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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI LL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 160/2021 depositato il 22/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 369/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 04/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19658 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 369/2020 la CTP di Cagliari, rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento del Comune di Cagliari avviso di accertamento 13L/19658 del 01/12/2018- Tributo: Imposta Municipale propria (IMU) anno 2013- Importo: € 1.863,00 di cui
€ 1.402,85 a titolo di maggiore imposta per insufficiente versamento relativo all'IMU annualità 2013.
L'Appellante contesta la sentenza impugnata per infondatezza, in quanto nel caso in esame, il Comune sarebbe decaduto dal potere accertativo, nonché l'avviso sarebbe prescritto in applicazione dell'art. 2935 del c.c., non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 Legge n. 296/2006.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il comune di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
La notificazione degli avvisi di accertamento IMU è disciplinata dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, che stabilisce che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”. L'articolo 37, comma 27, lettera f), del D.L. n. 223/2006, modificando l'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ha stabilito che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Il Comune di Cagliari ha effettuato la notifica dell'atto di accertamento impugnato in data 29/12/2018, mediante servizio postale (come da distinta di presa in carico da parte di Poste Italiane 28.12.2018, in atti di primo grado). La Contribuente ha ritirato l'avviso di accertamento in data 25.02.2019.
Applicandosi il principio della scissione degli effetti della notifica (Cassazione civile, SSUU - 17/12/2021, n.
40543), per il Comune la notifica è avvenuta il 28/12/2018 e per la Contribuente il25.02.2019.
La sentenza ha, dunque, ben motivato le ragioni degli effetti della scissione della notifica e, di conseguenza,
l'infondatezza della eccepita prescrizione del credito dell'Ente per IMU 2013.
Da tutto ciò consegue che i motivi di appello sono infondati e devono essere respinti con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del
Comune di Cagliari che liquida in € 600,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI LL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 160/2021 depositato il 22/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 369/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 04/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19658 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 369/2020 la CTP di Cagliari, rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento del Comune di Cagliari avviso di accertamento 13L/19658 del 01/12/2018- Tributo: Imposta Municipale propria (IMU) anno 2013- Importo: € 1.863,00 di cui
€ 1.402,85 a titolo di maggiore imposta per insufficiente versamento relativo all'IMU annualità 2013.
L'Appellante contesta la sentenza impugnata per infondatezza, in quanto nel caso in esame, il Comune sarebbe decaduto dal potere accertativo, nonché l'avviso sarebbe prescritto in applicazione dell'art. 2935 del c.c., non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 Legge n. 296/2006.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il comune di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
La notificazione degli avvisi di accertamento IMU è disciplinata dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, che stabilisce che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”. L'articolo 37, comma 27, lettera f), del D.L. n. 223/2006, modificando l'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ha stabilito che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Il Comune di Cagliari ha effettuato la notifica dell'atto di accertamento impugnato in data 29/12/2018, mediante servizio postale (come da distinta di presa in carico da parte di Poste Italiane 28.12.2018, in atti di primo grado). La Contribuente ha ritirato l'avviso di accertamento in data 25.02.2019.
Applicandosi il principio della scissione degli effetti della notifica (Cassazione civile, SSUU - 17/12/2021, n.
40543), per il Comune la notifica è avvenuta il 28/12/2018 e per la Contribuente il25.02.2019.
La sentenza ha, dunque, ben motivato le ragioni degli effetti della scissione della notifica e, di conseguenza,
l'infondatezza della eccepita prescrizione del credito dell'Ente per IMU 2013.
Da tutto ciò consegue che i motivi di appello sono infondati e devono essere respinti con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del
Comune di Cagliari che liquida in € 600,00, oltre accessori se dovuti.