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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
RA Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3161/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4/12/2024, vertente tra , nato ad [...] il Parte_1
14/1/1972, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Santis, e C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Danilo Iafrate, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/9/2022 il signor premesso di aver sposato la GN Parte_1
il 16/9/2001 a CE (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto da Controparte_1 costui le figlie RA (nata il [...]) e (nata il [...]), ha riferito che con decreto del Per_1
16/12/2020, poi modificato il 12/4/2021, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 27/1/2023, la GN non si è opposta alla pronuncia del CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali, all'udienza del 4/12/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni di seguito indicate:”
“Pronuncia del divorzio. Affidamento congiunto della GL , con domicilio preferenziale presso Per_1 il padre e facoltà per la madre di vederla liberamente. Determinazione in € 200,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole dovuto dalla GN . CP_1
Attribuzione al signor dell'intero ammontare degli assegni unici dovuti per la prole. Pt_1
Divisione a metà delle spese straordinarie occorrenti alle figlie. Rinuncia della GN a CP_1 far valere il diritto alla ripetizione delle somme destinate alla GL RA per il periodo in cui la ragazza ha svolto il servizio civile. Spese di lite compensate”.
*** Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla Pt_1 CP_1 documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di CE (FR) dell'anno 2001 al numero 2, parte II, serie
A, e che con decreto di omologa n. 26784/2020 del 16/12/2020 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Pt_1 CP_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge e agli interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo per non recepire i patti raggiunti dagli interessati.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3161/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CE (FR) dell'anno 2001 al numero 2, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, Parte_1 Controparte_1 così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/12/2024
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
RA Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3161/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4/12/2024, vertente tra , nato ad [...] il Parte_1
14/1/1972, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Santis, e C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Danilo Iafrate, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/9/2022 il signor premesso di aver sposato la GN Parte_1
il 16/9/2001 a CE (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto da Controparte_1 costui le figlie RA (nata il [...]) e (nata il [...]), ha riferito che con decreto del Per_1
16/12/2020, poi modificato il 12/4/2021, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 27/1/2023, la GN non si è opposta alla pronuncia del CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali, all'udienza del 4/12/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni di seguito indicate:”
“Pronuncia del divorzio. Affidamento congiunto della GL , con domicilio preferenziale presso Per_1 il padre e facoltà per la madre di vederla liberamente. Determinazione in € 200,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole dovuto dalla GN . CP_1
Attribuzione al signor dell'intero ammontare degli assegni unici dovuti per la prole. Pt_1
Divisione a metà delle spese straordinarie occorrenti alle figlie. Rinuncia della GN a CP_1 far valere il diritto alla ripetizione delle somme destinate alla GL RA per il periodo in cui la ragazza ha svolto il servizio civile. Spese di lite compensate”.
*** Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla Pt_1 CP_1 documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di CE (FR) dell'anno 2001 al numero 2, parte II, serie
A, e che con decreto di omologa n. 26784/2020 del 16/12/2020 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Pt_1 CP_1 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge e agli interessi della prole. Anche in questo caso non vi è motivo per non recepire i patti raggiunti dagli interessati.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3161/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CE (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CE (FR) dell'anno 2001 al numero 2, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, Parte_1 Controparte_1 così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/12/2024
il Presidente est
Virgilio Notari