Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1741/2024 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1741/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il Controparte_1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 patrocinio dell'Avv. VECCHIATO FRANCESCA (C.F. C.F. 2
)
e
C.F. 3 ) con il Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. SIMONCINI VANESSA (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/10/2024 con il quale Controparte_1 e CP 2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8.10.2022, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per 1 ;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
a) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
b) La casa coniugale sita in Rimini (RN) al Viale Rimembranze, n. 26 int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. Controparte_2 rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultimo che vi continuerà, dunque,
a risiedere.
c) La Sig.ra Controparte_1 appena avrà reperito nel comune di Rimini e/o nel suo circondario un adeguato alloggio da condurre in locazione, si trasferirà in detto immobile dove fisserà la propria residenza.
d) Il minore Persona 2 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, manterrà la residenza presso la casa paterna e trascorrerà, durante la settimana dal lunedì al venerdì, egual tempo di permanenza presso ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni lavorativi di questi ultimi e sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino. I week end saranno invece alternati.
e) Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale il figlio si trova.
f) Durante le vacanze estive ogni genitore, indicativamente, potrà trascorrere con il proprio figlio due settimane anche non consecutive di vacanza, dando un preavviso di almeno trenta giorni all'altro genitore. Resta salva ogni eventuale diversa decisione concordata da entrambi i genitori.
g) Le vacanze natalizie e pasquali nonché le festività inerenti patroni e/o altre ricorrenze saranno gestite dai genitori ad anni alterni e secondo le esigenze del figlio, sempre previo preavviso all'altro genitore di almeno quindici giorni. Resta salva ogni eventuale diversa decisione concordata da entrambi i genitori.
h) Il mantenimento del minore Per_1 sarà diretto, ovvero ciascun genitore contribuirà direttamente alle esigenze ordinarie del bambino durante il periodo in cui lo avrà con sé.
Le spese straordinarie, invece, saranno ripartite al 50% fra i genitori secondo il Protocollo siglato dal
Tribunale di Bologna.
i) L'assegno familiare, di circa euro 200,00, continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra CP 1
[...] . j) Il Sig. Controparte_2 al momento del rilascio della casa coniugale da parte della Sig.ra CP 1
[...] verserà alla stessa una somma pari ad euro 150,00 mensili a titolo di contributo economico per il canone di locazione che la stessa andrà a sostenere.
k) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare al fine di far conservare al figlio rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1) I coniugi dichiarano e si danno atto che con il presente atto e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, hanno definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno rispetto all'altra.
m) I coniugi dichiarano altresì che non sussistono altri procedimenti e/o provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Controparte_1 e CP_2omologa la separazione consensuale di a)
[...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere b)
all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie C Anno 2022 ); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della c)
domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi