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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6306/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1763/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000130270 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000130270 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna la Sentenza n. 1763/06/2022 della CTP di Messina che aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso gli estratti di ruolo.
Motivi dell'appello:
Violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.): il giudice avrebbe deciso su una questione rilevata d'ufficio senza dar modo alle parti di difendersi.
Cartella mai notificata: la società sostiene di non aver mai ricevuto la cartella, rendendo la pretesa giuridicamente inesistente.
Prescrizione: la pretesa sarebbe prescritta al 31/12/2018.
Inesistenza del debito: la società afferma di non avere debiti per gli anni 2013-2014.
Conclusioni dell'appellante: Annullamento della sentenza e delle cartelle, con condanna dell'Agenzia al rimborso e spese.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – SI (29/09/2023)
Ader deduce quanto segue :
Contraddittorio rispettato: il giudice aveva sollevato la questione in udienza, quindi la parte poteva difendersi.
Estratto di ruolo non impugnabile: secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. n. 26283/2022), l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile.
Ricorso tardivo: la cartella era stata notificata via PEC il 01/03/2019, ma il ricorso è stato presentato il
20/06/2019, oltre i 60 giorni previsti.
Prescrizione non maturata: trattandosi di tributi locali, si applica la prescrizione quinquennale, non ancora maturata.
Difetto di legittimazione passiva: l'Agenzia non è competente per contestazioni sulla debenza del tributo, che andrebbero rivolte al Comune di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Questo Collegio deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si sono impugnati gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento in essi indicati, sia ammissibile o meno per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata.
Trattasi della cartellala di pagamento n°298.2019.00001302.70, asseritamente mai validamente notificata, riproduttiva dei ruoli n°180/2019 e n°181/2019, relativa ad una pretesa erariale di € 4.705,17 per
Tares/Tari, anno 2013-2014 (cfr. doc. n°3 allegato al ricorso introduttivo).
Ciò alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il quale «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez.
U, 6 settembre 2022, n. 26283). La Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l'art.
3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, con essa « il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.
Questo collegio condivide il recente principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denuncia l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, del D.
P. R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021).
D'altronde le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, quand'anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l'invalidità stessa di un atto fiscale non notificato, senza attendere la notifica di un ulteriore atto, compreso tra quelli previsti dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. E ciò perché, si assumeva, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704).
Ma rispetto al tessuto normativo all'epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva.
Deve dunque confermarsi l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse da parte del ricorrente alla impugnazione degli estratti di ruolo e delle sottostanti cartelle di pagamento, di cui nega una rituale notifica e che ha assunto di non aver avuto conoscenza della loro esistenza se non dopo un occasionale accesso presso il Concessionario della SI.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha documentato di aver subito pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,per la persistenza del blocco di pagamenti da parte della Pa oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.
Non essendoci allegazione sull'interesse ad agire del ricorrente, le sue censure non possono essere vagliate dalla Corte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che liquida a favore di ER nella misura di € 400,00 oltre accessori di legge
Palermo 3.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6306/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1763/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000130270 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000130270 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna la Sentenza n. 1763/06/2022 della CTP di Messina che aveva ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso gli estratti di ruolo.
Motivi dell'appello:
Violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.): il giudice avrebbe deciso su una questione rilevata d'ufficio senza dar modo alle parti di difendersi.
Cartella mai notificata: la società sostiene di non aver mai ricevuto la cartella, rendendo la pretesa giuridicamente inesistente.
Prescrizione: la pretesa sarebbe prescritta al 31/12/2018.
Inesistenza del debito: la società afferma di non avere debiti per gli anni 2013-2014.
Conclusioni dell'appellante: Annullamento della sentenza e delle cartelle, con condanna dell'Agenzia al rimborso e spese.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – SI (29/09/2023)
Ader deduce quanto segue :
Contraddittorio rispettato: il giudice aveva sollevato la questione in udienza, quindi la parte poteva difendersi.
Estratto di ruolo non impugnabile: secondo la giurisprudenza (Cass. S.U. n. 26283/2022), l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile.
Ricorso tardivo: la cartella era stata notificata via PEC il 01/03/2019, ma il ricorso è stato presentato il
20/06/2019, oltre i 60 giorni previsti.
Prescrizione non maturata: trattandosi di tributi locali, si applica la prescrizione quinquennale, non ancora maturata.
Difetto di legittimazione passiva: l'Agenzia non è competente per contestazioni sulla debenza del tributo, che andrebbero rivolte al Comune di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Questo Collegio deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si sono impugnati gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento in essi indicati, sia ammissibile o meno per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata.
Trattasi della cartellala di pagamento n°298.2019.00001302.70, asseritamente mai validamente notificata, riproduttiva dei ruoli n°180/2019 e n°181/2019, relativa ad una pretesa erariale di € 4.705,17 per
Tares/Tari, anno 2013-2014 (cfr. doc. n°3 allegato al ricorso introduttivo).
Ciò alla luce del principio di diritto, dispensato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il quale «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez.
U, 6 settembre 2022, n. 26283). La Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l'art.
3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, con essa « il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato.
Questo collegio condivide il recente principio sancito dalle sezioni unite in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denuncia l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, del D.
P. R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021).
D'altronde le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, quand'anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l'invalidità stessa di un atto fiscale non notificato, senza attendere la notifica di un ulteriore atto, compreso tra quelli previsti dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. E ciò perché, si assumeva, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704).
Ma rispetto al tessuto normativo all'epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva.
Deve dunque confermarsi l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse da parte del ricorrente alla impugnazione degli estratti di ruolo e delle sottostanti cartelle di pagamento, di cui nega una rituale notifica e che ha assunto di non aver avuto conoscenza della loro esistenza se non dopo un occasionale accesso presso il Concessionario della SI.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha documentato di aver subito pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,per la persistenza del blocco di pagamenti da parte della Pa oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.
Non essendoci allegazione sull'interesse ad agire del ricorrente, le sue censure non possono essere vagliate dalla Corte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che liquida a favore di ER nella misura di € 400,00 oltre accessori di legge
Palermo 3.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE