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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/04/2024, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1324 /2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Parte_1 C.F._1
Sibio, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in La Spezia, Via Piave
n. 5,
-attrice -
Contro
, c.f , rappresentata e difesa dagli avv.ti Waldemaro Controparte_1 P.IVA_1
Flick e Arturo Flick del Foro di Genova, nonché dall'avv. Stefano De Ferrari presso il cui studio in La Spezia, Via Don Minzoni n.5 è elettivamente domiciliata,
-convenuta-
e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Controparte_2 P.IVA_2
Giangrossi e Giulio Marconcin del Foro di Milano elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori,
1 -convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
- ritenere e pronunciare la responsabilità, autonoma e/o concorrente, dei due Istituti di Credito
convenuti in relazione all'evento di danno conseguente ai fatti narrati in espositiva dell'atto
introduttivo e della presente prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- per l'effetto condannare, in solido tra loro, e a Controparte_1 Parte_2
risarcire il danno sofferto dalla scrivente nella misura che risulterà giusta e Parte_1
dovuta in esito all'espletanda istruttoria, oltre interessi maturati e maturandi successivamente
all'8 marzo 2019;
- rigettare le eccezioni e domande tutte spiegate in giudizio dalle Banche convenute;
- condannare i due Istituti di Credito convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
lite”.
*Per la convenuta , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via pregiudiziale,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare sospesa la causa in questione ex art. 295 c.p.c. in
attesa del giudicato penale e della disponibilità dell'assegno datato 4.03.2019 intestato a
per cui è causa e comunque ordinare l'acquisizione dell'assegno datato Parte_1
4.03.2019 intestato a per cui è causa nel presente giudizio;
Parte_1
2) IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
nel presente giudizio e per l'effetto estromettere la stessa dalla causa;
Controparte_1
2 3) IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario o
comunque delle domande ex adverso formulate per genericità ed indeterminatezza e per le
motivazioni dedotte in parte narrativa;
4) IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente tutte le domande formulate dalla sig.ra
in quanto infondate in fatto ed in diritto, ponendo la in stato Parte_1 Controparte_1
di assolutoria;
5) IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE, previo accertamento della responsabilità
del Sig. e/o in persona del legale Parte_3 Parte_2
rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti di causa, dichiarare il Sig. Parte_3
e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuti a
[...] Parte_2
manlevare e garantire – integralmente o in rapporto alle rispettive Controparte_1
responsabilità che venissero accertate in capo agli stessi in relazione ai fatti di causa – da
qualsivoglia condanna che venisse pronunciata contro quest'ultima in relazione ai fatti di
causa e conseguentemente condannare in solido e/o alternativamente tra loro gli stessi
predetti terzi chiamati a rimborsare alla – in tutto o in parte - la somma che, Controparte_1
ad esito del presente procedimento, l'esponente fosse condannata a versare alla sig.ra
Parte_1
6) IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare il concorso di colpa della signora
[...]
i sensi dell'articolo 1227 c.c. per i motivi di cui in parte narrativa, con conseguente Pt_1
diminuzione della somma eventualmente dovuta da Controparte_1
7) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, ivi comprese le spese e
competenze di CTU e CTP.
PREVIO
Ordine del Giudice - rilevato che il giudizio è comune anche al Signor - Parte_3
di chiamata in causa del medesimo ai sensi degli art. 107 e 270 c.p.c. e così permettere la
3 chiamata in causa e l'introduzione nel contraddittorio nei confronti del signor Parte_3
nato a [...] il [...], residente a [...].
[...]
PREVIA
Sospensione del presente procedimento ai sensi degli artt. 295 e seguenti del c.p.c., in attesa
del pregiudiziale procedimento penale pendente presso il Tribunale di La Spezia.
Richiamate integralmente le osservazioni alla CTU del CTP di parte Sig. CP_1 [...]
e richiamate integralmente le deduzioni, le eccezioni e le contestazioni anche Per_1
istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
*Per la convenuta , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale
di Milano e/o del Tribunale di Napoli Nord per le ragioni esposte in narrativa sub § 2 della
comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi della medesima CP_1
In via preliminare di merito:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande della signora
[...]
e/o la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2
assolvere quest'ultima da ogni avversaria pretesa, per le ragioni esposte sub § 3 della
comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi della medesima Banca.
Nel merito, in via principale:
- respingere, anche alla luce del riconoscimento avversario del ritrovamento del bene mobile
per cui è causa e, dunque, dell'insussistenza di alcun danno attuale e risarcibile, le domande
proposte dalla signora in quanto indimostrate e, in ogni caso, infondate in Parte_1
4 fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, assolvere Parte_2
da ogni avversaria pretesa;
- respingere le domande e le eccezioni proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa. Parte_2 Parte_2
Nel merito, in via condizionata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della signora Parte_1
condannare in via esclusiva o, al più, in via solidale con quest'ultima, per le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, assolvere da ogni Parte_2
avversaria pretesa.
Nel merito, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità
di accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla signora Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.; ovvero, in ogni caso, accertare e Pt_1
dichiarare il concorso di responsabilità della signora ai sensi dell'art. 1227, Parte_1
comma 1, cod. civ. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme
eventualmente riconosciute alla signora Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della responsabilità solidale tra
[...]
e accertare la graduazione di colpa di anche ai Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
fini dell'azione di regresso nei confronti della condebitrice che dichiara Parte_2
fin d'ora di esercitare.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso avanzate dalla signora da sia Pt_1 CP_1
a prova diretta sia a prova contraria, con riserva, in subordine, di prova contraria.
In ogni caso:
- con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA.”
