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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/06/2024, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. COPPOLA MARIA TERESA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, , C.F. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 CP_2 C.F._2 studio dell'Avv. GAMBA PAOLO LORENZO e che lo rappresentano e Controparte_3
difendono, giusta delega in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, esperita ogni opportuna istruttoria, contrariis reiectis, così disporre:
1) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi con addebito al signor CP_4
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ordinandone l'annotamento nei Registri
[...]
dello Stato civile del Comune di Nembro;
pagina 1 di 10 2) determinare un termine, possibilmente non inferiore a 6 mesi dall'udienza di p.c. per il rilascio dell'abitazione familiare di Nembro da parte della signora , non sussistendo i presupposti di Pt_1 legge per l'assegnazione alla stessa ma dovendo ella avere un margine congruo di tempo per trovare idonea abitazione in affitto, stante l'assenza di urgenza atteso che il coniuge ha altra abitazione in uso e che la FI a tutt'oggi si esercita liberamente al pianoforte nella casa familiare.
3) assegnare al signor conseguentemente, l'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà, CP_1
affinchè ci conviva con la FI maggiorenne non economicamente autonoma, dal giorno successivo al termine per il rilascio determinato come richiesto al punto 2;
4) Rideterminare, comunque per il pregresso, a carico dell'ingegner e a favore della CP_1 signora a titolo di concorso nel mantenimento della FI , un assegno di almeno € 800 Pt_1 Per_1
mensili o altra somma ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del ricorso di separazione fino al dicembre 2023;
5) Disporre che il signor anticipi le spese straordinarie per la FI disponendo il rimborso CP_1
del 30% da parte della madre, o altra percentuale ritenuta di giustizia.
6) Disporre che il mantenimento ordinario della minore sia completamente a carico del padre o, in subordine, lo disponga in misura non superiore ad € 100 (cento) da parte della madre, stante il reddito netto mensile della stessa che si attesta intorno ai 1100 euro a fronte dei 3.300 oltre i redditi dei capitali investiti del signor e a fronte dei nuovi carichi economici che la stessa CP_1
dovrà affrontare;
7) determinare a carico del signor a favore della signora un assegno a titolo di CP_1 Pt_1
contributo abitativo o di mantenimento, che si indica in € 450 mensili o altra somma ritenuta di giustizia;
8) Condannare il convenuto a rimborso parziale delle spese legali ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria sull'asserita e reiterata affermazione di decadenza dai termini istruttori dell'attrice in corso di causa
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo: a) pronunciare, la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile celebrato nel Comune di Nembro (BG) in data 16 aprile 2005 - Anno 2005, numero 4, parte I, serie Ufficio - con ogni prescrizione all'Ufficiale di Stato civile competente;
b) revocare l'assegnazione della casa familiare inizialmente disposta in favore della ricorrente assegnandola al resistente, esclusivo proprietario dell'immobile, perché ci viva con la FI;
Per_1
c) revocare l'obbligo di contributo al mantenimento della FI a carico del padre, che Per_1
provvederà a lei direttamente, stante la convivenza di padre e FI, ponendolo a carico della
pagina 2 di 10 madre nella misura di euro 350,00 mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, ovvero nella somma che riterrà congrua ripartendo al 50% tra i genitori le spese straordinarie necessarie per la FI come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets sanitari;
- spese Organizzazione_1
mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese Organizzazione_1
scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
e) Nulla prevedere a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente indipendenti;
f) Rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue
Con ricorso depositato in data 03/03/2021, coniugata con , , Parte_1 CP_1 CP_2
per matrimonio celebrato a Nembro in data 16/04/2005, unione dalla quale è nata la FI Per_1
(6.7.2005), ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione, con addebito al marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza.
