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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8873 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 13048/24 all'udienza del 16/9/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Muggia pec: Parte_1
giusta procura allegata al ricorso Email_1
RICORRENTE-
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Massimiliano Gasbarri pec. Email_2 giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento
FATTO E DRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2024 adiva il Tribunale di Roma, sezione Parte_1 lavoro, per ivi sentire:
“In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 17- 10-2023 ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lvo n. 23 2015, per insussistenza del fatto e conseguentemente ordinare la reintegra nel posto di lavoro ex art 18, 4° comma l. n. 300 del 1970 nonché condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente stabilendo una indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €. 1681.58 per 14 mensilità oltre rateo di ferie e TFR e comunque in misura almeno pari a dodici mensilità
In via subordinata accertare e dichiarare la invalidità del licenziamento, per le altre ipotesi dell'art. 3 comma 1 D.lvo n. 23 2015 per l'effetto condannare la soc. convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria-indennitaria ivi prevista, nella misura di trentasei mensilità o nella diversa misura che riterrà sulla base della retribuzione di €. 1681.58 per 14 mensilità o nella diversa misura che l'ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque in misura non inferiore a sei mensilità, tenendo anche conto di quanto previsto dalla Corte Costituzionale, per quanto attiene i criteri di quantificazione (Corte Cost 194/2018); 15) Condannare in ogni caso la soc. convenuta al pagamento della somma di €. 4.500,48 (6456.72-1584.00-23,5%) ovvero della somma netta di €. 3.287,14; Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art. 429 c.p.c.).” A sostegno del ricorso assumeva che aveva lavorato per la resistente dal 24/09/2021 al 17/10/2023, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
che era inquadrato al livello G1 CCNL Trasporto merci ,con orario full time e mansioni di conducente di furgoni per la società RT , per la quale effettuava le consegne;
che percepiva la retribuzione di euro 1681,58 per 14 mensilità oltre al rateo di ferie e tfr;
che aveva ricevuto lettere di richiamo in data 26/07/2023, 11/09/2023 nelle quali gli si addebitava un comportamento negligente nell'attività di consegna dei pacchi che risultavano smarriti;
che veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di 5 giorni non retribuiti a far data dall'11/9/23; che in data 25/09/2023 riceveva lettera di richiamo in relazione a segnalazioni che la RT SP aveva avanzato a suo carico relativamente a suoi scorretti comportamenti riguardanti le spedizioni ivi analiticamente indicate e riferite ai giorni 19/7/23, 4/8/23, 5/9/23,6/9/23; che in particolare si contestava la mancata consegna dei pacchi ,il disconoscimento delle firme dei clienti sulle ricevute di consegna ed il ritardo nelle consegne;
che il ricorrente veniva posto in ferie fino alla conclusione dell'indagine con invito ex art 7 St Lav a presentare scritti difensivi;
che, nonostante i propri scritti , veniva licenziato il 17/10/23 per giusta causa e , in via subordinata, per i medesimi fatti, si intimava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
che nell'ultima busta paga era indicata la somma di euro 6.456,72 di cui euro 3.293 ,69 era imputabile al Tfr;
che aveva ricevuto solo euro 1584,00 ,per cui si chiedeva il pagamento della somma lorda di euro 4500,00 ovvero netta di euro 3287,14 ; che effettuava circa 130 consegne al giorno , contestava la veridicità dei fatti indicati nella lettera del 25/9/23 ; inoltre erano solo indicati i numeri delle spedizioni per cui il ricorrente non era in grado di ricordare cosa fosse successo ad oltre 10 giorni dagli episodi stessi, dopo 1300 consegne;
che ricondotti i numeri delle spedizioni ai nominativi , circa la consegna di due cellulari , il pacco era stato consegnato integro e ricevuto dall'acquirente; che la lettera del 25/9/23 non poteva considerarsi contestazione disciplinare perché denominata richiamo;
