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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Estorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2018 promossa da:
e per essa (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARRARA MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, con studio a Sondrio in Galleria Parravicini n. 8;
CREDITORE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUMASONI Controparte_3 C.F._1
AUSILIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, con studio a Sondrio, in Galleria
Campello n. 5;
ESECUTATO CONVENUTO COSTITUITO
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO MARCO e dell'avv. TORTORELLA PAOLA, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori con studio a Sondrio, in via Consoli Chiavennaschi n. 19;
COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO COSTITUITO
pagina 1 di 6 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARABINI PAOLO, Parte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, con studio a Sondrio, in via Cesura n. 4;
CREDITORE INTERVENUTO COSTITUITO
; CP_5
; Controparte_6
; Controparte_7
; Controparte_8
ONTUMACI CP_9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da ora Controparte_10
, quale creditore procedente nell'esecuzione a carico di Controparte_1 CP_3
in adempimento dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 601
[...]
c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.; il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza nei confronti del comproprietario (a Controparte_11 cui è succeduto l'erede ) e degli altri creditori intervenuti e non Controparte_4 Parte_1
, ,
[...] CP_5 Controparte_6 [...]
e Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 6 Esaurite le operazioni di vendita, il professionista delegato ha provveduto alla redazione del progetto di divisione e, previe modifiche apportate su richiesta del giudice, lo stesso è stato sottoposto alle parti per l'approvazione fissando apposita udienza.
Preso atto delle contestazioni mosse al progetto in parola da parte di e ritenuta la Controparte_4
causa matura per la decisione, le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni;
quindi, preso atto della rinuncia delle stesse ai termini per le memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, la causa viene ora a decisione per l'approvazione del progetto di divisione e per ciò che attiene alle spese processuali.
Sotto il primo profilo, ha chiesto che venga a lui assegnata la quota spettante alla Controparte_4
comproprietaria e che le spese relative ai compensi del professionista Controparte_11
delegato e del custode, nonché per le cancellazioni ipotecarie e per le spese bancarie, gravino solo sulla quota del debitore esecutato ., “unico soggetto 'responsabile' quanto Controparte_3 all'esecuzione immobiliare ergo ed anche di dette spese”.
Orbene, avuto riguardo alle spese di cancellazione delle ipoteche, con provvedimento del 18.9.2024, questo giudice aveva già disposto che le stesse dovessero essere sostenute dal solo contitolare la cui quota è gravata da ipoteca, così come le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento
(Cass. sez. I, n. 10909 del 2002).
E tanto è quanto emerge dal progetto di divisione depositato dal delegato in data 20.9.2024.
Avuto riguardo alle ulteriori doglianze, le stesse appaiono prive di pregio e, pertanto, non possono essere accolte.
Sul punto, non può che ribadirsi il contenuto del provvedimento interlocutorio del 18.9.2024 prima citato, nel quale si è rammentato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste
a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”
(Cass. n. 12068/2024).
Calando tali principi nel caso di specie, deve osservarsi che le spese bancarie, nonché i compensi del custode e del professionista delegato sono stati sostenuti nell'interesse comune, per addivenire allo scioglimento della comunione, di talché devono gravare sulla massa.
Ne consegue che il progetto di divisione depositato in data 20.9.2024 deve essere approvato e dichiarato esecutivo.
pagina 3 di 6 Sotto il secondo profilo, relativo alle spese processuali, preme rammentarsi quanto segue.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 9813/2015 e 22903/2013).
Sotto questo profilo, nel caso di specie, non sono stati frapposti ostacoli od impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio da parte di alcuno dei condividenti.
Pertanto, secondo i principi generali, le spese dovrebbero essere poste a carico della massa, il che significa, in concreto, che ciascun condividente sarebbe tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri condividenti in proporzione delle loro quote.
Tuttavia, il presente giudizio non è stato promosso da uno dei condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa.
Orbene, in tale ipotesi ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, in quanto il creditore procedente e gli intervenuti nell'esecuzione e nel giudizio divisorio non devono essere gravati, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo essi un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo essi in via surrogatoria del debitore.
È infatti evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito.
In tal caso, si ritorna dunque al generale principio di soccombenza in quanto nei rapporti fra il condividente debitore ed i creditori appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Tale assunto trova conferma anche in una recente e condivisibile sentenza della Suprema Corte, che ha avuto modo di affermare che “nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate 'pro quota' da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio
pagina 4 di 6 di divisione incidentale all'esecuzione” (Cass. 2787/2023). Invero, il creditore procedente – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. Stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità), con la conseguenza pratica che il creditore procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
Diversamente, devono essere compensate le spese sostenute dal creditore intervenuto, in quanto non si può ritenere che queste spese siano state sostenute nell'interesse comune, non essendo state necessarie per condurre il processo alla sua conclusione.
Invece, il comproprietario non esecutato non è tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese dei creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato il giudizio di divisione è stata promossa nei confronti di , quest'ultimo, in quanto soccombente, deve essere Controparte_3 condannato a rimborsare per l'intero al creditore attore le spese Controparte_2 liquidate, atteso che il giudizio divisionale è stato instaurato all'esclusivo scopo di ottenere il soddisfacimento dei crediti in sede esecutiva. Tali spese di lite sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate: segnatamente, gli onorari sono riconosciuti solo per le fasi introduttiva e decisionale, data l'assenza di attività istruttoria o di studio ulteriore rispetto al processo di esecuzione, calcolati con applicazione della riduzione massima rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, precisandosi altresì che il valore della causa viene determinato in base al valore della massa da dividere ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. cit., nel caso di specie pari a € 91.220,00; fase introduttiva € 814,00 e fase di trattazione € 2.835,00).
Invece, devono essere compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal professionista delegato in data 20.9.2024;
− liquida le spese sostenute da n € 3.649,00 ciascuno, per onorari, oltre Controparte_2
rimborso spese forfettarie (nella misura del 15%), CPA e IVA se dovuta;
pagina 5 di 6 − condanna a rimborsare a e spese di lite;
Controparte_3 Controparte_2
− compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Sondrio, in data 15.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Estorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Estorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2018 promossa da:
e per essa (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARRARA MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, con studio a Sondrio in Galleria Parravicini n. 8;
CREDITORE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUMASONI Controparte_3 C.F._1
AUSILIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, con studio a Sondrio, in Galleria
Campello n. 5;
ESECUTATO CONVENUTO COSTITUITO
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO MARCO e dell'avv. TORTORELLA PAOLA, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori con studio a Sondrio, in via Consoli Chiavennaschi n. 19;
COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO COSTITUITO
pagina 1 di 6 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARABINI PAOLO, Parte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, con studio a Sondrio, in via Cesura n. 4;
CREDITORE INTERVENUTO COSTITUITO
; CP_5
; Controparte_6
; Controparte_7
; Controparte_8
ONTUMACI CP_9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da ora Controparte_10
, quale creditore procedente nell'esecuzione a carico di Controparte_1 CP_3
in adempimento dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 601
[...]
c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.; il creditore procedente ha provveduto ad integrare il contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza nei confronti del comproprietario (a Controparte_11 cui è succeduto l'erede ) e degli altri creditori intervenuti e non Controparte_4 Parte_1
, ,
[...] CP_5 Controparte_6 [...]
e Controparte_7 Controparte_8
pagina 2 di 6 Esaurite le operazioni di vendita, il professionista delegato ha provveduto alla redazione del progetto di divisione e, previe modifiche apportate su richiesta del giudice, lo stesso è stato sottoposto alle parti per l'approvazione fissando apposita udienza.
Preso atto delle contestazioni mosse al progetto in parola da parte di e ritenuta la Controparte_4
causa matura per la decisione, le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni;
quindi, preso atto della rinuncia delle stesse ai termini per le memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, la causa viene ora a decisione per l'approvazione del progetto di divisione e per ciò che attiene alle spese processuali.
Sotto il primo profilo, ha chiesto che venga a lui assegnata la quota spettante alla Controparte_4
comproprietaria e che le spese relative ai compensi del professionista Controparte_11
delegato e del custode, nonché per le cancellazioni ipotecarie e per le spese bancarie, gravino solo sulla quota del debitore esecutato ., “unico soggetto 'responsabile' quanto Controparte_3 all'esecuzione immobiliare ergo ed anche di dette spese”.
