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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: ; , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Genova, il 28.7.1972, C.F: , in proprio ed in qualità di soci della CodiceFiscale_2 [...]
, nonché la , Controparte_1 Controparte_1
p. iva: , in persona del socio amministratore, , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_3 dall'avv. CHIARA PROGLIO
- attori contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AR GL
- convenuta
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI DIRITTI REALI POSSESSO E TRASCRIZIONI
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI in via principale:
- accertare e dichiarare gli interventi ed i miglioramenti apportati dagli attori ai terreni oggetto di causa, con particolare riferimento all'autorizzazione della Regione Piemonte al reimpianto del vigneto conseguita dalla SS LL De LA nel 2017, al ripristino del vigneto, alla conseguita denominazione relativamente ai mappali Foglio 7, particelle 126 e 128p ed alla Pt_4
denominazione relativamente ai mappali Foglio 7, particelle 128p, 129, 134, 136, Parte_5
172, 184 e Foglio 16 particella 14,
1 - e per l'effetto condannare ai sensi degli artt. 1150 c.c. e 936 c.c. la signora , nata a [...]
EG (At), il 23.05.1954, C.F.: , residente in [...], corso Savona n. 49, in CodiceFiscale_3
qualità di erede universale del signor , nato a [...], il [...] e Persona_1
deceduto in RD (Cn), il 03.02.2023, a corrispondere alla SS , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, signor , ed ai signori e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali soci della SS , in solido tra loro, la somma di €
[...] Controparte_1
1.024.850,00, ovvero della veriore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare gli interventi ed i miglioramenti apportati dagli attori ai terreni oggetto di causa, con particolare riferimento all'autorizzazione al reimpianto del vigneto conseguita nel 2017, alla coltivazione del vigneto sino all'11.3.2022, alla conseguita denominazione relativamente Pt_4
ai mappali Foglio 7, particelle 126 e 128p ed alla denominazione relativamente ai Parte_5
mappali Foglio 7, particelle 128p, 129, 134, 136, 172, 184 e Foglio 16 particella 14,
- e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. la signora , nata a [...]_2
(At), il 23.05.1954, C.F.: , residente in [...], corso Savona n. 49, in qualità di CodiceFiscale_3
erede universale del signor , nato a [...], il [...] e deceduto in Persona_1
RD (Cn), il 03.02.2023, a corrispondere alla SS , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, signor , ed ai signori e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali soci della SS , in solido tra loro, la somma di €
[...] Controparte_1
1.024.850,00, ovvero veriore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda proposta in quanto coperta da giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 687/2016 del 3.12.2015 pubblicata il 29.4.2016 e dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1303/2018 del 12.12.2017 pubblicata il 10.7.2018, entrambe confermate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27721/2021 del 19.5.2021 pubblicata il 12.10.2021; nel merito […] respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
2 dichiarare inammissibile e/o comunque infondata la domanda svolta in via subordinata.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , in proprio ed in qualità di soci della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, nonché la società in persona del socio
[...] Controparte_1
amministratore , hanno convenuto in giudizio , erede universale di Parte_3 Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.024.850,00 oltre Persona_1
interessi e rivalutazione, quale incremento di valore dei fondi restituiti a in data Persona_1
11.3.2022 in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino 687/2016, pubblicata il
29.4.2916 e ormai definitiva, rispetto al valore dei fondi nel 2017 e dovuto alle migliorie apportate ai fondi dagli odierni attori nel corso di tale periodo in conseguenza dell'autorizzazione della Regione
Piemonte alla pratica di rimpianto del vigneto e della relativa coltivazione.
In subordine parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta ai sensi dell'articolo 2041 c.c. con quantificazione dell'importo dell'indennizzo negli stessi termini di cui alla domanda principale.
2. ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque di rigettare le domande attoree Controparte_2
eccependo la sussistenza di giudicato in virtù di quanto deciso dalla sentenza della Corte di Appello di
Torino n. 687/2016 del 3.12.2015 pubblicata il 29.4.2016 e dalla sentenza della Corte di Appello di
Torino n. 1303/2018 del 12.12.2017 pubblicata il 10.7.2018, entrambe confermate dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 27721/2021 del 19.5.2021 pubblicata il 12.10.2021 e contestandone la fondatezza nel merito con particolare riferimento alla contestata condizione possessoria degli attori ed alla sussistenza dei miglioramenti allegati dagli stessi.
3. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttorie.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
4. La causa merita di essere decisa allo stato degli atti ed in applicazione della ragione più liquida.
Mediante la domanda spiegata in giudizio in via principale gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente al maggior valore conseguito dal fondo in ragione dei miglioramenti che vi avrebbero apportato tra il 2017 e il 2022.
In proposito si rileva che, come riferito dalle parti e come emerge dalle sentenze rese tra di esse (cfr. docc. 2, 3 attorei e 1, 4 convenuta), già nel 2011 , dante causa dell'odierna Persona_1
convenuta, aveva spiegato nei confronti degli odierni attori e Parte_2 Parte_1
3 domanda di condanna alla restituzione dei fondi oggetto di causa, nonché nei confronti di Parte_3
domanda di condanna alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente ad
[...] oggetto i fondi e che la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2016 (poi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2018) aveva, tra l'altro, accolto la domanda di condanna al rilascio spiegata da
, respinto la domanda di avvenuto trasferimento degli immobili in favore di Persona_1 [...]
rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento degli stessi fondi in Parte_3
favore della nonché rigettato la domanda di Controparte_1
accertamento di avvenuto acquisto dei fondi per usucapione in favore della e Parte_6
dei soci e . Parte_2 Parte_1
In tale situazione, anche laddove si dovesse riconoscere che qualcuno degli odierni attori rivestiva nel
2017 la posizione di possessore in senso proprio dei fondi oggetto di causa, non sarebbe in alcun modo possibile ritenerlo un possessore di buona fede alla luce del principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori. Principio che non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti di tale possesso, tra i quali vi è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore apportato alla cosa, di modo che la proposizione della domanda giudiziale impedisce che il diritto possa sorgere per l'incremento dipendente da opere eseguite dopo la notificazione della domanda stessa (cfr. tra le altre Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 06/06/2023, n. 15805 “Il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda” e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 09/02/2012, n. 1904 ed ancor prima C. 15359/2005 C. 10002/1991; C. 1816/1983).
Nel caso di specie non solo prima del 2017 era stata proposta tra le parti domanda giudiziale, ma era stata pronunciata sentenza, immediatamente esecutiva, di rilascio del fondo in favore del dante causa dell'odierna convenuta e di rigetto di qualsiasi pretesa vantata sul fondo dagli odierni attori.
In tale situazione l'art. 1150 c.c. non consente al possessore di pretendere il pagamento dell'incremento di valore apportato al fondo, ma soltanto la minor somma tra l'aumento di valore e l'importo delle spese sostenute, nonché il rimborso delle spese per riparazioni straordinarie.
Nella presente controversia tuttavia non sono state allegate né documentate dagli attori spese di nessun genere, con la conseguenza per la quale non è neppure possibile determinare se sussista o meno
4 un'indennità da corrispondere.
Anche tenendo presente il dettato dell'articolo 936 c.c. (richiamato dall'art. 1150 in riferimento alle addizioni), si rileva che il diritto di ristoro del possessore è anzitutto anche in tal caso determinato in base alla scelta del proprietario tra pagamento del valore di materiali e manodopera e aumento di valore del fondo senza che siano state neppure allegate spese per materiali o manodopera ed inoltre tale diritto sorge solo laddove non sussista il contrapposto diritto del proprietario a far rimuovere le opere, diritto che è, a sua volta, escluso solo dalla buona fede del possessore o dalla realizzazione delle opere a scienza e senza opposizione del proprietario. Nel caso il possesso, come appena visto, è certamente di mala fede, non è neppure allegato che le opere siano state fatte a scienza e senza opposizione del proprietario ed anzi sussistono elementi di segno radicalmente contrario posto che nella sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2018 (dunque successivamente al 2017) il collegio pervenne a ritenere che nonostante le plurime richieste del proprietario ed anche i suoi tentativi materiali, nessuna eradicazione dei vitigni fosse stata effettuata e che permaneva il diritto del proprietario a conseguire il ristoro del danno conseguente alla necessità di espiantarli, attesa per altro la sussistenza di ordine dell'autorità in tal senso (cfr. docc. docc. 3 attoreo e 4 convenuta pp. 15 ss e dispositivo).
