Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Mirisciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del decreto Cat. -OMISSIS-/Imm. del 19 gennaio 2023, con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha negato il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto Cat. -OMISSIS-/Imm. del 19 gennaio 2023, il Questore della Provincia di -OMISSIS- negava al sig. -OMISSIS- il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, in ragione della mancanza della documentazione necessaria ad esitare positivamente l’istanza.
In particolare, durante l’istruttoria, emergeva la mancanza: del certificato di residenza, del certificato di stato di famiglia, della dichiarazione di ospitalità o di altro titolo inerente all’abitazione, di copia del codice fiscale (o iscrizione al S.S.N. o assegnazione del medico A.S.L.) e della documentazione contabile (ultime tre buste paga – dichiarazione dei redditi) da cui evincere la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 ter comma 13 della legge n. 102/2009 -Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità - Eccesso di potere per carenza della motivazione ;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 268/1998 e successive modifiche ed integrazioni - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità - Eccesso di potere per carenza della motivazione.
Il ricorrente deduce di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio del chiesto permesso di soggiorno, come da documentazione in atti.
In conseguenza, non sussisterebbero motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dovendo l’Amministrazione tener conto degli elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, prima parte, del d. lgs. n. 286/1998.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 202 del 21 aprile 2023, confermata in grado di appello, questo Tribunale ha respinto l’istanza di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 27 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (TAR Campania, VI, 28 maggio 2021, n. 3564; TAR Campania, VI, 29 aprile 2020, n. 1543; TAR Lombardia, I, 12 marzo 2019, n. 534; Id., id., 29 ottobre 2018, n. 2428; Id., id., 31 luglio 2018, n. 1896; CdS, III, ord. 6359/18), ovvero a documentazione posteriore ” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 25 giugno 2024, n. 1981).
Nel caso di specie, è incontestato che, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il ricorrente non abbia prodotto la documentazione idonea a dimostrare, oltre ai requisiti alloggiativi, anche quelli reddituali minimi richiesti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
In conseguenza, il ricorso deve essere rigettato, fatta salva la possibilità per il ricorrente di sollecitare nuovamente l’esercizio dei poteri valutativi dell’Amministrazione alla luce delle circostanze e dei documenti sopravvenuti allegati in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Con riguardo alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio conferma il decreto di rigetto n. 72 del 9 giugno 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo rigetta;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
- conferma la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.