Orbene, avuto riguardo alle spese di cancellazione delle ipoteche, con provvedimento del 18.9.2024, questo giudice aveva già disposto che le stesse dovessero essere sostenute dal solo contitolare la cui quota è gravata da ipoteca, così come le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento
(Cass. sez. I, n. 10909 del 2002).
E tanto è quanto emerge dal progetto di divisione depositato dal delegato in data 20.9.2024.
Avuto riguardo alle ulteriori doglianze, le stesse appaiono prive di pregio e, pertanto, non possono essere accolte.
Sul punto, non può che ribadirsi il contenuto del provvedimento interlocutorio del 18.9.2024 prima citato, nel quale si è rammentato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste
a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”
(Cass. n. 12068/2024).
Calando tali principi nel caso di specie, deve osservarsi che le spese bancarie, nonché i compensi del custode e del professionista delegato sono stati sostenuti nell'interesse comune, per addivenire allo scioglimento della comunione, di talché devono gravare sulla massa.
Ne consegue che il progetto di divisione depositato in data 20.9.2024 deve essere approvato e dichiarato esecutivo.
pagina 3 di 6 Sotto il secondo profilo, relativo alle spese processuali, preme rammentarsi quanto segue.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 9813/2015 e 22903/2013).
Sotto questo profilo, nel caso di specie, non sono stati frapposti ostacoli od impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio da parte di alcuno dei condividenti.
Pertanto, secondo i principi generali, le spese dovrebbero essere poste a carico della massa, il che significa, in concreto, che ciascun condividente sarebbe tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri condividenti in proporzione delle loro quote.
Tuttavia, il presente giudizio non è stato promosso da uno dei condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa.
Orbene, in tale ipotesi ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, in quanto il creditore procedente e gli intervenuti nell'esecuzione e nel giudizio divisorio non devono essere gravati, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo essi un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo essi in via surrogatoria del debitore.
È infatti evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito.
In tal caso, si ritorna dunque al generale principio di soccombenza in quanto nei rapporti fra il condividente debitore ed i creditori appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite.
Tale assunto trova conferma anche in una recente e condivisibile sentenza della Suprema Corte, che ha avuto modo di affermare che “nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate 'pro quota' da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio
pagina 4 di 6 di divisione incidentale all'esecuzione” (Cass. 2787/2023). Invero, il creditore procedente – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto. Stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo (c.d. principio di causalità), con la conseguenza pratica che il creditore procedente avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
Diversamente, devono essere compensate le spese sostenute dal creditore intervenuto, in quanto non si può ritenere che queste spese siano state sostenute nell'interesse comune, non essendo state necessarie per condurre il processo alla sua conclusione.
Invece, il comproprietario non esecutato non è tenuto a rimborsare neanche pro quota le spese dei creditori, poiché nei loro rapporti non vi è soccombenza.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato il giudizio di divisione è stata promossa nei confronti di , quest'ultimo, in quanto soccombente, deve essere Controparte_3 condannato a rimborsare per l'intero al creditore attore le spese Controparte_2 liquidate, atteso che il giudizio divisionale è stato instaurato all'esclusivo scopo di ottenere il soddisfacimento dei crediti in sede esecutiva. Tali spese di lite sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate: segnatamente, gli onorari sono riconosciuti solo per le fasi introduttiva e decisionale, data l'assenza di attività istruttoria o di studio ulteriore rispetto al processo di esecuzione, calcolati con applicazione della riduzione massima rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, precisandosi altresì che il valore della causa viene determinato in base al valore della massa da dividere ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. cit., nel caso di specie pari a € 91.220,00; fase introduttiva € 814,00 e fase di trattazione € 2.835,00).
Invece, devono essere compensate le spese tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal professionista delegato in data 20.9.2024;
− liquida le spese sostenute da n € 3.649,00 ciascuno, per onorari, oltre Controparte_2
rimborso spese forfettarie (nella misura del 15%), CPA e IVA se dovuta;
pagina 5 di 6 − condanna a rimborsare a e spese di lite;
Controparte_3 Controparte_2
− compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Sondrio, in data 15.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Estorelli
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