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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Caterina di Martino Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10838/2021 R.Gen.Aff.Cont. tra
(C.F. e P. Iva Parte_1 P.IVA_1
, con sede in San Giorgio a Cremano (Na), alla Via Bachelet n. P.IVA_2
20/E, cap. 80046, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata a Napoli, alla via F. Florimo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria Ricci, (C.F.
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura CodiceFiscale_1
rilasciata su foglio separato
– ATTORE – contro
, (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Gaetano Milano, (C.F. , giusta procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Milano, sito in Teora (AV), alla Via
Roma, n. 52 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
– CONVENUTO –
Oggetto: azione sociale di responsabilità avverso amministratori;
Conclusioni:
Per l'attore:
“accertare e dichiarare la responsabilità del Dr. per i fatti Controparte_1
illeciti sopraindicati e per la costante violazione delle norme di legge e dell'atto costitutivo, dichiarandone la grave responsabilità e condannandolo al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non, presenti
e futuri, arrecati alla società dalla sua Parte_1
condotta, ivi compreso la restituzione della somma di euro 150.142,63 esistente nella cassa della al momento della cessazione della sua Pt_1
carica di amministratore della stessa, aumentata degli interessi dal momento dell'ammanco fino alla effettiva restituzione;
inoltre, accertare e dichiarare che il Dr. non ha svolto per Controparte_1
la le prestazioni di “Consulenze effettuate per Vostro conto da febbraio Pt_1
2017 a maggio 2019”, esposta nella fattura n. 11 del 2.7.2020 e pertanto dichiari non dovuta allo stesso la somma ivi indicata di euro 40.000, con conseguente inesistenza della posta passiva in bilancio;
con condanna del medesimo al pagamento di spese e compensi professionali per la lite.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a. rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile ed infondata.”
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
L'istante, valorizzando le conclusioni rassegnate, rivolge avverso il convenuto due domande a contenuto specifico, di cui, sub 1) la prima relativa alla distrazione della somma risultante dalla cassa contanti, durante il periodo della permanenza nella carica, sub 2), la seconda per l'accertamento negativo r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 2 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
di un debito nei confronti dello stesso ex amministratore, pari ad euro
40.000,00, i quali sarebbero non dovuti per l'inesistenza delle consulenze medesime.
Lo stesso attore allega, sì, ulteriori condotte, sub 3), senza però far conseguire ad esse una puntuale allegazione sotto il profilo causale e delle allegazioni del danno conseguente sul pianto quantitativo, precludendo come si vedrà qualsiasi considerazione anche di carattere equitativo.
Sub 1) Con riferimento alla prima domanda di distrazione della cassa, riferiva che:
• dal bilancio portato dal precedente amministratore all'approvazione assembleare, al 31 dicembre 2019, risultava l'esistenza di una disponibilità liquida di euro 104.622,00, di cui euro 37.457,62 come giacenza di conto corrente ed euro 67.164,38 come cassa contanti;
• inoltre, nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 28 settembre dello stesso anno, la cassa contanti risultava aumentata di ulteriori euro 52.771,63, portando la stessa ad un saldo attivo di euro
119.936,01;
• invece, sul conto corrente bancario della tenuto presso Pt_1
banca Intesa Sanpaolo, numero conto 10005583, risultava un saldo di euro 24.526,80, come da estratto conto alla data del 30 settembre 2020, a cui erano da sottrarre poste successive al 28 settembre 2020, facendo divenire la giacenza su detto conto, alla data di nomina del nuovo amministratore, pari ad euro 7.251,00;
• dunque, a fronte di una giacenza di conto corrente al 28
settembre 2020 di euro 37.457,62 risultante dalle scritture contabili, sul conto corrente erano depositati, alla data del 28 settembre 2020, soli euro 7.251,00, con una differenza di euro
30.206,62; la cassa attiva – tra contanti (euro 119.936,01) e detta r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 3 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
differenza di somma depositata sul conto corrente bancario – era, quindi, pari ad euro 150.142,63.
Sub 2) allegava che il convenuto si era fatto riconoscere, approfittando della qualità, un credito di euro 40.000,00, in un primo momento a titolo di compensi per amministratore, successivamente, e dopo le contestazioni del socio, a titolo di corrispettivo per consulenze svolte in favore della società.
Sub 3) Circa le ulteriori condotte, sprovviste di quantificazione del danno, allegava: nel periodo della sua gestione, il convenuto aveva acquistato macchinari inutili ovvero di identica tecnologia ed efficienza di quelli già esistenti, oltre a duplicare contratti già in essere;
• il dott. procedeva, infatti, ad acquistare dalla G.B.S. CP_1
(Global Biomedical Service S.r.l.) un “termografo RM Esaote
Artoscan ricondizionato anno 2012” per la cifra di euro 42.000 oltre I.V.A.;
• detto prezzo era completamente fuori mercato, trattandosi di macchinario la cui tecnologia, già al momento dell'acquisto e finanche al momento della “rigenerazione”, risultava essere superata;
inoltre, il contratto risultava gravoso per la dato Pt_1
che prevedeva clausole che ne impedivano sostanzialmente la risoluzione, oltre ad esonerare la ditta fornitrice, che doveva contrattualmente provvedere all'assistenza tecnica, da qualsiasi responsabilità e/o inadempimento;
• in data 8 maggio 2019, il dott. , nella veste di legale CP_1
rappresentante della firmava contratti di “locazione di beni Pt_1 mobili ed assistenza tecnica” con la per la Parte_2
fornitura di macchinari funzionali all'attività d'impresa, oltre alla relativa assistenza tecnica. Successivamente, in data 3 ottobre
2019, il convenuto firmava altri quattro contratti per la fornitura di macchinari e prestazione di servizi con la Bollino It S.p.A., questa r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 4 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
volta per maggiori corrispettivi, tra cui quello per fornitura di macchinari di ben euro 33.430,00;
• i macchinari forniti e l'assistenza tecnica erano sostanzialmente identici nei due contratti. Da tale condotta era, così, derivato un danno alla quantificabile in almeno euro 33.430,00, per Pt_1
forniture di macchinari già esistenti nel patrimonio della società, oltre quelli derivanti dalla duplicazione degli altri contratti.
