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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di AN GI, giudice onorario, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025 dandone lettura in pubblica udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 197/2025 tra
) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CUTONE SIMONE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI CAMPOBASSO avverso ordinanza – ingiunzione Prot. F. n. 360/24/Area III – Dep. – Protocollo Uscita N.
0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla Controparte_2
, notificata il 25 febbraio 2025
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo, previa sospensione: Controparte_1
- in via preliminare, per le ragioni di cui al primo motivo di opposizione, accertare e dichiarare la decadenza dell'Organo accertatore e della Controparte_2 dalla contestazione e dalla notificazione della violazione in oggetto nei confronti del Ricorrente, per decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dichiarando la estinzione per il Ricorrente della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e annullare la ordinanza – ingiunzione impugnata Prot. F. n. 360/24/Area III – Dep. – Protocollo Uscita N.
0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla , Controparte_2 notificata in plico raccomandato il 25 febbraio 2025, previa dichiarazione di illegittimità della stessa;
- nel merito, per le ragioni di cui al secondo motivo di opposizione, accertare e dichiarare la assenza di responsabilità del Ricorrente per la violazione in oggetto e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e annullare la ordinanza – ingiunzione impugnata Prot. F. n. 360/24/Area III
– Dep. – Protocollo Uscita N. 0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla
[...]
, notificata in plico raccomandato il 25 febbraio 2025, previa Controparte_2 dichiarazione di illegittimità della stessa;
- condannare la , in persona del Prefetto Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del Ricorrente, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 Cod.
Proc. Civ..
In particolare, con il verbale di contestazione n. 7/29 – 3/2022, notificato l'8 giugno 2023, era stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 527, comma
1, c.p. perché “in località Le Piane di Isernia, in data 09.10.2022, alle ore 10.40 circa, mentre si trovava a bordo del veicolo Audi A3 targata FK701XY, si masturbava in luogo pubblico, alla presenza di una persona”.
La condotta era stata accertata solo successivamente, motivo per il quale la contestazione non era stata immediata.
Ne era seguita, da parte della locale Procura della Repubblica presso il tribunale di Isernia, l'apertura di un procedimento in cui era contestata la violazione della fattispecie prevista e punita dall'art. 527, co. 2°, c.p.
Su richiesta del PM, il GIP presso il Tribunale di Isernia l'11 maggio 2023 aveva disposto l'archiviazione e la trasmissione alla PG per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Ne seguiva l'8 giugno 2023 la notifica del verbale di contestazione. Essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione portata dal verbale di contestazione, la ha emesso l'ordinanza ingiunzione qui contestata. Controparte_1
Contr Costituitasi in giudizio, l ha contestato in rito e nel merito le difese del ricorrente, chiedendone il rigetto.
Dopo la discussione orale la causa viene definita all'udienza del 13 ottobre
2025 con sentenza ex art 429 cpc dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sull'eccezione di incompetenza Contr Costituendosi l ha eccepito l'incompetenza per materia di questo tribunale, in favore del giudice di pace, richiamando la disciplina generale di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs n. 150/2011.
Ma, come ben ha evidenziato la difesa del ricorrente in occasione della prima
2 udienza, l'art. 6, co. 5°, let. a), D.lgs. n. 150/2011 stabilisce che “l'opposizione si propone altresì davanti al tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493”.
Nella fattispecie, l'art. 527, co. 1°, CP stabilisce che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.” La pena pecuniaria nel massimo è pari a € 30.000,00 dunque superiore a € 15.493. Ne discende il rigetto dell'eccezione.
Sulla tempestività della notifica del verbale di contestazione
Per giudicare dell'eccezione, occorre procedere a una ricostruzione cronologica degli avvenimenti per quanto rilevante in relazione all'eccezione:
• Il 9 ottobre 2022 alle ore 10,40 era stata segnalata ai Carabinieri la condotta oggetto della sanzione qui impugnata. Ne era seguita da parte della della Repubblica di l'apertura di un procedimento, Pt_2 CP_2
n. 1602/2022 RG notizie di reato, in cui era contestata la violazione della fattispecie prevista e punita dall'art. 527, co. 2°, c.p.;
• l'11 maggio 2023, su richiesta del PM, il GIP presso il Tribunale di
Isernia aveva disposto l'archiviazione e la trasmissione alla PG per l'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 527, co. 1°, c.p.;
• l'8 giugno 2023 è stato notificato il verbale di contestazione
• il 25 febbraio 2025 è stata notificata ordinanza – ingiunzione Prot. F. n.