che la contestazione era tardiva rispetto ai fatti del 19/7 e 4/6 prevedendo la contrattazione collettiva un termine di 20 giorni dalla conoscenza dei fatti;
che i fatti contestati , sia se considerati come un solo episodio , sia se considerati come plurimi episodi , dovevano al più essere sanzionati con la sospensione di massimo 10 giorni come previsto dall'art 32 ccnl. Concludeva come sopra. Si costituiva la precisando che la mansione del ricorrente era la Controparte_1 consegna della merce su strada;
che oltre ai precedenti richiami del 26/7/23 e dell'11/9/23, in cui si comminava la sanzione della sospensione dal servizio non retribuito per 5 giorni dall' 11/9/23, in data 25/9/23 il ricorrente riceveva altra lettera di richiamo relativa a irregolarità nelle consegne nei giorni 19/7/23, 4/8/23, 5/9/23 ,6/9/23; che il comportamento del ricorrente aveva minato il rapporto con la committente RT SP;
che il licenziamento era legittimo avendo il ricorrente proceduto alla consegna della merce in violazione delle regole di condotta;
che per il comportamento del ricorrente la RT SP aveva addebitato alla resistente delle penali contrattuali mediante fattura n 2402 del 18/7/23 e n 3753 del 15/12/23 per euro 1036,92 ; che inoltre il ricorrente non aveva restituito il palmare per un costo di euro 2500,00 e la resistente aveva ricevuto comunicazione dalla committenza di richiesta di addebito per il costo dell'apparato ; che la società a fronte del credito rivendicato di euro 3287,14 nette per Tfr vantava un credito per euro 3536,92 per i danni provocati dal ricorrente alla resistente per i quali avanzava domanda riconvenzionale;
che in ogni caso la tutela applicabile era quella del job act dovendosi al più , nel caso in cui il licenziamento risultasse illegittimo, applicarsi la tutela indennitaria di cui all'art 4 Dlgs 23/15. Concludeva chiedendo di respingere il ricorso e in accoglimento della riconvenzionale condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.536,92 o altra somma ritenuta di giustizia . Differita la prima udienza ,si costituiva il ricorrente avverso la riconvenzionale eccependo la nullità della stessa in quanto la pretesa somma richiesta titolo di risarcimento del danno non era stata in alcuna maniera esplicitata e non si comprendevano i motivi per cui detta somma era stata richiesta al lavoratore;
che nelle deduzioni in fatto e diritto non venivano esplicitate le motivazioni per cui detta somma doveva essere corrisposta;
che dai documenti depositati emergeva solo una somma richiesta dalla RT SP pari ad euro €. 1036.92; che con riferimento al doc. 11 , riguardante l'applicazione di una penale alla resistente, nessuna contestazione di inadempimenti era stata effettuata dalla società convenuta e pertanto nessuna somma poteva essere richiesta;
che rispetto al doc. 12 indicante altra penale a carico della resistente applicata da RT SP ,nessuna responsabilità poteva essere addebitata nei confronti del ricorrente . Chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale o al più di ridurla alla somma di euro 518, 46 . Alla prima udienza il ricorrente consegnava il palmare che veniva accettato dalla società con riserva di verificarne il funzionamento. Dopo un rinvio per conciliazione, fallita , ammesse le prove , escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Legittimità del licenziamento . In data 25/9/23 la resistente scriveva al ricorrente la “ lettera di richiamo” in cui si affermava:
“Con la presente siamo a richiedere immediato riscontro per alcune segnalazioni che Brt s.p.a ha portato alla nostra attenzione soltanto ora dopo un'attenta indagine interna svolta sul suo operato. Le chiediamo di motivare il comportamento poco consono da lei tenuto nelle seguenti circostante. In data 19/07/2023 durante la consegna (spedizione 063-1340113) ha lasciato incustodito il pacco comportando lo smarrimento dello stesso. Il cliente ha aperto procedura di rimborso presso Brt s.p.a., che ci ha richiesto il pagamento di euro 200,00 (valore del pacco). In data 04/08/2023 durante la consegna (spedizione 001-1- 1693703) ha lasciato la stessa nella cassetta postale, non ha raccolto la firma del destinatario e cosa ancor più grave il pacco è andato smarrito. Il cliente ha aperto la procedura di rimborso