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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maria
Elena Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 213/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
, CF: IN PERSONA DEL SINDACO, Parte_1 P.IVA_1
GEOM. CF: CON SEDE IN SAN PIETRO DI CARIDÀ CP_1 C.F._1
(RC) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ANTONIO GERMANÒ Controparte_2
(C.F. ; C.F._2
-opponente- nei confronti di
, CON SEDE LEGALE IN 20122 MILANO, – Controparte_3 Controparte_4 [...]
CODICE FISCALE, REGISTRO IMPRESE E PARTITA IVA N. CP_5 P.IVA_2
ISCRITTA ALL' CODICE ABI N. 3158.3, Controparte_6 Controparte_7
N. 3158, IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE,
[...] Controparte_8
NATO A ROMA IL 17.05.1975, C.F. , Controparte_9 CodiceFiscale_3
CONFERITA DAL DOTT. NATO A NATO A MILANO IL CP_10 CP_11
18/09/1970, C.F. IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO C.F._4
NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, CON ATTO DEL 18.01.2018, A ROGITO DEL
NOTAIO REP. 31.404 RACC. 9.827, RAPPRESENTATA E DIFESA, IN FORZA Persona_1
DI PROCURA DEL 3.6.2019, IN CALCE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO, DALL' AVV.TO
CP_1 SERENELLA GALENO DEL DI C.F. – CP_13 C.F._5 CP_14
pagina1 di 12 DI POSTA CERTIFICATA: – FAX N. Email_1
0968/23701;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 636/2021 emesso da questo Tribunale il 29-30/11/2021, nel procedimento di ingiunzione R.G. n. 1809/2021, notificato il
14/01/2022, avente ad oggetto crediti relativi al contratto di somministrazione di energia elettrica di cui era titolare la Pt_2
, CF e P. IVA , ceduti da quest'ultima a
[...] P.IVA_3 [...] con contratto stipulato per atto pubblico in data CP_3
26.12.2016, eccependo:
1)l'inefficacia della cessione dei crediti in corso di rapporto negoziale senza rituale notifica all'ente pubblico, anche ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cc, con espressa contestazione della comunicazione non inviata alla pec ufficiale dell'ente risultante dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi (indicepa.gov.it).;
l'inopponibilità della cessione stessa all'ente per non aver il medesimo formalizzato alcuna espressa accettazione, così come richiesto dall'art. 70, comma 3, del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 9 all. E della L. n. 2248/1865, norme che derogano al principio della generale cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, sancito dall'art. 1260 cc, e che sono riferibili alla pubblica amministrazione nel suo complesso e quindi applicabili anche agli enti locali (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-12-1996, n. 11041)
2) la carenza di legittimazione passiva del Parte_1
poiché i contratti di somministrazione, non risultano né
[...] preceduti dalle deliberazioni che autorizzano il Sindaco o il responsabile del servizio a concludere i contratti per la fornitura di energia elettrica, né associati ad apposite determinazioni di pagina2 di 12 impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione con attestazione della copertura finanziaria della spesa a norma del D.Lgs. n. 267/2000 (Cass. civ. Sez. III Sent., 19-
12-2019, n. 33768); i contratti prodotti peraltro sarebbero privi dei requisiti minimi essenziali della forma scritta essendo quasi del tutto illeggibili, incluse le parti ove sono apposte le firme degli asseriti referenti dell'ente, nonché privi di elementi essenziali e della sottoscrizione di qualsivoglia rappresentate della tanto da non soddisfare la forma scritta ad Parte_2 substantiam, re-quisito richiesto a pena di nullità per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per consentire l'assunzione di una valida obbligazione e rispondere alle esigenze di garanzia, trasparenza e pubblicità dell'attività negoziale della pubblica amministrazione.
3) Inesistenza o mancanza di prova del credito azionato – mancanza di alcun elemento di prova relativo alla corrispondenza dei consumi registrati in fattura e quelli reali per i quali sarebbe sorto
l'obbligo del pagamento del prezzo indicato nelle fatture, mancanza di fattura elettronica tramite SDI, come previsto dall'art. 25 del
D.L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014. L'ente opponente contesta espressamente anche la richiesta di liquidazione degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e la loro quantificazione, non-ché la somma richiesta in applicazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 ; ed infine eccepisce la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma
4, della L. 205/2017, in subordine quella quinquennale, con decorrenza dall'asserite singole letture dei contestati consumi fatturati.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il Controparte_3 rigetto dell'opposizione, sostenendo, la piena efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti dell'opponente, in quanto comunicata a mezzo pec all'ente ad un indirizzo riconducibile al
Comune opponente ( vd Email_2 allegato fascicolo parte opposta), ancorchè non coincidente con quello risultante dall'indice dei domicili digitali della pubblica pagina3 di 12 amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi
(indicepa.gov.it), dovendosi applicarsi per la comunicazione il principio della libertà di forma, secondo la interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della norma di cui all'art. 1264 del cod.civ., e non essendo, nella specie richiesta, la notifica nelle forme previste per gli atti processuali;
ha, altresì, dedotto l'inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D.