5 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*La sig.ra con atto di citazione a comparire davanti al Tribunale della Parte_1
Spezia chiamava in giudizio la e la per Controparte_1 Controparte_2
sentire accogliere le conclusioni sopra riportate e allegava in fatto ed in diritto quanto segue.
L'attrice deduceva di essere proprietaria dell'autovettura Range Rover Velar tg FS 116 RN,
e che tramite la piattaforma di e- commerce “ .it” e “Autoscout24.it” aveva pubblicato Org_1
avviso di vendita della sua autovettura al corrispettivo di € 64.000,00.
Veniva contattata da una persona interessata all'acquisto, che avrebbe prima dovuto visionare l'autovettura e poi concludere l'affare mediante la consegna ed il trasferimento della proprietà del bene contestualmente al pagamento del corrispettivo.
L'autovettura veniva dunque visionata e provata ed il marito dell'attrice, sig. Testimone_1
che aveva seguito tutta la trattativa, prima di addivenire alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento, si recava con l'acquirente, presso l'Agenzia della propria banca CP_1
per effettuare la verifica dell'assegno circolare tratto da
[...] CP_2
all'ordine di dell'importo di € 63.000,00, che gli era stato mostrato Parte_1
dall'acquirente.
Il Sig. chiedeva dunque il “bene-emissione” dell'assegno circolare consegnatogli CP_3
quale titolo di pagamento. Il dipendente dell'Agenzia formulava telefonicamente CP_1
richiesta di “bene-emissione” dell'assegno alla Banca emittente ricevendo conferma dalla della sussistenza dei fondi per il pagamento del titolo. Parte_2
A fronte delle rassicurazioni ricevute l'attrice conservava la detenzione dell'assegno circolare e sottoscriveva la documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà
6 dell'autovettura; consegnava dunque l'autovettura all'acquirente che si allontanava col veicolo.
Lo stesso giorno, il marito dell'attrice tornava presso l'istituto di credito per negoziare il titolo,
ma dopo diversi tentativi il sistema informatico non lo riconosceva risultando dunque falso.
Da accertamenti telefonici eseguiti nell'immediato emergeva che alla banca apparente emittente non era giunta alcuna telefonata con richiesta di “bene – emissione” dell'assegno.
Dopo l'accaduto veniva sporta denuncia presso le competenti autorità ed in seguito formalizzata la perdita del possesso dell'autovettura.
In seguito emergeva che l'autovettura era stata trasferita all'estero.
L'attrice, dunque, inoltrava reclamo ai due Istituti di Credito interessati nella vicenda
( quale apparente emittente del titolo, e , quale Parte_2 Controparte_1
richiedente la bene emissione negoziatrice del titolo) ma otteneva rifiuto all'istanza di risarcimento. Intraprendeva dunque procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs
28/2010, rimasto infruttuoso.
*IN DIRITTO parte attrice lamenta sia in capo a che in capo a CP_1 Parte_2
di essere incorsa in negligenza per non aver garantito idonei assetti organizzativi
[...]
e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e di aver omesso di tutelare le proprie linee telefoniche, di fornire ai dipendenti specifica formazione sul controllo dei titoli e di tenere un comportamento attento sulla gestione delle richieste di “bene -emissione” in presenza di ormai costanti casi di negoziazione di assegni circolari falsi.
Parte attrice, dunque, rilevava che le distinte ed autonome responsabilità delle due Banche
interessate dalla vicenda impongono ad entrambe di risarcire il danno sofferto dalla stessa nella misura di € 63.000,00.
7 *Si costituiva la con comparsa di costituzione del 24.10.2019 con la Controparte_1
quale contestava integralmente la domanda attorea ed eccepiva in via pregiudiziale la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art 295 cpc in attesa della definizione del procedimento penale avviato a seguito della denunzia dei fatti di causa.
Sempre in via pregiudiziale eccepiva il difetto di legittimazione passiva di . CP_1
La convenuta eccepiva la propria completa estraneità ai fatti di causa sia perché l'unica responsabilità che sarebbe emersa era quella dei sig. ed per essersi fidati Pt_1 CP_3
del sedicente acquirente , sia perché l'assegno sarebbe stato emesso da Pt_4
e pertanto eventuali profili di responsabilità sarebbero da Parte_2
individuarsi in capo a quest'ultima.
La convenuta eccepiva poi sempre in via preliminare la nullità dell'atto di CP_1
citazione per incertezza per genericità ed indeterminatezza della stessa.
Contestava la ricostruzione dei fatti ad opera dell'attrice ed in particolare rilevava che la c.d.
procedura di “bene-emissione” costituisce solo una prassi interna tra istituti di credito ma che non ingenera alcun obbligo nei confronti della banca.
eccepiva anche il concorso del fatto colposo del creditore poiché parte CP_1
attrice avrebbe dovuto attendere l'incasso dell'assegno circolare prima di consegnare l'autovettura.
infine inoltrava istanza di chiamata in causa del terzo ovvero del sig CP_1 Per_2
soggetto responsabile della vicenda e di per non aver
[...] Parte_2
predisposto idonei meccanismi atti ad impedire interferenze di terzi nelle proprie linee telefoniche.
*Si costituiva altresì la con comparsa del 20.12.2019 che contestava Parte_2
integralmente la domanda ed eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice adito in favore di quello di Milano luogo in cui la ha la propria sede. CP_1
8 Eccepiva il difetto di legittimazione passiva per non avere emesso l'assegno né rilasciato una
“bene emissione” dell'assegno medesimo. Il dipendente di non avrebbe mai CP_1
interloquito con i dipendenti di avendo contattato un numero non associato Parte_2
alla Banca ma a soggetti terzi che hanno ordito la truffa.
Sull'attuazione della prassi del “bene – emissione” da parte di , CP_1 Parte_2
rilevava che sarebbe comunque l'unica responsabile tra le convenute poiché, in CP_1
quanto banca negoziatrice del titolo, avrebbe dovuto richiedere ed ottenere una conferma scritta prima di assicurare la veridicità dell'Assegno.
Rilevava che avrebbe omesso di verificare la presenza sull'Assegno dei requisiti CP_1
antifrode (primo fra tutti la stampa del titolo su carta filigranata) e di non essere responsabile per una comunque indimostrata ipotesi di abusiva intromissione di terzi presso le proprie utenze telefoniche.
Anche la convenuta eccepisce il concorso di colpa ex art. 1227 cc di Parte_2
parte attrice poiché il danno patrimoniale dalla stessa lamentato poteva essere evitato usando l'ordinaria diligenza ovvero evitando di consegnare ad uno sconosciuto l'autovettura senza attendere dell'Assegno, fidandosi delle incaute rassicurazioni verbali del dipendente
Parte_5
[...
merito all'identità dell'autore dell'illecito, a seguito del deposito della memoria ex art. 183,
VI comma, n. 1, cod. proc. civ., della signora si scopriva che quella del signor Pt_1
' era una falsa identità e che il nome del soggetto cui era stata consegnata Persona_2
l'autovettura era . Parte_3
*Il Giudice assegnava dapprima i termini ex art 183, comma 6, cod. proc. civ. e all'udienza successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammettendo le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza del 9 novembre 2023 per la precisazione delle
9 conclusioni, a seguito della quale assegnava i termini per il deposito della presente comparsa conclusionale e della memoria di replica.
*Contestualmente, parte attrice instaurava in corso di causa un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di quantificare gli asseriti danni causati alla sua autovettura dal signor dopo che la suddetta autovettura era stata Parte_3
ritrovata in Slovenia e riportata in Italia per essere riconsegnata alla proprietaria.
L'esito della CTU svolta in sede di accertamento tecnico (depositata il 29.07.2022)
evidenziava quanto segue:
-valore del veicolo al momento della sottrazione (marzo 2019) € 67.000,00;
-valore del veicolo al momento del ritrovamento (novembre 2021) in funzione delle condizioni generali d'uso € 50.000;
-costi di deposito dell'autovettura in Slovenia e di recupero e trasporto in Italia per complessivi
€ 3.300,00 ed € 434,32 per la reimmatricolazione, somme ritenute congrue dal CTU;
- € 23.595,23, oltre IVA per oneri di ripristino dell'autovettura;
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, pertanto, il consulente quantificava i danni come segue, considerando che nel marzo 2019 era stato stimato quale prezzo di vendita l'importo di €. 63.000,00:
- riduzione di valore della vettura €. 13.000,00
- oneri di recupero €. 3.300,00
- costo immatricolazione €. 434,32
-costo ripristino veicolo (iva compresa) €. 28.786,18
Totale €. 45.520,50
Il Giudice, con provvedimento del 17.11.2022, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio dott. Euro 3.534,78 ed accessori a tiolo di onorari ed Euro 200,00 a Persona_3
titolo di spese, ponendoli a carico di parte ricorrente Parte_1
10 *All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Osservato
1). Eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
Quanto alla eccezione preliminare di incompetenza territoriale la stessa deve essere respinta poiché nel caso di specie deve trovare applicazione il “foro generale del consumatore”,
corrispondente al luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ossia il Foro della
Spezia, nel caso di quo).
2.Nel merito della causa.
*Esaminati gli atti e i documenti di causa questo Giudice ritiene parzialmente fondata la domanda attorea nei termini che seguono.
La controversia in esame concerne l'accertamento di eventuali profili di responsabilità
dell'intermediario (banca negoziatrice) e Controparte_1 Parte_2
(banca trattaria) per avere dato parere positivo circa il “bene – emissione” il pagamento di un assegno circolare contraffatto, mentre in realtà titolo di credito era falso.
In materia di assegno circolare clonato/ contraffatto / falso creato da un terzo soggetto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la diligenza della banca negoziatrice, nel controllare la genuinità di un assegno, risulta parametrata ai criteri previsti dall'art. 1176,
comma 2 cc, dovendo essere commisurata alla natura particolarmente qualificata dell'accorto banchiere.
È emerso invece che non ha rispettato i canoni imposti dall'ABI in materia di CP_1
negoziazione degli assegni.
La banca negoziatrice, all'atto della presentazione del titolo, anche ai soli fini della richiesta del “bene-emissione”, avrebbe potuto e dovuto valutarne la c.d. consistenza facciale e rilevare, secondo la diligenza ed avvedutezza del banchiere medio, la falsità dell'assegno.
11 Difatti, nella circolare ABI n. 21 del 12 giugno 2014, rubricata “Requisiti standard per la
stampa degli assegni e misure antifrode” è espressamente previsto che, “con particolare
riferimento all'informazione relativa al numero assegno”, “le nuove materialità dovranno
recare tale informazione con tre diverse tipologie di scrittura: arabica, microforata e
magnetica (codeline)” e “tali numerazioni sono poste una sopra l'altra su tre livelli e le cifre
devono risultare allineate in verticale, in modo da poter consentire un facile raffronto sulla
coerenza delle tre numerazioni”.
Si tratta di elementi a prima vista assenti sull'assegno, sul quale si è rilevata proprio la mancanza della stampa del numero con caratteri microforati (mentre l'assegno per cui è
causa reca dei numeri semplicemente stampati), la mancanza del codice Data Matrix
bidimensionale, nonché l'assenza della dicitura dell'importo massimo di possibile emissione e, infine, presentava due numeri identificativi diversi ed era privo della data finale di validità.