presso Brt s.p.a. In data 05-09-2023 per la consegna a lei affidata (spedizione 063- 1340113) non ha fatto firmare al cliente la bolla di trasporto. Il documento inoltre riporta una firma non appartenente al destinatario che ha attivato procedura di disconoscimento presso Brt s.p.a. In data 06-09-2023 le consegne (spedizione n.176020144529 - n.06601371514 - n.140290255474) sono state concluse tutte in data 14/09/2023, la merce non è rientrata presso il magazzino per il secondo tentativo di consegna e sono state custodite da lei fino al giorno 14/09/2023 e comunque riportano tutte firme estranee al destinatario. Nella stessa giornata per la consegna (spedizione n 14001292180) il cliente disconosce la firma ed ha preteso il risarcimento della merce alla scrivente. Inutile sottolineare che la scrivente è stata chiamata a rispondere per tutte le spedizioni appena descritte. Siamo pertanto costretti a ritenerla in ferie fino alla conclusione dell'indagine aperta, nella speranza che le sue difensive siano ritenute valide anche per il cliente Brt s.p.a. La invitiamo a rispondere alla presente con sollecitudine e le ricordiamo che comunque ai sensi dell'articolo 7 della legge 300/1970, entro cinque giorni dal ricevimento della presente potrà inviare scritti difensive.” In data 17/10/23 , ritenute inidonee le giustificazioni rese dal ricorrente , veniva intimato il licenziamento per giusta causa . Preliminarmente deve osservarsi che i richiami intervenuti il 26/7/23 e l'11/9/23 per episodi analoghi a quelli poi oggetto di contestazione non indicati nella lettera del 25/9/23 , rilevano ai fini della valutazione della condotta complessiva del ricorrente già sanzionata con una sanzione conservativa. Sostiene il ricorrente che la lettera del 25/9/23 , essendo intitolata lettera di richiamo , non avrebbe il valore di una contestazione disciplinare . Non si condivide tale assunto, in quanto in essa si chiede un riscontro del ricorrente in ordine fatti allo stesso addebitati con chiaro riferimento all'articolo 7 della legge 300/70 , essendo evidente il valore di lettera di contestazione disciplinare. Sostiene poi il ricorrente che la contestazione sarebbe tardiva con riferimento ai fatti del 19 luglio 2023 ed al 4 agosto 2023. Anche su tale punto non si condivide la tesi del lavoratore. Infatti occorre ricordare che per giurisprudenza consolidata il requisito della tempestività deve essere valutato in senso relativo “potendo essere compatibile, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente”( Cass 10356/16) Nel caso di specie si sono contestati fatti del 19/7/23, del 4/8/23 , del 5/9/23 del 6/9/23 , in ordine ad essi non era intervenuta alcuna sanzione disciplinare, per cui non si può parlare di recidiva ,ma gli stessi, a cominciare dal primo ,hanno avuto un peso nella scelta di comminare la sanzione del licenziamento da parte dell'azienda che si è determinata a tanto proprio per la ripetitività delle negligenze riscontrate, per cui all'ennesimo episodio irregolare ha deciso di procedere alla contestazione disciplinare e licenziare il ricorrente In giurisprudenza si è affermato che “ai fini disciplinari, la recidiva, per sua stessa natura, presuppone non solo che un fatto illecito sia posto in essere una seconda volta, ma che lo sia stato dopo che la precedente infrazione sia stata (quanto meno) contestata formalmente al medesimo lavoratore;
ove tale contestazione per la precedente infrazione sia mancata, e non sia pertanto configurabile la recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del lavoratore e può, pertanto, essere comunque sanzionato in modo più grave. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad esposizione infedele dell'orario di lavoro prestato fuori sede da parte del dipendente, aveva affermato la legittimità del recesso datoriale, intimato dopo una precedente sanzione conservativa, in relazione a diversi illeciti omogenei del lavoratore reiterati nel tempo, per i quali la contestazione datoriale era intervenuta solo dopo la loro ultimazione).” ( Cass 22162/09). Pertanto la contestazione del 25/9/23 non appare intempestiva neanche con riferimento ai fatti del luglio ed agosto dello stesso anno. Circa poi il dedotto vizio di difesa , che si sostanzia in una eccezione di genericità