• gli oneri fiscali, tributari e previdenziali erano stati sistematicamente versati con ritardo, determinando la sospensione del rilascio del DURC – Dichiarazione Unica Regolarità
Contributiva – da parte degli enti previdenziali, con la sospensione Parte dei (vitali) pagamenti da parte dell' e, di conseguenza, un rilevantissimo danno sia patrimoniale e sia all'immagine della società;
• il comportamento del convenuto con i dipendenti aveva determinato un notevole danno alla società attrice: spesso il dott.
arrivava ad insultare e minacciare gli stessi dipendenti e, CP_1
nel tempo, il suo atteggiamento rissoso, aveva portato all'allontanamento dei professionisti che collaboravano con il
Centro, di dipendenti, di tecnici e di clienti;
• ad alcuni dipendenti veniva fatta firmare la busta paga senza che in realtà fosse corrisposta la retribuzione. Da pronta verifica emergeva, infatti, che le somme lamentate dai dipendenti non risultavano, contrariamente ai pagamenti della retribuzione di altri, addebitate sul conto corrente dedicato della società.
• il convenuto ometteva di denunciare agli enti previdenziali l'assenza per motivi di salute del dipendente e, ciò, Parte_4 causava il mancato recupero dall'INPS, di parte della retribuzione corrisposta;
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 5 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
• il dott. aveva mostrato una colpevole inerzia nel CP_1 richiedere tutela giurisdizionale per l'affermazione di diritti ed il recupero di crediti della non avendo provveduto al Pt_1
pagamento di quanto stabilito contrattualmente per la fornitura di macchinari e per l'assistenza tecnica, la ricevette due Pt_1
ingiunzioni di pagamento da parte della il Parte_2
dott. conferiva incarico ad un legale riferendogli CP_1
circostanza inesatte, causando, così, un danno per le spese legali all'uopo sostenute, nonché per quelle oggetto di condanna alle spese dell'Avv. Aniello Beneduce, difensore della società ricorrente;
• inoltre, l'azione esecutiva proposta dalla Controparte_2
nonostante il credito fosse riconosciuto come dovuto, aveva
[...]
causato il pignoramento del conto corrente della Pt_1
comportando un danno per la stessa;
• il dott. , sia nella veste di legale rappresentante della CP_1
e sia in proprio, firmava, il 5 agosto 2020, (data sospetta Pt_1
stante la revoca dall'incarico di amministratore del 28 settembre
2020), un atto di transazione con il dott. il Controparte_3
quale interveniva nella scrittura privata anche come componente dell'associazione professionale “Studio Naccarato ed Associati”.
Nella scrittura veniva menzionato un presunto debito della Pt_1
verso i professionisti pari ad euro 30.000, maturato, secondo la dizione riportata nell'accordo, “… in virtù degli incarichi affidati fino alla data del 31.12.19”. Nell'accordo non si comprendeva a cosa fosse dovuta tale somma, visto che l'attività professionale prestata dal dott. era stata pagata per gli anni precedenti, CP_3
né tantomeno quali fossero gli eventuali incarichi ulteriori rispetto a quello inerente la tenuta della contabilità.
Si costituiva il convenuto che eccepiva:
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 6 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
• di aver costituito la società denominata
[...]
con sede in San Giorgio a Cremano alla Via Parte_1
Bachel, 20, unitamente alla dott.ssa e al dott. Controparte_4
Persona_1
• che, dopo un primo periodo di tranquillità, veniva assunto, come dipendente, il fratello del convenuto, , e la Parte_4
situazione, all'interno dell'attività lavorativa, degenerava al punto che, il fratello, unitamente alla dott.ssa , ad insaputa del CP_4
convenuto, avevano posto in essere atti e comportamenti che avevano leso il patrimonio e la salute del convenuto e, soprattutto, la stabilità società;
• il 23 luglio 2020, donava ad insaputa del dott. Persona_1
, con atto per notar rep. CP_1 Persona_2
3697 e racc. 2589, alla dott.ssa l'08% delle sue quote;
CP_4
• la predetta donazione era avvenuta evidentemente per aggirare l'accordo in tema di prelazione e per far successivamente alzare le quote maggioritarie nella disponibilità della stessa;
CP_4
• successivamente la dott.ssa , con una serie di raggiri, CP_4
tentava di diventare amministratrice della società;
• invitato all'acquisto da parte del dott. delle Persona_1
proprie quote il dott. rispondeva nei termini CP_1
positivamente però l'acquisto non si perfezionava in quanto lo stesso dopo la “finta” donazione non intendeva ritirare Per_1
l'assegno sottoscritto dal dott. dal notaio e ratificare CP_1
l'acquisto delle quote;
• in data 02.09.2020 il convenuto veniva aggredito dalla dott.ssa e da riportando 4 punti di sutura certificati CP_4 Parte_4
presso struttura pubblica;
• i responsabili di cassa erano la dott.ssa e;
CP_4 Parte_4
• le fatture contestate per consulenze erano veridiche;
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 7 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
• eccepiva, infine, la infondatezza delle domande attoree.