360/24/Area III – Dep. – Protocollo Uscita N. 0006541 del 17 febbraio
2025.
Nella fattispecie la sanzione amministrativa è stata emessa a seguito del decreto con cui l'11 maggio 2023 il GIP presso il tribunale di Isernia ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 1602/2022 RG notizie di reato.
Ne consegue che, a mente dell'art. 14, co. 3°, L. 689/1981 (“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”), il verbale di contestazione andava notificato entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto del GIP con cui, esclusa la responsabilità penale della condotta, il GIP aveva disposto la trasmissione degli atti alla PG per l'irrigazione della sanzione amministrativa.
3 La stessa difesa del ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, ai soli casi ove vi sia l'intervento dell'autorità giudiziaria, principalmente per essere stato compiuto l'accertamento direttamente da quest'ultima, per atti originariamente in suo possesso, nell'ambito di indagini penali” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/05/2017) 15/11/2017, n. 27096; in senso conforme Cass., Sez. 2, n. 7754 del 30 marzo 2010; Cass., Sez. 2, n. 23477 del 5 novembre 2009; Cass., Sez. L,
n. 7506 del 6 luglio 1991). Nella fattispecie, appunto gli accertamenti sono stati compiuti dall'autorità giudiziaria (dapprima il PM, poi il GIP) e da questa rimessi alla PG per l'irrogazione della sanzione.
L'articolata deduzione sul tema non è condivisibile alla luce della semplice lettura del testo dell'art. 14, co. 3°, L. 689/1981: “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Gli atti sono stati rimessi alla PG, autorità competente, dall'autorità giudiziaria.
Il decreto del GIP è dell'11 maggio 2023, la notifica del verbale di contestazione
è dell'8 giugno 2023. La notifica è tempestiva essendo intervenuta a meno di trenta giorni dal decreto di archiviazione.
L'ordinanza ingiunzione qui impugnata è stata poi notificata il 25 febbraio
2025.
Mette conto evidenziare che, Cassazione civile, S.U., 27/04/2006, n. 9591, dopo aver escluso che al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative si applica il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990), ha affermato che l'emissione del provvedimento sanzionatorio oltre detto termine non ne determina automaticamente l'invalidità. Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art.
28 l. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta
l'estinzione del diritto alla riscossione.
Non occorre aggiungere che dalla data in cui è stato accertato il fatto (9
4 ottobre 2022) alla notifica dell'ordinanza ingiunzione (25 febbraio 2025) non sono trascorsi cinque anni.
-==
Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che l'opposizione proposta è tempestiva: l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata il 25 febbraio
2025, il ricorso è stato depositato il trentesimo giorno, il 27 marzo 2025. Si è già detto che l'opposizione è stata proposta davanti al giudice competente.
In rito deve rilevarsi che certamente la fattispecie non rientra nella disciplina regolata dagli art. 7 (intitolato Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) oppure 8 (intitolato Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti) D. Lgs 150/2011.
Ne consegue che la procedura sanzionatoria attraverso l'emissione del verbale di accertamento è regolata dalla L. 689/1981 e non prevede opposizione avverso il verbale di accertamento. In particolare, compiuti gli accertamenti (art. 13) l'amministrazione procede a contestare la violazione notificando l'avviso al trasgressore (art. 14); l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue in caso di omessa la notificazione nel termine prescritto (alt. 14 ultimo co.). In caso di mancato pagamento, a mente dell'art. 17, preso atto dell'omissione, l'amministrazione che ha emesso la sanzione deve relazionare all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del nella CP_3 cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Nella fattispecie, per effetto del mancato pagamento della sanzione, il Prefetto ha emesso l'ordinanza ingiunzione.
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo (art. 18 ultimo co.) avverso il quale può essere proposto ricorso ex art. 22 L. 689/1981, che richiama espressamente la procedura ex art. 6 del D. Lgs 1° settembre 2011, n. 150.
Ai sensi del citato art. 6, comma 11°, D. Lgs 150/2011, il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò premesso, occorre evidenziare che è da tempo consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava
5 sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione
(Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921).