n. 2440/1923 e all'art. 9, all. E, della legge 2248/1865, in quanto circoscritta ai crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, e non essendo neanche necessaria nel caso di specie l'espressa accettazione della cessione da parte dell'ente, in quanto si tratterebbe di credito per somministrazione di energia già eseguita, e non sarebbe più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n.
2248 del 1865, art. 9, tornando ad applicarsi quella generale di cui agli artt. 1260 e 1264 cod. civ.”.
2.- L'opposizione è fondata.
agisce quale cessionaria della in forza Controparte_3 Parte_2
e virtù del contratto, stipulato per atto pubblico, in data
27.12.2016, di cessione dei crediti, anche futuri, da quest'ultima vantati nei confronti del Comune di per Parte_1 somministrazione di energia elettrica e precisamente per i consumi, di cui alle fatture emesse da per l'anno 2016, 2017 Parte_2
(solo il periodo di novembre) e 2018.
In quanto parte attrice in senso sostanziale, incombeva sulla società creditrice dimostrare non solo la validità della cessione, ma anche l'esistenza e la natura del credito ceduto.
Veniva prodotto in giudizio il contratto di cessione validamente stipulato fra le parti per atto pubblico, ma comunicato al Pt_1 opponente tramite indirizzo pec non risultante dal registro dei domicili digitali delle pp.aa., indirizzo non riconosciuto dal
Comune opponente che ha indicato nell'atto di opposizione il diverso pagina4 di 12 ed unico indirizzo pec registrato tra i domicili digitali delle pp.aa.
Nessun consenso espresso alla cessione risulta documentato in atti ed il Comune eccepisce, infatti, la violazione della normativa in materia di cedibilità dei crediti vantati contro le pp.aa.
Ai fini della validità della cessione nello stesso contratto stipulato tra e la cedente la cedente si CP_3 Parte_2 impegnava a rispettare le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del
RD 2440 e dell'art. 106 comma 1e del d.lgs. 20/2016 art. 1 “OGGETTO
DELLA CESSIONE”
Dinanzi alle eccezioni sollevate sul punto dal , e dinanzi Pt_1 alla ferma negazione di avere mai avuto notizia della cessione del credito, la Banca cessionaria avrebbe dovuto offrire in giudizio prova della validità della notifica al Comune del contratto di cessione, e del rispetto delle formalità richiamate espressamente nell'art. 1 del contratto di cessione.
In generale le regole sulla opponibilità all'ente locale di un contratto di cessione di crediti non può soggiacere, sic et simpliciter, alle comuni regole sulla cessione dei crediti fra privati per una serie di motivi.
Nel caso di specie peraltro sono dedotti in contratto non solo crediti scaduti alla data della stipula ma anche crediti futuri e maturandi nei successivi 48 mesi e l'azione di recupero giudiziale promossa da concerne anche i crediti venuti ad CP_3 esistenza in epoca successiva alla data di cessione, maturati a novembre 2017 e nel 2018.
pagina5 di 12 Il contratto di cessione contempla espressamente tutti i crediti maturati contro il Comune di alla data di Parte_1 stipula 26.12.2016, contenuti nelle fatture elencate in contratto e tutti quelli maturandi nei successivi 48 mesi.
La cessione di crediti per potere essere opponibile al Comune doveva rispettare i seguenti requisiti formali essenziali:
• Impegno contabile e copertura finanziaria art. 191 d.lgs.
267/2000: in assenza di impegno contabile e copertura finanziaria, il contratto sottostante alla cessione non può produrre effetti vincolanti per l'ente pubblico, indipendentemente dall'osservanza delle altre formalità.