Il processo.
Nel corso del processo è stata ammessa la prova testimoniale e, alle udienze del 12.01.2023 e del 23.02.2023, sono stati escussi i testimoni indicati da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c., II termine.
I testi, e segretarie della società Testimone_1 Testimone_2
attrice, sono state sentite in merito all'ammanco di cassa.
Dall'esame testimoniale è emerso che i corrispettivi in contanti erano incassati dalle testimoni, le quali inserivano il denaro nella feritoia di una cassettina di metallo amovibile le cui chiavi per certo le aveva il dott.
, ma le stesse testimoni non erano a conoscenza se le chiavi fossero CP_1
o meno tenute anche da altri.
I testimoni riferivano anche che il dott. non aveva mai chiesto la CP_1
consegna di contanti al di fuori dell'immissione in cassetta.
Nel corso del processo è stata espletata consulenza peritale del 27.09.2023 con i seguenti quesiti: “accertare la corretta appostazione nella sua continuità di bilancio nelle diverse annualità in vigenza della carica del sig.
e ritenuto di dover poi verificare se al momento della cessazione CP_1
della carica la voce cassa come quantificata trovasse o meno giustificazione contabile, anche al fine di verificare, nel caso in cui contabilmente la presenza di cassa fosse giustificata, la sorte delle somme ivi indicate”.
Il C.T.U., dott. rispondeva: “Sulla base della Persona_3
documentazione esaminata, delle verifiche effettuate e delle considerazioni esposte nella presente relazione, si ritiene che la posta cassa contanti, iscritta in contabilità, alla data di cessazione dalla carica del Sig. CP_1
(28/09/2020), per € 119.051,01, trovi giustificazione nella documentazione contabile esaminata”.
Per quanto concerne il quesito volto a “verificare, nel caso in cui contabilmente la presenza di cassa fosse giustificata, la sorte delle somme ivi
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 8 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
indicate”, il consulente così rispondeva: “si ritiene di non poter individuare la sorte delle somme presenti in atteso che, come già indicato, Pt_5
dall'esame delle scritture contabili agli atti, non vi sono evidenze in tal senso. Naturalmente, lo scrivente non può essere a conoscenza di eventuali prelievi di cassa o pagamenti non registrati in contabilità”.
Il C.T.U. segnalava, poi, alcune criticità rilevate rispetto alla reale consistenza della negli anni in cui era in carica il : Pt_5 CP_1
• sembrerebbe che la cassa contanti non sia mai stata utilizzata per ridurre, in maniera consistente, la debitoria aziendale, come emerge dal confronto tra la cassa contanti ed i debiti aziendali;
• fino a quando venivano effettuati versamenti di contante sul conto corrente aziendale (28/05/2019), la presentava un saldo Pt_5
inferiore a 35mila euro;
successivamente, a seguito dell'interruzione di detti versamenti (ad eccezione di quello del
3/12/2019), la cassa ha seguito un andamento di costante crescita, fino a raggiungere l'importo “finale” di € 119.051;
• nel 2017 sono stati rilevati dei finanziamenti soci per cassa, allorquando la stessa sarebbe stata di per sé sufficiente alla soddisfazione dei pagamenti successivamente eseguiti, senza necessità, quindi, da parte dei soci, di effettuare versamenti in cassa.
Concludeva affermando che, sebbene non fosse stato possibile dare riscontro alla seconda parte del quesito peritale in riferimento alla individuazione della sorte delle somme iscritte in contabilità a titolo di cassa contante per €
119.051,01, per quanto innanzi indicato, sussistono dubbi sulla reale consistenza di tale posta (cassa contanti) per tutto il periodo di vigenza in carica del Sig. . CP_1
*****
La domanda è solo parzialmente fondata per le ragioni appresso spiegate.
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 9 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
Deve preliminarmente darsi conto che il dott. è stato assolto, CP_1 con la formulazione di cui all'art. 530, comma II (si veda l'allegato al deposito del 12.03.2023, sentenza Trib. Napoli 1800/22), perché il fatto non sussiste, dal reato previsto all'art. 646 c.p., per la contestazione dell'essersi senza titolo appropriato della somma di euro
119.936,01, nella qualità di amministratore della società attrice.
Quindi, con riferimento ai fatti contestati della distrazione della cassa contanti, il convenuto ha visto esclusa la propria responsabilità penale.
Tuttavia, osta all'applicazione in questa sede tout court degli effetti in sede civile del giudicato penale ex art. 654 c.p.c. la formula utilizzata per l'assoluzione.
Infatti, la formula di assoluzione dubitativa determina la riemersione applicativa della regola generale dell'autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale, tale da escludere l'applicazione della fattispecie derogatrice di cui all'art. 654 c.p.c.
Invero, come il Giudice di legittimità costantemente insegna, Cass. civ. sez. 6, 13 novembre 2013, n. 25538, Cass. civ., sez. lav.,
11.2.2011, n. 3376, Cass.
9.03.2010 n. 5676, Cass. 30.10.2007, n.
22883, anche in questo caso le prove acquisite in sede penale possono autonomamente essere utilizzate dal giudice civile ai fini della formazione del suo libero convincimento.