Inoltre, l'assegno non è stato negoziato correttamente come previsto dall'art. 4 della circolare
ABI n. 5 del 22 marzo 2016 ovvero mediante la lettura magnetica e ottica. Sarebbe bastato,
procedere alla lettura elettronica dell'Assegno, per accorgersi della relativa falsità.
Quanto alla procedura di c.d. “bene-emissione” del titolo necessaria per verificare l'effettiva presenza di fondi per il pagamento, è emerso che il dipendente , anche da CP_1
questo punto di vista, non ha tenuto un comportamento idoneo ai canoni di diligenza richiesta ex art. 1176 cc.
Infatti, la giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che non è sufficiente una mera richiesta telefonica ma è necessaria una successiva conferma scritta da parte della banca emittente sulla valida emissione del titolo.
accettando di eseguire l'indagine sulla bene-emissione ha assunto un obbligo CP_1
giuridico nei confronti del cliente da adempiere con la diligenza professionale qualificata, ma
12 non avendo richiesto la conferma scritta della corretta emissione del titolo è incorsa in responsabilità con conseguente danno patrimoniale per la parte attrice.
*Quanto alla posizione della convenuta questo Giudice ritiene che la Parte_2
stessa sia estranea ai fatti di causa. Dagli atti di causa è emerso infatti che Parte_2
non ha emesso alcun assegno, vista la falsità materiale dello stesso, e che non ha mai
[...]
rilasciato un “bene-emissione” dell'assegno medesimo. È per stessa ammissione di che in comparsa di costituzione rileva che la direttrice della filiale tramite CP_1
telefonata all'agenzia di Afragola della , ha potuto constatare che nessuna Parte_2
richiesta di “bene -emissione” era stata inoltrata e lavorata nel corso della giornata e che non vi era stato nessun colloquio telefonico tra dipendenti.
Di conseguenza la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1
dovrà dunque essere respinta. Pt_2
* Viene ora in considerazione la condotta dell'attrice con riguardo all'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 cc sollevata da entrambe le convenute.
L'eccezione è fondata nei limiti che seguono.
Infatti, se è vero che da un lato la condotta di ha configurato una Controparte_1
violazione dei doveri di diligenza quale intermediario negoziatore del titolo, dall'altro sussiste il comportamento incauto ed imprudente dell'attrice che ha colposamente concorso alla determinazione del fatto dannoso.
L'apporto di parte attrice è evidente nel momento in cui procede alla consegna del veicolo ad un soggetto sconosciuto senza aver prima atteso l'effettivo accredito dell'assegno, atteso che, pur con gli accertamenti della “bene emissione” ogni assegno è da considerarsi sempre
“salvo buon fine”. Pertanto, anche alla condotta della danneggiata deve attribuirsi un apporto nell'eziologa dell'evento, quale fattore causale condizionante che concorre ex art 1227, co. 1
c.c. con la condotta della banca negoziatrice.
13 Alla luce di quanto sopra si ritiene equo riconoscere un concorso di colpa nella misura di 1/3
in capo all'attrice.
*In ordine al quantum della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice questo Giudice
ritiene congrua la richiesta formulata da parte attrice anche alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi in corso di causa.
Il danno subito da parte attrice è stato correttamente quantificato come segue:
-riduzione di valore della vettura € 13.000,00;
-oneri di recupero € 3.300,00;
-costo di immatricolazione € 434,32;
-costo di ripristino del veicolo € 28.786,18;
Totale € 45.520,00
Dal riconosciuto concorso colposo dell'attrice nella misura di 1/3 consegue l'accoglimento della pretesa risarcitoria nella misura di 2/3 del danno provato ovvero € 30.346,00. Oltre
interessi decorrenti dall'8 marzo 2019 e rivalutazione monetaria .
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza nei termini che seguono.
Tra parte attrice e va disposta la compensazione nella misura di Controparte_1
1/3, ferma la condanna della convenuta al pagamento dei residui 2/3 in favore CP_1
dell'attrice. Gli onorari a favore della parte attrice vengono liquidati in euro 5.622,00
secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (Euro 63.000,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e della riduzione di 1/3.
14 deve essere altresì condannata a rifondere, limitatamente alla misura dei CP_1
2/3, l'importo corrisposto da al consulente tecnico d'ufficio come Parte_1
liquidato dal Giudice con il provvedimento del 17.11.2022.
Quanto alle spese per la chiamata in manleva di , vanno poste a Parte_2
carico della chiamante , poiché la chiamata in garanzia è stata giudicata CP_1
infondata e si liquidano in € 8.433,00.
***
P.Q.M.
A) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ACCERTA la responsabilità nella misura dei 2/3 di per la causazione dei danni subiti dall'attrice; Controparte_1
B) CONDANNA a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 30.346,00, oltre interessi di legge decorrenti dal 08/03/2019 e rivalutazione monetaria;
C) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali del presente Controparte_1
procedimento in favore di liquidandole in euro 5.622,00 per onorari, Parte_1
oltre accessori e quant'altro previsto per legge;
D) Condanna a rifondere, limitatamente alla misura dei 2/3, Controparte_1
l'importo corrisposto da al consulente tecnico d'ufficio come liquidato Parte_1
dal Giudice con il provvedimento del 17.11.2022.
E) CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali relativamente alla domanda di manleva, spese che si liquidano in €
8.433,00 per onorari, oltre accessori e quant'altro previsto per legge.
La Spezia, 10.04.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Parte_1 C.F._1
Sibio, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in La Spezia, Via Piave
n. 5,
-attrice -
Contro
, c.f , rappresentata e difesa dagli avv.ti Waldemaro Controparte_1 P.IVA_1
Flick e Arturo Flick del Foro di Genova, nonché dall'avv. Stefano De Ferrari presso il cui studio in La Spezia, Via Don Minzoni n.5 è elettivamente domiciliata,
-convenuta-
e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Controparte_2 P.IVA_2
Giangrossi e Giulio Marconcin del Foro di Milano elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori,
1 -convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attrice come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
- ritenere e pronunciare la responsabilità, autonoma e/o concorrente, dei due Istituti di Credito
convenuti in relazione all'evento di danno conseguente ai fatti narrati in espositiva dell'atto
introduttivo e della presente prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- per l'effetto condannare, in solido tra loro, e a Controparte_1 Parte_2
risarcire il danno sofferto dalla scrivente nella misura che risulterà giusta e Parte_1
dovuta in esito all'espletanda istruttoria, oltre interessi maturati e maturandi successivamente
all'8 marzo 2019;
- rigettare le eccezioni e domande tutte spiegate in giudizio dalle Banche convenute;
- condannare i due Istituti di Credito convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
lite”.
*Per la convenuta , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via pregiudiziale,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare sospesa la causa in questione ex art. 295 c.p.c. in
attesa del giudicato penale e della disponibilità dell'assegno datato 4.03.2019 intestato a
per cui è causa e comunque ordinare l'acquisizione dell'assegno datato Parte_1
4.03.2019 intestato a per cui è causa nel presente giudizio;
Parte_1
2) IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
nel presente giudizio e per l'effetto estromettere la stessa dalla causa;
Controparte_1
2 3) IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario o
comunque delle domande ex adverso formulate per genericità ed indeterminatezza e per le
motivazioni dedotte in parte narrativa;
4) IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente tutte le domande formulate dalla sig.ra
in quanto infondate in fatto ed in diritto, ponendo la in stato Parte_1 Controparte_1
di assolutoria;
5) IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE, previo accertamento della responsabilità
del Sig. e/o in persona del legale Parte_3 Parte_2
rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti di causa, dichiarare il Sig. Parte_3
e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuti a
[...] Parte_2
manlevare e garantire – integralmente o in rapporto alle rispettive Controparte_1
responsabilità che venissero accertate in capo agli stessi in relazione ai fatti di causa – da
qualsivoglia condanna che venisse pronunciata contro quest'ultima in relazione ai fatti di
causa e conseguentemente condannare in solido e/o alternativamente tra loro gli stessi
predetti terzi chiamati a rimborsare alla – in tutto o in parte - la somma che, Controparte_1
ad esito del presente procedimento, l'esponente fosse condannata a versare alla sig.ra
Parte_1
6) IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare il concorso di colpa della signora
[...]
i sensi dell'articolo 1227 c.c. per i motivi di cui in parte narrativa, con conseguente Pt_1
diminuzione della somma eventualmente dovuta da Controparte_1
7) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, ivi comprese le spese e
competenze di CTU e CTP.
PREVIO
Ordine del Giudice - rilevato che il giudizio è comune anche al Signor - Parte_3
di chiamata in causa del medesimo ai sensi degli art. 107 e 270 c.p.c. e così permettere la
3 chiamata in causa e l'introduzione nel contraddittorio nei confronti del signor Parte_3
nato a [...] il [...], residente a [...].
[...]
PREVIA
Sospensione del presente procedimento ai sensi degli artt. 295 e seguenti del c.p.c., in attesa
del pregiudiziale procedimento penale pendente presso il Tribunale di La Spezia.
Richiamate integralmente le osservazioni alla CTU del CTP di parte Sig. CP_1 [...]
e richiamate integralmente le deduzioni, le eccezioni e le contestazioni anche Per_1
istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
*Per la convenuta , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_2
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare di rito:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale
di Milano e/o del Tribunale di Napoli Nord per le ragioni esposte in narrativa sub § 2 della
comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi della medesima CP_1
In via preliminare di merito:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande della signora
[...]
e/o la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2
assolvere quest'ultima da ogni avversaria pretesa, per le ragioni esposte sub § 3 della
comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi della medesima Banca.
Nel merito, in via principale:
- respingere, anche alla luce del riconoscimento avversario del ritrovamento del bene mobile
per cui è causa e, dunque, dell'insussistenza di alcun danno attuale e risarcibile, le domande
proposte dalla signora in quanto indimostrate e, in ogni caso, infondate in Parte_1
4 fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, assolvere Parte_2
da ogni avversaria pretesa;
- respingere le domande e le eccezioni proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa. Parte_2 Parte_2
Nel merito, in via condizionata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della signora Parte_1
condannare in via esclusiva o, al più, in via solidale con quest'ultima, per le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, assolvere da ogni Parte_2
avversaria pretesa.
Nel merito, in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità
di accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla signora Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.; ovvero, in ogni caso, accertare e Pt_1
dichiarare il concorso di responsabilità della signora ai sensi dell'art. 1227, Parte_1
comma 1, cod. civ. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme
eventualmente riconosciute alla signora Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della responsabilità solidale tra
[...]
e accertare la graduazione di colpa di anche ai Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
fini dell'azione di regresso nei confronti della condebitrice che dichiara Parte_2
fin d'ora di esercitare.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso avanzate dalla signora da sia Pt_1 CP_1
a prova diretta sia a prova contraria, con riserva, in subordine, di prova contraria.
In ogni caso:
- con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA.”