• Notifica formale all'ente debitore: Anche se non è previsto il consenso espresso dell'ente, la notifica formale della cessione rimane un requisito fondamentale, atteso che ogni pagamento eseguito dal deve essere previsto e deve essere Pt_1 sottoposto anche al controllo sull'inesistenza di debiti verso la p.a. ; il pagamento del è collegato anche al Pt_1 principio di impegno contabile nel quale la previsione di spesa deve individuare anche il soggetto beneficiario. In caso di mancata opposizione da parte dell'ente debitore, la cessione è opponibile, ma solo se sono rispettate le altre condizioni di legge.
• Forma scritta: La cessione deve essere formalizzata per iscritto, pena la nullità. Documenti non idonei o comportamenti concludenti non sono sufficienti.
• Prova del credito: Spetta al cessionario dimostrare non solo la validità della cessione, ma anche l'esistenza e la natura del credito ceduto. La produzione di semplici fatture non è sufficiente a provare il rapporto obbligatorio sottostante, soprattutto in assenza di un contratto formalmente valido tra le parti.
Le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 non sono applicabili a soggetti diversi dalle amministrazioni statali, così come costantemente affermato dalla pagina6 di 12 Corte di Cassazione (cfr. C. 32788/2019; C. 30658/2017; C.
2760/2015), e come condiviso da questo Tribunale, ma trovano applicazione nell'ipotesi di cessione di crediti riguardanti contratti di somministrazione di cui sia parte un ente locale l'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, secondo il quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”, rientrando nella nozione di appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. dd)
e gg), del predetto provvedimento, ai fini dell'operatività del codice dei contratti pubblici, anche il contratto pubblico relativo al settore elettricità.
non ha offerto in giudizio prova circa la regolare CP_3 notifica al Comune dell'atto di cessione, in violazione anche delle comuni regole sulla cessione art. 1260 C.C: l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la comunicazione del contratto di cessione al non corrisponde al Parte_1 domicilio digitale dell'ente e parte opponente si è limitato a dichiarare che l'indirizzo di posta elettronica certificata è riferibile al Comune opponente, senza offrire alcuna prova della validità dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato e della effettiva conoscenza o conoscibilità della cessione da parte del
, e dunque della validità e opponibilità della cessione al Pt_1
che medio tempore avrebbe potuto avere eseguito i pagamenti Pt_1 al creditore cedente non avendo alcuna conoscenza della cessione.
Il ricorso, dunque, sotto questo profilo è fondato – inefficacia e inopponibilità al debitore ceduto della cessione.
Ed è fondato, anche, sotto altri profili.
ha offerto in giudizio a dimostrazione dell'esistenza, CP_3 certezza esigibilità e liquidità del proprio diritto di credito,
pagina7 di 12 • le fatture emesse dalla società cedente,
• il contratto di cessione dei crediti,
• tre moduli di adesione standard.
Non risultano prodotti in giudizio le condizioni generali di contratto (contenenti l'accordo negoziale fonte dell'obbligazione) stipulati dal con la . Pt_1 Parte_2
I moduli di adesione, sottoscritti da persona i cui poteri non sono indicati e in due moduli neanche identificata, offerti in giudizio da non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza Controparte_3 di un contratto di somministrazione di energia elettrica validamente stipulato in forma scritta con l'ente opponente, essendo privi degli elementi essenziali minimi del contratto (parti – oggetto- prestazioni).
Infatti, nei predetti moduli non si evince l'oggetto del contratto, non sono riportate le condizioni contrattuali, non è indicata la persona fisica che, in nome e per conto dell'ente, sottoscriveva i moduli (ad eccezione di un modulo dove non è indicato il rapporto organico con l'ente), inoltre non è possibile mettere in relazione i predetti moduli di adesione con le fatture prodotte in giudizio, considerato che nei predetti moduli non vi è alcun riferimento al codice cliente o al pod che individua l'esatta utenza, non è neanche precisato se gli stessi fossero stati sottoscritti per fornitura di energia elettrica e gas, o solo energia elettrica o solo gas.
Non è possibile evincere se chi ha sottoscritto i predetti moduli avesse il potere di rappresentare ed esprimere validamente la volontà dell'ente.
Il ha contestato espressamente l'esistenza di un valido Pt_1 contratto e non ha offerto la necessaria prova in Controparte_3 giudizio.
Si ricorda che la stipulazione dei contratti conclusi da una
Pubblica Amministrazione deve avvenire, quale presupposto di validità del negozio, in forma scritta (art. 3 D.Lgs. 163/2006; artt.