Ebbene, nel caso di specie le prove assunte dal giudice penale, prove orali da soggetti solo parzialmente coincidenti con quelli assunti all'ufficio di testimone in questa sede e riportate in sentenza, hanno condotto in quella sede ad affermare che il dott. non era il CP_1
solo ad avere l'effettiva gestione della liquidità e della cassa, poiché la consegna delle distinte di versamento era operata anche nelle mani di altri, tra cui la odierna attrice quale rappresentante della società. CP_5
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 10 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
A ben vedere ciò è coerente con le risultanze della prova orale assunta nel presente procedimento, dove l'unica cosa certa è che il CP_1
avesse le chiavi della cassetta di metallo, ma nessuno ha saputo dire se non vi fossero altre chiavi detenute da altri.
Il quadro valutativo del materiale probatorio che viene a delinearsi circa il mancato raggiungimento della prova della distrazione della cassa, e in particolare da parte del solo , sia in forza delle CP_1
prove orali assunte tanto in sede penale, dove hanno condotto all'assoluzione, che di quelle assunte in questa sede, si arricchisce in modo univoco dalla considerazione ultima esposta dal c.t.u.
Infatti, il consulente ha espresso dubbi, all'esito dell'esame contabile complessivo, circa la reale consistenza della per la somma Pt_5
indicata durante la vigenza nell'incarico del dott. nella CP_1
somma pari a quella tacciata di appropriazione, con un ragionamento completo e fondato su tutta la documentazione correttamente acquisita, ragionamento che aggiunge un ulteriore elemento idoneo ad escludere l'affermazione dell'ipotesi distrattiva in capo al convenuto.
Ne consegue che la domanda circa la condanna del convenuto al pagamento della somma asseritamente distratta debba essere rigettata.
Con riguardo alla domanda di accertamento negativo dello svolgimento di attività di consulenza da parte dello , CP_1
determinativa a dire del convenuto di un credito di euro 40.000,00, si deve premettere che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.
2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 11 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo,
Cass. sez. I, 07.05.2015, n.9201, anche Cass. 6.6.2021, n. 9099, Cass.
9 giugno 2008, n. 15162.
Nel caso di specie l'attore ha provato che, a seguito delle contestazioni del socio circa l'illegittima emissione da parte dell'amministratore di fatture per compenso amministratore, lo stesso amministratore, all. 7 di parte attrice, ha emesso una nota di credito a favore della società per pari importo, euro 37.000,00, ritirando di fatto ogni richiesta economica per il compenso di amministratore, salvo poi, pochi mesi dopo, nel luglio 2020, emettere verso la società fatture per consulenze per euro 40.000,00 che la stessa società assume non essere mai state svolte.
Di converso, il convenuto, sul punto non ha prodotto alcunché per provare indirettamente o direttamente la natura e la quantità delle prestazioni svolte in favore della società, peraltro, nel periodo da egli stesso amministrata, né, per la verità, ha contestato sul punto quanto sostenuto dall'istante in modo puntuale.
Infatti, nei propri scritti di costituzione, il dott. si è limitato a CP_1 dire che La contestazione dell'attività svolta portata in fattura è priva di fondamento giuridico e la stessa è fantasiosa e deve essere rigettata unitamente all'intera domanda, allorquando, invece, avrebbe quanto meno potuto allegare la natura delle prestazioni svolte, i tempi, i beneficiari.
Ne consegue che, sia la tempistica della emissione della nota di credito a favore della società cui è seguita l'emissione di fattura di pari valore, all'incirca, per consulenze, sia la condotta processuale, sia l'assenza di qualsiasi allegazione a favore dell'esistenza delle prestazioni d'opera svolte inducono ad affermare che nulla è dovuto dalla società in favore r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 12 r.g. 10838/2021 Controparte_6
dott. per la fattura emessa in data 02.07.2020 e
[...] CP_1 giustificata quale corrispettivo per le “Consulenze effettuate per
Vostro conto da febbraio 2017 a maggio 2019”.
Con riferimento alle altre condotte esposte dall'attore, si deve osservare che talune di esse, le presunte false appostazioni contabili
(peraltro di modesto valore) sono prive di alcun riferimento causale circa l'eventuale danno sociale determinato, nonché prive di qualsivoglia allegazione proprio sull'esistenza di un danno conseguenza della condotta., difettando pertanto dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Con riguardo agli altri fatti dedotti dall'attore che censurano la gestione della società (acquisto macchinari e transazione) esse lambiscono il limite dell'insindacabilità della gestione dell'impresa, a tutela del libero esercizio dell'azione imprenditoriale, tra le tante si veda, Cass. sentenza n. 25056 del 9 novembre 2020, e pertanto escludono, in assenza di ulteriori fatti, di poter riscontrare eventuali inadempienze del convenuto per aver assunto libere scelte gestionali.
Né invero sul punto le allegazioni dell'istante appaiono tali da poter dirsi anche in questo caso assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Le spese, in ragione della parziale soccombenza dell'attore, si compensano al 80% e si liquidano già ridotte in dispositivo ai valori di riferimento ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 10838/2021, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1. accerta e dichiara che il Dr. non ha svolto per Controparte_1
la società attrice le prestazioni di “Consulenze effettuate per Vostro conto da febbraio 2017 a maggio 2019”, esposte nella fattura n. 11 del r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 13 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
2.7.2020 e pertanto dichiara non dovuta la somma ivi indicata di euro
40.000;
2. rigetta ogni altra domanda attorea;
3. Condanna parte convenuta al pagamento dei compensi di causa che si liquidano come in parte motiva per euro 2.720,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Caterina di Martino Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10838/2021 R.Gen.Aff.Cont. tra
(C.F. e P. Iva Parte_1 P.IVA_1
, con sede in San Giorgio a Cremano (Na), alla Via Bachelet n. P.IVA_2
20/E, cap. 80046, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata a Napoli, alla via F. Florimo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria Ricci, (C.F.