Parte ricorrente ha inoltre formulato le seguenti ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della FI affido condiviso, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa Per_1 pagina 3 di 10 coniugale;
un assegno di mantenimento pari a € 700,00 mensili a carico del padre, oltre al 60& delle spese straordinarie;
un assegno di mantenimento pari a €250,00 mensili;
la regolamentazione delel visite anche tramite il servizio sociale;
, , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione, CP_1 CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: l'affido condiviso della FI, con collocamento presso la madre;
regolamentazione delle visite, un assegno di mantenimento pari a €
300,00, oltre al 60% delle spese straordinarie.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il giorno 16.9.2021, il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato e con successiva ordinanza ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, nominando il Giudice istruttore: affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale;
regolamentazione delle visite;
un assegno di mantenimento paterno pari a € 450,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Introdotta la fase dinnanzi al giudice istruttore, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni e alla rimessione della causa al
Collegio per la decisione, la FI maggiorenne della coppia, si è trasferita a vivere Per_1
definitivamente presso il padre con conseguente radicale cambiamento della situazione familiare, pertanto la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di consentire alle parti di precisare le conclusioni alla luce di tale intervenuto cambiamento rappresentato da entrambe le parti.
2.
La domanda principale volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, tutte le risultanze processuali ed in particolare le dichiarazioni rese dagli stessi coniugi in corso di giudizio nonché il contenuto delle allegazioni dei rispettivi atti processuali e la perdurante interruzione della convivenza hanno evidenziato un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso intollerabile la loro convivenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi (nata a [...], il Parte_1
25/02/1973) e , (nato a [...], il [...]), i quali hanno contratto CP_1 CP_2
matrimonio in NEMBRO, il 16/04/2005.
3.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. E invero, gli elementi pagina 4 di 10 acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, sia in punto di addebito della separazione, sia in punto economico.
4.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è infondata e pertanto va rigettata.
Giova premettere che per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno dei coniugi (o di entrambi) e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi – inosservanza che non può comunque essere generica ma deve manifestarsi in precisi fatti storici (cfr.: Cass., 4 aprile 2014 n. 7998) – essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
(cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071), tenendo a tal fine conto delle modalità e frequenza dei fatti e del tipo di ambiente in cui sono accaduti e in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge che permetta di verificare se quello tenuto da uno di essi sia stato la causa della intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., 28 settembre 2001 n. 12130;
Cass., 22 aprile 1989 n. 193).
Nel caso di specie, la ricorrente nel proprio ricorso ha riferito che la relazione coniugale era stata caratterizzata negli ultimi tempi da una crescente disaffettività del marito nei confronti della moglie
e della FI e liti continue da lui provocate, che la stessa, in ansia per la cessazione del proprio lavoro per motivi sanitari e occupata dalle altre incombenze familiari, anche relative alla didattica
a distanza della FI e alla conduzione della casa, cercava di evitare le occasioni di scontro che, però, venivano esasperate dal marito fino a che la stessa non reagiva ed in questa situazione il signor a luglio scorso, decideva ingiustificatamente, e senza comunicarlo alla moglie, di CP_1
non far più pervenire sul conto comune il proprio stipendio dal mese successivo, allontanandosi da casa a fine agosto 2020, e (apparentemente) andando ad abitare dal fratello, invitato dalla moglie a non fare sciocchezze e ritornare a casa, dichiarava di non poter farlo perché il fratello gli aveva detto che se fosse tornato lui non lo avrebbe più aiutato.
pagina 5 di 10 Nella memoria integrativa, inoltre, aggiunge che lo ha preso la decisione di separarsi per la CP_1
probabile presenza di altra donna nella sua vita.
Orbene, quanto all'asserito abbandono del tetto coniugale, parte resistente ha riferito che le parti si erano rivolte già dal mese di giugno 2020 ad un avvocato per procedere con una separazione consensuale e detta circostanza non è stata tempestivamente e specificamente contestata dalla ricorrente.