16 e 17 r.d. 2440/1923), a pena di nullità, e tradursi in un documento recante la sottoscrizione delle parti, con espressa pagina8 di 12 indicazione del titolare dell'organo depositario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, e dell'oggetto della prestazione (in particolare, si veda Cass.
27910/2018), atteso che la forma scritta ad substantiam è “strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione
l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria”
(fra le altre, si veda Cass. 22537/2007).
"... La forma scritta prevista a pena di nullità assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; 19410/2016; n. 6555 del 20/3/2014;
Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; 21477/2013; Cass. 1606/2007;
Cass. 22537/2007). Secondo questo più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, le suddette regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
esse valgono certamente anche per i comuni trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (arg. ex Cass. Civ. S. U. n. 20684/2018). ..."
La mancanza di un valido contratto scritto, non può essere in alcun modo superata da qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, essendo il contratto insuscettibile di qualsiasi sanatoria perché le manifestazioni formali della volontà della Pubblica Amministrazione
pagina9 di 12 non sono surrogabili con comportamenti concludenti (fra le altre,
Cass. 8000/2010).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie manca anche la prova in ordine all'assunzione dell'impegno di spesa. Ed anche sotto questo profilo l'opposizione appare fondata.
(A tal fine non possono essere utilizzati i mezzi di prova prodotti in giudizio da parte opposta oltre il termine perentorio di legge concesso con ordinanza del 17.06.2022, ed in particolare i documenti prodotti con le memorie depositate ex art. 183, VI comma, n. 3, cpc, memorie di replica, depositate il 10.10.2022, non trattandosi di prove a contrario ma di prove che dovevano essere depositate sin dal momento della costituzione o al più tardi in sede di memorie ex art. 183, VI co, n. 2 cpc, considerato che parte opponente non ha esplicato altra attività difensiva che rendeva necessaria l'offerta di prova contraria con le memorie di replica)
(Prove che, comunque, se utilizzabili, confermerebbero l'assunto di parte opponente circa la mancata comunicazione al del Pt_1 contratto di cessione, e della sua inopponibilità ed inefficacia, considerato che le delibere comunali offerte in giudizio prevedono un impegno di spesa in favore della società cedente, , Parte_2 ancorchè emessi nel 2018, dunque in epoca successiva alla cessione,
e satisfattori della pretesa creditoria azionata dalla cessionaria)
Ai sensi dell'art. 191 TUEL (secondo la formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie), “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in
pagina10 di 12 mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
Pertanto, ai sensi di detta ultima disposizione, nel caso in cui le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge solo un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore ovvero con il funzionario che abbia consentito la prestazione (fra le più recenti si vedano in tal senso Cass. 390/2021
e Cass. 7113/2020, Cass. 11036/2018)
non ha prodotto alcuna determina dalla quale Controparte_3 evincere l'avvenuta assunzione di detto impegno di spesa da registrare sul competente capitolo di bilancio, condizione indispensabile per la validità degli obblighi contrattuali (art. 191
d.lgs. 267/2000).
Infine, ancorchè si tratti di eccezione assorbita dalla già accolta eccezione della mancanza di prova scritta del contratto, appare fondata anche l'eccezione sulla mancanza di prova in ordine al quantum debeatur: la mancata produzione in giudizio delle condizioni generali di contratto impedisce, infatti, qualsiasi verifica sulla esistenza e quantificazione dei crediti contabilizzati nelle fatture.
In sintesi, i crediti vantati da risultano Controparte_15 certi, liquidi ed esigibili.
3.- Pertanto l'opposizione deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda di stante l'inefficacia Controparte_3 della cessione del credito nei confronti del Controparte_16
e la mancanza di valida prova di esistenza del credito
[...] vantato.
pagina11 di 12 Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n° 636/2021, emesso da questo Tribunale in data 29.11.2021, deve essere revocato.
4.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori medi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, della complessiva difesa svolta e della circostanza che l'istruzione della causa è avvenuta soltanto in via documentale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dal
[...]
, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione: Parte_1
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
b) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 636/2021 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 29.11.2021 nel procedimento monitorio R.G. n. 1809/2021;
c) Pone a carico di le spese del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 406,50 a titolo di spese documentate, ed euro 8.433,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
d) Dispone che a cura della Cancelleria venga data comunicazione della presente sentenza alle parti.
