TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Ssa Rosanna Gentile, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 800 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , posta in decisione all'udienza del 16-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c. dal 20-11-24 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. CARDILLO PICCOLINO ILARIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Formia, al Viale Unità d'Italia n° 58 (pal.
Archedil)
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. COLABUCCI ALESSANDRA , in virtù di procura generale alle liti d depositata in atti ed elettivamente Dom.ta in ROMA al Corso Trieste n. 87
OPPOSTA
OGGETTO: ex art 615 cpc I co
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione
1 debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
Con atto di precetto notificato il 17.02.2020 (doc. 1), unitamente e pedissequamente alla sentenza n. 2290 del Tribunale di Latina emessa il 27/09/2019 e pubblicata il 30/09/2019, munita di formula esecutiva apposta il 13.11.2019, la SI.ra
[...]
ha intimato all'odierno istante il pagamento, entro 10 giorni, pena Controparte_1
esecuzione forzata, della complessiva somma di € 17.159,00 per le seguenti causali: €
2.000,00, a titolo di suo mantenimento per le mensilità di Ottobre, Novembre e Dicembre
2019, nonché Gennaio e Febbraio 2020 (400 € x 5 mesi); - € 14.925,00, a titolo di differenza
Per_ per il contributo al mantenimento dei figli , ed per il periodo Per_1 Per_3
Settembre 2013 – Settembre 2019; - € 234,00, a titolo di spese legali per le spese legali dell'atto di precetto, oltre spese di notifica, altre occorrende spese ed i maturandi interessi
L' Opponente impugna il precetto e sostiene ed eccepisce che: il conteggio effettuato nell'atto di precetto, con riferimento alla voce “differenza contributo mantenimento figli” non tiene conto del versamento di € 285,00 effettuato dall'opponente in data 10.10.2018, quale contributo ulteriore ed aggiuntivo per i figli (cfr. estratto conto sub doc. 2), nonché dell'importo di € 150,00 versato dall' in data 11.02.2020 (cfr. Pt_1
estratto conto sub doc. 3), id est anteriormente alla notifica dell'atto qui opposto;
che la stessa Sig.ra è debitrice nei confronti del concludente, in virtù della CP_1
medesima statuizione giudiziale, della somma di € 12.200,00 per le causali di cui all'atto di precetto, spedito per la notifica il 27.02.2020 (sub doc. 4); - che la detta somma di €
12.200,00 è già stata calcolata previa decurtazione, per compensazione, dell'importo di €
2.000,00 domandato dalla moglie a titolo di suo mantenimento per le mensilità di Ottobre,
2 Novembre e Dicembre 2019, nonché Gennaio e Febbraio 2020 (400 € x 5 mesi), pertanto non dovuta;
- che sussistono i presupposti di legge per opporre alla in CP_1
compensazione (peraltro ipotizzata antea con il precedente difensore della , ma CP_1
non attuata) il credito del concludente e di cui al suddetto atto di precetto spedito per la notifica il 27.02.2020, stante la omogeneità, certezza, liquidità ed eSIibilità dei crediti, come detto, peraltro nascenti dal medesimo titolo.
Eccepisce in via principale la compensazione all'intimante, rispetto alla somma precettata di € 17.159,00, cui va decurtato importo di € 435,00 (285,00 + 150,00) per le ragioni suesposte, la somma di € 14.469,10, come risultante dall'atto di precetto succitato,
Chiede Dichiararsi estinti, per compensazione, fin dal momento della loro coesistenza, i rispettivi dedotti crediti, fino alla loro rispettiva concorrenza. Dichiararsi tenuto il concludente a corrispondere, la determinanda somma per differenza dovuta, in concedendo termine (richiesto qui solo per la relativa determinazione) e tenendosi conto che la compensazione si è verificata antea notifica degli atti di precetto. Dichiararsi, quindi, caducate, per l'effetto della medesima compensazione, le rispettive intimazioni con determinazione della differenza di cui sopra, al netto delle spese. Vittoria ovvero compensazione di spese.
Con Atto del 28-05-2020 di costituiva la CP_1
La quale preliminarmente chiedeva la riunione del presente fscicolo e sosteneva che attualmente pende, avanti Codesto Tribunale Sezione Prima Civile Giudice
Dott.Sandulli, procedimento R.G.1087/2020 avente ad oggetto l'opposizione al precetto notificato da in data 27/02/2020 a , per il credito Parte_1 Controparte_1
ilegittimamente opposto in questa sede in compensazione, promossa da quest'ultima per i motivi di cui sopra;
Sosteneva che il diritto di credito opposto in compensazione dall'opponente è del tutto insussistente-
IN VIA PREGIUDIZIALE chiedeva Disporsi la riunione al presente procedimento di quello recante R.G. 1087/2020 pendente avanti Codesto Tribunale con udienza cartolare fissata all'08/07/2020 stante la connessione soggettiva e oggettiva.