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura CodiceFiscale_1
rilasciata su foglio separato
– ATTORE – contro
, (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Gaetano Milano, (C.F. , giusta procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Milano, sito in Teora (AV), alla Via
Roma, n. 52 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
– CONVENUTO –
Oggetto: azione sociale di responsabilità avverso amministratori;
Conclusioni:
Per l'attore:
“accertare e dichiarare la responsabilità del Dr. per i fatti Controparte_1
illeciti sopraindicati e per la costante violazione delle norme di legge e dell'atto costitutivo, dichiarandone la grave responsabilità e condannandolo al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, patrimoniali e non, presenti
e futuri, arrecati alla società dalla sua Parte_1
condotta, ivi compreso la restituzione della somma di euro 150.142,63 esistente nella cassa della al momento della cessazione della sua Pt_1
carica di amministratore della stessa, aumentata degli interessi dal momento dell'ammanco fino alla effettiva restituzione;
inoltre, accertare e dichiarare che il Dr. non ha svolto per Controparte_1
la le prestazioni di “Consulenze effettuate per Vostro conto da febbraio Pt_1
2017 a maggio 2019”, esposta nella fattura n. 11 del 2.7.2020 e pertanto dichiari non dovuta allo stesso la somma ivi indicata di euro 40.000, con conseguente inesistenza della posta passiva in bilancio;
con condanna del medesimo al pagamento di spese e compensi professionali per la lite.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a. rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile ed infondata.”
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
L'istante, valorizzando le conclusioni rassegnate, rivolge avverso il convenuto due domande a contenuto specifico, di cui, sub 1) la prima relativa alla distrazione della somma risultante dalla cassa contanti, durante il periodo della permanenza nella carica, sub 2), la seconda per l'accertamento negativo r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 2 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
di un debito nei confronti dello stesso ex amministratore, pari ad euro
40.000,00, i quali sarebbero non dovuti per l'inesistenza delle consulenze medesime.
Lo stesso attore allega, sì, ulteriori condotte, sub 3), senza però far conseguire ad esse una puntuale allegazione sotto il profilo causale e delle allegazioni del danno conseguente sul pianto quantitativo, precludendo come si vedrà qualsiasi considerazione anche di carattere equitativo.
Sub 1) Con riferimento alla prima domanda di distrazione della cassa, riferiva che:
• dal bilancio portato dal precedente amministratore all'approvazione assembleare, al 31 dicembre 2019, risultava l'esistenza di una disponibilità liquida di euro 104.622,00, di cui euro 37.457,62 come giacenza di conto corrente ed euro 67.164,38 come cassa contanti;
• inoltre, nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 28 settembre dello stesso anno, la cassa contanti risultava aumentata di ulteriori euro 52.771,63, portando la stessa ad un saldo attivo di euro
119.936,01;
• invece, sul conto corrente bancario della tenuto presso Pt_1
banca Intesa Sanpaolo, numero conto 10005583, risultava un saldo di euro 24.526,80, come da estratto conto alla data del 30 settembre 2020, a cui erano da sottrarre poste successive al 28 settembre 2020, facendo divenire la giacenza su detto conto, alla data di nomina del nuovo amministratore, pari ad euro 7.251,00;
• dunque, a fronte di una giacenza di conto corrente al 28
settembre 2020 di euro 37.457,62 risultante dalle scritture contabili, sul conto corrente erano depositati, alla data del 28 settembre 2020, soli euro 7.251,00, con una differenza di euro
30.206,62; la cassa attiva – tra contanti (euro 119.936,01) e detta r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 3 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
differenza di somma depositata sul conto corrente bancario – era, quindi, pari ad euro 150.142,63.
Sub 2) allegava che il convenuto si era fatto riconoscere, approfittando della qualità, un credito di euro 40.000,00, in un primo momento a titolo di compensi per amministratore, successivamente, e dopo le contestazioni del socio, a titolo di corrispettivo per consulenze svolte in favore della società.
Sub 3) Circa le ulteriori condotte, sprovviste di quantificazione del danno, allegava: nel periodo della sua gestione, il convenuto aveva acquistato macchinari inutili ovvero di identica tecnologia ed efficienza di quelli già esistenti, oltre a duplicare contratti già in essere;
• il dott. procedeva, infatti, ad acquistare dalla G.B.S. CP_1
(Global Biomedical Service S.r.l.) un “termografo RM Esaote
Artoscan ricondizionato anno 2012” per la cifra di euro 42.000 oltre I.V.A.;
• detto prezzo era completamente fuori mercato, trattandosi di macchinario la cui tecnologia, già al momento dell'acquisto e finanche al momento della “rigenerazione”, risultava essere superata;
inoltre, il contratto risultava gravoso per la dato Pt_1
che prevedeva clausole che ne impedivano sostanzialmente la risoluzione, oltre ad esonerare la ditta fornitrice, che doveva contrattualmente provvedere all'assistenza tecnica, da qualsiasi responsabilità e/o inadempimento;
• in data 8 maggio 2019, il dott. , nella veste di legale CP_1
rappresentante della firmava contratti di “locazione di beni Pt_1 mobili ed assistenza tecnica” con la per la Parte_2
fornitura di macchinari funzionali all'attività d'impresa, oltre alla relativa assistenza tecnica. Successivamente, in data 3 ottobre
2019, il convenuto firmava altri quattro contratti per la fornitura di macchinari e prestazione di servizi con la Bollino It S.p.A., questa r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 4 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
volta per maggiori corrispettivi, tra cui quello per fornitura di macchinari di ben euro 33.430,00;
• i macchinari forniti e l'assistenza tecnica erano sostanzialmente identici nei due contratti. Da tale condotta era, così, derivato un danno alla quantificabile in almeno euro 33.430,00, per Pt_1
forniture di macchinari già esistenti nel patrimonio della società, oltre quelli derivanti dalla duplicazione degli altri contratti.