Palmi, 09.06.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maria
Elena Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 213/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
, CF: IN PERSONA DEL SINDACO, Parte_1 P.IVA_1
GEOM. CF: CON SEDE IN SAN PIETRO DI CARIDÀ CP_1 C.F._1
(RC) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. ANTONIO GERMANÒ Controparte_2
(C.F. ; C.F._2
-opponente- nei confronti di
, CON SEDE LEGALE IN 20122 MILANO, – Controparte_3 Controparte_4 [...]
CODICE FISCALE, REGISTRO IMPRESE E PARTITA IVA N. CP_5 P.IVA_2
ISCRITTA ALL' CODICE ABI N. 3158.3, Controparte_6 Controparte_7
N. 3158, IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE,
[...] Controparte_8
NATO A ROMA IL 17.05.1975, C.F. , Controparte_9 CodiceFiscale_3
CONFERITA DAL DOTT. NATO A NATO A MILANO IL CP_10 CP_11
18/09/1970, C.F. IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO C.F._4
NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, CON ATTO DEL 18.01.2018, A ROGITO DEL
NOTAIO REP. 31.404 RACC. 9.827, RAPPRESENTATA E DIFESA, IN FORZA Persona_1
DI PROCURA DEL 3.6.2019, IN CALCE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO, DALL' AVV.TO
CP_1 SERENELLA GALENO DEL DI C.F. – CP_13 C.F._5 CP_14
pagina1 di 12 DI POSTA CERTIFICATA: – FAX N. Email_1
0968/23701;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 636/2021 emesso da questo Tribunale il 29-30/11/2021, nel procedimento di ingiunzione R.G. n. 1809/2021, notificato il
14/01/2022, avente ad oggetto crediti relativi al contratto di somministrazione di energia elettrica di cui era titolare la Pt_2
, CF e P. IVA , ceduti da quest'ultima a
[...] P.IVA_3 [...] con contratto stipulato per atto pubblico in data CP_3
26.12.2016, eccependo:
1)l'inefficacia della cessione dei crediti in corso di rapporto negoziale senza rituale notifica all'ente pubblico, anche ai sensi degli artt. 2712 e 2719 cc, con espressa contestazione della comunicazione non inviata alla pec ufficiale dell'ente risultante dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi (indicepa.gov.it).;
l'inopponibilità della cessione stessa all'ente per non aver il medesimo formalizzato alcuna espressa accettazione, così come richiesto dall'art. 70, comma 3, del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 9 all. E della L. n. 2248/1865, norme che derogano al principio della generale cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, sancito dall'art. 1260 cc, e che sono riferibili alla pubblica amministrazione nel suo complesso e quindi applicabili anche agli enti locali (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-12-1996, n. 11041)
2) la carenza di legittimazione passiva del Parte_1
poiché i contratti di somministrazione, non risultano né
[...] preceduti dalle deliberazioni che autorizzano il Sindaco o il responsabile del servizio a concludere i contratti per la fornitura di energia elettrica, né associati ad apposite determinazioni di pagina2 di 12 impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione con attestazione della copertura finanziaria della spesa a norma del D.Lgs. n. 267/2000 (Cass. civ. Sez. III Sent., 19-
12-2019, n. 33768); i contratti prodotti peraltro sarebbero privi dei requisiti minimi essenziali della forma scritta essendo quasi del tutto illeggibili, incluse le parti ove sono apposte le firme degli asseriti referenti dell'ente, nonché privi di elementi essenziali e della sottoscrizione di qualsivoglia rappresentate della tanto da non soddisfare la forma scritta ad Parte_2 substantiam, re-quisito richiesto a pena di nullità per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per consentire l'assunzione di una valida obbligazione e rispondere alle esigenze di garanzia, trasparenza e pubblicità dell'attività negoziale della pubblica amministrazione.
3) Inesistenza o mancanza di prova del credito azionato – mancanza di alcun elemento di prova relativo alla corrispondenza dei consumi registrati in fattura e quelli reali per i quali sarebbe sorto
l'obbligo del pagamento del prezzo indicato nelle fatture, mancanza di fattura elettronica tramite SDI, come previsto dall'art. 25 del
D.L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014. L'ente opponente contesta espressamente anche la richiesta di liquidazione degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e la loro quantificazione, non-ché la somma richiesta in applicazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 ; ed infine eccepisce la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo ai sensi dell'art. 1, comma
4, della L. 205/2017, in subordine quella quinquennale, con decorrenza dall'asserite singole letture dei contestati consumi fatturati.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il Controparte_3 rigetto dell'opposizione, sostenendo, la piena efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti dell'opponente, in quanto comunicata a mezzo pec all'ente ad un indirizzo riconducibile al
Comune opponente ( vd Email_2 allegato fascicolo parte opposta), ancorchè non coincidente con quello risultante dall'indice dei domicili digitali della pubblica pagina3 di 12 amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi
(indicepa.gov.it), dovendosi applicarsi per la comunicazione il principio della libertà di forma, secondo la interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della norma di cui all'art. 1264 del cod.civ., e non essendo, nella specie richiesta, la notifica nelle forme previste per gli atti processuali;
ha, altresì, dedotto l'inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D.