NEL MERITO 1) Rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari di
3 lite.
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
Con Ordinanaza del 11.08.2020 si disponeva la riunione al presente giudizio di quello iscritto al numero RGC 1087 /2020 sospeso in quota parte il precetto della CP_1
- Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini 183 cpc
- Vista la documentazione in atti il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni per l' udienza del 14-09-22 , poi a seguito di sostituzione dell' istruttore e rinvii di ufficio la causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 16-09-24 con la concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con l' Ordinanza istruttoria del 11-08-2020 , nel merito è già stato chiarito l' insussistenza del titolo in favore dell' opponente –
Infatti Partendo dall'esame del secondo precetto (ii), deve rilevarsi che dalla verifica del titolo esecutivo alla base – alla sentenza del Tribunale di Latina n. 2290/2019 – non è dato ricavare un comando in favore del SI. ed a carico della SI.ra . Pt_1 Pt_2
In primo luogo, detto comando non si evince da una analisi meramente letterale della sentenza in questione. Ma non si evince nemmeno leggendo in combinazione il decreto presidenziale del 23.7.2014 che aveva posto a carico del SI. un obbligo di Pt_1 mantenimento in favore della SI.ra di euro 700,00 mensili, a fronte del minor CP_1 importo imposto dalla sentenza del 2019 di euro 400,00 mensili, da cui il SI. Pt_1 vorrebbe ricavare un credito restitutorio in suo favore di euro 300,00 moltiplicati per tutti i mesi in cui ha compiuto i versamenti in eccesso. Invero, tralasciando la questione della ripetibilità dei versamenti compiuti in eccesso, che verrà affrontata in prosieguo, manca nel caso di specie un preventivo ed apposito vaglio giurisdizionale della debenza di tali somme in favore del SI. , volto a verificare la sussistenza dei requisiti di Pt_1
certezza, liquidità ed eSIibilità del credito e, in caso positivo, a cristallizzare tale pretesa in un idoneo titolo esecutivo. Tanto esposto ed assodato ne consegue che le ragioni del SI.
non gli consentono di agire in executivis- Pt_1
Per quanto concerne la domanda della odierna convenuta il GI ha già chiarito e precisato che :deve preliminarmente considerarsi che la SI.ra ha avanzato la CP_1
richiesta di pagamento sia per un credito di mantenimento proprio, di euro 2.000,00, sia per un credito di mantenimento di cui sono titolari i figli, di euro 14.925,00, ai quali la sentenza del 2019 ha riconosciuto retroattivamente una rata mensile di mantenimento a carico del SI.
di euro 750,00 complessivi a fronte dell'importo di euro 550,00 riconosciuto col Pt_1
decreto presidenziale del 23.7.2014. Orbene, rispetto ai crediti dei figli la SI.ra è CP_1 solamente legittimata ad agire in proprio, pertanto è da confutare l'argomento del SI.
4 secondo cui la SI.ra sarebbe titolare di tutti i crediti oggetto del precetto Pt_1 CP_1
notificato il 17.2.2020-
Per quanto concerne la richiesta di compensazione anche questo punto è stato sufficentemente chiarito .
Focalizzando l'attenzione sui singoli crediti, quelli di cui sono titolari i figli, avendo natura sostanzialmente alimentare, non possono essere oggetto di compensazione con eventuali (contro) crediti del SI. . Quanto alla natura del credito per mantenimento Pt_1
della SI.ra , in giurisprudenza vi è stata da ultimo una apertura a tenore della CP_1
quale non necessariamente integra un credito di natura alimentare. Tuttavia, nel caso di specie, il credito da mantenimento della SI.ra sembra avere natura alimentare, CP_1
considerato che non serve a garantire il tenore di vita precedente alla crisi coniugale, ma serve per condurre in locazione l'abitazione in cui la stessa vive con i figli. Nemmeno il credito della SI.ra appare, quindi, suscettibile di essere oggetto CP_1
compensazione.
