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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1560/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.7.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. MARAIA FRANCESCO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Ariano Irpino (AV), Via Conservatorio, 34
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa. ss. 2020/21, 2021/22 pari a n. 50,41 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 3055,34 (tremila cinquantacinque/34 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
condannare il convenuto in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_2 CP_3
di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa quale docente a tempo determinato negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, lamentando la mancata integrale fruizione di ferie e festività soppresse durante i periodi contrattuali, ed agiva in giudizio nei confronti del al fine di ottenerne la condanna Controparte_2
all'erogazione dell'indennità sostituiva, per importo di € 3.055,34, oltre accessori dal dovuto al saldo.
2. Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
3. La causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
4. La domanda di cui al ricorso è fondata.
2 5. Va chiarito in punto di fatto che la ricorrente non risulta aver fruito di ferie durante gli anni scolastici in cui ha operato come docente, non risultando alcun provvedimento né
indicazione in questo senso nella documentazione allegata.
6. Deve dunque ritenersi provato che ella non abbia richiesto di fruire delle ferie neppure nei periodi di sospensione delle lezioni durante il corso dell'a.s. né al termine delle attività scolastiche.
7. Si conviene con quanto anche recentemente deciso dalla Corte di Cassazione nel senso che il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato non può
considerarsi automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche (cfr. Cassazione 16715/24; vedi anche Cass., 23934/20), come peraltro avviene pacificamente per il personale a tempo indeterminato, sicché una diversa regolamentazione sul punto sarebbe anche contrastante con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 1999/70.
8. Quindi la questione è se alla ricorrente, nei limiti in cui non abbia fruito delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, spetti o meno l'indennità sostitutiva.
9. La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si ricava dall'art. 1, co. 54 e 55, della
L. 228/12 e dall'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/12 come modificato proprio dalla L. 228/12.
9.1 L'art. 1 co. 54 L. 128/12 così dispone: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione
fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività
valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita
per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
9.2 L'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, a sua volta stabilisce: “8. Le ferie, i riposi ed i
permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
3 pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti
ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non
danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro
per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di
età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere
applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie ”
[ndr…: sottolineatura dell'estensore].
10. Quest'ultima disposizione pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
con l'eccezione valida per il personale scolastico (docenti ed ATA) supplente ma solo con riferimento alla “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come la ricorrente – la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione delle ferie in corrispondenza a quelle giornate in cui si sarebbe potuto godere delle ferie;
tali giornate, in base alle previsioni della L. 228/12, sarebbero quelle in cui non si svolge attività didattica ed eventualmente ulteriori 6 giorni.
4 11. Si tratta ora di valutare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, se la norma nella sua interpretazione puramente letterale sia conforme all'ordinamento comunitario ed al principio di irrinunciabilità delle ferie ivi tutelato.
12. La giurisprudenza comunitaria sul punto (con tre sentenze della Grande Sezione del 6
novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016 ; in causa C-684/2016 Controparte_4 [...]
),) è piuttosto univoca nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a CP_5
che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità
sostitutiva – contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
12.1 Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024
nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che
“54). Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse,
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso,
sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di
5 lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6
novembre 2018, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6
novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).”.
14. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione sul tema (Cass., 14268/22;
26413/22; Cass., 13440/24; Cass., 16715/24), reputa il giudicante che anche in relazione alla fattispecie di causa imporre al lavoratore la perdita del diritto all'indennità
sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando
6 il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
15. Ne consegue l'accoglimento della domanda, anche per il quantum considerata la coerenza della quantificazione operata nei conteggi di parte.
16. In conclusione, il convenuto va condannato a corrispondere alla ricorrente CP_2
l'importo di € 3.055,34, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
17. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione del solo recente consolidamento dell'orientamento favorevole alla ricorrente a fronte di questione che ha impegnato anche l'intervento della CGUE e della persistenza di un orientamento di senso restrittivo in seno alla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il convenuto a CP_2
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.055,34, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 25/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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