'ammontare dei compensi per le prestazioni rese tra il 29 ed il 31 ottobre 2016, cioè dopo l'effettivo esaurimento del budget, fosse pari ad € 18.110,72.
Tale soluzione non può essere condivisa. Non vi è dubbio che è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere di dimostrare lo sforamento del Parte tetto di spesa grava sull' Tuttavia, nel caso di specie, non è in discussione lo sforamento del tetto di spesa, dal momento che non è contestato che questo si sia prima della data prevista e comunicata alla casa di cura del 28/10/2016. È evidente quindi che oggetto della questione è solo l'ammontare dei compensi per le prestazioni rese tra il 29 Parte ed il 31/10/2016. Orbene a fronte dell'indicazione da parte dell' di tale ammontare in complessivi € 18.110,92 come indicato nella nota del 6/7/2017 n. 166321, sarebbe stato onere della casa di cura provvedere a contestare tale dato indicando, sulla base delle distinte riepilogative e delle proprie scritture contabili, il diverso ammontare dovuto per le prestazioni svolte nel periodo 29-31/10/2016. Non avendovi provveduto, ma essendosi limitata ad invocare genericamente la mancanza della relativa prova, deve ritenersi che
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tale circostanza sia stata dimostrata quanto meno in considerazione del principio di non contestazione.
4. Infondato è infine il motivo relativo al mancato pagamento di € 35.143,18 in considerazione della mancata emissione delle note di credito richieste. È evidente infatti che la mancata emissione di tali documenti (rilevanti a fini IVA) può escludere il pagamento del saldo ai sensi dell'art. 7 comma 3 del contratto solo ove il rapporto rimanga nella sua fisiologia. Ove, come nel caso di specie, tra le parti sorgano contestazioni proprio in ordine alle ragioni per le quali si ritengono non dovute le somme oggetto delle note di credito, esse non potranno che essere risolte in sede giudiziaria e dunque, all'esito della lite, non potrà avere più alcuna rilevanza tale questione.
In definitiva l'appello va parzialmente accolto con riduzione dell'importo oggetto di condanna ad € 98.772,30 (che si ottiene detraendo da € 152.834,53, l'importo di €
8.812,09 già escluso dal Tribunale, quello di € 18.110,72 per le prestazioni rese tra il 29 ed il 31 ottobre 2016 e quello di € 27.139,42 per RTU).
Quanto alla misura ed alla decorrenza degli interessi resta fermo quanto statuito nella sentenza di primo grado, non essendo stato formulato alcuno specifico motivo di appello sul punto. Parte
5. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000,01, nei seguenti importi: primo grado di giudizio:
fase di studio: 1.300,00 €
fase introduttiva: 850,00 €
fase di trattazione: 2.850,00 €,
fase decisoria: 2.200,00 €; secondo grado di giudizio:
fase di studio: 1.500,00 €
fase introduttiva: 1000,00 €
fase di trattazione: 2.200,00 €,
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fase decisoria: 2.600,00 €
Al difensore dell'appellato che ha chiesto la distrazione (Avv. Leonardo Cocco) può essere attribuito solo l'importo di € 2.600,00 per la fase decisoria, essendo subentrato al precedente difensore solo dopo che il processo era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni. Parte Infine, vanno poste definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2283/2020, pubblicata il 7 ottobre 2020, proposto dalla
: Parte_1
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riduce l'importo oggetto della condanna al pagamento dell' in CP_3 favore della ad € 98.772,30 oltre interessi al tasso e Controparte_1 secondo le scadenze indicate nell'art. 7 del contratto;
2. condanna l' al pagamento, in favore della CP_3 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in
€ 7.200,00 € per compenso ed € 1.080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa e per il processo d'appello in € 7.300 per compenso ed € 1.095 per spese generali, con attribuzione, limitatamente all'importo di € 2.600 per compenso e di € 390 per spese generali dovuti per il giudizio di appello, in favore del difensore Avv. Leonardo Cocco;
Parte
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (limitatamente ai rapporti tra le parti).
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere est La Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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