A ben vedere, anzi, dalla sentenza della Corte d'Appello appena menzionata e dalla consulenza tecnica d'ufficio che vi è richiamata si comprende come non sia mai stato effettuato alcun espianto e nuovo reimpianto dei vitigni sui fondi oggetto di quella e di questa causa. In effetti, una vera e propria attività di estirpazione e reimpianto non è stata neppure chiaramente allegata dagli odierni attori che si sono riferiti in citazione e negli atti successivi “all'aumento di valore dei terreni a seguito del riconoscimento della Regione Piemonte, pervenuto nel 2017, e ripristino vigneti” quali concreti eventi che avrebbero comportato un incremento di valore dei terreni e non hanno dedotto capi di prova utili a dimostrare attività diverse dalla mera coltivazione e manutenzione dei vigneti nonché estremamente generici (cfr. memoria 171 ter n. 2 c.p.c. attorea).
Ne consegue che non è comunque stata realizzata alcuna nuova opera ai sensi dell'art. 936 c.c., ma al più dei miglioramenti o un'attività di manutenzione, non ristorabili in presenza di un possesso di mala fede se non nei termini già descritti e per i quali difettano allegazione e prova delle spese sostenute.
La domanda proposta dagli attori in via principale difetta quindi di uno dei suoi elementi essenziali e dev'essere rigettata.
5. Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, in giurisprudenza si riconosce costantemente la proponibilità dell'azione generale d'illecito arricchimento solo in via sussidiaria (cfr. sul punto: Cass. civ. Sez. I Ord., 20/11/2018, n. 29988 “L'azione di ingiustificato arricchimento è
5 contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile
l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n.
144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa)”; Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 09/05/2018, n. 11038 “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito” e Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/11/2008, n. 28042 “L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. (Principio affermato dalle S.U. in materia di revisione del prezzo nell'appalto di opere pubbliche, potendo l'appaltatore far valere la propria pretesa con apposita azione avanti all o al G.A., a seconda che la situazione giuridica azionata sia configurabile quale diritto CP_3 soggettivo o interesse legittimo)”.
Nel caso odierno gli attori disponevano in astratto di azione idonea a conseguire l'utilità pretesa con l'azione proposta in via subordinata, ma l'azione è infondata in concreto alla luce di quanto osservato in premessa, con la conseguenza che l'azione proposta ai sensi dell'articolo 2041 non può essere esperita in via sussidiaria.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria caratterizzata da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande degli attori.
6 Condanna gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 15 ottobre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F.: ; , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Genova, il 28.7.1972, C.F: , in proprio ed in qualità di soci della CodiceFiscale_2 [...]
, nonché la , Controparte_1 Controparte_1
p. iva: , in persona del socio amministratore, , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_3 dall'avv. CHIARA PROGLIO
- attori contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AR GL
- convenuta
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI DIRITTI REALI POSSESSO E TRASCRIZIONI
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI in via principale:
- accertare e dichiarare gli interventi ed i miglioramenti apportati dagli attori ai terreni oggetto di causa, con particolare riferimento all'autorizzazione della Regione Piemonte al reimpianto del vigneto conseguita dalla SS LL De LA nel 2017, al ripristino del vigneto, alla conseguita denominazione relativamente ai mappali Foglio 7, particelle 126 e 128p ed alla Pt_4
denominazione relativamente ai mappali Foglio 7, particelle 128p, 129, 134, 136, Parte_5
172, 184 e Foglio 16 particella 14,
1 - e per l'effetto condannare ai sensi degli artt. 1150 c.c. e 936 c.c. la signora , nata a [...]
EG (At), il 23.05.1954, C.F.: , residente in [...], corso Savona n. 49, in CodiceFiscale_3
qualità di erede universale del signor , nato a [...], il [...] e Persona_1
deceduto in RD (Cn), il 03.02.2023, a corrispondere alla SS , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, signor , ed ai signori e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali soci della SS , in solido tra loro, la somma di €
[...] Controparte_1
1.024.850,00, ovvero della veriore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare gli interventi ed i miglioramenti apportati dagli attori ai terreni oggetto di causa, con particolare riferimento all'autorizzazione al reimpianto del vigneto conseguita nel 2017, alla coltivazione del vigneto sino all'11.3.2022, alla conseguita denominazione relativamente Pt_4
ai mappali Foglio 7, particelle 126 e 128p ed alla denominazione relativamente ai Parte_5
mappali Foglio 7, particelle 128p, 129, 134, 136, 172, 184 e Foglio 16 particella 14,
- e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. la signora , nata a [...]_2
(At), il 23.05.1954, C.F.: , residente in [...], corso Savona n. 49, in qualità di CodiceFiscale_3
erede universale del signor , nato a [...], il [...] e deceduto in Persona_1
RD (Cn), il 03.02.2023, a corrispondere alla SS , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, signor , ed ai signori e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali soci della SS , in solido tra loro, la somma di €
[...] Controparte_1
1.024.850,00, ovvero veriore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda proposta in quanto coperta da giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 687/2016 del 3.12.2015 pubblicata il 29.4.2016 e dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1303/2018 del 12.12.2017 pubblicata il 10.7.2018, entrambe confermate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27721/2021 del 19.5.2021 pubblicata il 12.10.2021; nel merito […] respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
2 dichiarare inammissibile e/o comunque infondata la domanda svolta in via subordinata.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , in proprio ed in qualità di soci della Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, nonché la società in persona del socio
[...] Controparte_1
amministratore , hanno convenuto in giudizio , erede universale di Parte_3 Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.024.850,00 oltre Persona_1
interessi e rivalutazione, quale incremento di valore dei fondi restituiti a in data Persona_1
11.3.2022 in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino 687/2016, pubblicata il
29.4.2916 e ormai definitiva, rispetto al valore dei fondi nel 2017 e dovuto alle migliorie apportate ai fondi dagli odierni attori nel corso di tale periodo in conseguenza dell'autorizzazione della Regione
Piemonte alla pratica di rimpianto del vigneto e della relativa coltivazione.
In subordine parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta ai sensi dell'articolo 2041 c.c. con quantificazione dell'importo dell'indennizzo negli stessi termini di cui alla domanda principale.
2. ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque di rigettare le domande attoree Controparte_2
eccependo la sussistenza di giudicato in virtù di quanto deciso dalla sentenza della Corte di Appello di
Torino n. 687/2016 del 3.12.2015 pubblicata il 29.4.2016 e dalla sentenza della Corte di Appello di
Torino n. 1303/2018 del 12.12.2017 pubblicata il 10.7.2018, entrambe confermate dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 27721/2021 del 19.5.2021 pubblicata il 12.10.2021 e contestandone la fondatezza nel merito con particolare riferimento alla contestata condizione possessoria degli attori ed alla sussistenza dei miglioramenti allegati dagli stessi.
3. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttorie.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
4. La causa merita di essere decisa allo stato degli atti ed in applicazione della ragione più liquida.
Mediante la domanda spiegata in giudizio in via principale gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente al maggior valore conseguito dal fondo in ragione dei miglioramenti che vi avrebbero apportato tra il 2017 e il 2022.
In proposito si rileva che, come riferito dalle parti e come emerge dalle sentenze rese tra di esse (cfr. docc. 2, 3 attorei e 1, 4 convenuta), già nel 2011 , dante causa dell'odierna Persona_1
convenuta, aveva spiegato nei confronti degli odierni attori e Parte_2 Parte_1
3 domanda di condanna alla restituzione dei fondi oggetto di causa, nonché nei confronti di Parte_3
domanda di condanna alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente ad
[...] oggetto i fondi e che la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2016 (poi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2018) aveva, tra l'altro, accolto la domanda di condanna al rilascio spiegata da
, respinto la domanda di avvenuto trasferimento degli immobili in favore di Persona_1 [...]
rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento degli stessi fondi in Parte_3
favore della nonché rigettato la domanda di Controparte_1
accertamento di avvenuto acquisto dei fondi per usucapione in favore della e Parte_6
dei soci e . Parte_2 Parte_1
In tale situazione, anche laddove si dovesse riconoscere che qualcuno degli odierni attori rivestiva nel
2017 la posizione di possessore in senso proprio dei fondi oggetto di causa, non sarebbe in alcun modo possibile ritenerlo un possessore di buona fede alla luce del principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori. Principio che non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti di tale possesso, tra i quali vi è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore apportato alla cosa, di modo che la proposizione della domanda giudiziale impedisce che il diritto possa sorgere per l'incremento dipendente da opere eseguite dopo la notificazione della domanda stessa (cfr. tra le altre Cass. civ.,
Sez. II, Sentenza, 06/06/2023, n. 15805 “Il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda” e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 09/02/2012, n. 1904 ed ancor prima C. 15359/2005 C. 10002/1991; C. 1816/1983).
Nel caso di specie non solo prima del 2017 era stata proposta tra le parti domanda giudiziale, ma era stata pronunciata sentenza, immediatamente esecutiva, di rilascio del fondo in favore del dante causa dell'odierna convenuta e di rigetto di qualsiasi pretesa vantata sul fondo dagli odierni attori.