• gli oneri fiscali, tributari e previdenziali erano stati sistematicamente versati con ritardo, determinando la sospensione del rilascio del DURC – Dichiarazione Unica Regolarità
Contributiva – da parte degli enti previdenziali, con la sospensione Parte dei (vitali) pagamenti da parte dell' e, di conseguenza, un rilevantissimo danno sia patrimoniale e sia all'immagine della società;
• il comportamento del convenuto con i dipendenti aveva determinato un notevole danno alla società attrice: spesso il dott.
arrivava ad insultare e minacciare gli stessi dipendenti e, CP_1
nel tempo, il suo atteggiamento rissoso, aveva portato all'allontanamento dei professionisti che collaboravano con il
Centro, di dipendenti, di tecnici e di clienti;
• ad alcuni dipendenti veniva fatta firmare la busta paga senza che in realtà fosse corrisposta la retribuzione. Da pronta verifica emergeva, infatti, che le somme lamentate dai dipendenti non risultavano, contrariamente ai pagamenti della retribuzione di altri, addebitate sul conto corrente dedicato della società.
• il convenuto ometteva di denunciare agli enti previdenziali l'assenza per motivi di salute del dipendente e, ciò, Parte_4 causava il mancato recupero dall'INPS, di parte della retribuzione corrisposta;
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 5 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
• il dott. aveva mostrato una colpevole inerzia nel CP_1 richiedere tutela giurisdizionale per l'affermazione di diritti ed il recupero di crediti della non avendo provveduto al Pt_1
pagamento di quanto stabilito contrattualmente per la fornitura di macchinari e per l'assistenza tecnica, la ricevette due Pt_1
ingiunzioni di pagamento da parte della il Parte_2
dott. conferiva incarico ad un legale riferendogli CP_1
circostanza inesatte, causando, così, un danno per le spese legali all'uopo sostenute, nonché per quelle oggetto di condanna alle spese dell'Avv. Aniello Beneduce, difensore della società ricorrente;
• inoltre, l'azione esecutiva proposta dalla Controparte_2
nonostante il credito fosse riconosciuto come dovuto, aveva
[...]
causato il pignoramento del conto corrente della Pt_1
comportando un danno per la stessa;
• il dott. , sia nella veste di legale rappresentante della CP_1
e sia in proprio, firmava, il 5 agosto 2020, (data sospetta Pt_1
stante la revoca dall'incarico di amministratore del 28 settembre
2020), un atto di transazione con il dott. il Controparte_3
quale interveniva nella scrittura privata anche come componente dell'associazione professionale “Studio Naccarato ed Associati”.
Nella scrittura veniva menzionato un presunto debito della Pt_1
verso i professionisti pari ad euro 30.000, maturato, secondo la dizione riportata nell'accordo, “… in virtù degli incarichi affidati fino alla data del 31.12.19”. Nell'accordo non si comprendeva a cosa fosse dovuta tale somma, visto che l'attività professionale prestata dal dott. era stata pagata per gli anni precedenti, CP_3
né tantomeno quali fossero gli eventuali incarichi ulteriori rispetto a quello inerente la tenuta della contabilità.
Si costituiva il convenuto che eccepiva:
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 6 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
• di aver costituito la società denominata
[...]
con sede in San Giorgio a Cremano alla Via Parte_1
Bachel, 20, unitamente alla dott.ssa e al dott. Controparte_4
Persona_1
• che, dopo un primo periodo di tranquillità, veniva assunto, come dipendente, il fratello del convenuto, , e la Parte_4
situazione, all'interno dell'attività lavorativa, degenerava al punto che, il fratello, unitamente alla dott.ssa , ad insaputa del CP_4
convenuto, avevano posto in essere atti e comportamenti che avevano leso il patrimonio e la salute del convenuto e, soprattutto, la stabilità società;
• il 23 luglio 2020, donava ad insaputa del dott. Persona_1
, con atto per notar rep. CP_1 Persona_2
3697 e racc. 2589, alla dott.ssa l'08% delle sue quote;
CP_4
• la predetta donazione era avvenuta evidentemente per aggirare l'accordo in tema di prelazione e per far successivamente alzare le quote maggioritarie nella disponibilità della stessa;
CP_4
• successivamente la dott.ssa , con una serie di raggiri, CP_4
tentava di diventare amministratrice della società;
• invitato all'acquisto da parte del dott. delle Persona_1
proprie quote il dott. rispondeva nei termini CP_1
positivamente però l'acquisto non si perfezionava in quanto lo stesso dopo la “finta” donazione non intendeva ritirare Per_1
l'assegno sottoscritto dal dott. dal notaio e ratificare CP_1
l'acquisto delle quote;
• in data 02.09.2020 il convenuto veniva aggredito dalla dott.ssa e da riportando 4 punti di sutura certificati CP_4 Parte_4
presso struttura pubblica;
• i responsabili di cassa erano la dott.ssa e;
CP_4 Parte_4
• le fatture contestate per consulenze erano veridiche;
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 7 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
• eccepiva, infine, la infondatezza delle domande attoree.
