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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10411/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei proc. riuniti in primo grado iscritti ai nn° 10411/2021, 38033/2022 e
34368/2023 del R.G.A.C., vertente tra
, in Roma, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale
Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice nei proc. nn° 10411/2021, e 34368/2023- P.IVA_1
e pagina 1 di 8 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Dott. in Roma, rep. n. Persona_1
1353/2020 e dall'avv. Vincenzo Maiello e dall'avv. Aurora Francesca Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Persona_2
Roma, del 23.6.2023,
-parte convenuta nei proc. nn° 10411/2021, 38033/2022 e 34368/2023–
e
elettivamente domiciliata in Catania, in Controparte_2
corso Italia n. 46 presso lo studio dell'Avv. Paolo Schilirò che la rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta nei proc. n. 34368/2023 -
OGGETTO: opposizione ex art. 615 -617 c.p.c. relativa ad intimazioni di pagamento nn. 097 2019 90748164 76 000, 097 2023 90379098 59 000 e cartella di pagamento n. 097 2020 01714964 37 000 emesse per canoni per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) per griglie ed intercapedini relativi alle annualità 2013, 2014 e 2018.
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato, come da verbale del 17/0/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati a mezzo pec rispettivamente in data 05/02/2021, 30/05/2022, 05/07/2023, la parte attrice
indicata in epigrafe ha opposto le intimazioni e le cartelle di pagamento in oggetto indicate, emesse da relativamente al Controparte_2
Cosap richiesto per le annualità 2013, 2014 e 2018, chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata. A tal fine ha dedotto: - il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
- l'insussistenza dell'occupazione contestata in relazione a griglie ed intercapedini;
- la non debenza del canone preteso in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato;
- l'illegittimità della intimazione e della cartella di pagamento ad essa sottesa per mancanza di efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento che dovrebbe legittimare l'iscrizione a ruolo e la successiva azione esecutiva;
- la nullità
dell'intimazione e della cartella di pagamento ad essa sottesa per inesistenza del ruolo sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato;
-
pagina 3 di 8 l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del preteso credito;
-
l'intervenuto giudicato sulla non debenza dei pretesi canoni.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato le domande attoree, CP_1
eccependo: - l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;
- la propria carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità della notificazione degli avvisi di pagamento;
- la legittimità
dell'intimazione e della cartella di pagamento avuto riguardo alla piena efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo al termine decennale della stessa e alla sua valida interruzione;
- l'inefficacia del giudicato esterno;
- la legittimità
dell'imposizione del canone e della procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo.
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 27/09/2023 (proc. n.
14011/2021) ha dedotto l'intervenuto discarico, nelle more del giudizio, della pretesa creditoria per le annualità in oggetto e chiesto, previa riunione al presente giudizio di quelli recanti i nn° n. 38033/2022, 34368/2023, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3. Costituitasi nel proc. n. 34368/2023 ha Controparte_3
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa pagina 4 di 8 creditoria azionata;
nel merito ha chiesto il rigetto domande attoree per infondatezza.
4. Alla prima udienza di comparizione parti la causa veniva rinviata,
sull'evidenza documentale, per la precisazione delle conclusioni. Costituitosi
nuovo difensore in aggiunta ai precedenti per all' udienza del CP_1
21/05/2024, il tribunale reputando sussistente una connessione soggettiva ed oggettiva tra i predetti procedimenti ne ha disposto la riunione ex art. 274
c.p.c.; i giudizi sono stati trattati, da quel momento, in simultaneus processus,
quindi, ritenuta assorbente la dedotta cessazione della materia del contendere,
rinviati per la precisazione delle conclusioni e trattenuti in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere comune a tutti i giudizi riuniti.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta che CP_1
quest'ultima ha provveduto al discarico del ruolo n. 15102 del 2017 in relazione al COSAP 2014 e 2013 ed al discarico del ruolo n. 8612 del 2020 in relazione a COSAP 2018 con due distinti provvedimenti entrambi recanti n.
prot. 88613 del 20/09/2023, comunicati alla part attrice (cfr. discarico cosap
2018 e discarico 2013 e 2014, fascicolo . CP_1
pagina 5 di 8 Dal momento che i provvedimenti di discarico dei ruoli azionati consentono di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata da alla quale la parte attrice CP_1
ha aderito, l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i giudizi riuniti.
6. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il discarico dei ruoli in autotutela è intervenuto in data 20/09/2023, dopo la notifica degli atti di citazione e l'iscrizione a ruolo delle cause.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di e CP_1
liquidate in favore di parte attrice, limitatamente alla fase di studio ed introduzione del giudizio, in complessivi euro:
nel proc. n. 10411/2021 (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00): euro 975,00,
di cui euro 125,00 per spese (CU e bollo), euro 425,00 per fase studio, €
425,00 per fase introduttiva, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge;
pagina 6 di 8 nel proc. n. 38033/2022 (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00): euro 975,00,
di cui euro 125,00 per spese (CU e bollo), euro 425,00 per fase studio, €
425,00 per fase introduttiva, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge;
nel proc. n. 34368/2023 (scaglione da euro 5.201,00 a € 26.000,00): euro
1.960,00 , di cui euro 264,00 per spese (CU e bollo), euro 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge;
Compensa integralmente le spese nel rapporto tra parte attrice ed
[...]
Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi riuniti nn°14011/2021, 38033/2022, 34368/2023,
-) condanna al pagamento in favore del CP_1 [...]
, delle spese di lite che liquida, come in parte Parte_2
motiva, in complessivi euro 975,00, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a nei proc.
nn. 10411/2021 e 38033/2022 ed in complessivi euro 1.960,00 oltre spese generali, c.p.a e i.v.a nel proc. n. 34368/2023.
pagina 7 di 8 -) spese compensate nel rapporto tra parte attrice ed Controparte_3
.
[...]
Roma, 21/08/2025
Il giudice
MI CE
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nei proc. riuniti in primo grado iscritti ai nn° 10411/2021, 38033/2022 e
34368/2023 del R.G.A.C., vertente tra
, in Roma, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale
Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice nei proc. nn° 10411/2021, e 34368/2023- P.IVA_1
e pagina 1 di 8 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di Grezia, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Dott. in Roma, rep. n. Persona_1
1353/2020 e dall'avv. Vincenzo Maiello e dall'avv. Aurora Francesca Sitzia, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Persona_2
Roma, del 23.6.2023,
-parte convenuta nei proc. nn° 10411/2021, 38033/2022 e 34368/2023–
e
elettivamente domiciliata in Catania, in Controparte_2
corso Italia n. 46 presso lo studio dell'Avv. Paolo Schilirò che la rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte convenuta nei proc. n. 34368/2023 -
OGGETTO: opposizione ex art. 615 -617 c.p.c. relativa ad intimazioni di pagamento nn. 097 2019 90748164 76 000, 097 2023 90379098 59 000 e cartella di pagamento n. 097 2020 01714964 37 000 emesse per canoni per l'Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) per griglie ed intercapedini relativi alle annualità 2013, 2014 e 2018.
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato, come da verbale del 17/0/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati a mezzo pec rispettivamente in data 05/02/2021, 30/05/2022, 05/07/2023, la parte attrice
indicata in epigrafe ha opposto le intimazioni e le cartelle di pagamento in oggetto indicate, emesse da relativamente al Controparte_2
Cosap richiesto per le annualità 2013, 2014 e 2018, chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata. A tal fine ha dedotto: - il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
- l'insussistenza dell'occupazione contestata in relazione a griglie ed intercapedini;
- la non debenza del canone preteso in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato;
- l'illegittimità della intimazione e della cartella di pagamento ad essa sottesa per mancanza di efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento che dovrebbe legittimare l'iscrizione a ruolo e la successiva azione esecutiva;
- la nullità
dell'intimazione e della cartella di pagamento ad essa sottesa per inesistenza del ruolo sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato;
-
pagina 3 di 8 l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del preteso credito;
-
l'intervenuto giudicato sulla non debenza dei pretesi canoni.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato le domande attoree, CP_1
eccependo: - l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;
- la propria carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità della notificazione degli avvisi di pagamento;
- la legittimità
dell'intimazione e della cartella di pagamento avuto riguardo alla piena efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo al termine decennale della stessa e alla sua valida interruzione;
- l'inefficacia del giudicato esterno;
- la legittimità
dell'imposizione del canone e della procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo.