A conforto della predetta ordinanza occorre richiamare La Suprema Corte che è univoca nel sancire che il soggetto obbligato a fornire il contributo al mantenimento dei figli e della coniuge non può opporre a titolo di compensazione un suo credito verso l'avente diritto;
Cass.Civ. n.9553/2020 e Cass.Civ.Ord.n.23024/2019 del 16/09/2019-
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n.32914/2022 hanno statuito il seguente principio di diritto secondo cui “non opera la - condictio indebiti - e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, -delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)-, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso alla luce del principio di solidarietà post-familiare”; Pertanto
l' , come rilevato Codesto Tribunale con le suddette Ordinanze, non ha diritto di Pt_1
opporre in compensazione il credito vantato con conseguente rigetto della proposta opposizione al precetto notificato dalla CP_1
Secondo l'accertamento svolto nel corso del presente giudizio il SI nel Pt_1
corso del periodo di vigenza del decreto presidenziale ha versato una eccedenza in favore della SI.ra , che comunque è stata rivolta al soddisfacimento delle eSIenze CP_1
del nucleo composto dalla e dai figli a lei affidati. Pertanto, detti versamenti CP_1
possono essere considerati quale
5 adempimento parziale dell'obbligo retroattivo di mantenimento dei figli imposto dalla sentenza del 2019. Trattasi di una eccedenza di euro 14.200,00 che può essere quindi imputata al pagamento del debito di euro 14.925,00 del SI. nei confronti Pt_1
dei figli. Residua, quindi un credito complessivo della e dei figli di euro 2.959,00 CP_1 dal quale deve essere decurtato l'ulteriore importo di euro 750,00 medio tempore pagato dal SI. per adempiere al debito nei confronti dei figli risalente al periodo precedente Pt_1 alla sentenza del 2019; l'importo di euro 285,00 non può invece essere decurtato, riguardando spese di mantenimento straordinarie.
Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del precetto intimato
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dott.ssa Rosanna
Gentile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni Controparte_1
6 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il precetto notificatogli il 13/02/2020, per la somma complessiva di
€. 14.192,00 ossia €. 17.159,00 somma precetto con detrazione di €. 2.967,00 versati successivamente alla notifica del precetto oltre interessi e spese occorrende come per legge
C) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in €.2200,00 per diritti e spese borsuali ex D.M.
[...]
55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 15/02/2025
Il GIUDICE dr. Ssa Rosanna Gentile
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Ssa Rosanna Gentile, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 800 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , posta in decisione all'udienza del 16-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c. dal 20-11-24 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. CARDILLO PICCOLINO ILARIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Formia, al Viale Unità d'Italia n° 58 (pal.
Archedil)
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. COLABUCCI ALESSANDRA , in virtù di procura generale alle liti d depositata in atti ed elettivamente Dom.ta in ROMA al Corso Trieste n. 87
OPPOSTA
OGGETTO: ex art 615 cpc I co
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione
1 debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
Con atto di precetto notificato il 17.02.2020 (doc. 1), unitamente e pedissequamente alla sentenza n. 2290 del Tribunale di Latina emessa il 27/09/2019 e pubblicata il 30/09/2019, munita di formula esecutiva apposta il 13.11.2019, la SI.ra
[...]
ha intimato all'odierno istante il pagamento, entro 10 giorni, pena Controparte_1
esecuzione forzata, della complessiva somma di € 17.159,00 per le seguenti causali: €
2.000,00, a titolo di suo mantenimento per le mensilità di Ottobre, Novembre e Dicembre
2019, nonché Gennaio e Febbraio 2020 (400 € x 5 mesi); - € 14.925,00, a titolo di differenza
Per_ per il contributo al mantenimento dei figli , ed per il periodo Per_1 Per_3
Settembre 2013 – Settembre 2019; - € 234,00, a titolo di spese legali per le spese legali dell'atto di precetto, oltre spese di notifica, altre occorrende spese ed i maturandi interessi
L' Opponente impugna il precetto e sostiene ed eccepisce che: il conteggio effettuato nell'atto di precetto, con riferimento alla voce “differenza contributo mantenimento figli” non tiene conto del versamento di € 285,00 effettuato dall'opponente in data 10.10.2018, quale contributo ulteriore ed aggiuntivo per i figli (cfr. estratto conto sub doc. 2), nonché dell'importo di € 150,00 versato dall' in data 11.02.2020 (cfr. Pt_1
estratto conto sub doc. 3), id est anteriormente alla notifica dell'atto qui opposto;
che la stessa Sig.ra è debitrice nei confronti del concludente, in virtù della CP_1
medesima statuizione giudiziale, della somma di € 12.200,00 per le causali di cui all'atto di precetto, spedito per la notifica il 27.02.2020 (sub doc. 4); - che la detta somma di €
12.200,00 è già stata calcolata previa decurtazione, per compensazione, dell'importo di €
2.000,00 domandato dalla moglie a titolo di suo mantenimento per le mensilità di Ottobre,
2 Novembre e Dicembre 2019, nonché Gennaio e Febbraio 2020 (400 € x 5 mesi), pertanto non dovuta;
- che sussistono i presupposti di legge per opporre alla in CP_1
compensazione (peraltro ipotizzata antea con il precedente difensore della , ma CP_1
non attuata) il credito del concludente e di cui al suddetto atto di precetto spedito per la notifica il 27.02.2020, stante la omogeneità, certezza, liquidità ed eSIibilità dei crediti, come detto, peraltro nascenti dal medesimo titolo.
