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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IS GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 4156/25, promossa da:
nata il [...] in [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Valentina Laurenzano RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] RESISTENTE
Sulle seguenti conclusioni: Conclusioni per la parte ricorrente: “...Voglia contrariis reiectis, ...1. In via incidentale e cautelare ordinare la sospensione del provvedimento per i motivi sopra esposti;
2. in via principale e nel merito: accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il Decreto del Questore del Bologna del 04/02/2025, notificato in data 11/03/2025, con il quale è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente in data 19/07/2024, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 286/98, in quanto madre di cittadina naturalizzata italiana, nata il [...] in [...], e per l'effetto Parte_2 disporre il rilascio per motivi familiari ai sensi degli artt. 28 e 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs 286/1998...”,
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 27 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, cittadina albanese, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co. 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, negato in data 4.2.2025 con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole il CP_1 11.03.2025 in quanto madre convivente con la sig.ra , nata il [...] in [...], Persona_1 cittadina naturalizzata italiana. A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento del Questore, asserendo di aver presentato in data 19.7.24 istanza presso la Questura di di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in forza della CP_1 convivenza con la IA , come da documentazione in atti (v. certificato dello stato Persona_1 di famiglia e rapporti di parentela datato 07/12/2024; certificato di residenza rilasciato in data 25.02.2025 dal Comune di Casalecchio di Reno, da cui risulta che la ricorrente, il di lei marito, la IA e il nipotino sono residenti presso l'indirizzo di via Porrettana n. 214, nel Comune di Casalecchio di Reno, copia del passaporto e del codice fiscale della richiedente, la carta di identità e il certificato di nascita della IA e la documentazione reddituale e contributiva della IA e del di lei convivente: docc.
4-9 ricorso), evidenziando, altresì, l'omessa valutazione da parte dell'organo amministrativo della presenza di ulteriori vincoli familiari sul territorio nazionale (marito della ricorrente, altra IA). Il provvedimento di diniego si fonda sulla ritenuta insussistenza del requisito della convivenza effettiva con la di lei IA, cittadina italiana, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. C), D.lgs. 286/1998, come rilevato dalla Questura in base agli accertamenti domiciliari svolti con esito negativo. In data 31 marzo 2025 ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. 1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione della ricorrente, la quale, all'udienza del 9.9.2025, ha testualmente dichiarato: “ADR: sono entrata in Italia il 20 aprile 2024 insieme a mio marito . Stiamo insieme io e lui da 45 anni (si dà Persona_2 atto che la ricorrente ha risposto in lingua italiana). ADR: siamo venuti qui perché c'erano già due nostre figlie, ne abbiamo una terza che è rimasta in Albania e che vive a casa di sua suocera. ADR: io sono in pensione, ricevo una pensione di 150,00 euro al mese perché nel mio paese ho lavorato come contadina. Mio marito è pure lui in pensione, riceve 220,00 euro al mese perché ha lavorato in campagna come me, lui era proprio agricoltore. ADR: Siamo venuti in Italia e siamo andati ad abitare a casa della nostra prima IA che ci chiama , che ha 44 anni e ha un figlio di 10 Pt_2 anni. Mio IP si chiama , in casa vive con noi anche il compagno di mia IA, si chiama Per_3
, loro non sono sposati. ADR: abitiamo in via Porrettana 214 a Casalecchio di Reno. Persona_4 ADR: La casa è composta da cucina e soggiorno, un bagno e due camere da letto. Io e mio marito dormiamo in una stanza da letto. Mio IP dorme con i genitori ed ha un letto singolo nella loro stanza. La casa è di proprietà di mia IA e del suo compagno, l'hanno acquistata sei mesi prima della nascita di mio IP;
pagano il mutuo di casa. ADR: mio IP va a scuola sempre a Casalecchio di Reno, lo accompagniamo io o mio marito o i genitori di un'altra compagna di scuola che si chiama che abitano nella palazzina di fronte alla nostra, sempre su via Persona_5
Porrettana. A volte anche la mamma di un altro compagno di scuola che si chiama si Per_6 presta ad accompagnare mio IP a scuola. Loro abitano vicino a noi, a 250 metri da casa nostra. La mamma di si chiama . ADR: Accompagno a scuola mio IP Per_6 Persona_7 impiegandoci un po' meno di dieci minuti a piedi;
dietro casa c'è una piscina comunale. A settembre
inizia la quinta elementare. ADR: mia IA lavora in un'agenzia che si occupa di Per_3 Pt_2 affitti brevi e lei è laureata in Economia e Turismo a Rimini e si occupa dell'amministrazione della società immobiliare. ADR: il compagno di mia IA lavora presso la pasticceria IMPERO qui a
alla via Indipendenza ed è capo-pasticcere. ADR: le mie due figlie sono venute in Italia per CP_1 motivi di studio. , la mia seconda IA, è laureata in Informatica e vive a con suo Per_8 CP_1 marito che si chiama;
loro non hanno figli. ADR: mio IP rimane a scuola fino alle Parte_3
16 del pomeriggio, non andiamo a prenderlo noi da scuola perché mia IA lavora part-time e alle 14 ha già terminato di lavorare;
mentre il papà di si organizza a seconda dei turni di lavoro.