Nella fattispecie, a fronte delle contestazioni allegate dalla difesa dell'opponente, l ha prodotto l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione notificata, l'annotazione di PG, il decreto di archiviazione del GIP di
, il verbale di contestazione e la segnalazione dell'illecito amministrativo CP_2 fatta dai Carabinieri alla Prefettura.
La sanzione viene irrogata sulla scorta dell'annotazione di PG del 9 ottobre
2022, atto in cui è descritto il comportamento produttivo della violazione da cui discende la sanzione. Ma si tratta di atto non dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., essendo ricognitivo di fatti non accaduti alla presenza del pubblico ufficiale, ma a lui riferiti.
Neppure è consentito a questo giudice, in applicazione dell'art. 421 c.p.c., di provvedere d'ufficio ad adempimenti istruttori per superare l'incertezza in ordine ai fatti oggetto di causa, non emergendo dalle allegazioni “l'esistenza di una
“pista probatoria”, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività” (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2019, n.
22628). In altri termini il potere del giudice ex art. 421 c.p.c. non può essere esercitato al di fuori di chiare allegazioni in tema: “Per non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario invece che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata. (cfr. Cass. 29/09/2015 n.
19358,10/12/2008 n. 29006, 18/06/2008n. 16507, e già Cass. 07/05/2002 n.
7119)” (Cass. 22628/2019, cit.).
Sebbene la documentazione in atti lasci supporre l'attendibilità della ricostruzione operata nel corso degli accertamenti operati dai Carabinieri, in assenza di prova del comportamento sanzionato, non può che seguire
6 l'accoglimento dell'opposizione.
Il rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza dalla contestazione e notificazione del verbale, induce alla compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
AN GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 iscritta al RG 197/2025 in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza – ingiunzione Prot. F. n. 360/24/Area III – Dep. – Protocollo
Uscita N. 0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla
[...]
, notificata il 25 febbraio 2025 e Controparte_2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Giudice onorario
AN GI
G.O.T.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di AN GI, giudice onorario, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025 dandone lettura in pubblica udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 197/2025 tra
) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CUTONE SIMONE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI CAMPOBASSO avverso ordinanza – ingiunzione Prot. F. n. 360/24/Area III – Dep. – Protocollo Uscita N.
0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla Controparte_2
, notificata il 25 febbraio 2025
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 marzo 2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendo, previa sospensione: Controparte_1
- in via preliminare, per le ragioni di cui al primo motivo di opposizione, accertare e dichiarare la decadenza dell'Organo accertatore e della Controparte_2 dalla contestazione e dalla notificazione della violazione in oggetto nei confronti del Ricorrente, per decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dichiarando la estinzione per il Ricorrente della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e annullare la ordinanza – ingiunzione impugnata Prot. F. n. 360/24/Area III – Dep. – Protocollo Uscita N.
0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla , Controparte_2 notificata in plico raccomandato il 25 febbraio 2025, previa dichiarazione di illegittimità della stessa;
- nel merito, per le ragioni di cui al secondo motivo di opposizione, accertare e dichiarare la assenza di responsabilità del Ricorrente per la violazione in oggetto e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e annullare la ordinanza – ingiunzione impugnata Prot. F. n. 360/24/Area III
– Dep. – Protocollo Uscita N. 0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla
[...]
, notificata in plico raccomandato il 25 febbraio 2025, previa Controparte_2 dichiarazione di illegittimità della stessa;
- condannare la , in persona del Prefetto Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del Ricorrente, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 Cod.
Proc. Civ..
In particolare, con il verbale di contestazione n. 7/29 – 3/2022, notificato l'8 giugno 2023, era stata contestata al ricorrente la violazione dell'art. 527, comma
1, c.p. perché “in località Le Piane di Isernia, in data 09.10.2022, alle ore 10.40 circa, mentre si trovava a bordo del veicolo Audi A3 targata FK701XY, si masturbava in luogo pubblico, alla presenza di una persona”.
La condotta era stata accertata solo successivamente, motivo per il quale la contestazione non era stata immediata.
Ne era seguita, da parte della locale Procura della Repubblica presso il tribunale di Isernia, l'apertura di un procedimento in cui era contestata la violazione della fattispecie prevista e punita dall'art. 527, co. 2°, c.p.
