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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA CP_1 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.01.2025 la Sig.ra (nata a [...] il Parte_1
18.11.1987) e il Sig. (nato PU (India) il 08.09.1990) proponevano ricorso CP_1 cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 30.08.2016 in AEROESKOBING-
DANIMARCA, Atto N.200 P.2 S. C /05 anno 2017, trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Bologna.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la remissione della causa sul ruolo per lo scioglimento del matrimonio (ex art. 127ter cpc).
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
- l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e ivi residente in [...] (CF: ) nato a [...]_1 C.F._2
(INDIA) il 08/09/1990 e residente in [...], 564 PU Nagar – Uttar Pradesh (India)
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna per la relativa annotazione.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato PU (India) il 08.09.1990) CP_1
Unitisi in matrimonio il 30.08.2016 in AEROESKOBING- DANIMARCA, Atto N.200 P.2 S. C /05 anno 2017, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bologna.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA CP_1 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.01.2025 la Sig.ra (nata a [...] il Parte_1
18.11.1987) e il Sig. (nato PU (India) il 08.09.1990) proponevano ricorso CP_1 cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 30.08.2016 in AEROESKOBING-
DANIMARCA, Atto N.200 P.2 S. C /05 anno 2017, trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Bologna.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la remissione della causa sul ruolo per lo scioglimento del matrimonio (ex art. 127ter cpc).
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
- l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e ivi residente in [...] (CF: ) nato a [...]_1 C.F._2
(INDIA) il 08/09/1990 e residente in [...], 564 PU Nagar – Uttar Pradesh (India)
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna per la relativa annotazione.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato PU (India) il 08.09.1990) CP_1
Unitisi in matrimonio il 30.08.2016 in AEROESKOBING- DANIMARCA, Atto N.200 P.2 S. C /05 anno 2017, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bologna.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3