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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 113/2023
TRIBUNALE DI NOLA
VERBALE D'UDIENZA DEL 04.02.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 113/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 6 , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Porpora, con il quale elettivamente domicilia in Scafati, via Dante Alighieri, 164;
APPELLANTE
, nato a [...] il [...]; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nola impugnando l'estratto di ruolo, autonomamente acquisto in data
08.07.2021, relativo alla cartella di pagamento n. 07120110230653685 emessa per violazione al Codice della Strada. L'attore eccepiva che detta cartella gli era stata notificata in data 19.12.2012 e che, non avendo ricevuto successivamente ulteriori richieste di pagamento, il credito in essa riportato doveva ritenersi prescritto e, in ogni caso, non dovuto per le ragioni meglio esplicate nei rispettivi atti.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggetto del presente gravame, così statuiva:
“1) dichiara la contumacia della in persona del Presidente p.t.; 2) Controparte_2
accoglie la domanda;
3) annulla l'iscrizione dal ruolo esattoriale della cartella impugnate;
4) dichiara che alcunchè è dovuto dall'attore a tale titolo;
5) condanna
l' (già società ) al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore degli avvti Antonio e Francesco Bosone quali difensori anticipatari, della somma di € 500,00 per compensi di cui €. 50,00 per spese oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
6) Nulla per le spese nei confronti della CP_2
in persona del Presidente pt in quanto non costituita”.
[...]
pagina 2 di 6 Avverso la suindicata sentenza l ha proposto il Parte_1
presente gravame, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui all'atto di appello.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace l'appellato e CP_1
con esso anche l'appellata Controparte_2
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, il presente gravame va accolto, sulla base della ragione più liquida, dovendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato avente ad CP_1
oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo.
Come noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non
pagina 3 di 6 contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n.
31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi,
pagina 4 di 6 qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte dell'attore in primo grado;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra, deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle
Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile la domanda proposta da . CP_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 04.02.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOLA
VERBALE D'UDIENZA DEL 04.02.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 113/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 6 , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Porpora, con il quale elettivamente domicilia in Scafati, via Dante Alighieri, 164;
APPELLANTE
, nato a [...] il [...]; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nola impugnando l'estratto di ruolo, autonomamente acquisto in data
08.07.2021, relativo alla cartella di pagamento n. 07120110230653685 emessa per violazione al Codice della Strada. L'attore eccepiva che detta cartella gli era stata notificata in data 19.12.2012 e che, non avendo ricevuto successivamente ulteriori richieste di pagamento, il credito in essa riportato doveva ritenersi prescritto e, in ogni caso, non dovuto per le ragioni meglio esplicate nei rispettivi atti.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza oggetto del presente gravame, così statuiva:
“1) dichiara la contumacia della in persona del Presidente p.t.; 2) Controparte_2
accoglie la domanda;
3) annulla l'iscrizione dal ruolo esattoriale della cartella impugnate;
4) dichiara che alcunchè è dovuto dall'attore a tale titolo;
5) condanna
l' (già società ) al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore degli avvti Antonio e Francesco Bosone quali difensori anticipatari, della somma di € 500,00 per compensi di cui €. 50,00 per spese oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
6) Nulla per le spese nei confronti della CP_2
in persona del Presidente pt in quanto non costituita”.
[...]
pagina 2 di 6 Avverso la suindicata sentenza l ha proposto il Parte_1
presente gravame, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui all'atto di appello.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace l'appellato e CP_1
con esso anche l'appellata Controparte_2
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, il presente gravame va accolto, sulla base della ragione più liquida, dovendo dichiararsi inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato avente ad CP_1
oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo.
Come noto a mente dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, (che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e ha inserito il comma 4 bis): “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non
pagina 3 di 6 contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”; pertanto,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr. anche Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. anche Cass. n. 31240/19)”.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n.
31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque una tutela al contribuente, limitandola, però, alla sola ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), laddove il contribuente dimostri anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire derivante da un pregiudizio attuale e concreto (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi,
pagina 4 di 6 qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4- bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte dell'attore in primo grado;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra, deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle
Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del presente giudizio di appello, in applicazione dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile la domanda proposta da . CP_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 04.02.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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