5 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*La sig.ra con atto di citazione a comparire davanti al Tribunale della Parte_1
Spezia chiamava in giudizio la e la per Controparte_1 Controparte_2
sentire accogliere le conclusioni sopra riportate e allegava in fatto ed in diritto quanto segue.
L'attrice deduceva di essere proprietaria dell'autovettura Range Rover Velar tg FS 116 RN,
e che tramite la piattaforma di e- commerce “ .it” e “Autoscout24.it” aveva pubblicato Org_1
avviso di vendita della sua autovettura al corrispettivo di € 64.000,00.
Veniva contattata da una persona interessata all'acquisto, che avrebbe prima dovuto visionare l'autovettura e poi concludere l'affare mediante la consegna ed il trasferimento della proprietà del bene contestualmente al pagamento del corrispettivo.
L'autovettura veniva dunque visionata e provata ed il marito dell'attrice, sig. Testimone_1
che aveva seguito tutta la trattativa, prima di addivenire alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento, si recava con l'acquirente, presso l'Agenzia della propria banca CP_1
per effettuare la verifica dell'assegno circolare tratto da
[...] CP_2
all'ordine di dell'importo di € 63.000,00, che gli era stato mostrato Parte_1
dall'acquirente.
Il Sig. chiedeva dunque il “bene-emissione” dell'assegno circolare consegnatogli CP_3
quale titolo di pagamento. Il dipendente dell'Agenzia formulava telefonicamente CP_1
richiesta di “bene-emissione” dell'assegno alla Banca emittente ricevendo conferma dalla della sussistenza dei fondi per il pagamento del titolo. Parte_2
A fronte delle rassicurazioni ricevute l'attrice conservava la detenzione dell'assegno circolare e sottoscriveva la documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà
6 dell'autovettura; consegnava dunque l'autovettura all'acquirente che si allontanava col veicolo.
Lo stesso giorno, il marito dell'attrice tornava presso l'istituto di credito per negoziare il titolo,
ma dopo diversi tentativi il sistema informatico non lo riconosceva risultando dunque falso.
Da accertamenti telefonici eseguiti nell'immediato emergeva che alla banca apparente emittente non era giunta alcuna telefonata con richiesta di “bene – emissione” dell'assegno.
Dopo l'accaduto veniva sporta denuncia presso le competenti autorità ed in seguito formalizzata la perdita del possesso dell'autovettura.
In seguito emergeva che l'autovettura era stata trasferita all'estero.
L'attrice, dunque, inoltrava reclamo ai due Istituti di Credito interessati nella vicenda
( quale apparente emittente del titolo, e , quale Parte_2 Controparte_1
richiedente la bene emissione negoziatrice del titolo) ma otteneva rifiuto all'istanza di risarcimento. Intraprendeva dunque procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs
28/2010, rimasto infruttuoso.
*IN DIRITTO parte attrice lamenta sia in capo a che in capo a CP_1 Parte_2
di essere incorsa in negligenza per non aver garantito idonei assetti organizzativi
[...]
e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e di aver omesso di tutelare le proprie linee telefoniche, di fornire ai dipendenti specifica formazione sul controllo dei titoli e di tenere un comportamento attento sulla gestione delle richieste di “bene -emissione” in presenza di ormai costanti casi di negoziazione di assegni circolari falsi.
Parte attrice, dunque, rilevava che le distinte ed autonome responsabilità delle due Banche
interessate dalla vicenda impongono ad entrambe di risarcire il danno sofferto dalla stessa nella misura di € 63.000,00.
7 *Si costituiva la con comparsa di costituzione del 24.10.2019 con la Controparte_1
quale contestava integralmente la domanda attorea ed eccepiva in via pregiudiziale la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art 295 cpc in attesa della definizione del procedimento penale avviato a seguito della denunzia dei fatti di causa.
Sempre in via pregiudiziale eccepiva il difetto di legittimazione passiva di . CP_1
La convenuta eccepiva la propria completa estraneità ai fatti di causa sia perché l'unica responsabilità che sarebbe emersa era quella dei sig. ed per essersi fidati Pt_1 CP_3
del sedicente acquirente , sia perché l'assegno sarebbe stato emesso da Pt_4
e pertanto eventuali profili di responsabilità sarebbero da Parte_2
individuarsi in capo a quest'ultima.
La convenuta eccepiva poi sempre in via preliminare la nullità dell'atto di CP_1
citazione per incertezza per genericità ed indeterminatezza della stessa.
Contestava la ricostruzione dei fatti ad opera dell'attrice ed in particolare rilevava che la c.d.
procedura di “bene-emissione” costituisce solo una prassi interna tra istituti di credito ma che non ingenera alcun obbligo nei confronti della banca.
eccepiva anche il concorso del fatto colposo del creditore poiché parte CP_1
attrice avrebbe dovuto attendere l'incasso dell'assegno circolare prima di consegnare l'autovettura.
infine inoltrava istanza di chiamata in causa del terzo ovvero del sig CP_1 Per_2
soggetto responsabile della vicenda e di per non aver
[...] Parte_2
predisposto idonei meccanismi atti ad impedire interferenze di terzi nelle proprie linee telefoniche.
*Si costituiva altresì la con comparsa del 20.12.2019 che contestava Parte_2
integralmente la domanda ed eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice adito in favore di quello di Milano luogo in cui la ha la propria sede. CP_1
8 Eccepiva il difetto di legittimazione passiva per non avere emesso l'assegno né rilasciato una
“bene emissione” dell'assegno medesimo. Il dipendente di non avrebbe mai CP_1
interloquito con i dipendenti di avendo contattato un numero non associato Parte_2
alla Banca ma a soggetti terzi che hanno ordito la truffa.