n. 2440/1923 e all'art. 9, all. E, della legge 2248/1865, in quanto circoscritta ai crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, e non essendo neanche necessaria nel caso di specie l'espressa accettazione della cessione da parte dell'ente, in quanto si tratterebbe di credito per somministrazione di energia già eseguita, e non sarebbe più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n.
2248 del 1865, art. 9, tornando ad applicarsi quella generale di cui agli artt. 1260 e 1264 cod. civ.”.
2.- L'opposizione è fondata.
agisce quale cessionaria della in forza Controparte_3 Parte_2
e virtù del contratto, stipulato per atto pubblico, in data
27.12.2016, di cessione dei crediti, anche futuri, da quest'ultima vantati nei confronti del Comune di per Parte_1 somministrazione di energia elettrica e precisamente per i consumi, di cui alle fatture emesse da per l'anno 2016, 2017 Parte_2
(solo il periodo di novembre) e 2018.
In quanto parte attrice in senso sostanziale, incombeva sulla società creditrice dimostrare non solo la validità della cessione, ma anche l'esistenza e la natura del credito ceduto.
Veniva prodotto in giudizio il contratto di cessione validamente stipulato fra le parti per atto pubblico, ma comunicato al Pt_1 opponente tramite indirizzo pec non risultante dal registro dei domicili digitali delle pp.aa., indirizzo non riconosciuto dal
Comune opponente che ha indicato nell'atto di opposizione il diverso pagina4 di 12 ed unico indirizzo pec registrato tra i domicili digitali delle pp.aa.
Nessun consenso espresso alla cessione risulta documentato in atti ed il Comune eccepisce, infatti, la violazione della normativa in materia di cedibilità dei crediti vantati contro le pp.aa.
Ai fini della validità della cessione nello stesso contratto stipulato tra e la cedente la cedente si CP_3 Parte_2 impegnava a rispettare le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del
RD 2440 e dell'art. 106 comma 1e del d.lgs. 20/2016 art. 1 “OGGETTO
DELLA CESSIONE”
Dinanzi alle eccezioni sollevate sul punto dal , e dinanzi Pt_1 alla ferma negazione di avere mai avuto notizia della cessione del credito, la Banca cessionaria avrebbe dovuto offrire in giudizio prova della validità della notifica al Comune del contratto di cessione, e del rispetto delle formalità richiamate espressamente nell'art. 1 del contratto di cessione.
In generale le regole sulla opponibilità all'ente locale di un contratto di cessione di crediti non può soggiacere, sic et simpliciter, alle comuni regole sulla cessione dei crediti fra privati per una serie di motivi.
Nel caso di specie peraltro sono dedotti in contratto non solo crediti scaduti alla data della stipula ma anche crediti futuri e maturandi nei successivi 48 mesi e l'azione di recupero giudiziale promossa da concerne anche i crediti venuti ad CP_3 esistenza in epoca successiva alla data di cessione, maturati a novembre 2017 e nel 2018.
pagina5 di 12 Il contratto di cessione contempla espressamente tutti i crediti maturati contro il Comune di alla data di Parte_1 stipula 26.12.2016, contenuti nelle fatture elencate in contratto e tutti quelli maturandi nei successivi 48 mesi.
La cessione di crediti per potere essere opponibile al Comune doveva rispettare i seguenti requisiti formali essenziali:
• Impegno contabile e copertura finanziaria art. 191 d.lgs.
267/2000: in assenza di impegno contabile e copertura finanziaria, il contratto sottostante alla cessione non può produrre effetti vincolanti per l'ente pubblico, indipendentemente dall'osservanza delle altre formalità.
