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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4174/2024 vertente
TRA
; ; ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gagliardi, giusta
[...] Controparte_4
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
; CP_5
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], in CP_5
quanto affetta da “Cardiopatia aterosclerotica in labiale compenso emodinamico, ipertensione arteriosa, malattia di Alzheimer, malattia cerebrovascolare cronica con deterioramento cognitivo di grado moderato e con incontinenza sfinterica, poliartrosi con limitazioni funzionali, osteoporosi, note iniziali di disturbo d'ansia, morbo di Parkinson, cachessia Senile”, patologie determinanti l'impossibilità per la medesima di provvedere autonomamente ai propri interessi ed ai propri bisogni personali.
Fissata l'udienza di comparizione del 13.3.2025, espletato l'esame dell'interdicenda, preso atto della documentazione sanitaria allegata al ricorso, i ricorrenti, nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo, dato, altresì, atto della disponibilità della figlia dell'interdicenda, , a Controparte_4 ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della genitrice, (in quanto è colei che si occupa prevalentemente delle esigenze di vita e di cura della medesima), hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025 il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, con successiva rimessione al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi formalizzata da parte ricorrente.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, il processo di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare, fino a dove possibile, la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del
2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414
c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. Dunque, il criterio di proporzionalità della misura è il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci.
Deve evidenziarsi che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
Va, peraltro, aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 L. 9 gennaio 2004,
n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento:
Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma,
Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).
Ciò detto in premessa, con riferimento al caso in esame, la domanda di interdizione deve essere accolta atteso che risultano sussistenti i relativi presupposti soggettivi.
L'interdicenda, oltre a risultare affetta da svariate patologie psicofisiche, come documentate, (cfr. verbale della commissione medica Inps allegata al ricorso), per le quali è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, con diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti pensionistici, all'udienza di comparizione del 13.3.2025 ha mostrato assoluta incapacità di percepire il contesto spazio temporale in cui si trova, senza essere in grado di rispondere ad alcuna domanda.
Dunque, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie da cui l'interdicenda risulta affetta.
Nel caso di specie, quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, in ragione delle proprie patologie, oltre che di provvedere autonomamente ai propri interessi (cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002).
La presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale provvederà, altresì, alla eventualmente conferma della nomina del tutore, nella persona della figlia dell'interdicenda,
, nata a AG (SA) il [...], in [...] provvisoriamente disposta. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia l'interdizione di nata a [...] il CP_5
9.10.1939, ivi residente in [...]; nomina tutore provvisorio dell'interdetta, la figlia , nata a [...] il [...]; Controparte_4 ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000
(Ordinamento dello Stato Civile); ordina trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia della sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Nocera Inferiore per la conferma della nomina del tutore provvisorio e per quanto di ulteriore competenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 4174/2024 vertente
TRA
; ; ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gagliardi, giusta
[...] Controparte_4
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
; CP_5
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], in CP_5
quanto affetta da “Cardiopatia aterosclerotica in labiale compenso emodinamico, ipertensione arteriosa, malattia di Alzheimer, malattia cerebrovascolare cronica con deterioramento cognitivo di grado moderato e con incontinenza sfinterica, poliartrosi con limitazioni funzionali, osteoporosi, note iniziali di disturbo d'ansia, morbo di Parkinson, cachessia Senile”, patologie determinanti l'impossibilità per la medesima di provvedere autonomamente ai propri interessi ed ai propri bisogni personali.
Fissata l'udienza di comparizione del 13.3.2025, espletato l'esame dell'interdicenda, preso atto della documentazione sanitaria allegata al ricorso, i ricorrenti, nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo, dato, altresì, atto della disponibilità della figlia dell'interdicenda, , a Controparte_4 ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse della genitrice, (in quanto è colei che si occupa prevalentemente delle esigenze di vita e di cura della medesima), hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.3.2025 il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, con successiva rimessione al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi formalizzata da parte ricorrente.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, il processo di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare, fino a dove possibile, la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del
2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414
c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. Dunque, il criterio di proporzionalità della misura è il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci.
Deve evidenziarsi che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
Va, peraltro, aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 L. 9 gennaio 2004,
n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento:
Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma,
Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).
Ciò detto in premessa, con riferimento al caso in esame, la domanda di interdizione deve essere accolta atteso che risultano sussistenti i relativi presupposti soggettivi.
L'interdicenda, oltre a risultare affetta da svariate patologie psicofisiche, come documentate, (cfr. verbale della commissione medica Inps allegata al ricorso), per le quali è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 Legge 104/1992, con diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti pensionistici, all'udienza di comparizione del 13.3.2025 ha mostrato assoluta incapacità di percepire il contesto spazio temporale in cui si trova, senza essere in grado di rispondere ad alcuna domanda.
Dunque, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie da cui l'interdicenda risulta affetta.
Nel caso di specie, quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, in ragione delle proprie patologie, oltre che di provvedere autonomamente ai propri interessi (cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002).
La presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale provvederà, altresì, alla eventualmente conferma della nomina del tutore, nella persona della figlia dell'interdicenda,
, nata a AG (SA) il [...], in [...] provvisoriamente disposta. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia l'interdizione di nata a [...] il CP_5
9.10.1939, ivi residente in [...]; nomina tutore provvisorio dell'interdetta, la figlia , nata a [...] il [...]; Controparte_4 ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000
(Ordinamento dello Stato Civile); ordina trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia della sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Nocera Inferiore per la conferma della nomina del tutore provvisorio e per quanto di ulteriore competenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Enrica de Sire