Sull'attuazione della prassi del “bene – emissione” da parte di , CP_1 Parte_2
rilevava che sarebbe comunque l'unica responsabile tra le convenute poiché, in CP_1
quanto banca negoziatrice del titolo, avrebbe dovuto richiedere ed ottenere una conferma scritta prima di assicurare la veridicità dell'Assegno.
Rilevava che avrebbe omesso di verificare la presenza sull'Assegno dei requisiti CP_1
antifrode (primo fra tutti la stampa del titolo su carta filigranata) e di non essere responsabile per una comunque indimostrata ipotesi di abusiva intromissione di terzi presso le proprie utenze telefoniche.
Anche la convenuta eccepisce il concorso di colpa ex art. 1227 cc di Parte_2
parte attrice poiché il danno patrimoniale dalla stessa lamentato poteva essere evitato usando l'ordinaria diligenza ovvero evitando di consegnare ad uno sconosciuto l'autovettura senza attendere dell'Assegno, fidandosi delle incaute rassicurazioni verbali del dipendente
Parte_5
[...
merito all'identità dell'autore dell'illecito, a seguito del deposito della memoria ex art. 183,
VI comma, n. 1, cod. proc. civ., della signora si scopriva che quella del signor Pt_1
' era una falsa identità e che il nome del soggetto cui era stata consegnata Persona_2
l'autovettura era . Parte_3
*Il Giudice assegnava dapprima i termini ex art 183, comma 6, cod. proc. civ. e all'udienza successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammettendo le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza del 9 novembre 2023 per la precisazione delle
9 conclusioni, a seguito della quale assegnava i termini per il deposito della presente comparsa conclusionale e della memoria di replica.
*Contestualmente, parte attrice instaurava in corso di causa un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di quantificare gli asseriti danni causati alla sua autovettura dal signor dopo che la suddetta autovettura era stata Parte_3
ritrovata in Slovenia e riportata in Italia per essere riconsegnata alla proprietaria.
L'esito della CTU svolta in sede di accertamento tecnico (depositata il 29.07.2022)
evidenziava quanto segue:
-valore del veicolo al momento della sottrazione (marzo 2019) € 67.000,00;
-valore del veicolo al momento del ritrovamento (novembre 2021) in funzione delle condizioni generali d'uso € 50.000;
-costi di deposito dell'autovettura in Slovenia e di recupero e trasporto in Italia per complessivi
€ 3.300,00 ed € 434,32 per la reimmatricolazione, somme ritenute congrue dal CTU;
- € 23.595,23, oltre IVA per oneri di ripristino dell'autovettura;
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, pertanto, il consulente quantificava i danni come segue, considerando che nel marzo 2019 era stato stimato quale prezzo di vendita l'importo di €. 63.000,00:
- riduzione di valore della vettura €. 13.000,00
- oneri di recupero €. 3.300,00
- costo immatricolazione €. 434,32
-costo ripristino veicolo (iva compresa) €. 28.786,18
Totale €. 45.520,50
Il Giudice, con provvedimento del 17.11.2022, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio dott. Euro 3.534,78 ed accessori a tiolo di onorari ed Euro 200,00 a Persona_3
titolo di spese, ponendoli a carico di parte ricorrente Parte_1
10 *All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.11.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Osservato
1). Eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
Quanto alla eccezione preliminare di incompetenza territoriale la stessa deve essere respinta poiché nel caso di specie deve trovare applicazione il “foro generale del consumatore”,
corrispondente al luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ossia il Foro della
Spezia, nel caso di quo).
2.Nel merito della causa.
*Esaminati gli atti e i documenti di causa questo Giudice ritiene parzialmente fondata la domanda attorea nei termini che seguono.
La controversia in esame concerne l'accertamento di eventuali profili di responsabilità
dell'intermediario (banca negoziatrice) e Controparte_1 Parte_2
(banca trattaria) per avere dato parere positivo circa il “bene – emissione” il pagamento di un assegno circolare contraffatto, mentre in realtà titolo di credito era falso.
In materia di assegno circolare clonato/ contraffatto / falso creato da un terzo soggetto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la diligenza della banca negoziatrice, nel controllare la genuinità di un assegno, risulta parametrata ai criteri previsti dall'art. 1176,
comma 2 cc, dovendo essere commisurata alla natura particolarmente qualificata dell'accorto banchiere.
È emerso invece che non ha rispettato i canoni imposti dall'ABI in materia di CP_1
negoziazione degli assegni.
La banca negoziatrice, all'atto della presentazione del titolo, anche ai soli fini della richiesta del “bene-emissione”, avrebbe potuto e dovuto valutarne la c.d. consistenza facciale e rilevare, secondo la diligenza ed avvedutezza del banchiere medio, la falsità dell'assegno.
11 Difatti, nella circolare ABI n. 21 del 12 giugno 2014, rubricata “Requisiti standard per la
stampa degli assegni e misure antifrode” è espressamente previsto che, “con particolare
riferimento all'informazione relativa al numero assegno”, “le nuove materialità dovranno
recare tale informazione con tre diverse tipologie di scrittura: arabica, microforata e
magnetica (codeline)” e “tali numerazioni sono poste una sopra l'altra su tre livelli e le cifre
devono risultare allineate in verticale, in modo da poter consentire un facile raffronto sulla
coerenza delle tre numerazioni”.
Si tratta di elementi a prima vista assenti sull'assegno, sul quale si è rilevata proprio la mancanza della stampa del numero con caratteri microforati (mentre l'assegno per cui è
causa reca dei numeri semplicemente stampati), la mancanza del codice Data Matrix
bidimensionale, nonché l'assenza della dicitura dell'importo massimo di possibile emissione e, infine, presentava due numeri identificativi diversi ed era privo della data finale di validità.
