Decreto presidenziale 3 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2019, proposto da
PI LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Bruno Campagni e Ilaria Torracchi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14;
contro
Comune di Cantagallo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia, 2;
per l'annullamento
a) del provvedimento datato 07.10.2019 con cui il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Cantagallo ha parzialmente denegato l’istanza di condono edilizio del 30.09.1986;
b) degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti, tra i quali:
b1) il verbale di accertamento della Polizia Municipale 27.01.2014;
b2) la scheda istruttoria del responsabile del procedimento 10.07.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cantagallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. PI LO, premesso: 1) di essere proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione sito nel comune di Cantagallo; 2) di aver presentato al predetto comune una istanza di condono edilizio per abusi realizzati all’interno del fabbricato e per la realizzazione, parimenti abusiva, di un manufatto pertinenziale di mq. 185,80 adibito, in parte, a “deposito” e “rimessaggio attrezzi” ed, in parte, a “loggia”; 3) che previa richiesta di integrazione documentale in data 13.10.1995, tempestivamente adempiuta, il Sindaco del comune di Cantagallo con nota in data 19/01/1996 ebbe a comunicargli l’esito favorevole della pratica liquidando contestualmente gli oneri di urbanizzazione conseguentemente dovuti; 4) di aver successivamente comunicato al comune di Cantagallo l’inizio dei lavori di “manutenzione ordinaria” volti alla sostituzione della copertura in lamiera del deposito e di aver poi proceduto, senza legittimazione alcuna, al consolidamento delle struttura divenuta col tempo fatiscente; 5) di aver successivamente ricevuto l’avviso di avvio di un procedimento sanzionatorio in pendenza di pratica di condono il quale prendeva le mosse dalla qualificazione dell’intervento di consolidamento come “edificazione di nuovo volume” in assenza di permesso di costruire; 6) che, successivamente, il comune di Cantagallo, assumendo che la pratica relativa al condono edilizio fosse ancora pendente, ha adottato un provvedimento di parziale improcedibilità della stessa con riferimento al manufatto accessorio la cui demolizione e ricostruzione avrebbe fatto venir meno l’oggetto stesso della istanza secondo le previsioni dell’art. 71 comma 4 lett. a.1 del regolamento edilizio.
Tutto ciò premesso il Sig. LO impugna in parte qua il provvedimento negativo per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il manufatto di cui è causa, essendo stato realizzato nel 1966 in area ricadente fuori dal centro abitato, non necessiterebbe di alcun titolo di legittimazione edilizia.
La censura è inammissibile in quanto non sostenuta da interesse ed estranea al perimetro del provvedimento impugnato.
La presunta non necessità ratione temporis del titolo edilizio può infatti essere fatta valere al fine di contestare la validità di una sanzione edilizia che assuma il carattere abusivo di un certo intervento ma, nel caso in cui il proprietario (anche a fini cautelativi) presenti una istanza di condono, costituisce argomento non prospettabile nell’ambito della impugnativa di un eventuale provvedimento negativo in quanto incompatibile con il risultato finale divisato dal ricorrente che è quello della sanatoria postuma del manufatto o delle modifiche ad esso apportate.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il condono da egli richiesto sarebbe già stato rilasciato a seguito della nota sindacale del 19/01/1996 la quale avrebbe quindi consumato il potere di pronunciarsi sulla istanza.
La tesi è contestata dalla difesa del comune di Cantagallo secondo cui la predetta nota avrebbe carattere meramente interlocutorio.
Il motivo è fondato.
Il g.a di appello, in un caso analogo a quello di specie, ha ritenuto che la nota con cui il sindaco comunichi “l’accoglimento di domanda di concessione per l’esecuzione lavori edili" ha natura provvedimentale e non interlocutoria (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/1998, n. 502).
Nel caso di specie sussistono, peraltro, plurimi e concorrenti elementi che portano ad escludere la natura endoprocedimentale della citata nota, atteso che la stessa: a) promana dall’organo al quale era attribuita secondo la legge del tempo la competenza ad esprimersi in via definitiva sulle istanze edilizie; b) è volta a comunicare all’istante non la adozione di un atto intermedio del procedimento (come ad es. il rilascio di un parere) ma la favorevole conclusione dell’iter amministrativo; c) contiene la liquidazione e la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione che costituisce una determinazione logicamente successiva a quella del perfezionamento del titolo edilizio.
Non può condividersi la affermazione della difesa comunale secondo cui la conclusione del procedimento non avrebbe potuto perfezionarsi in difetto della documentazione attestante l’accatastamento del manufatto.
Il procedimento si conclude infatti nel momento in cui l’amministrazione ritiene ultimata l’istruttoria ed assume la determinazione finale a prescindere dal fatto che sussistano o meno lacune conoscitive e documentali (ciò rilevando ai fini della legittimità e non del perfezionamento dell’atto conclusivo).
A ciò si aggiunga che la attestazione di avvenuta presentazione della pratica all’ U.T.E. fu richiesta al Sig. LO con la nota del 13.10.1995 a cui fece seguito il deposito di una serie di documenti nel cui elenco figurava anche la attestazione U.T.E. con relativa planimetria.
Il Comune di Cantagallo dovette ritenere esaustiva tale integrazione documentale visto che ad essa fece seguito la nota cui il Sindaco comunicava l’esito favorevole della pratica.
Da quanto sopra deriva che il potere di rilascio della sanatoria essendo stato definitivamente esercitato con il provvedimento del 19/01/1996 doveva ritenersi dopo tale data consumato con conseguente possibilità per il Comune di agire in autotutela ma non di adottare un nuovo atto di segno contrario a quello già emesso.
Le predette considerazioni assorbono i restanti motivi di ricorso.
La portata del giudicato di annullamento del diniego parziale di sanatoria non comporta, peraltro, alcuna preclusione all’esercizio del potere sanzionatorio in ordine agli interventi abusivi compiuti dal ricorrente sul manufatto condonato, fermo restando che la qualificazione dell’abuso dovrà tenere conto della sussistenza di una legittima consistenza nei limiti dell’oggetto del condono.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre IVA e c.p.a. e la rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB IA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB IA HI |
IL SEGRETARIO