Eccepisce in via principale la compensazione all'intimante, rispetto alla somma precettata di € 17.159,00, cui va decurtato importo di € 435,00 (285,00 + 150,00) per le ragioni suesposte, la somma di € 14.469,10, come risultante dall'atto di precetto succitato,
Chiede Dichiararsi estinti, per compensazione, fin dal momento della loro coesistenza, i rispettivi dedotti crediti, fino alla loro rispettiva concorrenza. Dichiararsi tenuto il concludente a corrispondere, la determinanda somma per differenza dovuta, in concedendo termine (richiesto qui solo per la relativa determinazione) e tenendosi conto che la compensazione si è verificata antea notifica degli atti di precetto. Dichiararsi, quindi, caducate, per l'effetto della medesima compensazione, le rispettive intimazioni con determinazione della differenza di cui sopra, al netto delle spese. Vittoria ovvero compensazione di spese.
Con Atto del 28-05-2020 di costituiva la CP_1
La quale preliminarmente chiedeva la riunione del presente fscicolo e sosteneva che attualmente pende, avanti Codesto Tribunale Sezione Prima Civile Giudice
Dott.Sandulli, procedimento R.G.1087/2020 avente ad oggetto l'opposizione al precetto notificato da in data 27/02/2020 a , per il credito Parte_1 Controparte_1
ilegittimamente opposto in questa sede in compensazione, promossa da quest'ultima per i motivi di cui sopra;
Sosteneva che il diritto di credito opposto in compensazione dall'opponente è del tutto insussistente-
IN VIA PREGIUDIZIALE chiedeva Disporsi la riunione al presente procedimento di quello recante R.G. 1087/2020 pendente avanti Codesto Tribunale con udienza cartolare fissata all'08/07/2020 stante la connessione soggettiva e oggettiva.
NEL MERITO 1) Rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari di
3 lite.
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
Con Ordinanaza del 11.08.2020 si disponeva la riunione al presente giudizio di quello iscritto al numero RGC 1087 /2020 sospeso in quota parte il precetto della CP_1
- Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini 183 cpc
- Vista la documentazione in atti il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni per l' udienza del 14-09-22 , poi a seguito di sostituzione dell' istruttore e rinvii di ufficio la causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 16-09-24 con la concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con l' Ordinanza istruttoria del 11-08-2020 , nel merito è già stato chiarito l' insussistenza del titolo in favore dell' opponente –
Infatti Partendo dall'esame del secondo precetto (ii), deve rilevarsi che dalla verifica del titolo esecutivo alla base – alla sentenza del Tribunale di Latina n. 2290/2019 – non è dato ricavare un comando in favore del SI. ed a carico della SI.ra . Pt_1 Pt_2
In primo luogo, detto comando non si evince da una analisi meramente letterale della sentenza in questione. Ma non si evince nemmeno leggendo in combinazione il decreto presidenziale del 23.7.2014 che aveva posto a carico del SI. un obbligo di Pt_1 mantenimento in favore della SI.ra di euro 700,00 mensili, a fronte del minor CP_1 importo imposto dalla sentenza del 2019 di euro 400,00 mensili, da cui il SI. Pt_1 vorrebbe ricavare un credito restitutorio in suo favore di euro 300,00 moltiplicati per tutti i mesi in cui ha compiuto i versamenti in eccesso. Invero, tralasciando la questione della ripetibilità dei versamenti compiuti in eccesso, che verrà affrontata in prosieguo, manca nel caso di specie un preventivo ed apposito vaglio giurisdizionale della debenza di tali somme in favore del SI. , volto a verificare la sussistenza dei requisiti di Pt_1
certezza, liquidità ed eSIibilità del credito e, in caso positivo, a cristallizzare tale pretesa in un idoneo titolo esecutivo. Tanto esposto ed assodato ne consegue che le ragioni del SI.