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 27/09/2023 (proc. n.
14011/2021) ha dedotto l'intervenuto discarico, nelle more del giudizio, della pretesa creditoria per le annualità in oggetto e chiesto, previa riunione al presente giudizio di quelli recanti i nn° n. 38033/2022, 34368/2023, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3. Costituitasi nel proc. n. 34368/2023 ha Controparte_3
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa pagina 4 di 8 creditoria azionata;
nel merito ha chiesto il rigetto domande attoree per infondatezza.
4. Alla prima udienza di comparizione parti la causa veniva rinviata,
sull'evidenza documentale, per la precisazione delle conclusioni. Costituitosi
nuovo difensore in aggiunta ai precedenti per all' udienza del CP_1
21/05/2024, il tribunale reputando sussistente una connessione soggettiva ed oggettiva tra i predetti procedimenti ne ha disposto la riunione ex art. 274
c.p.c.; i giudizi sono stati trattati, da quel momento, in simultaneus processus,
quindi, ritenuta assorbente la dedotta cessazione della materia del contendere,
rinviati per la precisazione delle conclusioni e trattenuti in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere comune a tutti i giudizi riuniti.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta che CP_1
quest'ultima ha provveduto al discarico del ruolo n. 15102 del 2017 in relazione al COSAP 2014 e 2013 ed al discarico del ruolo n. 8612 del 2020 in relazione a COSAP 2018 con due distinti provvedimenti entrambi recanti n.
prot. 88613 del 20/09/2023, comunicati alla part attrice (cfr. discarico cosap
2018 e discarico 2013 e 2014, fascicolo . CP_1
pagina 5 di 8 Dal momento che i provvedimenti di discarico dei ruoli azionati consentono di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata da alla quale la parte attrice CP_1
ha aderito, l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i giudizi riuniti.
6. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il discarico dei ruoli in autotutela è intervenuto in data 20/09/2023, dopo la notifica degli atti di citazione e l'iscrizione a ruolo delle cause.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di e CP_1
liquidate in favore di parte attrice, limitatamente alla fase di studio ed introduzione del giudizio, in complessivi euro:
nel proc. n. 10411/2021 (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00): euro 975,00,
di cui euro 125,00 per spese (CU e bollo), euro 425,00 per fase studio, €
425,00 per fase introduttiva, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge;
pagina 6 di 8 nel proc. n. 38033/2022 (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00): euro 975,00,
di cui euro 125,00 per spese (CU e bollo), euro 425,00 per fase studio, €
425,00 per fase introduttiva, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge;
nel proc. n. 34368/2023 (scaglione da euro 5.201,00 a € 26.000,00): euro
1.960,00 , di cui euro 264,00 per spese (CU e bollo), euro 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a come per legge;
Compensa integralmente le spese nel rapporto tra parte attrice ed
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Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi riuniti nn°14011/2021, 38033/2022, 34368/2023,
-) condanna al pagamento in favore del CP_1 [...]
, delle spese di lite che liquida, come in parte Parte_2
motiva, in complessivi euro 975,00, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a nei proc.
nn. 10411/2021 e 38033/2022 ed in complessivi euro 1.960,00 oltre spese generali, c.p.a e i.v.a nel proc. n. 34368/2023.
pagina 7 di 8 -) spese compensate nel rapporto tra parte attrice ed Controparte_3
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Roma, 21/08/2025
Il giudice
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