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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
RG n. 585 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 585/2024 V.G. promosso da:
(Cf. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare e Gino Di
Cesare, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in San Benedetto dei Marsi alla
Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto e
(Cf. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano in Via B. Cassinelli n.2/B in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 7 agosto 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto dalla data della presente;
- la dimora coniugale, di proprietà della madre del sig. , verrà assegnata allo Parte_1 stesso
- I figli, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno, in San Benedetto dei Marsi, via Venezia,
12 ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
- Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i minori in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di 2 fine settimana, alternati di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 9.00 del sabato e le ore 20.00 della domenica successiva con pernotto, e 2 giorni a settimana, dalle ore 15.00 alle ore 8.00 del giorno seguente con pernotto e accompagnamento a scuola, da individuarsi nel giorno di martedì e giovedì o in base ad accordo dei genitori;
quanto alle festività, salvo differenti accordi, i figli trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, staranno con un genitore a pranzo e l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti
2 saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
15 agosto e, più precisamente la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2024 con la madre. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 1° settembre) i figli potranno trascorrere 30 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio;
- I genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica, scolastica ed in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in particolare con i nonni;
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori, la somma mensile di € 400,00 (€ 200 a figlio) [come modificato all'udienza del 04/12/2024], oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
L'assegno unico universale sarà percepito da ciascuno dei genitori al 50%.
- Al fine di favorire un equilibrato sviluppo dei minori, i genitori dovranno mantenere, in loro presenza, un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dai figli. I genitori dovranno impegnarsi a far conservare i buoni rapporti fra i minori ed i nonni paterni e materni;
i genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare i figli minori agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile.
- I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire eventualmente il figlio nel proprio passaporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 7 agosto 2024,
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale per Parte_1 CP_1 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data
3 15.05.2010, celebrato nel Comune di San Benedetto Dei Marsi (AQ) e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, Parte II, serie A, Ufficio
1, Anno 2010, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 23 ottobre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo e specificando che l'assegno unico percepito dalla CP_1
ammonta complessivamente ad euro 460,00 mensili.
In tal sede, inoltre, il giudice ha rilevato la necessità, tra l'altro, di rivedere il quantum dell'assegno previsto a titolo di mantenimento per i figli, rinviando dunque all'udienza del 4.12.2024.
A tale udienza le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare. Le parti, inoltre, hanno dichiarato di voler modificare la condizione relativa al mantenimento prevedendo a carico del padre un assegno di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), restando fermo tutto quanto ulteriormente previsto in relazione alle spese straordinarie e all'assegno unico universale.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sopra meglio generalizzati,
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento dei figli:
“I figli, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno, in San Benedetto dei Marsi, via Venezia,
12 ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
”
- al diritto di visita come sopra riportato e qui integralmente richiamato;
- al mantenimento dei figli, come modificato all'udienza del 04/12/2024:
“- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori, la somma mensile di € 400,00 (€ 200 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. L'assegno unico universale sarà percepito da ciascuno dei genitori al 50%.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di San Benedetto Dei Marsi (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 2, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2010.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 585/2024 V.G. promosso da:
(Cf. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare e Gino Di
Cesare, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in San Benedetto dei Marsi alla
Via Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto e
(Cf. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano in Via B. Cassinelli n.2/B in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 7 agosto 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto dalla data della presente;
- la dimora coniugale, di proprietà della madre del sig. , verrà assegnata allo Parte_1 stesso
- I figli, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno, in San Benedetto dei Marsi, via Venezia,
12 ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
- Il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i minori in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di 2 fine settimana, alternati di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 9.00 del sabato e le ore 20.00 della domenica successiva con pernotto, e 2 giorni a settimana, dalle ore 15.00 alle ore 8.00 del giorno seguente con pernotto e accompagnamento a scuola, da individuarsi nel giorno di martedì e giovedì o in base ad accordo dei genitori;
quanto alle festività, salvo differenti accordi, i figli trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro; il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, staranno con un genitore a pranzo e l'altro a cena e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti
2 saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
15 agosto e, più precisamente la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2024 con la madre. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 1° settembre) i figli potranno trascorrere 30 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio;
- I genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica, scolastica ed in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in particolare con i nonni;
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori, la somma mensile di € 400,00 (€ 200 a figlio) [come modificato all'udienza del 04/12/2024], oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
L'assegno unico universale sarà percepito da ciascuno dei genitori al 50%.
- Al fine di favorire un equilibrato sviluppo dei minori, i genitori dovranno mantenere, in loro presenza, un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dai figli. I genitori dovranno impegnarsi a far conservare i buoni rapporti fra i minori ed i nonni paterni e materni;
i genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare i figli minori agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile.
- I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire eventualmente il figlio nel proprio passaporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 7 agosto 2024,
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale per Parte_1 CP_1 ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data
3 15.05.2010, celebrato nel Comune di San Benedetto Dei Marsi (AQ) e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, Parte II, serie A, Ufficio
1, Anno 2010, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 23 ottobre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo e specificando che l'assegno unico percepito dalla CP_1
ammonta complessivamente ad euro 460,00 mensili.
In tal sede, inoltre, il giudice ha rilevato la necessità, tra l'altro, di rivedere il quantum dell'assegno previsto a titolo di mantenimento per i figli, rinviando dunque all'udienza del 4.12.2024.
A tale udienza le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare. Le parti, inoltre, hanno dichiarato di voler modificare la condizione relativa al mantenimento prevedendo a carico del padre un assegno di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), restando fermo tutto quanto ulteriormente previsto in relazione alle spese straordinarie e all'assegno unico universale.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sopra meglio generalizzati,
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento dei figli:
“I figli, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno, in San Benedetto dei Marsi, via Venezia,
12 ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
”
- al diritto di visita come sopra riportato e qui integralmente richiamato;
- al mantenimento dei figli, come modificato all'udienza del 04/12/2024:
“- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori, la somma mensile di € 400,00 (€ 200 a figlio), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Avezzano, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. L'assegno unico universale sarà percepito da ciascuno dei genitori al 50%.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di San Benedetto Dei Marsi (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 2, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 2010.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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