non gli consentono di agire in executivis- Pt_1
Per quanto concerne la domanda della odierna convenuta il GI ha già chiarito e precisato che :deve preliminarmente considerarsi che la SI.ra ha avanzato la CP_1
richiesta di pagamento sia per un credito di mantenimento proprio, di euro 2.000,00, sia per un credito di mantenimento di cui sono titolari i figli, di euro 14.925,00, ai quali la sentenza del 2019 ha riconosciuto retroattivamente una rata mensile di mantenimento a carico del SI.
di euro 750,00 complessivi a fronte dell'importo di euro 550,00 riconosciuto col Pt_1
decreto presidenziale del 23.7.2014. Orbene, rispetto ai crediti dei figli la SI.ra è CP_1 solamente legittimata ad agire in proprio, pertanto è da confutare l'argomento del SI.
4 secondo cui la SI.ra sarebbe titolare di tutti i crediti oggetto del precetto Pt_1 CP_1
notificato il 17.2.2020-
Per quanto concerne la richiesta di compensazione anche questo punto è stato sufficentemente chiarito .
Focalizzando l'attenzione sui singoli crediti, quelli di cui sono titolari i figli, avendo natura sostanzialmente alimentare, non possono essere oggetto di compensazione con eventuali (contro) crediti del SI. . Quanto alla natura del credito per mantenimento Pt_1
della SI.ra , in giurisprudenza vi è stata da ultimo una apertura a tenore della CP_1
quale non necessariamente integra un credito di natura alimentare. Tuttavia, nel caso di specie, il credito da mantenimento della SI.ra sembra avere natura alimentare, CP_1
considerato che non serve a garantire il tenore di vita precedente alla crisi coniugale, ma serve per condurre in locazione l'abitazione in cui la stessa vive con i figli. Nemmeno il credito della SI.ra appare, quindi, suscettibile di essere oggetto CP_1
compensazione.
A conforto della predetta ordinanza occorre richiamare La Suprema Corte che è univoca nel sancire che il soggetto obbligato a fornire il contributo al mantenimento dei figli e della coniuge non può opporre a titolo di compensazione un suo credito verso l'avente diritto;
Cass.Civ. n.9553/2020 e Cass.Civ.Ord.n.23024/2019 del 16/09/2019-
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n.32914/2022 hanno statuito il seguente principio di diritto secondo cui “non opera la - condictio indebiti - e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, -delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)-, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso alla luce del principio di solidarietà post-familiare”; Pertanto
l' , come rilevato Codesto Tribunale con le suddette Ordinanze, non ha diritto di Pt_1
opporre in compensazione il credito vantato con conseguente rigetto della proposta opposizione al precetto notificato dalla CP_1
Secondo l'accertamento svolto nel corso del presente giudizio il SI nel Pt_1
corso del periodo di vigenza del decreto presidenziale ha versato una eccedenza in favore della SI.ra , che comunque è stata rivolta al soddisfacimento delle eSIenze CP_1
del nucleo composto dalla e dai figli a lei affidati. Pertanto, detti versamenti CP_1
possono essere considerati quale
5 adempimento parziale dell'obbligo retroattivo di mantenimento dei figli imposto dalla sentenza del 2019. Trattasi di una eccedenza di euro 14.200,00 che può essere quindi imputata al pagamento del debito di euro 14.925,00 del SI. nei confronti Pt_1
dei figli. Residua, quindi un credito complessivo della e dei figli di euro 2.959,00 CP_1 dal quale deve essere decurtato l'ulteriore importo di euro 750,00 medio tempore pagato dal SI. per adempiere al debito nei confronti dei figli risalente al periodo precedente Pt_1 alla sentenza del 2019; l'importo di euro 285,00 non può invece essere decurtato, riguardando spese di mantenimento straordinarie.
Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del precetto intimato
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dott.ssa Rosanna
Gentile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni Controparte_1
6 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il precetto notificatogli il 13/02/2020, per la somma complessiva di
€. 14.192,00 ossia €. 17.159,00 somma precetto con detrazione di €. 2.967,00 versati successivamente alla notifica del precetto oltre interessi e spese occorrende come per legge
C) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in €.2200,00 per diritti e spese borsuali ex D.M.
[...]
55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 15/02/2025
Il GIUDICE dr. Ssa Rosanna Gentile
7