• Notifica formale all'ente debitore: Anche se non è previsto il consenso espresso dell'ente, la notifica formale della cessione rimane un requisito fondamentale, atteso che ogni pagamento eseguito dal deve essere previsto e deve essere Pt_1 sottoposto anche al controllo sull'inesistenza di debiti verso la p.a. ; il pagamento del è collegato anche al Pt_1 principio di impegno contabile nel quale la previsione di spesa deve individuare anche il soggetto beneficiario. In caso di mancata opposizione da parte dell'ente debitore, la cessione è opponibile, ma solo se sono rispettate le altre condizioni di legge.
• Forma scritta: La cessione deve essere formalizzata per iscritto, pena la nullità. Documenti non idonei o comportamenti concludenti non sono sufficienti.
• Prova del credito: Spetta al cessionario dimostrare non solo la validità della cessione, ma anche l'esistenza e la natura del credito ceduto. La produzione di semplici fatture non è sufficiente a provare il rapporto obbligatorio sottostante, soprattutto in assenza di un contratto formalmente valido tra le parti.
Le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 non sono applicabili a soggetti diversi dalle amministrazioni statali, così come costantemente affermato dalla pagina6 di 12 Corte di Cassazione (cfr. C. 32788/2019; C. 30658/2017; C.
2760/2015), e come condiviso da questo Tribunale, ma trovano applicazione nell'ipotesi di cessione di crediti riguardanti contratti di somministrazione di cui sia parte un ente locale l'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, secondo il quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”, rientrando nella nozione di appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. dd)
e gg), del predetto provvedimento, ai fini dell'operatività del codice dei contratti pubblici, anche il contratto pubblico relativo al settore elettricità.
non ha offerto in giudizio prova circa la regolare CP_3 notifica al Comune dell'atto di cessione, in violazione anche delle comuni regole sulla cessione art. 1260 C.C: l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la comunicazione del contratto di cessione al non corrisponde al Parte_1 domicilio digitale dell'ente e parte opponente si è limitato a dichiarare che l'indirizzo di posta elettronica certificata è riferibile al Comune opponente, senza offrire alcuna prova della validità dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato e della effettiva conoscenza o conoscibilità della cessione da parte del
, e dunque della validità e opponibilità della cessione al Pt_1
che medio tempore avrebbe potuto avere eseguito i pagamenti Pt_1 al creditore cedente non avendo alcuna conoscenza della cessione.
Il ricorso, dunque, sotto questo profilo è fondato – inefficacia e inopponibilità al debitore ceduto della cessione.
Ed è fondato, anche, sotto altri profili.
ha offerto in giudizio a dimostrazione dell'esistenza, CP_3 certezza esigibilità e liquidità del proprio diritto di credito,
pagina7 di 12 • le fatture emesse dalla società cedente,
• il contratto di cessione dei crediti,
• tre moduli di adesione standard.
Non risultano prodotti in giudizio le condizioni generali di contratto (contenenti l'accordo negoziale fonte dell'obbligazione) stipulati dal con la . Pt_1 Parte_2
I moduli di adesione, sottoscritti da persona i cui poteri non sono indicati e in due moduli neanche identificata, offerti in giudizio da non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza Controparte_3 di un contratto di somministrazione di energia elettrica validamente stipulato in forma scritta con l'ente opponente, essendo privi degli elementi essenziali minimi del contratto (parti – oggetto- prestazioni).
Infatti, nei predetti moduli non si evince l'oggetto del contratto, non sono riportate le condizioni contrattuali, non è indicata la persona fisica che, in nome e per conto dell'ente, sottoscriveva i moduli (ad eccezione di un modulo dove non è indicato il rapporto organico con l'ente), inoltre non è possibile mettere in relazione i predetti moduli di adesione con le fatture prodotte in giudizio, considerato che nei predetti moduli non vi è alcun riferimento al codice cliente o al pod che individua l'esatta utenza, non è neanche precisato se gli stessi fossero stati sottoscritti per fornitura di energia elettrica e gas, o solo energia elettrica o solo gas.
Non è possibile evincere se chi ha sottoscritto i predetti moduli avesse il potere di rappresentare ed esprimere validamente la volontà dell'ente.
Il ha contestato espressamente l'esistenza di un valido Pt_1 contratto e non ha offerto la necessaria prova in Controparte_3 giudizio.
Si ricorda che la stipulazione dei contratti conclusi da una
Pubblica Amministrazione deve avvenire, quale presupposto di validità del negozio, in forma scritta (art. 3 D.Lgs. 163/2006; artt.
