TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1447 del Registro Generale Contenzioso per l'anno
2020
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , in proprio e quali titolari dello Studio Legale C.F._2
Associato NG (P.IVA: ), rappresentati e difesi da sé P.IVA_1 medesimi;
- Opponenti –
E
(C.F.: - Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA: , per il tramite della procuratrice speciale, P.IVA_3 [...]
(C.F.: , P.IVA: Controparte_2 P.IVA_4
,), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come in atti, P.IVA_3 dall'avv. Francesca Arturi (C.F.: ); C.F._3
- Parte Opposta -
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_5 rappresentata e difesa, come in atti, dall' avv. Giulio Masotti (C.F.
[...]
, con studio in Roma, via Romeo Rodriguez Pereira 129 b;
C.F._4
- Parte Opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 373/2020, emesso dal Tribunale di
Palmi il 27/07/2020. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali titolari dello studio legale associato NG,
[...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020, emesso dal
Tribunale di Palmi in favore della , di Controparte_1 importo pari ad euro 19.314,33, oltre interessi e spese della fase monitoria, fondato su contratto di conto corrente n.850737 acceso presso la Filiale di
LI MA.
1.2. Gli opponenti eccepivano in via preliminare:
a) la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice del monitorio;
b) nullità del decreto per mancanza dei requisiti di legge stante l'inidoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta in sede monitoria;
1.3. nel merito:
c)la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di aperura di credito, per avere la illegittimamente applicato nel corso del rapporto la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dei tassi passivi in assenza di specifica pattuizione;
d) la nullità ex artt. 1325 e 1418 c.c. della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
l'applicazione, in costanza di rapporto, di variazioni in peius delle condizioni contrattuali non previamente concordate;
e) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
1.4. Sulla scorta di tali premesse, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della condotta illecita della CP_1 quantificati in € 18.000,00 in ragione della perdita di un'opportunità di finanziamento finalizzato al sostegno al reddito in seguito alla pandemia.
2. In data 28.01.2021, si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando il dedotto avversario ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Deduceva in particolare, in via preliminare, la sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale, avendo le parti stipulato una clausola derogatoria della competenza in favore del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione aveva sede centrale la BA contraente (nella specie, ) non assumendo CP_1 rilievo l'ubicazione delle filiali.
2.2. Nel merito, la banca convenuta contestava le opposte istanze, eccezioni e deduzioni siccome manifestamente generiche ed infondate stante la validità e conformità alla vigente normativa delle condizioni contrattuali applicate.
Sosteneva, in particolare:
- la conformità del contratto di c/c e del contratto di apertura di credito oggetto di causa all'art. 120 D. Lgs.385/93, come modificato dall'art. 25 D. Lgs. 342/99
e alla Delibera CICR 9.2.2000, avendo le parti convenuto la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
- la determinatezza e conformità ai limiti legali delle clausole relative ai tassi di interessi;
- la validità, liceità e sufficiente determinatezza della clausola inerente alla Commissione di Massimo Scoperto, avendo la stessa funzione di
"remunerazione” accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, dunque, dovuta indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma;
- l'infondatezza delle opposte eccezioni in ordine alla mancata pattuizione degli oneri e delle spese;
- l'intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c., per non avere gli opponenti tempestivamente impugnato le risultanze contabili. Parte opposta eccepiva inoltre la genericità e temerarietà della domanda riconvenzionale, nonché la inammissibilità e infondatezza della domanda restitutoria essendo il conto corrente era ancora aperto e con saldo debitorio.
Concludeva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3. In data 26.10.2023 si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società cessionaria del credito in forza di contratto di Controparte_3 cessione ex art. 58 TUB stipulato con la BA convenuta il 19 aprile 2023, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la quale si riportava alle istanze, eccezioni e conclusioni rassegnate in atti dalla cedente. 4. In esito all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente si accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale di sollevata dagli opponenti sulla scorta della Controparte_3 mancanza di prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione di crediti in blocco intercorsa tra la BA opposta e la cessionaria intervenuta in corso di causa.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020).
È infatti necessario distinguere l'avviso ai fini dell'efficacia della cessione dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione1.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente2. Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB.
La documentazione versata in atti dalla cessionaria non è pertanto sufficiente a provare l'esistenza e il contenuto del contratto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione.
5.1. È invece priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice del monitorio sollevata dagli opponenti, emergendo per tabulas dal contratto di conto corrente in atti che la clausola derogatoria della competenza in favore del Contr Tribunale del luogo dove ha sede la BA contraente (nella specie, di
) è stata specificamente approvata per iscritto da entrambi gli CP_1 opponenti, mediante doppia sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.