Per_3 Io e mio marito senza documenti non possiamo ritirare nel pomeriggio perché la scuola
Per_3 richiede apposite deleghe e documenti delle persone a ciò delegate. Io e mio marito accompagniamo mia IA o mio genero e tutti insieme prendiamo da scuola, questo sì, ma non da soli per il
Per_3 motivo che ho detto prima. Alle attività sportive di (basket, nuoto e scacchi) ci pensano i suoi
Per_3 genitori. AD: Lei dove si trovava quando i CC sono venuti a cercarla a casa di sua IA? Perché non l'hanno mai trovata? R: io ho aperto, questo ricordo, il portone, il citofono aveva suonato, ma poi nessuno è comparso alla porta, con me c'era anche mio marito. Un'altra volta posso essere andata a casa dell'altra mia IA. Mia IA , invece, mi ha riferito che in un'occasione i Pt_2 Carabinieri non so di quale caserma l'hanno rinvenuta in casa, quando io e mio marito ci trovavamo dall'altra nostra IA, che le hanno chiesto se in casa ci fossero i nostri effetti personali e le valigie;
che lei ha invitato i Carabinieri (un uomo e una donna) ad entrare per verificare ma che gli stessi hanno declinato l'invito e poi sono andati via. ADR: oltre alle mie due figlie, a Casalecchio di Reno vive una mia IP, IA della sorella morta di mio marito. Lei è sposata, ha 2 figli ed è proprietaria del bar TIPO sulla strada che porta a Sasso Marconi”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto a fissare l'udienza del 1°ottobre 2025 dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (v. verbale udienza dell'1.10.25). Celebratasi la detta udienza del 1° ottobre 2025, nel corso della quale il procuratore della parte ricorrente richiamava la pendenza di analogo procedimento incardinato innanzi a questo Tribunale dal marito della ricorrente recante il N.4154/2025 R.G. – Dott. già definitosi con Tes_1 l'accoglimento della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19, comma 2, lett. c), TUI, con atti tutti depositati nel presente procedimento, la causa veniva posta in decisione.
***
Ciò premesso, all'esito dell'espletata istruttoria, la domanda merita accoglimento. In punto di diritto va ricordato che l'accertamento giurisdizionale del presente giudizio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. 1, 18/4/2019 n. 10925), è strettamente vincolato alla motivazione di tale provvedimento amministrativo e, cioè, alle sole ragioni ivi riportate che, quindi, delimitano, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum. Ed è in questo quadro normativo che si sono accertati i presupposti alla base del diniego questorile qui impugnato. Nel caso di specie non è contestato il legame familiare della ricorrente con la IA con la quale ha chiesto il ricongiungimento;
né sono emersi profili di pericolosità sociale della stessa: l'amministrazione convenuta-e qui contumace- ha contestato, invece, la sussistenza del requisito di una convivenza effettiva tra la ricorrente e la IA cittadina italiana. Sotto il profilo normativo viene, pertanto, in considerazione l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, il quale prevede che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Preme, altresì, rilevare come per orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità la convivenza effettiva deve essere intesa non già o, meglio, non solo come mera e formale coabitazione anagrafica ma, soprattutto, come comunanza sostanziale di vita, fondata su relazioni quotidiane e stabili (cfr. Cass. civ., Sez. 6–1, ord. n. 13831/2016; Cass. civ., Sez. 6, n. 23107/2017; Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 7427/2020). Orbene, in applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso di specie, gli esiti dell'istruttoria non solo orale ma anche documentale hanno consentito di ricostruire i fatti e presuntivamente accertare- in assenza di parte convenuta rimasta contumace- la convivenza tra la ricorrente e sua IA in maniera tale da superare la circostanza legittimante il diniego amministrativo come innanzi specificato. Sotto il primo profilo, la ricorrente, in sede di interrogatorio libero, infatti, dichiarava di aver fatto ingresso sul territorio nazionale nell'aprile del 2024 al fine di ricongiungersi con la IA primogenita, sig.ra cittadina italiana per naturalizzazione e madre del minore Parte_2 Persona_9 nato il [...] a [...] convivere sin dalla predetta data presso l'abitazione della IA, sita CP_1 a Casalecchio di Reno, insieme al marito, al compagno della IA e al IP;
