Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 18175 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - - Presidente- rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice –
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18175 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SPIGNO PIERLUIGI presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPIGNO PIERLUIGI presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in BACOLI il 30/08/2019 (atto n.65 , P. II, Ss. C anno 2019).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 6/07/2011 e il 7/01/2014, Per_1 Per_2
minorenni.
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Il Pm concludeva come in atti
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza nel territorio nazionale o all'estero.
Gli stessi si impegnano vicendevolmente, inoltre, a prestare il loro consenso, qualora richiesto o necessario per legge, ad espatriare o per ottenere il rilascio del passaporto.
DELLE PATTUIZIONI DI NATURA ECONOMICA
I coniugi si dichiarano , quanto alle loro condizioni patrimoniali, totalmente autosufficienti anche se versano in precarie condizioni. In particolare è casalinga e non Parte_1
percepisce reddito mentre , pur libero professionista, è attualmente inoccupato e Controparte_1
privo di reddito. Ciò nonostante, facendo leva su aiuti promananti dal suo nucleo familiare,
[...]
si obbliga a riconoscere a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di complessivi CP_1
€ 700 mensili da versare il giorno 1 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
DELL'AFFIDO DEI MINORI
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, ed i figli minori vivranno con la madre,
L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, con i nonni e con i parenti dell'una e dell'altra parte.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita nella giornata del venerdì dalle ore 18 fino alle ore
19 della domenica successiva nei weekend in cui i figli sono al medesimo affidati ,mentre nelle altre settimane il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei giorni di lunedi e venerdì dalle ore 18 alle ore 20,00.
L'eventuale esercizio del diritto di visita fuori dai precitati giorni ed orari andrà previamente preannunciato e concordato tra i genitori: il tutto salvaguardando gli impegni scolastici, ricreativi
e/o medici-terapeutici della minore, nonché la privacy dell'altro coniuge.
2 I figli trascorreranno le festività natalizie, di fine anno e pasquali, nonché le ferie estive, ripartite equamente tra i genitori ed ad anni alternati e precisamente: 1° novembre, 8 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e dall'1.8 al 16.8 con un genitore;
invece il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, 2 giugno, Pasqua, il lunedì in Albis ed il periodo dal 17.8 al 31.8 con l'altro genitore: il tutto ad anni alterni ad iniziare dalla madre.
Circa il periodo di ferie estive, lo stesso potrà anche essere concordato anno per anno dai ricorrenti coniugi in base alle esigenze lavorative degli stessi per un periodo non inferiore a 15 giorni.
I ricorrenti coniugi convengono, altresì, che nei precitati giorni e periodi di vacanza il figli potranno dormire con il padre.
i ricorrenti si dichiarano pronti a cooperare lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento della figlia e nell'attuazione di quanto sopra previsto. Gli stessi si impegnano, inoltre,
a cooperare nel fornire sempre il proprio supporto materiale e morale ai propri figli nel momento del bisogno. Tutte le decisioni più importanti, riguardanti l'educazione, la cura e l'istruzione della figlia, quali ad es. la scelta delle scuole, i medici da consultare, le attività sportive e/o gli altri hobbies
e attività da praticare, etc., saranno adottate di comune accordo dai genitori, come per legge: il tutto, con il pagamento in misura del 50% per ciascun coniuge delle spese sostenute per siffatte voci, nonché per tutte le eventuali spese ludiche (es. gite, visite scolastiche, feste, regali, uscite, ricariche cellulari, computer, etc.) che andranno a sostenersi
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, di cui uno, peraltro, infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
Parte_1 Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.65 , P. II, Ss. C anno 2019).
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.2.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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