Inoltre, l'assegno non è stato negoziato correttamente come previsto dall'art. 4 della circolare
ABI n. 5 del 22 marzo 2016 ovvero mediante la lettura magnetica e ottica. Sarebbe bastato,
procedere alla lettura elettronica dell'Assegno, per accorgersi della relativa falsità.
Quanto alla procedura di c.d. “bene-emissione” del titolo necessaria per verificare l'effettiva presenza di fondi per il pagamento, è emerso che il dipendente , anche da CP_1
questo punto di vista, non ha tenuto un comportamento idoneo ai canoni di diligenza richiesta ex art. 1176 cc.
Infatti, la giurisprudenza sul punto è costante nel ritenere che non è sufficiente una mera richiesta telefonica ma è necessaria una successiva conferma scritta da parte della banca emittente sulla valida emissione del titolo.
accettando di eseguire l'indagine sulla bene-emissione ha assunto un obbligo CP_1
giuridico nei confronti del cliente da adempiere con la diligenza professionale qualificata, ma
12 non avendo richiesto la conferma scritta della corretta emissione del titolo è incorsa in responsabilità con conseguente danno patrimoniale per la parte attrice.
*Quanto alla posizione della convenuta questo Giudice ritiene che la Parte_2
stessa sia estranea ai fatti di causa. Dagli atti di causa è emerso infatti che Parte_2
non ha emesso alcun assegno, vista la falsità materiale dello stesso, e che non ha mai
[...]
rilasciato un “bene-emissione” dell'assegno medesimo. È per stessa ammissione di che in comparsa di costituzione rileva che la direttrice della filiale tramite CP_1
telefonata all'agenzia di Afragola della , ha potuto constatare che nessuna Parte_2
richiesta di “bene -emissione” era stata inoltrata e lavorata nel corso della giornata e che non vi era stato nessun colloquio telefonico tra dipendenti.
Di conseguenza la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1
dovrà dunque essere respinta. Pt_2
* Viene ora in considerazione la condotta dell'attrice con riguardo all'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 cc sollevata da entrambe le convenute.
L'eccezione è fondata nei limiti che seguono.
Infatti, se è vero che da un lato la condotta di ha configurato una Controparte_1
violazione dei doveri di diligenza quale intermediario negoziatore del titolo, dall'altro sussiste il comportamento incauto ed imprudente dell'attrice che ha colposamente concorso alla determinazione del fatto dannoso.
L'apporto di parte attrice è evidente nel momento in cui procede alla consegna del veicolo ad un soggetto sconosciuto senza aver prima atteso l'effettivo accredito dell'assegno, atteso che, pur con gli accertamenti della “bene emissione” ogni assegno è da considerarsi sempre
“salvo buon fine”. Pertanto, anche alla condotta della danneggiata deve attribuirsi un apporto nell'eziologa dell'evento, quale fattore causale condizionante che concorre ex art 1227, co. 1
c.c. con la condotta della banca negoziatrice.
13 Alla luce di quanto sopra si ritiene equo riconoscere un concorso di colpa nella misura di 1/3
in capo all'attrice.
*In ordine al quantum della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice questo Giudice
ritiene congrua la richiesta formulata da parte attrice anche alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi in corso di causa.
Il danno subito da parte attrice è stato correttamente quantificato come segue:
-riduzione di valore della vettura € 13.000,00;
-oneri di recupero € 3.300,00;
-costo di immatricolazione € 434,32;
-costo di ripristino del veicolo € 28.786,18;
Totale € 45.520,00
Dal riconosciuto concorso colposo dell'attrice nella misura di 1/3 consegue l'accoglimento della pretesa risarcitoria nella misura di 2/3 del danno provato ovvero € 30.346,00. Oltre
interessi decorrenti dall'8 marzo 2019 e rivalutazione monetaria .
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza nei termini che seguono.
Tra parte attrice e va disposta la compensazione nella misura di Controparte_1
1/3, ferma la condanna della convenuta al pagamento dei residui 2/3 in favore CP_1
dell'attrice. Gli onorari a favore della parte attrice vengono liquidati in euro 5.622,00
secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (Euro 63.000,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e della riduzione di 1/3.
14 deve essere altresì condannata a rifondere, limitatamente alla misura dei CP_1
2/3, l'importo corrisposto da al consulente tecnico d'ufficio come Parte_1
liquidato dal Giudice con il provvedimento del 17.11.2022.
Quanto alle spese per la chiamata in manleva di , vanno poste a Parte_2
carico della chiamante , poiché la chiamata in garanzia è stata giudicata CP_1
infondata e si liquidano in € 8.433,00.
***
P.Q.M.
A) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, ACCERTA la responsabilità nella misura dei 2/3 di per la causazione dei danni subiti dall'attrice; Controparte_1
B) CONDANNA a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 30.346,00, oltre interessi di legge decorrenti dal 08/03/2019 e rivalutazione monetaria;
C) CONDANNA alla rifusione delle spese processuali del presente Controparte_1
procedimento in favore di liquidandole in euro 5.622,00 per onorari, Parte_1
oltre accessori e quant'altro previsto per legge;
D) Condanna a rifondere, limitatamente alla misura dei 2/3, Controparte_1
l'importo corrisposto da al consulente tecnico d'ufficio come liquidato Parte_1
dal Giudice con il provvedimento del 17.11.2022.
E) CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali relativamente alla domanda di manleva, spese che si liquidano in €
8.433,00 per onorari, oltre accessori e quant'altro previsto per legge.
La Spezia, 10.04.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
15