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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31423 / 2023 promossa da rappresentato e difeso dall' avv.to CUCCARESE ANGELA , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Controparte_1
ATTANASIO
, rappr.to e difeso dall'avv. S. M. COLOMBINO CP_2
, rappr.ta e difesa dall'avv. M.NOEL Controparte_3
RAMUNDO
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 10.10.23 e regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202200012280000 notificata tramite Pec il 21.9.23 , relativa ad avvisi di addebito riguardanti contributi e eccepiva l'omessa notifica dei titoli, la prescrizione , la CP_4 CP_2 decadenza;
Concludeva: “previa sospensione dell'efficacia del preavviso di ipoteca nonché l'esecutorietà delle cartelle di pagamento sottese, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare nullo ed inesigibile il preavviso di iscrizione di ipoteca n.
09776202200012280000, nonché il diritto di credito vantato dall' Controparte_5
[..
[...] [...]
e dagli Enti creditori delle cartelle di pagamento NN.
[...]
09720170099912267000, 39720150011606065000, 39720160024584000000 e
39720160031834457000 oltreché prescritto e decaduto il diritto di credito vantato, per le ragioni in narrativa esposte. accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo ed inefficace le opposte cartelle descritte per i motivi sopra esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e prescrizione;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre a spese forfettarie, c.p.a per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Angela Cuccarese che si dichiara antistataria”. CP_ L' si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva, la tardività, l'avvenuta notifica dei titoli - depositando documentazione sul punto-, l'inammissibilità dell'azione e chiedendo il rigetto.
si costituiva eccependo la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva e l'infondatezza nel merito, evidenziando che i termini della riscossione erano rimasti sospesi durante la pandemia e che il termine era stato interrotto per effetto dell'adesione a ben due domande di definizione agevolata;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione CP_2 passiva, in quanto l'ente assegna al concessionario il compito di riscuotere.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza. CP_ Preliminarmente si rileva che ha depositato tutte le ricevute di raccomandate relative agli avvisi di addebito che riguardano l'ente, avvisi che risultano quindi regolarmente notificati e non opposti in tempo utile.
Il termine di prescrizione, peraltro, che decorre dalla notifica di tali atti – eseguita, rispettivamente, in data 12.11.2015, 28.11.2016, 13.1.2017 - dovrebbe essere calcolato considerando anche il periodo di sospensione in periodo pandemico, tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021, per un totale di 17 mesi e 23 giorni.
2 Pertanto, il termine quinquennale maggiorato di 17 mesi e 23 giorni avrebbe una scadenza, rispettivamente, al 5.5.2021, al 21.5.22, al 6.7.23, tutte date antecedenti la notifica dell'atto oggi impugnato e maturate prima del deposito del ricorso.
Senonchè, ha invocato l'applicazione di una causa di Controparte_6
interruzione della prescrizione, vale a dire quella derivante dal riconoscimento di debito.
L'eccezione di interruzione della prescrizione è fondata.
Dalla documentazione dell'ente, si evince infatti che ha aderito alla cosiddetta Pt_1
rottamazione delle cartelle, con domande in data 10.5.2018 e 8.2.2019; nelle dette
CP_ domande (v. in atti) risultano inseriti gli avvisi di addebito dell' in oggetto.
Secondo la Corte di legittimità (Cass. 24555/2010), il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (articolo 2944 cod. civ.).
Nel caso di specie, sussiste un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell' , che va individuato nella domanda di CP_4
rateizzazione e nei singoli pagamenti posti in essere dalla società.
Il 21.9. 2023, poi, è stato notificato l'atto oggi impugnato e, pertanto, considerata anche la sospensione nel periodo pandemico, la prescrizione risulta essere stata utilmente interrotta il 10.5.2018 e l'8.2.2019.
Deve ritenersi, pertanto, che il termine di prescrizione non sia maturato per ciò che
CP_ concerne le pretese dell' .
Deve invece dichiararsi la prescrizione per ciò che concerne la pretesa dell' in quanto CP_2 la cartella n. 09720170120666736000 non risulta notificata (l'ente ha ammesso che risulta solo un tentativo di notifica a persona irreperibile in data 18.3.2018).
Per ciò che concerne la pretesa decadenza, si osserva che i titoli sono stati tutti notificati l'anno successivo a quello corrispondente all'anno di maturazione dei contributi e pertanto deve presumersi che il ruolo esecutivo sia stato formato, rispettivamente, nel 2015, 2016,
2017; l'eccezione risulta in ogni caso superata dall'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata di cui si è detto.
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato, tranne per ciò che concerne la cartella dell' che risulta prescritta. CP_2
3 Stante la parziale, sia pure limitata, soccombenza degli enti, deve ritenersi che le spese possano dichiararsi interamente compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso, tranne per ciò che concerne la cartella n. 09720170120666736000, CP_2
che si dichiara prescritta;
spese interamente compensate.