la ricorrente ha descritto la distribuzione interna degli ambienti di questa abitazione, in particolare delle camere da letto, unitamente ai luoghi immediatamente circostanti come il parco, la scuola frequentata dal IP, la piscina comunale. Ha dichiarato, altresì, di essere lei e il marito, entrambi pensionati, in grado di aiutare la IA nelle faccende quotidiane avvicendandosi, soprattutto, nell'accompagnamento e nell'accudimento del IP di dieci anni. Quanto, poi, alla mancata reperibilità in occasione dei controlli domiciliari effettuati dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno, la ricorrente ha offerto una spiegazione verosimilmente congrua e coerente, sol che si consideri, a tal proposito, i chiarimenti dalla stessa offerti sulla frequentazione anche con l'altra IA, residente stabilmente a da diverso tempo. CP_1 Di ulteriore conforto risultano essere anche le dichiarazioni rilasciate (v.doc prodotti in data 17.9.2025) nel procedimento del marito della ricorrente dai tre testimoni ivi escussi, tutti residenti nello stesso edificio o nelle immediate vicinanze e tutti indifferenti rispetto ai fatti di causa. Il sig.
, residente nello stabile da oltre trent'anni, ha dichiarato: «Conosco il ricorrente Testimone_2 perché abito nello stesso palazzo della IA e del genero (…) Il signore vive dalla IA, lo posso confermare e ci vive con la moglie, non parliamo molto perché non parla molto l'italiano. Lo vedo nella cantina comune dove lasciamo le bici e lui usa la bicicletta e quindi ci incontriamo”. La sig.ra anch'ella residente nel condominio, ha affermato: «Sono la moglie di Testimone_3
e confermo che il signore vive lì con la moglie». Tes_2 La sig.ra madre di un compagno di scuola del nipotino, ha dichiarato: «Li conosco Persona_7 da quando hanno iniziato le elementari. Confermo che il signore e la moglie vivono insieme alla IA» (cfr. carte identità testimoni depositate in data 06.06.2025). Sotto l'ulteriore profilo, la documentazione anagrafica allegata in atti e l'ulteriore acquisizione, previa autorizzazione ivi debitamente espressa, degli atti del giudizio (già concluso) afferenti al marito della ricorrente (verbali d'udienza, sentenza di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari) hanno complessivamente e univocamente confermato, nella contumacia, giova ribadire, di parte resistente, le superiori evenienze istruttorie orali assunte nel corso del presente procedimento. Pertanto, sebbene i controlli effettuati dalle autorità abbiano dato esito negativo, tali motivazioni addotte dalla ricorrente per dare spiegazione della circostanza sono apparse plausibili e credibili, e, comunque, non incompatibili con la sussistenza di una convivenza familiare effettiva. L'accertamento effettuato in sede giudiziale, unitamente a quanto già rappresentato e depositato dalla ricorrente e a quanto ivi versato nel fascicolo del procedimento del di lei marito concluso con sentenza del 16.7.2025 - RGN 4154/2025 (prodotta in data 17.9.2025) di riconoscimento al medesimo del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98, consentono di ritenere fornita piena prova della convivenza tra la ricorrente e la IA, cittadina italiana. Il ricorso, alla luce delle superiori ragioni, merita accoglimento.
Avuto riguardo, infine, alla natura delle questioni trattate e all'espletamento degli incombenti istruttori, si ritengono sussistenti, nella contumacia di parte resistente, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98, mandando al Questore per i relativi adempimenti. Spese compensate. Così deciso in Bologna, in data 13.10.2025.
Il Giudice
AR IS GO