16 e 17 r.d. 2440/1923), a pena di nullità, e tradursi in un documento recante la sottoscrizione delle parti, con espressa pagina8 di 12 indicazione del titolare dell'organo depositario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, e dell'oggetto della prestazione (in particolare, si veda Cass.
27910/2018), atteso che la forma scritta ad substantiam è “strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione
l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria”
(fra le altre, si veda Cass. 22537/2007).
"... La forma scritta prevista a pena di nullità assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; 19410/2016; n. 6555 del 20/3/2014;
Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; 21477/2013; Cass. 1606/2007;
Cass. 22537/2007). Secondo questo più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, le suddette regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
esse valgono certamente anche per i comuni trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (arg. ex Cass. Civ. S. U. n. 20684/2018). ..."
La mancanza di un valido contratto scritto, non può essere in alcun modo superata da qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, essendo il contratto insuscettibile di qualsiasi sanatoria perché le manifestazioni formali della volontà della Pubblica Amministrazione
pagina9 di 12 non sono surrogabili con comportamenti concludenti (fra le altre,
Cass. 8000/2010).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie manca anche la prova in ordine all'assunzione dell'impegno di spesa. Ed anche sotto questo profilo l'opposizione appare fondata.
(A tal fine non possono essere utilizzati i mezzi di prova prodotti in giudizio da parte opposta oltre il termine perentorio di legge concesso con ordinanza del 17.06.2022, ed in particolare i documenti prodotti con le memorie depositate ex art. 183, VI comma, n. 3, cpc, memorie di replica, depositate il 10.10.2022, non trattandosi di prove a contrario ma di prove che dovevano essere depositate sin dal momento della costituzione o al più tardi in sede di memorie ex art. 183, VI co, n. 2 cpc, considerato che parte opponente non ha esplicato altra attività difensiva che rendeva necessaria l'offerta di prova contraria con le memorie di replica)
(Prove che, comunque, se utilizzabili, confermerebbero l'assunto di parte opponente circa la mancata comunicazione al del Pt_1 contratto di cessione, e della sua inopponibilità ed inefficacia, considerato che le delibere comunali offerte in giudizio prevedono un impegno di spesa in favore della società cedente, , Parte_2 ancorchè emessi nel 2018, dunque in epoca successiva alla cessione,
e satisfattori della pretesa creditoria azionata dalla cessionaria)
Ai sensi dell'art. 191 TUEL (secondo la formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie), “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in
pagina10 di 12 mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
Pertanto, ai sensi di detta ultima disposizione, nel caso in cui le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge solo un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore ovvero con il funzionario che abbia consentito la prestazione (fra le più recenti si vedano in tal senso Cass. 390/2021
e Cass. 7113/2020, Cass. 11036/2018)
non ha prodotto alcuna determina dalla quale Controparte_3 evincere l'avvenuta assunzione di detto impegno di spesa da registrare sul competente capitolo di bilancio, condizione indispensabile per la validità degli obblighi contrattuali (art. 191
d.lgs. 267/2000).
Infine, ancorchè si tratti di eccezione assorbita dalla già accolta eccezione della mancanza di prova scritta del contratto, appare fondata anche l'eccezione sulla mancanza di prova in ordine al quantum debeatur: la mancata produzione in giudizio delle condizioni generali di contratto impedisce, infatti, qualsiasi verifica sulla esistenza e quantificazione dei crediti contabilizzati nelle fatture.
In sintesi, i crediti vantati da risultano Controparte_15 certi, liquidi ed esigibili.
3.- Pertanto l'opposizione deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda di stante l'inefficacia Controparte_3 della cessione del credito nei confronti del Controparte_16
e la mancanza di valida prova di esistenza del credito
[...] vantato.
pagina11 di 12 Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n° 636/2021, emesso da questo Tribunale in data 29.11.2021, deve essere revocato.
4.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori medi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, della complessiva difesa svolta e della circostanza che l'istruzione della causa è avvenuta soltanto in via documentale.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dal
[...]
, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione: Parte_1
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
b) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 636/2021 emesso dal
Tribunale di Palmi in data 29.11.2021 nel procedimento monitorio R.G. n. 1809/2021;
c) Pone a carico di le spese del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 406,50 a titolo di spese documentate, ed euro 8.433,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
d) Dispone che a cura della Cancelleria venga data comunicazione della presente sentenza alle parti.
Palmi, 09.06.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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