Inoltre la stessa ha trovato conferma nella chat whatsapp depositata dal sig. in cui le parti a CP_1 fine maggio riportano il nome di una avvocata e l'indirizzo e nel mese di luglio si legge che la stessa ricorrente scrive al marito “è finita e basta”. Con riferimento alla chat prodotta si rileva che la sig.ra ha solo genericamente contestato la produzione, rilevando che la stessa risulta Pt_1
incompleta e quindi artefatta, senza però contestare la veridicità dei singoli fatti storici riportati, come l'aver contattato un avvocato per la separazione consensuale (naufragato perché non sono riuscite ad addivenire ad un accordo) in un periodo antecedente all'allontanamento dalla casa coniugale del marito.
Le circostanze addotte dalla moglie risultano dunque generiche e non provate e la rilevata lacuna istruttoria non appare colmabile con l'espletamento delle richieste prove orali attesto che l'unico capitolo tempestivamente formulato dalla resistente era il seguente: Vero che alla fine di agosto
2020 il signor usciva da casa mentre la moglie era in video chiamata con la madre CP_1 CP_5
, senza far rientro nè quella sera nè nei giorni successivi?.
[...]
Ancora, con riferimento alla asserita infedeltà, la condotta risulta addebitata in termini generici, senza alcuna indicazione neppure temporale, né si è messa in prova sul punto.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita la prova del nesso eziologico tra l'uscita di casa del resistente e la crisi coniugale, né provata l'infedeltà, la domanda id addebito deve essere rigettata.
5.
Con riferimento alle ulteriori domande accessorie si osserva quando segue.
Anzitutto si dà atto che la FI della coppia è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento e pertanto nulla potrà più essere disposto in ordine al suo affido, collocamento e al diritto di visita.
Inoltre, la stessa risulta non economicamente autosufficiente, come pacificamente riconosciuto da entrambi i genitori e dal 7.12.2023 vive con il padre.
Ne consegue che, come richiesto dai coniugi, la casa coniugale di proprietà esclusiva del resistente va assegnata a quest'ultimo.
Si ritiene inoltre opportuno disporre che la resistente rilasci l'abitazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza, ove non già effettuato, asportando tutti gli pagina 6 di 10 effetti personali
Quanto alle statuizioni economiche oggetto della decisione è consolidato orientamento della
Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n.
25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.
Orbene, dalle risultanze processuali è emerso che , di anni cinquantuno ha sino ad Parte_1
ora abitato con la minore nell'immobile di proprietà esclusiva del marito.
La stessa ha un altro figlio avuto da una precedente relazione che non vive più con lei e ha lavorato dapprima come domestica, e poi badante presso i genitori del marito, poi, in costanza di
Orga matrimonio, nella di Gandino (BG) come ASA ed attualmente come massoterapista presso il centro medico di Gorle con partita Iva,
All'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire sui 1.000,00 euro netti mensili.
Dalle dichiarazioni fiscali in atti è emerso che la stessa ha dichiarato: nell'anno di imposta 2017, un reddito al netto delle perdite soggette a imposta sostitutiva pari a € 11.747,00 (pf 2018); nell'anno di imposta 2018, un reddito al netto delle perdite soggette a imposta sostitutiva pari a € 15.018,00 (pf
2019), nell'anno di imposta 2019, un reddito al netto delle perdite soggette a imposta sostitutiva pari a 18.144 (pf 2020), nell'anno di imposta 2020, un reddito al netto delle perdite soggette a imposta sostitutiva pari a € 12.962,00 (pf 2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito netto di
€17.842,00 (pf 2022); nell'anno di imposta 2022, un reddito netto di € 14.163,00 (pf 2023).
La ricorrente risulta infine proprietaria di un immobile in Romania e ha contratto un finanziamento in data 3 febbraio 2022 di € 5.000.
, di anni sessantasette, vive da solo in un immobile in locazione con canone CP_1 Controparte_4 mensile pari a € 450,00 mensili e lavora come impiegato, con contratto a tempo indeterminato.
