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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 03/10/2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 07/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1096 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'avv. Ingo Wolfgang D'Aiutolo, elettivamente domiciliato in Montecorvino
Rovella (SA), alla Via Piano, n. 1, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente-opponente
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del e legale rappresentante pro tempore, rapp.to e Controparte_3
difeso, giusta procura generale alle liti del 24/03/2024 per Notar di Persona_1
Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso
1 Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché presso il CP_2
domicilio digitale
PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 841/2023 del 05/12/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 22/02/2024, presentava opposizione avverso Parte_1
il D.I. n. 841/2023 del 05/12/2023, emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro,
nell'ambito del procedimento n. 6680/2023 R.G., con il quale era stato condannato a pagare nei confronti dell' la somma di € 69.167,26, oltre interessi e spese della CP_2
procedura, a titolo di rimborso del T.F.R. corrisposto dall'Ente in favore di Parte_2
e , quali suoi ex dipendenti. Controparte_4
Evidenziava, in particolare, che l quale gestore del Fondo di garanzia istituito ai CP_2
sensi dell'art. 2 della L. 297/82, si era sostituito, su domanda dei lavoratori interessati, alla ditta di cui egli era titolare, agendo in regime di surroga, ai sensi della L. n. 297/82.
L'opponente eccepiva l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento, precisando che e , come risultante dagli estratti contributivi allegati, Parte_2 Controparte_4
erano stati dipendenti della “ ” per tutti gli anni Parte_3
indicati, e soltanto dall'01/02/2020, a seguito del trasferimento della alla Parte_3
AL RM e AS RT snc”, erano diventati dipendenti di quest'ultima compagine, fino alle dimissioni avvenute per giusta causa rispettivamente il 10/10/2020 e il 06/08/2021.
2 Pertanto, soggetto passivo dell'obbligazione fino al 31/01/2020 era il “
[...]
”, mentre soltanto per 8 mesi (per ) e un anno e mezzo Parte_4 Pt_2
(per ) il T.F.R. doveva essere corrisposto dalla AL RM e AS RT CP_4
snc”.
Inoltre, deduceva che l avrebbe dovuto rivolgere la sua pretesa anche nei CP_2
confronti del sig. AS RT, anch'egli socio della AL RM e AS RT
snc” e, quindi, illimitatamente responsabile della debitoria maturata in capo alla società.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva al Tribunale di:
<1) revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le
ragioni di cui in premessa;
2) condannarsi l' al pagamento delle spese processuali con attribuzione>>. CP_2
2. Instaurato il contraddittorio con il ricorrente in monitorio, quest'ultimo si costituiva con memoria depositata il 06/08/2024, nella quale evidenziava, innanzitutto, la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, in quanto il decreto ingiuntivo opposto era rivolto alla
AL RM & AS RT s.n.c.” e non al sig. personalmente. Parte_1
Evidenziava, altresì, che con atto di compravendita del 31/01/2020 la AL RM
& AS RT s.n.c.” (società cessionaria) aveva rilevato la “ Parte_4
(cedente), con conseguente continuazione dei rapporti di lavoro
[...]
esistenti e insorgenza in capo alla società cessionaria dell'obbligo di corrispondere il
T.F.R. anche per la parte maturata a carico della cedente.
Infine, evidenziava la legittimità dell'ingiunzione opposta, indirizzata per l'intero importo solo al socio amministratore della società, rispondendo nelle società in nome collettivo tutti i soci solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<rigettare il ricorso, poiché improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto,
oltre che carente di prova, e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3 Vinte le spese, diritti e onorari di causa.>>.
3. con ordinanza del 03/10/2024, il G.d.L. rinviava la causa per la discussione all'udienza del 07/03/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
In primo luogo va rilevato come non vi sia dubbio in ordine alla circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato chiesto ed ottenuto dall' nei confronti della società Palazzo CP_2
RM s.n.c., di cui l'odierno opponente è il l.r. p.t., cioè, com'è di palmare evidenza, nei confronti di soggetto (la società) diverso dalla persona dei soci di essa – pur illimitatamente responsabili – sicché, non avendo il ricorrente dichiarato di agire quale l.r. della società e per conto di quest'ultima, il decreto, relativamente alla posizione della società, va ritenuto non opposto e definitivamente esecutivo in quanto non impugnato dal soggetto nei cui confronti è stato intimato.
Nondimeno, stante la responsabilità patrimoniale solidale e illimitata che grava a carico di tutti i soci di s.n.c., può riconoscersi comunque una legittimazione autonoma e concorrente ad agire in opposizione al D.I. in capo al socio illimitatamente responsabile, a tutela della propria posizione debitoria scaturente in via diretta dall'operato della società di persone di cui è socio ed amministratore, sicché sotto tale profilo l'opposizione può essere ritenuta ammissibile e va esaminata.
4 2. Orbene, i due motivi di opposizione proposti dal socio illimitatamente responsabile sono da ritenersi entrambi manifestamente privi di fondamento.
2.1. Con riguardo, infatti, alla deduzione relativa alla circostanza che l avrebbe dovuto CP_2
rivolgersi alla soc. AL RM s.n.c.” soltanto per la quota di TFR maturata dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima società dell'azienda originariamente di proprietà della soc. “ , è sufficiente rammentare come ai sensi Parte_4
dell'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta continui con il cessionario e quest'ultimo, in solido con il cedente, è
obbligato per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
E' evidente, quindi, che il credito per TFR dei lavoratori e , Parte_2 Controparte_4
che al momento della cessione dell'azienda configurava un debito della cedente nei confronti dei lavoratori (e che a tale scopo avrebbe dovuto essere già stato oggetto di accantonamento), è interamente passato in capo anche alla cessionaria, obbligata in via solidale con la cedente al pagamento di esso ai sensi di legge;
con la conseguenza che l , che in virtù delle norme in tema di Fondo di garanzia ha provveduto all'erogazione CP_2
del TFR in sostituzione della società inadempiente, ha pieno diritto di rivalersi nei confronti della società cessionaria per l'intero ammontare del TFR erogato in via sostitutiva, non potendo rilevare nei confronti dell'Istituto, che subentra nella posizione che avevano i lavoratori, eventuali diversi accordi interni tra la società cedente e quella cessionaria,
peraltro in questa sede neppure evocati dal ricorrente.
2.2. Del tutto inconferente, infine, è il secondo motivo di opposizione, non soltanto in ragione della predetta responsabilità illimitata e solidale dei soci amministratori per le obbligazioni delle società in nome collettivo, ma soprattutto in quanto con l'azione monitoria odierna l si è rivolta esclusivamente nei confronti della società e – almeno per il momento – CP_2
non nei confronti dei soci, sicché vi è carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente per
5 l'attuale mancata formalizzazione da parte dell' di una qualsivoglia richiesta diretta nei CP_2
confronti del socio.
3. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022,
attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi del parametro di riferimento.
Ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., in ultimo, va dichiarata l'esecutività del decreto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1096 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro Parte_1
l in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 841/2023 reso dal Tribunale
di Salerno il 5.12.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio,
che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del
15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge.
3) ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., dichiara esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto.
Salerno, 7.4.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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