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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. AR MADDALONI Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA GHIACCIAIA 10/A 22018 PORLEZZA presso lo studio dell'avv. LANCETTI
ERNESTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TR RO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
GHIACCIAIA 10/A 22018 PORLEZZA presso lo studio dell'avv. LANCETTI
ERNESTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
LUNGOLAGO G. TE N.13 22018 PORLEZZA presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 8 LU LA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Per e RO ET Parte_1
nel merito: in totale riforma della sentenza n. 219/2025 emessa dal Tribunale di Como, pubblicata in data 23.03.2025, accertare che i terreni di proprietà degli attori in Comune di LA (Co), distinti in Catasto Terreni ai mappali n. 3706 e n. 1092, non sono gravati da alcuna servitù di passaggio in favore degli immobili distinti ai mappali n. 1088, 1090 e 6300; conseguentemente dichiarare la illegittimità dell'utilizzo dei terreni di proprietà attorea da parte della convenuta;
rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, siccome infondate in fatto ed in diritto;
condannare l'appellata alla restituzione della somma versata in adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal versamento;
con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. in subordine: dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la foto che si rammostra (doc. 8A) raffigura il terreno ai mappali 1091 e 3706 di LA, nel luglio 2021?
2) Vero che le foto che si rammostrano (doc. 8B-E) ritraggono il fabbricato di proprietà di CP_1
, in LA (distinto al mappale 6300), e circostante terreno (mappali 1088 e 1090), nel
[...] luglio 2021? 3) Vero che le foto doc. 8F-G mostrano la situazione degli immobili di cui al capitolo 2 nell'ottobre 2011? 4) Vero che le foto doc. 8H-I mostrano la situazione degli immobili di cui al capitolo 2 nel settembre 2016?
5) Vero che i terreni distinti ai mappali 3706 e 1092 degli attori erano di proprietà dei genitori e poi del fratello della convenuta ? CP_2 CP_1
6) Vero che il sentiero indicato nella cartografia comunale è, da decenni, chiuso in più punti con muri e recinzioni?
pagina 2 di 8
7) Vero che il confine tra i mappali 1092 di proprietà e 141090 di proprietà è CP_3 CP_1 raffigurato nelle foto B, C e D (doc. 8 del fascicolo attoreo), tra lo spigolo del muro sulla sinistra e del fabbricato sulla destra?
8) Vero che il terreno di proprietà (mappale 1090) è quello raffigurato nella parte alta delle CP_1 foto B, C e D (doc. 8, fascicolo attoreo) a partire dagli spigoli dei muri? Si indicano a testi: geom. , in LA (Co), via Calventina;
, Testimone_1 Testimone_2 in LA, frazione Gnallo;
, in LA, via Statale 42; , in Testimone_3 Testimone_4 LA, via Statale.
Per CP_1
In via preliminare e in rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto da e RO Parte_1 ET in ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all'art. 342 comma 1 c.p.c.; dichiarare comunque inammissibile il mezzo di prova per testi dedotto. Nel merito: respingere l'appello proposto da e RO ET perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio oltre accessori di legge. In via istruttoria: nella denegata ipotesi di remissione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi non ammessi in primo grado e segnatamente i capitoli 4), 7), 8), 9) e 10) di cui alla memoria istruttoria datata 25.10.2022 con i testi ivi indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e RO ET, proprietari di un immobile abitativo e dei terreni limitrofi siti in Parte_1 LA (Co) -censiti al catasto terreni e catasto fabbricati ai mappali 1092, 1091 e 3706 -, promuovevano un'azione di negatoria servitutis diretta ad accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sui suddetti mappali in favore dei mappali di proprietà di censiti ai nn. CP_1 1088 e 1090 del catasto terreni e n. 6300 del catasto fabbricato. proponeva domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'acquisto, a titolo di usucapione, CP_1 del diritto di servitù di passaggio -pedonale e carraio- sui predetti mappali di proprietà degli attori. Chiedevano, altresì, che gli stessi fossero condannati a rimuovere il manufatto utilizzato come legnaia realizzato dai medesimi che ostacolava l'esercizio del diritto di servitù.
2. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 219/25 pubblicata in data 23.3.2025, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e rigettava la domanda degli attori. In particolare, il tribunale riteneva provato, sulla base delle deposizioni dei testi e nonché delle planimetrie Tes_5 Tes_6 depositate -compresa la cartografia del PGT vigente del comune di LA- e delle fotografie prodotte, che: i) dal 1992, -nonno della convenuta-, quindi, e Persona_1 Persona_2 e madre della convenuta-, quindi -fratello della convenuta- e la Persona_3 Parte_2 convenuta, avevano utilizzato la strada sterrata -prima transitandovi con asino e carretto, poi con trattore e auto-, insistente sui mappali 1092 e 3706 di proprietà degli attori, che si diparte dalla strada provinciale e raggiunge i terreni e il fabbricato di proprietà di;
ii) la strada era stata CP_1 realizzata negli anni '70 del secolo scorso come ampliamento del vecchio sentiero prima esistente – pagina 3 di 8 come si ravvisava nella relazione tecnica prodotta dalla convenuta-; iii) sussistevano opere visibili e permanenti che delimitavano la strada -muro di contenimento in sasso con prolungamento con tronchi di legno e sovrastante ringhiera in ferro-.
