Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. 8399/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8399/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Giuliano, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Lorenzo Scarsellone, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 12.10.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2022 [nato ad Eboli (SA) in [...] Parte_1
06/08/1957, CF. ] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata in [...] Controparte_1
08/08/1966 a Battipaglia (SA), CF. ] in Eboli (SA) in data C.F._2
24.1.2004 e che dalla loro unione erano in precedenza nati i figli Per_1
(3.2.1970) e (25.10.1991). Per_2
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la revoca dei suoi obblighi di mantenimento verso i figli divenuti da tempo autosufficienti.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario e chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Il Presidente emetteva con ordinanza il 31.1.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Alla udienza del 10.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente
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del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Vanno, inoltre, revocati gli obblighi di mantenimento del ricorrente verso i due figli (di anni 55) e (di anni 34) in quanto risulta pacifico che gli Per_1 Per_2 stessi, ormai adulti, abbiano dato vita a propri nuclei familiari.
B) La resistente – in favore della quale non era stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento in sede di separazione, cfr. sent n. 433/2010 emessa in data
28.1.2010 dal Tribunale di Salerno - ha chiesto, altresì, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
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L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
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della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la sig.ra allegato in maniera specifica (né CP_1 tantomeno provato) di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
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Per quanto attiene alla componente assistenziale, va ricordato che la rinuncia/mancata concessione di un assegno di mantenimento in sede di separazione, come nel caso di specie, non preclude il riconoscimento di un assegno divorzile, può però rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi (cfr. Cass. civile sez. I, 29/01/2019, n. 2480): pertanto, la prova necessaria per il riconoscimento dell'assegno che ricade sulla richiedente in sede di divorzio è senz'altro più rigorosa.
Invero, la mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente (cfr. Cass. civ., sez. I,
28/03/2023, n. 8747).
Nel caso di specie deve rilevarsi che il mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione (anno 2010) deve necessariamente far ritenere che la resistente abbia svolto nei 14 anni intercorrenti rispetto al divorzio lavori, anche irregolari, che le hanno consentito di vivere dignitosamente
(in arg. v. in motivazione Cass. civ., sez. VI, 22/09/2021, n. 25646), atteso peraltro che non ha introdotto né un giudizio di modifica delle condizioni della separazione né il presente procedimento.
Inoltre, la resistente – che ha preferito non comparire personalmente alla udienza presidenziale - non ha depositato idonea documentazione reddituale aggiornata onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale (sul punto v.
Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n. 6529).
All'uopo deve, invero evidenziarsi che la dichiarazione ISEE è inidonea a dimostrare la situazione reddituale di una parte in considerazione del fatto che la stessa è redata sulla base delle dichiarazioni della parte medesima, ed in applicazione del principio secondo il quale nessun valore probatorio può essere riconosciuto nell'ambito di un giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte al fine di costituire elementi
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di prova a proprio favore (in arg. v. Cass. civ., sez. lav., 26/05/2009, n. 12131 e
Cass. civ., sez. II, 21/03/2012, n. 4532).
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la sig.ra su cui ricadeva il relativo CP_1 onere probatorio, non ha fornito adeguata prova dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile di tipo assistenziale, con conseguente rigetto della domanda.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio in in Eboli (SA) in data 24.1.2004 da [nato ad [...] in data [...], CF. Parte_1
] e [nata in data [...] a C.F._1 Controparte_1
Battipaglia (SA), CF. ]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. per i Parte_1 figli maggiorenni e divenuti autosufficienti;
Per_1 Per_2
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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