della contestazione , non potendo il ricorrente individuare i nomi dei destinatari delle spedizioni essendo indicati solo i numeri di esse e non potendo ricordare tutti i fatti inerenti ad ogni singola spedizione, soprattutto a distanza di più di 10 giorni dalle stesse procedendo a circa 130 consegne al giorno , si ritiene che l'indicazione del giorno e del numero di spedizione con descrizione del comportamento censurato ( pacco incustodito fatto del 19/7/23 spedizione 063-1340113, consegna lasciata nella cassetta postale senza ricevere la firma del destinatario con pacco smarrito, fatto del 04/08/2023 spedizione numero 001-1-1693703, assenza di firma sulla bolla di trasporto da parte del cliente, essendo la bolla stata firmata con firma disconosciuta dal destinatario fatto del 05/09/2023, spedizione numero 063-1340113, consegne che dovevano avvenire in data 6/9/23 concluse tutte in data 14/09/2023 senza che la merce rientrasse in magazzino per il secondo tentativo di consegna essendo state custodite dal ricorrente fino al 14 settembre e riportando le consegne firme estranee al destinatario, fatto del 6-14 settembre , spedizioni numero 176020144529, 06601371514, 140290255474, disconoscimento della firma per la consegna della merce relativa alla spedizione numero 1400129280 nella giornata del 06/09/2023) non rendano la contestazione generica. Per quanto riguarda la verità dei fatti contestati, il ricorrente assume l'insussistenza degli stessi per non essere veritieri. La società con il teste , erroneamente indicato a verbale come teste di parte Tes_1 ricorrente, particolarmente attendibile in quanto prima preposto a ed attualmente CP_2 non più dipendente è riuscita a provare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento. Il teste affermava che il ricorrente non consegnava i pacchi e le lettere, li lasciava avanti alla porta o inseriva la lettera nella cassetta e firmava lui per ricevuta . Dichiarava che arrivavano lamentele dei destinatari che dicevano di non aver ricevuto il pacco che invece risultava dall'app consegnato, mandavano la fotocopia della ricevuta firmata e i destinatari dicevano che non era la loro e così avveniva per le lettere. Con riferimento alle consegne del 6/9/23 le stesse venivano effettivamente fatte il 14/9/23 ed il ricorrente aveva in quei giorni conservato la merce nel suo furgone Spiegava che il destinatario chiamava RT e RT appaltava il trasporto alla resistente ,poi, se vi erano problemi, i clienti facevano reclamo a RT e questa girava le e- mail alla società chiedendo spiegazioni ed imponendo sanzioni . Confermava poi che veniva consegnato ai dipendenti un palmare e che il ricorrente lo aveva restituito molto tempo dopo ed era non funzionante. Deve pertanto ritenersi che la società è riuscita a dimostrare i fatti posti a fondamento del licenziamento. Infatti, se pure il teste, tranne l'episodio del 6 settembre 2023, non ricordava specificatamente gli episodi relativi alle spedizioni oggetto di contestazione, confermava però le irregolarità poste in essere dal ricorrente nelle consegne, come contestate nella stessa lettera, irregolarità ed inadempimenti che hanno comportato sanzioni avanzate dalla RT committente nei confronti della società, come emerge dalle fatture di cui ai documenti numero 11 e 12 dove è espressamente indicato il nome del ricorrente come responsabile. La testimonianza del teste di parte resistente elimina ogni dubbio in ordine ad una preordinata compilazione di dette fatture al fine di giustificare il licenziamento, tanto più che una fattura è antecedente essendo del luglio 2023.. Di contro , parte ricorrente ha escusso un teste , dichiaratosi amico del Testimone_2 il quale, pur affermando che le consegne allo stesso fatte a mezzo del ricorrente, così Pt_1 come le consegne fatte nella zona da lui abitata dal ricorrente erano state tutte regolare, non necessariamente deve essere a conoscenza sulle consegne irregolari intervenute nei confronti di altri destinatari . Pertanto la regolarità delle consegne delle spedizioni dal teste conosciute, non esclude la irregolarità delle consegne delle spedizioni contestate e, quindi, la sua deposizione non è sufficiente per escludere l' addebitabilità dei fatti contestati al ricorrente. Si ritiene pertanto che i