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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR Di SQ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa SC CE Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3543 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANZONI MONICA LUISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato BARBOLINI CIONINI MARIA
LUISA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato dalle parti nelle note sottoscritte in sostituzione di udienza depositate il
23/10/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MAROPATI
(RC), in data 24/07/1983 e dalla loro unione sono nate a Sassuolo
(MO) le figlie , il 10/3/1987 e , Persona_1 Persona_2
l'1/11/1993, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti l'Ufficiale di
Stato Civile di Maranello, con atto n.13, Parte II, serie C, anno
2016.
2. Con ricorso del 16/07/2025 il ricorrente, , Parte_1 ha chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , con Controparte_1 vittoria di spese in caso di opposizione della controparte.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita in data 10/10/2025 la resistente, , aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo altresì il riconoscimento dell'autosufficienza economica delle parti e la compensazione delle spese di lite.
4. Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendone l'accoglimento.
5. Il Giudice, con decreto del 21/10/2025 autorizzava il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fissata per il
12/11/2025 e rinviava all'udienza del 17/11/2025.
6. In data 23/10/2025, le parti depositavano le note scritte autorizzate dal Giudice, chiedendo il recepimento delle seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 6 “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maropati (RC) il 24 luglio 1983 tra il IG.
[...]
e la IG.ra , atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile di Maropati (RC) al numero 2 parte II
Serie A anno 1983, con annotazione della sentenza nei registri dello stato civile competenti.
2. Dichiarare che, a regolamento e definizione di ogni questione di natura economica e patrimoniale tra i coniugi, il IG. Parte_1 cede e si impegna a partecipare al rogito notarile di trasferimento della propria quota di ½ della casa già coniugale, dell'autorimessa e delle aree urbane delle quali è comproprietario site in Maranello
(MO), Via Vandelli n. 152/1, località Pozza, identificate al NCEU del Comune di Maranello: –Foglio 6 mappale 73 sub 12 categoria
A/7, Via Vandelli n.152/1 Piano T-1, proprietà di ½ in regime di comunione con;
-Foglio 6, mappale 73 Controparte_1 sub 8, categoria C/6, Via Vandelli piano T, proprietà di ½ in regime di comunione con;
-Foglio 6 mappale Controparte_1
904 categoria F/1, Via Vandelli n.152/1 Piano T, proprietà di ½ in regime di comunione con;
-Foglio 6 Controparte_1 mappale 903 categoria F/1, Via Vandelli n.152/1 Piano T, proprietà di ½ in regime di comunione con;
-Foglio Controparte_1
6 mappale 900 categoria F/1 Via Vandelli 152 piano T proprietà di Cont
in regime di comunione con , il tutto Controparte_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e compreso il mobilio attualmente presente, in favore della IG.ra Controparte_1
per il corrispettivo complessivo di € 90.000,00
[...]
(novantamila/00), che sarà versato all'atto del rogito notarile da stipularsi entro un mese dall'emissione della sentenza di divorzio.
pagina 3 di 6 Entro la data dell'atto di trasferimento il IG. Parte_1 provvederà a ritirare dalla casa coniugale i propri memorabilia, trofei e premi personali, previa consegna di elenco dettagliato da parte sua. Il trasferimento immobiliare previsto costituisce elemento indispensabile e strettamente funzionale per la risoluzione della crisi coniugale che ha determinato le parti stesse a sottoscrivere in forma congiunta le presenti conclusioni congiunte.
Il trasferimento sarà esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali, bolli e tassa d'archivio, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo
1987 n. 74, della sentenza Corte Cost. n. 154/1999, della Cass.
Civ. Sez. Trib. n. 31/2016, nonché delle Circolari Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014. Le parti dichiarano di volersi avvalere di dette agevolazioni per tutti gli atti e formalità necessari alla risoluzione della crisi coniugale e alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dal presente procedimento.
Le spese notarili ed ogni e qualsiasi spesa per la documentazione necessaria alla stipula (inclusi APE e ARE) saranno interamente a carico della IG.ra . Controparte_1
3. Dichiarare che i coniugi rinunciano reciprocamente a ogni assegno di mantenimento o divorzile, godendo entrambi di redditi adeguati e sufficienti alle proprie esigenze di vita.
4. Dichiarare che le spese, compensi e costi di assistenza legale relativi alla presente procedura sono integralmente compensati tra le parti.
5. Dichiarare che i coniugi si esonerano reciprocamente dall'allegazione della documentazione di cui all'art. 473-bis.12
pagina 4 di 6 c.p.c., dando atto di averne reciprocamente preso visione, non sussistendo domande economiche o patrimoniali ulteriori.
6. Dichiarare che i coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio laddove conforme alle condizioni pattuite, rinunciando preventivamente a ogni impugnazione.
7. Dichiarare che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto ogni questione di natura economica e finanziaria, tutte le altre pendenze, conti correnti, risparmi e sopravvenienze, sono già stati divisi ed assegnati ed i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altro.
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del/della ricorrente e dalla decisione del/della convenuto/a di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pagina 5 di 6 pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24/07/1983 in MAROPATI da
[...]
, nato a [...] il [...] con Parte_1
, nata a [...] il Controparte_1
30/04/1965, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MAROPATI (RC), atto n. 2, parte II, serie A, anno
1983;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MAROPATI (RC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 3/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
SC CE
IL PRESIDENTE
AR Di SQ
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