CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ULZEGA MARCO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2025 depositato il
17/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. Si chiede la compensazione delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha imougnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo ad IRPEF 2019 e ne ha chiesto l'annulamento.
Si è costituita l'AdE e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 10.12.2024 l'AdE ha depositato accordo concilaitivo integrale intervenuto con il contribuente e sottoscritto il 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' intervenuto tra le parti un accordo conciliativo, con il quale hanno definito integralmente la lite tributaria tra di loro insorta;
ne consegue pertanto che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese vanno interamente compensate, in conformità dei termini dell'accordo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere;
spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ULZEGA MARCO, Giudice monocratico in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701PS00260 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2025 depositato il
17/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. Si chiede la compensazione delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha imougnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo ad IRPEF 2019 e ne ha chiesto l'annulamento.
Si è costituita l'AdE e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 10.12.2024 l'AdE ha depositato accordo concilaitivo integrale intervenuto con il contribuente e sottoscritto il 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' intervenuto tra le parti un accordo conciliativo, con il quale hanno definito integralmente la lite tributaria tra di loro insorta;
ne consegue pertanto che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese vanno interamente compensate, in conformità dei termini dell'accordo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere;
spese compensate