3. e RO ET hanno proposto appello articolato in tre motivi: Parte_1
3.1 Con il primo motivo deducono l'insussistenza dell'esercizio del possesso uti dominus utile a usucapire da parte di Ciò, in quanto i mappali 1092 e 3076 erano stati acquistati CP_1 dagli appellanti nel 2019 dalla vedova e dai figli di -deceduto nel 2017- succeduti Parte_2 al medesimo in qualità di eredi legittimi. Inoltre, e la sorella -appellata- Parte_2 CP_1 nell'atto di donazione del 1992, prodotto dall'appellata, comparivano quali donatari dei genitori con riferimento ai mappali ivi indicati. Infine, la relazione tecnica prodotta dall'appellata dava atto che -nonno di era proprietario del mappale 3706 dagli anni Persona_1 Parte_2
70 e del mappale 1092 dal 9.7.1084. Pertanto, -nonno di e Persona_1 CP_2 [...]
-padre del medesimo- e lo stesso avrebbero esercitato il passaggio sui suddetti Per_2 CP_2 mappali uti domini, mentre l'avrebbe esercitato con il consenso del fratello e Persona_1 quindi per mera tolleranza dello stesso.
3.2 Con il secondo motivo deducono l'assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù. Ciò, in quanto: i) la strada con il muro di contenimento in cemento termina nella proprietà degli appellanti;
ii) non vi è alcun tracciato che possa essere identificato come strada che prosegue sui mappali della ma solo un semplice spazio erboso che non coincide CP_1 neppure con il tracciato del vecchio sentiero -come affermato dal tribunale sulla base della relazione tecnica dell'appellata-; iii) il muretto con al di sopra la ringhiera, posto in corrispondenza di questo tratto, è un'opera permanente, inequivocabilmente posta a servizio dell'esercizio della servitù di passaggio, e, comunque, nel caso, sarebbe stata a posta a servizio del sentiero consortile preesistente.
3.3 Con il terzo motivo censurano la mancata compensazione delle spese.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
1.1 Il primo motivo è fondato.
Occorre, preliminarmente, disattendere l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello sollevata da parte appellata. Infatti, secondo la gli appellanti avrebbero eccepito solo nella comparsa conclusionale CP_1 del giudizio di primo grado che il transito sui terreni serventi, divenuti di loro proprietà, da parte del nonno, dei genitori e del fratello fosse avvenuto uti dominus e il transito da parte sua fosse avvenuto con il consenso del fratello a titolo di tolleranza. pagina 4 di 8 Quindi, secondo l'appellata, l'eccezione sarebbe tardiva, in quanto proposta in primo grado oltre i termini preclusivi e riproposta nell'atto di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. La prospettazione è infondata. Infatti, si tratta di un'eccezione in senso lato che può essere proposta anche per la prima volta in appello -dovendo poi la fondatezza della stessa essere valutata sulla base dei documenti prodotti entro i termini preclusivi- ex plurimis, Cass. n. 15653 del 05/06/2024 In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio-. Parimenti, non ha pregio l'eccezione di giudicato dell'appellata in ordine al riconoscimento dell'acquisto della servitù sulla particella n. 1091, in quanto non oggetto delle conclusioni dell'atto di appello. Infatti, non può essersi formato il giudicato, in quanto l'atto di appello censura la statuizione del tribunale che ha costituito la servitù di passo sui mappali 3706,1091 e 1092, pur menzionando espressamente nelle conclusioni solo il primo e il terzo. Ciò risulta, ancor più evidente, dalla censura posta con il secondo motivo con il quale viene contestata l'apparenza della servitù. Pertanto, l'accoglimento di uno dei primi due motivi di appello caducherebbe l'intera statuizione del tribunale che ritenuto acquistata la servitù di passaggio a titolo di usucapione, posto che non potrebbe esistere la servitù di passaggio oggetto di domanda su uno solo dei mappali su cui era stata costituita. Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue. Occorre premettere che è onere di chi eccepisce che il transito sia avvenuto con l'altrui tolleranza dimostrarne la sussistenza, in quanto fatto impeditivo all'integrazione del possesso necessario per usucapire - ex plurimis, Cass. n. 9275 del 16/04/2018 In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza-. Parimenti, provare che il possesso sia stato esercitato uti dominus. Ciò posto, in primo luogo, è inconferente l'atto di donazione richiamato nel motivo di appello prodotto dalla sub doc.