5.2. Nel merito, l'opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
Parte attrice contesta la pretesa creditoria per avere la applicato CP_1 illegittimamente e senza previa pattuizione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
L'eccezione è fondata. Ed invero, le risultanze istruttorie e la Consulenza Tecnica
d'ufficio hanno evidenziato che né il contratto di conto corrente (e relativo documento di sintesi) né il contratto di apertura del credito consentono di individuare i criteri di capitalizzazione degli interessi. In ragione di tale evidenza documentale, il CTU ha dunque correttamente effettuato il ricalcolo senza applicare alcuna capitalizzazione3.
È infatti principio consolidato in giurisprudenza, a seguito della sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095/2004, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debba ritenersi illegittima perché contrastante con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato la nullità delle clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, in relazione ai rapporti bancari regolati in conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della C.I.C.R. 9 febbraio 20004.
Per il periodo successivo, nel quale ricade la controversia che occupa, l'art. 6 della citata delibera (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 22.4.2000), recante “trasparenza contrattuale”, dispone invero che “i contratti relativi alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi
e il tasso di interesse applicato”.
La norma chiarisce testualmente che “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione intrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
In altri termini, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R. 9 febbraio 2000, la capitalizzazione infra-annuale richiede un'espressa pattuizione che ne indichi i criteri, periodicità di capitalizzazione, tasso d'interesse applicato, valore del tasso rapportato su base annua. Tali elementi non risultano tuttavia indicati nei contratti oggetto di causa stipulati successivamente all'emanazione della delibera (il contratto di conto corrente risale al 09.10.2003, mentre l'aumento di credito risale all'anno 2010), con la conseguenza che la capitalizzazione degli interessi applicata dalla BA convenuta in assenza di specifica pattuizione deve ritenersi illegittima5.
5.3. È altresì meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità ex artt. 117 TUB
e 1346 c.c. della clausola inerente alla Commissione di Massimo Scoperto.
In sede istruttoria è emerso infatti che nel contratto di Conto corrente la CMS
“…è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, in particolare, né la base imponibile né la periodicità di determinazione…”6. In ragione di tale ineluttabile evidenza processuale il CTU ha provveduto a rideterminare le competenze del conto corrente depurandole dalle commissioni di massimo scoperto, per come applicate fino al 31/12/2009. La Delibera CICR del 09.02.2000 richiede infatti che la CMS venga espressamente pattuita mediante la puntuale indicazione dei tassi nominali ed effettivi e della periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'omessa indicazione di tali elementi nel contratto per cui è causa rende pertanto la relativa clausola nulla siccome priva dei requisiti di sufficiente determinatezza o determinabilità.
5.4. Sono altresì meritevoli di accoglimento le doglianze mosse dagli opponenti circa l'illegittima applicazione, da parte della banca, di variazioni peggiorative in corso di rapporto, in assenza di preventiva comunicazione ai correntisti. La non ha infatti provato che i clienti abbiano effettivamente ricevuto le CP_1 comunicazioni di cui all'art. 118 TUB. Sul punto il CTU ha rilevato espressamente che “…sebbene le Proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB siano state depositate nel fascicolo della parte opposta BCC Gestione Credito Contr
le stesse non sono riportate in calce agli estratti conto ma formano comunicazioni a sé stanti per le quali non vi è prova in atti dell'effettiva ricezione da parte dei Clienti…” escludendo pertanto dal ricalcolo le variazioni peggiorative applicate dalla banca.
5.5. Sono invece prive di pregio le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla illegittimità del tasso intra fido ed extra fido applicato, siccome regolarmente pattuito e al presunto superamento del tasso-soglia vigente ratione temporis, a tal fine si richiamano le emergenze della consulenza tecnica d'ufficio.
In relazione a tale ultimo profilo, il perito ha invero accertato che “…il TEG, comprensivo di oneri e cms, sia per il periodo ante 2010 utilizzando la formula di BA d'Italia di cui al bollettino di vigilanza del 02/12/20051 sia per il periodo post 2009 secondo formula BA d'Italia pro tempore vigente, risulta sempre entro soglia, come si evince dallo stralcio dell'allegato “Analisi Usura B.I”.
6. In luce dei criteri e delle argomentazioni sopra enucleate e della documentazione richiamata, la consulenza tecnica d'ufficio -dalla quale non vi è ragione di discostarsi, siccome dotata dei crismi di logicità, coerenza e rigore tecnico e giuridico– ha rideterminato l'entità della pretesa azionata riscontrando un saldo finale a debito dello Studio Legale NG pari ad euro 3.910,29
(Vedi CTU, Allegato B pagina 42, Allegato C Pag. 15, Allegato D pag. 10, Allegato
E Pag. 8, Allegato F Pagine 134, 141,146).
7. Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria formulata dagli opponenti in via riconvenzionale, siccome generica nelle allegazioni e priva di elementi di riscontro anche solo di carattere indiziario.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
8.1. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte opposta atteso che essa all'udienza dell'11/07/2023 ha rifiutato una proposta conciliativa maggiormente favorevole rispetto all'esito della controversia, che prevedeva il versamento dell'importo di euro 9.000,00 da parte degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto Ingiuntivo
n. 373/2020, emesso dal Tribunale di Palmi in data 27/07/2020;
- dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
- condanna gli opponenti al versamento, in favore della convenuta, della CP_1 somma di € 3.910,29, corrispondente al saldo debitorio accertato in atti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
- Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 12/11/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 2 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 3 Sul punto la CTU dà atto: “Come argomentato nel quesito n.1 nel contratto di conto corrente e nel relativo contratto di apertura di credito non sono stati indicati i criteri di capitalizzazione;
pertanto, il ricalcolo è stato effettuato non applicando alcuna capitalizzazione. Nel contratto di aumento del credito datato 31.12.2010 la clausola relativa alla capitalizzazione non è stata sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e non vi è indicato né il tasso nominale né quello effettivo degli interessi creditori”. 4 Cass. Civ. Sez. Unite n. 21095/2004 “Nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio 2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista”. 5 Vedi CTU “Ai fini dell'applicazione della capitalizzazione infrannuale, la Delibera CICR del09.02.2000 richiede espressamente che la stessa venga pattuita contrattualmente e che in contratto siano indicati non solo i tassi nominali ed effettivi ma anche la periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori. Questo CTU ritiene che, vista la mancanza di tale ultima indicazione sia nel contratto di c/c del 09.10.2003 che in quello di apertura di credito del 03.12.2010 e non essendovi agli atti alcun documento sottoscritto da parte del cliente al riguardo, non possa applicarsi né la capitalizzazione trimestrale degli interessi né quella annuale. 6 Vedi CTU.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1447 del Registro Generale Contenzioso per l'anno
2020
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , in proprio e quali titolari dello Studio Legale C.F._2
Associato NG (P.IVA: ), rappresentati e difesi da sé P.IVA_1 medesimi;
- Opponenti –
E
(C.F.: - Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA: , per il tramite della procuratrice speciale, P.IVA_3 [...]
(C.F.: , P.IVA: Controparte_2 P.IVA_4
,), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come in atti, P.IVA_3 dall'avv. Francesca Arturi (C.F.: ); C.F._3
- Parte Opposta -
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_5 rappresentata e difesa, come in atti, dall' avv. Giulio Masotti (C.F.
[...]
, con studio in Roma, via Romeo Rodriguez Pereira 129 b;
C.F._4
- Parte Opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 373/2020, emesso dal Tribunale di
Palmi il 27/07/2020. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali titolari dello studio legale associato NG,
[...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 373/2020, emesso dal
Tribunale di Palmi in favore della , di Controparte_1 importo pari ad euro 19.314,33, oltre interessi e spese della fase monitoria, fondato su contratto di conto corrente n.850737 acceso presso la Filiale di
LI MA.
1.2. Gli opponenti eccepivano in via preliminare:
a) la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice del monitorio;
b) nullità del decreto per mancanza dei requisiti di legge stante l'inidoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione prodotta in sede monitoria;
1.3. nel merito:
c)la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di aperura di credito, per avere la illegittimamente applicato nel corso del rapporto la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dei tassi passivi in assenza di specifica pattuizione;
d) la nullità ex artt. 1325 e 1418 c.c. della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
l'applicazione, in costanza di rapporto, di variazioni in peius delle condizioni contrattuali non previamente concordate;
e) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
1.4. Sulla scorta di tali premesse, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della condotta illecita della CP_1 quantificati in € 18.000,00 in ragione della perdita di un'opportunità di finanziamento finalizzato al sostegno al reddito in seguito alla pandemia.
2. In data 28.01.2021, si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando il dedotto avversario ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Deduceva in particolare, in via preliminare, la sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale, avendo le parti stipulato una clausola derogatoria della competenza in favore del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione aveva sede centrale la BA contraente (nella specie, ) non assumendo CP_1 rilievo l'ubicazione delle filiali.