Su richiesta del PM, il GIP presso il Tribunale di Isernia l'11 maggio 2023 aveva disposto l'archiviazione e la trasmissione alla PG per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Ne seguiva l'8 giugno 2023 la notifica del verbale di contestazione. Essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione portata dal verbale di contestazione, la ha emesso l'ordinanza ingiunzione qui contestata. Controparte_1
Contr Costituitasi in giudizio, l ha contestato in rito e nel merito le difese del ricorrente, chiedendone il rigetto.
Dopo la discussione orale la causa viene definita all'udienza del 13 ottobre
2025 con sentenza ex art 429 cpc dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sull'eccezione di incompetenza Contr Costituendosi l ha eccepito l'incompetenza per materia di questo tribunale, in favore del giudice di pace, richiamando la disciplina generale di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs n. 150/2011.
Ma, come ben ha evidenziato la difesa del ricorrente in occasione della prima
2 udienza, l'art. 6, co. 5°, let. a), D.lgs. n. 150/2011 stabilisce che “l'opposizione si propone altresì davanti al tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493”.
Nella fattispecie, l'art. 527, co. 1°, CP stabilisce che “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.” La pena pecuniaria nel massimo è pari a € 30.000,00 dunque superiore a € 15.493. Ne discende il rigetto dell'eccezione.
Sulla tempestività della notifica del verbale di contestazione
Per giudicare dell'eccezione, occorre procedere a una ricostruzione cronologica degli avvenimenti per quanto rilevante in relazione all'eccezione:
• Il 9 ottobre 2022 alle ore 10,40 era stata segnalata ai Carabinieri la condotta oggetto della sanzione qui impugnata. Ne era seguita da parte della della Repubblica di l'apertura di un procedimento, Pt_2 CP_2
n. 1602/2022 RG notizie di reato, in cui era contestata la violazione della fattispecie prevista e punita dall'art. 527, co. 2°, c.p.;
• l'11 maggio 2023, su richiesta del PM, il GIP presso il Tribunale di
Isernia aveva disposto l'archiviazione e la trasmissione alla PG per l'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 527, co. 1°, c.p.;
• l'8 giugno 2023 è stato notificato il verbale di contestazione
• il 25 febbraio 2025 è stata notificata ordinanza – ingiunzione Prot. F. n.
360/24/Area III – Dep. – Protocollo Uscita N. 0006541 del 17 febbraio
2025.
Nella fattispecie la sanzione amministrativa è stata emessa a seguito del decreto con cui l'11 maggio 2023 il GIP presso il tribunale di Isernia ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 1602/2022 RG notizie di reato.
Ne consegue che, a mente dell'art. 14, co. 3°, L. 689/1981 (“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”), il verbale di contestazione andava notificato entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto del GIP con cui, esclusa la responsabilità penale della condotta, il GIP aveva disposto la trasmissione degli atti alla PG per l'irrigazione della sanzione amministrativa.
3 La stessa difesa del ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 3, ai soli casi ove vi sia l'intervento dell'autorità giudiziaria, principalmente per essere stato compiuto l'accertamento direttamente da quest'ultima, per atti originariamente in suo possesso, nell'ambito di indagini penali” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 03/05/2017) 15/11/2017, n. 27096; in senso conforme Cass., Sez. 2, n. 7754 del 30 marzo 2010; Cass., Sez. 2, n. 23477 del 5 novembre 2009; Cass., Sez. L,
n. 7506 del 6 luglio 1991). Nella fattispecie, appunto gli accertamenti sono stati compiuti dall'autorità giudiziaria (dapprima il PM, poi il GIP) e da questa rimessi alla PG per l'irrogazione della sanzione.
L'articolata deduzione sul tema non è condivisibile alla luce della semplice lettura del testo dell'art. 14, co. 3°, L. 689/1981: “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Gli atti sono stati rimessi alla PG, autorità competente, dall'autorità giudiziaria.
Il decreto del GIP è dell'11 maggio 2023, la notifica del verbale di contestazione
è dell'8 giugno 2023. La notifica è tempestiva essendo intervenuta a meno di trenta giorni dal decreto di archiviazione.
