Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01756/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2024, proposto da
CE LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 396/2023 pubblicata il 15.09.2023, del Tribunale di Siena, Sez. lavoro, notificata a mezzo pec il 17/09/2023 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena dell’11 novembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 396/2023, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella misura di euro 500,00 annui oltre interessi legali, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
La ricorrente conclude, pertanto, affinché al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento e accreditamento degli importi dovuti.
1.1. Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 17 settembre 2023, la ricorrente ha notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato come da certificazione di cancelleria in atti.
Risulta altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è dell’11 novembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 2.000,00 relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero resistente, o un funzionario da lui delegato.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 396/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero resistente affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierpaolo Grauso, Presidente FF, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierpaolo Grauso |
IL SEGRETARIO