2. con la comparsa di costituzione in primo grado. CP_1 Infatti, esso prova unicamente la titolarità in capo alla medesima del diritto di proprietà dei fondi asseritamente dominanti pervenutole con atto di donazione del 21.7.1992 dai genitori
[...]
e Per_2 CP_4 Infatti, nessuno dei fondi donati con lo stesso atto dai genitori al fratello coincide con i CP_2 fondi ora di proprietà degli appellanti. E' invece provato che i mappali 1092 e 3706, fino al momento del suo decesso, avvenuto il 29.10.2017, erano di proprietà di , fratello dell'appellata Parte_2 CP_1
pagina 5 di 8 Ciò risulta dall'atto di acquisto dei suddetti mappali da parte degli appellanti e RO Pt_1 prodotto dai medesimi sub doc. 2 nell'atto di citazione in primo grado. Infatti, risulta dal rogito che in data 15.10.2019, gli appellanti hanno acquistati questi sedimi dalla moglie e dai figli di che lo avevano ricevuto in proprietà a titolo di Parte_2 successione legittima del medesimo. Inoltre, quanto affermato a pag. 28 della relazione tecnica del geom. Tenca, prodotta con la comparsa di costituzione in primo grado da sub doc.3, secondo cui il mappale CP_1
3706 apparteneva a -nonno dell'appellata-, è ammesso anche dall'appellata a Persona_1 pag. 8 della comparsa di costituzione in appello -senza aggiungere nulla sui passaggi successivi di proprietà-. Invece, nessun riscontro trova l'affermazione contenuta nel motivo di appello secondo cui il mappale 1092 era di proprietà di dal 9.7.1984. Infatti, della stessa non si Persona_1 rinviene traccia nella relazione tecnica di parte. Il tribunale ha ritenuto provato il possesso della servitù di passaggio sulla base delle dichiarazioni dei testi e che avevano dichiarato di aver visto transitare sulla strada Tes_5 Tes_6
-nonno dell'appellata- quindi i genitori e e Persona_1 Persona_2 CP_4 infine e la stessa Persona_4 CP_1
Tuttavia, da quanto sopra esposto, si evince che, limitatamente ai mappali 1092 e 3706, gli appellanti hanno provato che nel periodo di tempo in cui gli stessi erano di proprietà del fratello, il fratello aveva esercitato il passaggio sugli stessi uti dominus e l'appellata a titolo di CP_2 tolleranza –senza quindi esercitare il possesso-. Infatti, nel caso di stretti rapporti di parentela, il transito prolungato nel tempo sul terreno altrui - solitamente incompatibile con la tolleranza del proprietario- si presume, invece, che sia stato effettuato con il consenso del proprietario e non invito domino. Quindi a titolo di detenzione e non di possesso, con conseguente difetto del presupposto costitutivo della servitù a titolo di usucapione – Cass. n. 9661 del 27/04/2006 Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito;
Cass. n. 8498 del 03/08/1995 In tema di servitù discontinua di passaggio, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se l'attività corrispondente all'esercizio della servitù sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso - posto che detta tolleranza non può desumersi dalla frequenza con cui viene utilizzata la cosa altrui - la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di accondiscendenza da parte del "dominus" , qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo;
Cass. n. 17880 del 03/07/2019 Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale pagina 6 di 8 inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario-. Parimenti, non è rilevante il transito riferito dai testi da parte di , in quanto Persona_1 avvenuto sul mappale 3706 uti dominus. Inoltre, è provato che il mappale 3706 risultato di proprietà di era già stato di Parte_2 proprietà del nonno . Persona_1 Di qui deriva una presunzione che anche il transito riferito dai testi sul mappale da parte di
-padre di possa essere avvenuto uti dominus, essendo verosimile che Persona_2 CP_2 il mappale gli sia pervenuto a titolo di successione. In ogni caso, sulla base del quadro probatorio delineato, in assenza di prova del momento in cui
è divenuto proprietario dei mappali 3706 e 1092, nonché del momento in cui Parte_2
ha cessato di essere proprietario del mappale 3706 e di chi sia stato il Persona_1 proprietario intermedio dello stesso, difetta la prova dell'esercizio continuativo del possesso della servitù di transito sui predetti mappali per il periodo di 20 anni che era onere della CP_1 fornire, in quanto fatto costitutivo della sua pretesa.
[...] Consegue pertanto, l'accoglimento del motivo.
1.2 Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
2. Consegue all'accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda riconvenzionale della CP_1 di acquisto della servitù di passaggio a titolo di usucapione e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda di negatoria servitutis degli appellanti, non avendo alcun titolo la di esercitare CP_1 il passaggio sui mappali di proprietà dei medesimi.
3. La secondo il principio della soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, stante l'impossibilità di determinare il valore della servitù, quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 7.616,00 - di cui € 1.701 per studio;
€ 1.204 per la fase introduttiva;
€ 1.806 per la fase istruttoria;
€ 2.905 per la fase decisoria-. e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 219/25 pubblicata in data 23.3.2025
pagina 7 di 8
3. rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
4. accerta e dichiara che i terreni di proprietà di e di RO censiti nel catasto terreni del Pt_1 comune di LA -Co-, ai mappali n. 3706 e n. 1092, non sono gravati da alcuna servitù di passaggio in favore degli immobili censiti nel medesimo catasto ai mappali n. 1088, 1090 e 6300;
5. condanna a pagare a e a RO ET le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in complessivi € 7.616,00 e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 6.946,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna a restituire a e RO ET quanto eventualmente CP_1 Parte_1 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado
Milano, 14.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
AR ON
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