Art. 18.
Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtu' del quale egli vanta il suo diritto".
Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtu' del quale egli vanta il suo diritto".