Il processo.
Nel corso del processo è stata ammessa la prova testimoniale e, alle udienze del 12.01.2023 e del 23.02.2023, sono stati escussi i testimoni indicati da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c., II termine.
I testi, e segretarie della società Testimone_1 Testimone_2
attrice, sono state sentite in merito all'ammanco di cassa.
Dall'esame testimoniale è emerso che i corrispettivi in contanti erano incassati dalle testimoni, le quali inserivano il denaro nella feritoia di una cassettina di metallo amovibile le cui chiavi per certo le aveva il dott.
, ma le stesse testimoni non erano a conoscenza se le chiavi fossero CP_1
o meno tenute anche da altri.
I testimoni riferivano anche che il dott. non aveva mai chiesto la CP_1
consegna di contanti al di fuori dell'immissione in cassetta.
Nel corso del processo è stata espletata consulenza peritale del 27.09.2023 con i seguenti quesiti: “accertare la corretta appostazione nella sua continuità di bilancio nelle diverse annualità in vigenza della carica del sig.
e ritenuto di dover poi verificare se al momento della cessazione CP_1
della carica la voce cassa come quantificata trovasse o meno giustificazione contabile, anche al fine di verificare, nel caso in cui contabilmente la presenza di cassa fosse giustificata, la sorte delle somme ivi indicate”.
Il C.T.U., dott. rispondeva: “Sulla base della Persona_3
documentazione esaminata, delle verifiche effettuate e delle considerazioni esposte nella presente relazione, si ritiene che la posta cassa contanti, iscritta in contabilità, alla data di cessazione dalla carica del Sig. CP_1
(28/09/2020), per € 119.051,01, trovi giustificazione nella documentazione contabile esaminata”.
Per quanto concerne il quesito volto a “verificare, nel caso in cui contabilmente la presenza di cassa fosse giustificata, la sorte delle somme ivi
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 8 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
indicate”, il consulente così rispondeva: “si ritiene di non poter individuare la sorte delle somme presenti in atteso che, come già indicato, Pt_5
dall'esame delle scritture contabili agli atti, non vi sono evidenze in tal senso. Naturalmente, lo scrivente non può essere a conoscenza di eventuali prelievi di cassa o pagamenti non registrati in contabilità”.
Il C.T.U. segnalava, poi, alcune criticità rilevate rispetto alla reale consistenza della negli anni in cui era in carica il : Pt_5 CP_1
• sembrerebbe che la cassa contanti non sia mai stata utilizzata per ridurre, in maniera consistente, la debitoria aziendale, come emerge dal confronto tra la cassa contanti ed i debiti aziendali;
• fino a quando venivano effettuati versamenti di contante sul conto corrente aziendale (28/05/2019), la presentava un saldo Pt_5
inferiore a 35mila euro;
successivamente, a seguito dell'interruzione di detti versamenti (ad eccezione di quello del
3/12/2019), la cassa ha seguito un andamento di costante crescita, fino a raggiungere l'importo “finale” di € 119.051;
• nel 2017 sono stati rilevati dei finanziamenti soci per cassa, allorquando la stessa sarebbe stata di per sé sufficiente alla soddisfazione dei pagamenti successivamente eseguiti, senza necessità, quindi, da parte dei soci, di effettuare versamenti in cassa.
Concludeva affermando che, sebbene non fosse stato possibile dare riscontro alla seconda parte del quesito peritale in riferimento alla individuazione della sorte delle somme iscritte in contabilità a titolo di cassa contante per €
119.051,01, per quanto innanzi indicato, sussistono dubbi sulla reale consistenza di tale posta (cassa contanti) per tutto il periodo di vigenza in carica del Sig. . CP_1
*****
La domanda è solo parzialmente fondata per le ragioni appresso spiegate.
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 9 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
Deve preliminarmente darsi conto che il dott. è stato assolto, CP_1 con la formulazione di cui all'art. 530, comma II (si veda l'allegato al deposito del 12.03.2023, sentenza Trib. Napoli 1800/22), perché il fatto non sussiste, dal reato previsto all'art. 646 c.p., per la contestazione dell'essersi senza titolo appropriato della somma di euro
119.936,01, nella qualità di amministratore della società attrice.
Quindi, con riferimento ai fatti contestati della distrazione della cassa contanti, il convenuto ha visto esclusa la propria responsabilità penale.
Tuttavia, osta all'applicazione in questa sede tout court degli effetti in sede civile del giudicato penale ex art. 654 c.p.c. la formula utilizzata per l'assoluzione.
Infatti, la formula di assoluzione dubitativa determina la riemersione applicativa della regola generale dell'autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale, tale da escludere l'applicazione della fattispecie derogatrice di cui all'art. 654 c.p.c.
Invero, come il Giudice di legittimità costantemente insegna, Cass. civ. sez. 6, 13 novembre 2013, n. 25538, Cass. civ., sez. lav.,
11.2.2011, n. 3376, Cass.
9.03.2010 n. 5676, Cass. 30.10.2007, n.
22883, anche in questo caso le prove acquisite in sede penale possono autonomamente essere utilizzate dal giudice civile ai fini della formazione del suo libero convincimento.