comportamenti censurati , i quali sicuramente hanno inclinato i rapporti con la committenza, tenuto conto del fatto che la prima sanzione adottata è del luglio 2023 e quindi anteriore al licenziamento, siano idonei a interrompere il vincolo fiduciario e ad integrare una giusta causa di licenziamento. Né si può ritenere che tali condotte siano elencate nell'articolo 32 del c.c.n.l e che per esse sia prevista una sanzione conservativa. In particolare sul punto, nel ricorso la parte ricorrente si limita ad affermare che i comportamenti censurati sono previsti dal contratto collettivo come comportamenti per i quali è disposta una sanzione conservativa, limitandosi però ad elencare l'articolo 32 senza poi specificare quale sarebbe la condotta prevista dal predetto articolo sanzionata con la sanzione conservativa in cui rientrerebbe la fattispecie in esame. Tale specificazione viene fatta nelle note di discussione, in ogni caso si ritiene che la fattispecie individuata nell'art 32 in cui, ad avviso del ricorrente, rientrerebbero i comportamenti addebitati allo stesso : “ lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati) non corrisponde ai fatti addebitati , essendo imputato al ricorrente lo smarrimento di pacchi, l' apposizione di firme non proprie dei destinatari sulle ricevute di consegna , trattenimento della merce in furgone . Deve pertanto ritenersi legittimo il licenziamento Domanda di pagamento di differenze retributive e domanda riconvenzionale L'ultima busta paga in atti porta un credito del per euro 645,72 lordi , pari ad euro Pt_1
4871, 14 netti, di cui 3293,69 lordi a titolo di Tfr . Assume il ricorrente di aver ricevuto la somma netta di euro 1584,00 e chiede la differenza . Di contro la società in riconvenzionale chiede la somma di euro 3.536,92 a titolo di risarcimento danni ,di cui euro 2500,00 pari al costo del palmare dato al ricorrente ed euro 1036 ,92 per le fatture con cui RT SP ha applicato alla società le sanzioni per fatti imputabili al i cui ai doc 11 e 12 Pt_1
Sul punto si ritiene che il ricorrente tramite busta paga è riuscito a dimostrare il proprio credito che residua in una somma netta di euro 3.287,00 avendo ricevuto per sua ammissione euro 1584,00 netti ed essendo impossibile una quantificazione del dovuto al lordo, essendo il percepito netto . Quanto invece alla domanda riconvenzionale della resistente , risulta che il palmare è stato restituito alla prima udienza e il mancato funzionamento è stato dichiarato dal teste di parte resistente , tuttavia, nessuna prova sul valore di detto palmare è stata data dalla società, per cui la pretesa di euro 2500,00 come risarcimento danno è infondata Circa le somme di cui la società è stata richiesta da RT che ha pagato o comunque alla fine dei rapporti sarà tenuta a pagare per il comportamento del ricorrente, le fatture di cui ai docc11 e 12 indicano con riferimento a due diverse spedizioni una somma per penale di euro 518,46 per ciascuna di esse per cui per fatti imputabili al la RT ha chiesto alla Pt_2 società resistente la somma di euro 1036, 92. Ne deriva che, operando la compensazione, al ricorrente spetta la residua somma di euro 2250,08 e la società deve essere condannata al predetto pagamento oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto . Circa poi l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale si ritiene che la società abbia indicato gli elementi di fatto e di diritto, nonché le prove a fondamento della domanda stessa, per cui la stessa risulta valida. La domanda di risarcimento danni avanzata dalla società, non necessita, poi, per il suo accoglimento, di una preventiva contestazione relativa ai fatti posti a base della richiesta avanzata da RT alla società resistente, avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto un risarcimento del danno e non essendo invece la pretesa di pagamento della somma una sanzione disciplinare. Visto l'accoglimento parziale del ricorso e della riconvenzionale si compensano le spese
PQM
Definitivamente pronunciando ,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta la domanda sul licenziamento;
condanna parte resistente a pagare al ricorrente euro 2.250,08 nette oltre rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto;
compensa le spese Roma 16/9/25 Il giudice