Roma 5.2.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31423 / 2023 promossa da rappresentato e difeso dall' avv.to CUCCARESE ANGELA , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Controparte_1
ATTANASIO
, rappr.to e difeso dall'avv. S. M. COLOMBINO CP_2
, rappr.ta e difesa dall'avv. M.NOEL Controparte_3
RAMUNDO
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 10.10.23 e regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202200012280000 notificata tramite Pec il 21.9.23 , relativa ad avvisi di addebito riguardanti contributi e eccepiva l'omessa notifica dei titoli, la prescrizione , la CP_4 CP_2 decadenza;
Concludeva: “previa sospensione dell'efficacia del preavviso di ipoteca nonché l'esecutorietà delle cartelle di pagamento sottese, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare nullo ed inesigibile il preavviso di iscrizione di ipoteca n.
09776202200012280000, nonché il diritto di credito vantato dall' Controparte_5
[..
[...] [...]
e dagli Enti creditori delle cartelle di pagamento NN.
[...]
09720170099912267000, 39720150011606065000, 39720160024584000000 e
39720160031834457000 oltreché prescritto e decaduto il diritto di credito vantato, per le ragioni in narrativa esposte. accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo ed inefficace le opposte cartelle descritte per i motivi sopra esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e prescrizione;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre a spese forfettarie, c.p.a per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Angela Cuccarese che si dichiara antistataria”. CP_ L' si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva, la tardività, l'avvenuta notifica dei titoli - depositando documentazione sul punto-, l'inammissibilità dell'azione e chiedendo il rigetto.
si costituiva eccependo la carenza di legittimazione Controparte_3 passiva e l'infondatezza nel merito, evidenziando che i termini della riscossione erano rimasti sospesi durante la pandemia e che il termine era stato interrotto per effetto dell'adesione a ben due domande di definizione agevolata;
chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione CP_2 passiva, in quanto l'ente assegna al concessionario il compito di riscuotere.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza. CP_ Preliminarmente si rileva che ha depositato tutte le ricevute di raccomandate relative agli avvisi di addebito che riguardano l'ente, avvisi che risultano quindi regolarmente notificati e non opposti in tempo utile.
Il termine di prescrizione, peraltro, che decorre dalla notifica di tali atti – eseguita, rispettivamente, in data 12.11.2015, 28.11.2016, 13.1.2017 - dovrebbe essere calcolato considerando anche il periodo di sospensione in periodo pandemico, tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021, per un totale di 17 mesi e 23 giorni.
2 Pertanto, il termine quinquennale maggiorato di 17 mesi e 23 giorni avrebbe una scadenza, rispettivamente, al 5.5.2021, al 21.5.22, al 6.7.23, tutte date antecedenti la notifica dell'atto oggi impugnato e maturate prima del deposito del ricorso.
Senonchè, ha invocato l'applicazione di una causa di Controparte_6
interruzione della prescrizione, vale a dire quella derivante dal riconoscimento di debito.
L'eccezione di interruzione della prescrizione è fondata.
Dalla documentazione dell'ente, si evince infatti che ha aderito alla cosiddetta Pt_1
rottamazione delle cartelle, con domande in data 10.5.2018 e 8.2.2019; nelle dette
CP_ domande (v. in atti) risultano inseriti gli avvisi di addebito dell' in oggetto.
Secondo la Corte di legittimità (Cass. 24555/2010), il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (articolo 2944 cod. civ.).
Nel caso di specie, sussiste un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell' , che va individuato nella domanda di CP_4
rateizzazione e nei singoli pagamenti posti in essere dalla società.
Il 21.9. 2023, poi, è stato notificato l'atto oggi impugnato e, pertanto, considerata anche la sospensione nel periodo pandemico, la prescrizione risulta essere stata utilmente interrotta il 10.5.2018 e l'8.2.2019.
Deve ritenersi, pertanto, che il termine di prescrizione non sia maturato per ciò che
CP_ concerne le pretese dell' .
Deve invece dichiararsi la prescrizione per ciò che concerne la pretesa dell' in quanto CP_2 la cartella n. 09720170120666736000 non risulta notificata (l'ente ha ammesso che risulta solo un tentativo di notifica a persona irreperibile in data 18.3.2018).
Per ciò che concerne la pretesa decadenza, si osserva che i titoli sono stati tutti notificati l'anno successivo a quello corrispondente all'anno di maturazione dei contributi e pertanto deve presumersi che il ruolo esecutivo sia stato formato, rispettivamente, nel 2015, 2016,
2017; l'eccezione risulta in ogni caso superata dall'avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata di cui si è detto.
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato, tranne per ciò che concerne la cartella dell' che risulta prescritta. CP_2
3 Stante la parziale, sia pure limitata, soccombenza degli enti, deve ritenersi che le spese possano dichiararsi interamente compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso, tranne per ciò che concerne la cartella n. 09720170120666736000, CP_2
che si dichiara prescritta;
spese interamente compensate.
Roma 5.2.2025
Il giudice
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