2.2. Nel merito, la banca convenuta contestava le opposte istanze, eccezioni e deduzioni siccome manifestamente generiche ed infondate stante la validità e conformità alla vigente normativa delle condizioni contrattuali applicate.
Sosteneva, in particolare:
- la conformità del contratto di c/c e del contratto di apertura di credito oggetto di causa all'art. 120 D. Lgs.385/93, come modificato dall'art. 25 D. Lgs. 342/99
e alla Delibera CICR 9.2.2000, avendo le parti convenuto la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
- la determinatezza e conformità ai limiti legali delle clausole relative ai tassi di interessi;
- la validità, liceità e sufficiente determinatezza della clausola inerente alla Commissione di Massimo Scoperto, avendo la stessa funzione di
"remunerazione” accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, dunque, dovuta indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma;
- l'infondatezza delle opposte eccezioni in ordine alla mancata pattuizione degli oneri e delle spese;
- l'intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c., per non avere gli opponenti tempestivamente impugnato le risultanze contabili. Parte opposta eccepiva inoltre la genericità e temerarietà della domanda riconvenzionale, nonché la inammissibilità e infondatezza della domanda restitutoria essendo il conto corrente era ancora aperto e con saldo debitorio.
Concludeva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3. In data 26.10.2023 si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società cessionaria del credito in forza di contratto di Controparte_3 cessione ex art. 58 TUB stipulato con la BA convenuta il 19 aprile 2023, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la quale si riportava alle istanze, eccezioni e conclusioni rassegnate in atti dalla cedente. 4. In esito all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente si accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale di sollevata dagli opponenti sulla scorta della Controparte_3 mancanza di prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione di crediti in blocco intercorsa tra la BA opposta e la cessionaria intervenuta in corso di causa.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020).
È infatti necessario distinguere l'avviso ai fini dell'efficacia della cessione dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione1.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente2. Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB.
La documentazione versata in atti dalla cessionaria non è pertanto sufficiente a provare l'esistenza e il contenuto del contratto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione.
5.1. È invece priva di pregio l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice del monitorio sollevata dagli opponenti, emergendo per tabulas dal contratto di conto corrente in atti che la clausola derogatoria della competenza in favore del Contr Tribunale del luogo dove ha sede la BA contraente (nella specie, di
) è stata specificamente approvata per iscritto da entrambi gli CP_1 opponenti, mediante doppia sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.
5.2. Nel merito, l'opposizione è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esplicitati.
Parte attrice contesta la pretesa creditoria per avere la applicato CP_1 illegittimamente e senza previa pattuizione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
L'eccezione è fondata. Ed invero, le risultanze istruttorie e la Consulenza Tecnica
d'ufficio hanno evidenziato che né il contratto di conto corrente (e relativo documento di sintesi) né il contratto di apertura del credito consentono di individuare i criteri di capitalizzazione degli interessi. In ragione di tale evidenza documentale, il CTU ha dunque correttamente effettuato il ricalcolo senza applicare alcuna capitalizzazione3.
È infatti principio consolidato in giurisprudenza, a seguito della sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095/2004, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debba ritenersi illegittima perché contrastante con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato la nullità delle clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, in relazione ai rapporti bancari regolati in conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della C.I.C.R. 9 febbraio 20004.
Per il periodo successivo, nel quale ricade la controversia che occupa, l'art. 6 della citata delibera (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 22.4.2000), recante “trasparenza contrattuale”, dispone invero che “i contratti relativi alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi
e il tasso di interesse applicato”.
La norma chiarisce testualmente che “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione intrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
In altri termini, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R. 9 febbraio 2000, la capitalizzazione infra-annuale richiede un'espressa pattuizione che ne indichi i criteri, periodicità di capitalizzazione, tasso d'interesse applicato, valore del tasso rapportato su base annua. Tali elementi non risultano tuttavia indicati nei contratti oggetto di causa stipulati successivamente all'emanazione della delibera (il contratto di conto corrente risale al 09.10.2003, mentre l'aumento di credito risale all'anno 2010), con la conseguenza che la capitalizzazione degli interessi applicata dalla BA convenuta in assenza di specifica pattuizione deve ritenersi illegittima5.
5.3. È altresì meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità ex artt. 117 TUB
e 1346 c.c. della clausola inerente alla Commissione di Massimo Scoperto.
In sede istruttoria è emerso infatti che nel contratto di Conto corrente la CMS
“…è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, in particolare, né la base imponibile né la periodicità di determinazione…”6. In ragione di tale ineluttabile evidenza processuale il CTU ha provveduto a rideterminare le competenze del conto corrente depurandole dalle commissioni di massimo scoperto, per come applicate fino al 31/12/2009. La Delibera CICR del 09.02.2000 richiede infatti che la CMS venga espressamente pattuita mediante la puntuale indicazione dei tassi nominali ed effettivi e della periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori.