All'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire circa 2.500,00 euro mensili, con anche quattrodicesima, nonché di essere proprietario, oltre alla casa coniugale, gravata da mutuo con rata mensile di € 609,23, di alcuni immobili (due appartamenti, un magazzino e due autorimesse), alcuni di quali locati, con canoni mensili pari complessivamente a € 880,00, e per la ristrutturazione dei quali ha contratto un mutuo con rata mensile pari a € 500,00.
Dalle dichiarazioni fiscali versate in atti è emerso che lo stesso ha dichiarato, oltre ai canoni di locazione come emerso in sede presidenziale (rispetto ai quali si evince dalle dichiarazioni dei pagina 7 di 10 redditi depositate un reddito imponibile da cedolare secca di €10.062,00): nell'anno di imposta
2017, un reddito imponibile di € 51.619,00 (730/2018); nell'anno di imposta 2018, un reddito imponibile di € 49.665,00 (730/2019); nell'anno di imposta 2019, un reddito imponibile di €
50.490,00 (730/2020); nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile di € 50.320,00 (730/2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di € 48.396,00 (730/2022); nell'anno di imposta
2022, un reddito imponibile di € 51.672,00 (730/2023).
Inoltre, risulta titolare di un investimento immediato in buoni di risparmio per € 20.000, oltre che di ulteriori finanziamenti pari a € 18.000 €.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, tenuto conto della sperequazione reddituale e patrimoniale delle parti, dell'assegnazione delle casa coniugale al marito e dei futuri oneri abitativi della ricorrente, dell'età della FI e delle sue esigenze, va disposto il mantenimento diretto della FI a carico di entrambi i genitori, con obbligo da parte di ciascun coniuge di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre a partire dalla data di rilascio dell'immobile da parte della ricorrente.
Inoltre, sempre in ragione della sperequazione di cui sopra e dei relativi oneri incombenti in capo alle parti, va posto in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di CP_1 mantenimento pari a € 300,00 mensili a partire dalla data di rilascio dell'immobile da parte della ricorrente, atteso che sino a tale data la sig.ra continuerà a godere della casa coniugale di Pt_1
proprietà esclusiva del marito e sulla quale grava un mutuo sostenuto interamente da quest'ultimo.
Va dichiarata inammissibile, infine, in quanto tardiva la domanda avanzata dalla ricorrente di rideterminazione per il pregresso un assegno di almeno €800,00 fino al dicembre 2023.
5.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6.
Attesa la natura della lite, la soccombenza della ricorrente con riguardo alla domanda di addebito e l'esito del giudizio in ordine alle ulteriori domande accessorie (con soccombenza reciproca), ritiene il Collegio sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di
2/3 con condanna della ricorrente a rifondere in favore del marito la residua quota di 1/3.
Si ritiene, infine, che, in assenza del presupposto della soccombenza del sig. non sussistano CP_1
gli estremi per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta dalla ricorrente.
P.Q.M.
pagina 8 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1. pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] , e , , nato a [...] il Pt_1 CP_1 CP_2
12/04/1957 (atto n. 4, parte I, reg. Atti Matrimonio dell'anno 2005);
2. rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
3. assegna la casa coniugale a , disponendo che la moglie rilasci Controparte_4
l'abitazione entro e non oltre il termine di mesi tre a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, asportando tutti gli effetti personali
4. dispone che i coniugi provvedano al mantenimento diretto della FI durante il rispettivo periodo di permanenza trascorso con gli stessi a partire dalla data di rilascio dell'immobile da parte della ricorrente;
5. pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, a partire dalla data di rilascio dell'immobile da parte della ricorrente, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1
sanitari; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non convenzionali;
e) Organizzazione_1
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 9 di 10 istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 CP_2 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento della moglie, a partire dalla data di rilascio dell'immobile da parte della ricorrente, assegno che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nembro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
8. rigetta le ulteriori domande;
9. compensa per la quota di 2/3 le spese di lite tra le parti, che liquida in complessivi €
6.713,00 oltre spese generali ed oneri di legge se dovuti, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere in favore di la quota di 1/3 della somma che Controparte_4
precede.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della sezione prima civile del 30/05/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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