In tale situazione l'art. 1150 c.c. non consente al possessore di pretendere il pagamento dell'incremento di valore apportato al fondo, ma soltanto la minor somma tra l'aumento di valore e l'importo delle spese sostenute, nonché il rimborso delle spese per riparazioni straordinarie.
Nella presente controversia tuttavia non sono state allegate né documentate dagli attori spese di nessun genere, con la conseguenza per la quale non è neppure possibile determinare se sussista o meno
4 un'indennità da corrispondere.
Anche tenendo presente il dettato dell'articolo 936 c.c. (richiamato dall'art. 1150 in riferimento alle addizioni), si rileva che il diritto di ristoro del possessore è anzitutto anche in tal caso determinato in base alla scelta del proprietario tra pagamento del valore di materiali e manodopera e aumento di valore del fondo senza che siano state neppure allegate spese per materiali o manodopera ed inoltre tale diritto sorge solo laddove non sussista il contrapposto diritto del proprietario a far rimuovere le opere, diritto che è, a sua volta, escluso solo dalla buona fede del possessore o dalla realizzazione delle opere a scienza e senza opposizione del proprietario. Nel caso il possesso, come appena visto, è certamente di mala fede, non è neppure allegato che le opere siano state fatte a scienza e senza opposizione del proprietario ed anzi sussistono elementi di segno radicalmente contrario posto che nella sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2018 (dunque successivamente al 2017) il collegio pervenne a ritenere che nonostante le plurime richieste del proprietario ed anche i suoi tentativi materiali, nessuna eradicazione dei vitigni fosse stata effettuata e che permaneva il diritto del proprietario a conseguire il ristoro del danno conseguente alla necessità di espiantarli, attesa per altro la sussistenza di ordine dell'autorità in tal senso (cfr. docc. docc. 3 attoreo e 4 convenuta pp. 15 ss e dispositivo).
A ben vedere, anzi, dalla sentenza della Corte d'Appello appena menzionata e dalla consulenza tecnica d'ufficio che vi è richiamata si comprende come non sia mai stato effettuato alcun espianto e nuovo reimpianto dei vitigni sui fondi oggetto di quella e di questa causa. In effetti, una vera e propria attività di estirpazione e reimpianto non è stata neppure chiaramente allegata dagli odierni attori che si sono riferiti in citazione e negli atti successivi “all'aumento di valore dei terreni a seguito del riconoscimento della Regione Piemonte, pervenuto nel 2017, e ripristino vigneti” quali concreti eventi che avrebbero comportato un incremento di valore dei terreni e non hanno dedotto capi di prova utili a dimostrare attività diverse dalla mera coltivazione e manutenzione dei vigneti nonché estremamente generici (cfr. memoria 171 ter n. 2 c.p.c. attorea).
Ne consegue che non è comunque stata realizzata alcuna nuova opera ai sensi dell'art. 936 c.c., ma al più dei miglioramenti o un'attività di manutenzione, non ristorabili in presenza di un possesso di mala fede se non nei termini già descritti e per i quali difettano allegazione e prova delle spese sostenute.
La domanda proposta dagli attori in via principale difetta quindi di uno dei suoi elementi essenziali e dev'essere rigettata.
5. Con riferimento alla domanda svolta in via subordinata, in giurisprudenza si riconosce costantemente la proponibilità dell'azione generale d'illecito arricchimento solo in via sussidiaria (cfr. sul punto: Cass. civ. Sez. I Ord., 20/11/2018, n. 29988 “L'azione di ingiustificato arricchimento è
5 contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile
l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n.
144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa)”; Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 09/05/2018, n. 11038 “Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito” e Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/11/2008, n. 28042 “L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. (Principio affermato dalle S.U. in materia di revisione del prezzo nell'appalto di opere pubbliche, potendo l'appaltatore far valere la propria pretesa con apposita azione avanti all o al G.A., a seconda che la situazione giuridica azionata sia configurabile quale diritto CP_3 soggettivo o interesse legittimo)”.
Nel caso odierno gli attori disponevano in astratto di azione idonea a conseguire l'utilità pretesa con l'azione proposta in via subordinata, ma l'azione è infondata in concreto alla luce di quanto osservato in premessa, con la conseguenza che l'azione proposta ai sensi dell'articolo 2041 non può essere esperita in via sussidiaria.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria caratterizzata da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande degli attori.
6 Condanna gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 15 ottobre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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