Ebbene, nel caso di specie le prove assunte dal giudice penale, prove orali da soggetti solo parzialmente coincidenti con quelli assunti all'ufficio di testimone in questa sede e riportate in sentenza, hanno condotto in quella sede ad affermare che il dott. non era il CP_1
solo ad avere l'effettiva gestione della liquidità e della cassa, poiché la consegna delle distinte di versamento era operata anche nelle mani di altri, tra cui la odierna attrice quale rappresentante della società. CP_5
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 10 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
A ben vedere ciò è coerente con le risultanze della prova orale assunta nel presente procedimento, dove l'unica cosa certa è che il CP_1
avesse le chiavi della cassetta di metallo, ma nessuno ha saputo dire se non vi fossero altre chiavi detenute da altri.
Il quadro valutativo del materiale probatorio che viene a delinearsi circa il mancato raggiungimento della prova della distrazione della cassa, e in particolare da parte del solo , sia in forza delle CP_1
prove orali assunte tanto in sede penale, dove hanno condotto all'assoluzione, che di quelle assunte in questa sede, si arricchisce in modo univoco dalla considerazione ultima esposta dal c.t.u.
Infatti, il consulente ha espresso dubbi, all'esito dell'esame contabile complessivo, circa la reale consistenza della per la somma Pt_5
indicata durante la vigenza nell'incarico del dott. nella CP_1
somma pari a quella tacciata di appropriazione, con un ragionamento completo e fondato su tutta la documentazione correttamente acquisita, ragionamento che aggiunge un ulteriore elemento idoneo ad escludere l'affermazione dell'ipotesi distrattiva in capo al convenuto.
Ne consegue che la domanda circa la condanna del convenuto al pagamento della somma asseritamente distratta debba essere rigettata.
Con riguardo alla domanda di accertamento negativo dello svolgimento di attività di consulenza da parte dello , CP_1
determinativa a dire del convenuto di un credito di euro 40.000,00, si deve premettere che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.
2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 11 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo,
Cass. sez. I, 07.05.2015, n.9201, anche Cass. 6.6.2021, n. 9099, Cass.
9 giugno 2008, n. 15162.
Nel caso di specie l'attore ha provato che, a seguito delle contestazioni del socio circa l'illegittima emissione da parte dell'amministratore di fatture per compenso amministratore, lo stesso amministratore, all. 7 di parte attrice, ha emesso una nota di credito a favore della società per pari importo, euro 37.000,00, ritirando di fatto ogni richiesta economica per il compenso di amministratore, salvo poi, pochi mesi dopo, nel luglio 2020, emettere verso la società fatture per consulenze per euro 40.000,00 che la stessa società assume non essere mai state svolte.
Di converso, il convenuto, sul punto non ha prodotto alcunché per provare indirettamente o direttamente la natura e la quantità delle prestazioni svolte in favore della società, peraltro, nel periodo da egli stesso amministrata, né, per la verità, ha contestato sul punto quanto sostenuto dall'istante in modo puntuale.
Infatti, nei propri scritti di costituzione, il dott. si è limitato a CP_1 dire che La contestazione dell'attività svolta portata in fattura è priva di fondamento giuridico e la stessa è fantasiosa e deve essere rigettata unitamente all'intera domanda, allorquando, invece, avrebbe quanto meno potuto allegare la natura delle prestazioni svolte, i tempi, i beneficiari.
Ne consegue che, sia la tempistica della emissione della nota di credito a favore della società cui è seguita l'emissione di fattura di pari valore, all'incirca, per consulenze, sia la condotta processuale, sia l'assenza di qualsiasi allegazione a favore dell'esistenza delle prestazioni d'opera svolte inducono ad affermare che nulla è dovuto dalla società in favore r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 12 r.g. 10838/2021 Controparte_6
dott. per la fattura emessa in data 02.07.2020 e
[...] CP_1 giustificata quale corrispettivo per le “Consulenze effettuate per
Vostro conto da febbraio 2017 a maggio 2019”.
Con riferimento alle altre condotte esposte dall'attore, si deve osservare che talune di esse, le presunte false appostazioni contabili
(peraltro di modesto valore) sono prive di alcun riferimento causale circa l'eventuale danno sociale determinato, nonché prive di qualsivoglia allegazione proprio sull'esistenza di un danno conseguenza della condotta., difettando pertanto dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Con riguardo agli altri fatti dedotti dall'attore che censurano la gestione della società (acquisto macchinari e transazione) esse lambiscono il limite dell'insindacabilità della gestione dell'impresa, a tutela del libero esercizio dell'azione imprenditoriale, tra le tante si veda, Cass. sentenza n. 25056 del 9 novembre 2020, e pertanto escludono, in assenza di ulteriori fatti, di poter riscontrare eventuali inadempienze del convenuto per aver assunto libere scelte gestionali.
Né invero sul punto le allegazioni dell'istante appaiono tali da poter dirsi anche in questo caso assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Le spese, in ragione della parziale soccombenza dell'attore, si compensano al 80% e si liquidano già ridotte in dispositivo ai valori di riferimento ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 10838/2021, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1. accerta e dichiara che il Dr. non ha svolto per Controparte_1
la società attrice le prestazioni di “Consulenze effettuate per Vostro conto da febbraio 2017 a maggio 2019”, esposte nella fattura n. 11 del r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 13 r.g. 10838/2021 CentroSalus-Iacomino
2.7.2020 e pertanto dichiara non dovuta la somma ivi indicata di euro
40.000;
2. rigetta ogni altra domanda attorea;
3. Condanna parte convenuta al pagamento dei compensi di causa che si liquidano come in parte motiva per euro 2.720,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 10838/2021 Pag. 14