L'ordinanza ingiunzione qui impugnata è stata poi notificata il 25 febbraio
2025.
Mette conto evidenziare che, Cassazione civile, S.U., 27/04/2006, n. 9591, dopo aver escluso che al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative si applica il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990), ha affermato che l'emissione del provvedimento sanzionatorio oltre detto termine non ne determina automaticamente l'invalidità. Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art.
28 l. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta
l'estinzione del diritto alla riscossione.
Non occorre aggiungere che dalla data in cui è stato accertato il fatto (9
4 ottobre 2022) alla notifica dell'ordinanza ingiunzione (25 febbraio 2025) non sono trascorsi cinque anni.
-==
Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che l'opposizione proposta è tempestiva: l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata il 25 febbraio
2025, il ricorso è stato depositato il trentesimo giorno, il 27 marzo 2025. Si è già detto che l'opposizione è stata proposta davanti al giudice competente.
In rito deve rilevarsi che certamente la fattispecie non rientra nella disciplina regolata dagli art. 7 (intitolato Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) oppure 8 (intitolato Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti) D. Lgs 150/2011.
Ne consegue che la procedura sanzionatoria attraverso l'emissione del verbale di accertamento è regolata dalla L. 689/1981 e non prevede opposizione avverso il verbale di accertamento. In particolare, compiuti gli accertamenti (art. 13) l'amministrazione procede a contestare la violazione notificando l'avviso al trasgressore (art. 14); l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue in caso di omessa la notificazione nel termine prescritto (alt. 14 ultimo co.). In caso di mancato pagamento, a mente dell'art. 17, preso atto dell'omissione, l'amministrazione che ha emesso la sanzione deve relazionare all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del nella CP_3 cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Nella fattispecie, per effetto del mancato pagamento della sanzione, il Prefetto ha emesso l'ordinanza ingiunzione.
L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo (art. 18 ultimo co.) avverso il quale può essere proposto ricorso ex art. 22 L. 689/1981, che richiama espressamente la procedura ex art. 6 del D. Lgs 1° settembre 2011, n. 150.
Ai sensi del citato art. 6, comma 11°, D. Lgs 150/2011, il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Ciò premesso, occorre evidenziare che è da tempo consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava
5 sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione
(Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921).
Nella fattispecie, a fronte delle contestazioni allegate dalla difesa dell'opponente, l ha prodotto l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione notificata, l'annotazione di PG, il decreto di archiviazione del GIP di
, il verbale di contestazione e la segnalazione dell'illecito amministrativo CP_2 fatta dai Carabinieri alla Prefettura.
La sanzione viene irrogata sulla scorta dell'annotazione di PG del 9 ottobre
2022, atto in cui è descritto il comportamento produttivo della violazione da cui discende la sanzione. Ma si tratta di atto non dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., essendo ricognitivo di fatti non accaduti alla presenza del pubblico ufficiale, ma a lui riferiti.
Neppure è consentito a questo giudice, in applicazione dell'art. 421 c.p.c., di provvedere d'ufficio ad adempimenti istruttori per superare l'incertezza in ordine ai fatti oggetto di causa, non emergendo dalle allegazioni “l'esistenza di una
“pista probatoria”, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività” (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2019, n.
22628). In altri termini il potere del giudice ex art. 421 c.p.c. non può essere esercitato al di fuori di chiare allegazioni in tema: “Per non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario invece che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata. (cfr. Cass. 29/09/2015 n.
19358,10/12/2008 n. 29006, 18/06/2008n. 16507, e già Cass. 07/05/2002 n.
7119)” (Cass. 22628/2019, cit.).
Sebbene la documentazione in atti lasci supporre l'attendibilità della ricostruzione operata nel corso degli accertamenti operati dai Carabinieri, in assenza di prova del comportamento sanzionato, non può che seguire
6 l'accoglimento dell'opposizione.
Il rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza dalla contestazione e notificazione del verbale, induce alla compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
AN GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 iscritta al RG 197/2025 in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza – ingiunzione Prot. F. n. 360/24/Area III – Dep. – Protocollo
Uscita N. 0006541 del 17 febbraio 2025, emessa dalla
[...]
, notificata il 25 febbraio 2025 e Controparte_2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Giudice onorario
AN GI
G.O.T.
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