L'omessa indicazione di tali elementi nel contratto per cui è causa rende pertanto la relativa clausola nulla siccome priva dei requisiti di sufficiente determinatezza o determinabilità.
5.4. Sono altresì meritevoli di accoglimento le doglianze mosse dagli opponenti circa l'illegittima applicazione, da parte della banca, di variazioni peggiorative in corso di rapporto, in assenza di preventiva comunicazione ai correntisti. La non ha infatti provato che i clienti abbiano effettivamente ricevuto le CP_1 comunicazioni di cui all'art. 118 TUB. Sul punto il CTU ha rilevato espressamente che “…sebbene le Proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB siano state depositate nel fascicolo della parte opposta BCC Gestione Credito Contr
le stesse non sono riportate in calce agli estratti conto ma formano comunicazioni a sé stanti per le quali non vi è prova in atti dell'effettiva ricezione da parte dei Clienti…” escludendo pertanto dal ricalcolo le variazioni peggiorative applicate dalla banca.
5.5. Sono invece prive di pregio le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla illegittimità del tasso intra fido ed extra fido applicato, siccome regolarmente pattuito e al presunto superamento del tasso-soglia vigente ratione temporis, a tal fine si richiamano le emergenze della consulenza tecnica d'ufficio.
In relazione a tale ultimo profilo, il perito ha invero accertato che “…il TEG, comprensivo di oneri e cms, sia per il periodo ante 2010 utilizzando la formula di BA d'Italia di cui al bollettino di vigilanza del 02/12/20051 sia per il periodo post 2009 secondo formula BA d'Italia pro tempore vigente, risulta sempre entro soglia, come si evince dallo stralcio dell'allegato “Analisi Usura B.I”.
6. In luce dei criteri e delle argomentazioni sopra enucleate e della documentazione richiamata, la consulenza tecnica d'ufficio -dalla quale non vi è ragione di discostarsi, siccome dotata dei crismi di logicità, coerenza e rigore tecnico e giuridico– ha rideterminato l'entità della pretesa azionata riscontrando un saldo finale a debito dello Studio Legale NG pari ad euro 3.910,29
(Vedi CTU, Allegato B pagina 42, Allegato C Pag. 15, Allegato D pag. 10, Allegato
E Pag. 8, Allegato F Pagine 134, 141,146).
7. Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria formulata dagli opponenti in via riconvenzionale, siccome generica nelle allegazioni e priva di elementi di riscontro anche solo di carattere indiziario.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
8.1. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte opposta atteso che essa all'udienza dell'11/07/2023 ha rifiutato una proposta conciliativa maggiormente favorevole rispetto all'esito della controversia, che prevedeva il versamento dell'importo di euro 9.000,00 da parte degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto Ingiuntivo
n. 373/2020, emesso dal Tribunale di Palmi in data 27/07/2020;
- dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
- condanna gli opponenti al versamento, in favore della convenuta, della CP_1 somma di € 3.910,29, corrispondente al saldo debitorio accertato in atti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
- Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 12/11/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 2 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 3 Sul punto la CTU dà atto: “Come argomentato nel quesito n.1 nel contratto di conto corrente e nel relativo contratto di apertura di credito non sono stati indicati i criteri di capitalizzazione;
pertanto, il ricalcolo è stato effettuato non applicando alcuna capitalizzazione. Nel contratto di aumento del credito datato 31.12.2010 la clausola relativa alla capitalizzazione non è stata sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e non vi è indicato né il tasso nominale né quello effettivo degli interessi creditori”. 4 Cass. Civ. Sez. Unite n. 21095/2004 “Nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione del C.I.C.R. 9 febbraio 2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista”. 5 Vedi CTU “Ai fini dell'applicazione della capitalizzazione infrannuale, la Delibera CICR del09.02.2000 richiede espressamente che la stessa venga pattuita contrattualmente e che in contratto siano indicati non solo i tassi nominali ed effettivi ma anche la periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori. Questo CTU ritiene che, vista la mancanza di tale ultima indicazione sia nel contratto di c/c del 09.10.2003 che in quello di apertura di credito del 03.12.2010 e non essendovi agli atti alcun documento sottoscritto da parte del cliente al riguardo, non possa applicarsi né la capitalizzazione trimestrale degli interessi né quella annuale. 6 Vedi CTU.